Legge federale sui diritti politici

Allegato 8 Disegno

(LDP) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 19991, decreta: I La legge federale del 17 dicembre 19762 sui diritti politici è modificata come segue: Art. 18

Incompatibilità

1 Le

persone che, contemporaneamente alla loro carica, non possono essere membri del Consiglio nazionale in virtù di un'incompatibilità prevista dalla Costituzione federale o da una legge federale (art. 144 Cost.) devono, se elette al Consiglio nazionale, dichiarare per quale delle due cariche optano.

2 Le

persone che ricoprono una carica la cui incompatibilità con il mandato di consigliere nazionale non discende direttamente dalla Costituzione federale, abbandonano tale carica al più tardi quattro mesi dopo l'entrata nel Consiglio nazionale.

Art. 19 cpv. 2

2 Per

la rinnovazione straordinaria a tenore dell'articolo 193 capoverso 3 della Costituzione federale, la data è stabilita dal Consiglio federale.

Art. 75 cpv. 1

1 L'iniziativa

popolare che non rispetti l'unità materiale (art. 139 cpv. 3 e art. 194 cpv. 2 Cost.) o l'unità formale (art. 139 cpv. 3 e art. 194 cpv. 3 Cost.) o che violi disposizioni cogenti del diritto internazionale (art. 139 cpv. 3, art. 193 cpv. 4 e art.

194 cpv. 2 Cost.) è, se necessario, dichiarata nulla dall'Assemblea federale.

Art. 76

1 Se

l'Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve: a.

1 2

se preferisce l'iniziativa popolare al diritto vigente;

FF 1999 6784 RS 161.1

1999-4935

6833

Diritti politici. LF

b.

se preferisce il controprogetto al diritto vigente;

c.

quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui Popolo e Cantoni li abbiano preferiti entrambi al diritto vigente.

2 La

maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

3 Se

risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del Popolo e dei Cantoni.

II Modifica del diritto vigente: L'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19273 è modificato come segue: Titolo precedente l'articolo 14a 9a. Incompatibilità (nuovo) Art. 14a (nuovo) I funzionari federali non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio nazionale.

III 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore contemporaneamente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, sempre che il referendum non sia domandato; altrimenti il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1569

3

RS 172.221.10

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