Termine di referendum: 7 ottobre 1999
Codice penale svizzero (Casellario giudiziale informatizzato) Modifica del 18 giugno 1999
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 1997 1, decreta: I Il Codice penale svizzero2 è modificato come segue: Art. 359 1
L'Ufficio federale di polizia gestisce, insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni (art. 360bis cpv. 1), un casellario giudiziale informatizzato nel quale sono iscritte le condanne e le richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti, contenente dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione. Nel casellario giudiziale informatizzato, i dati relativi alle condanne e quelli relativi alle richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti sono trattati separatamente.
Scopo
2
Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:
1 2 3
a.
attuazione di procedimenti penali;
b.
procedure internazionali in materia d'assistenza giudiziaria e d'estradizione;
c.
esecuzione delle pene e delle misure;
d.
controlli di sicurezza civili e militari;
e.
pronuncia e revoca delle misure d'allontanamento nei confronti di stranieri ai sensi della legge federale del 26 marzo 19313 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri nonché delle altre misure d'espulsione e d'allontanamento dal territorio svizzero;
FF 1997 IV 1029 RS 311.0 RS 142.20
4424
1999-4450
Codice penale svizzero
f.
esame della dignità ad ottenere asilo ai sensi della legge del 5 ottobre 19794 sull'asilo;
g.
procedura di naturalizzazione;
h.
rilascio e revoca di licenze di condurre o per allievo conducente ai sensi della legge federale sulla circolazione stradale5;
i.
esecuzione della protezione consolare;
j.
trattamento di dati statistici ai sensi della legge del 9 ottobre 19926 sulla statistica federale;
k.
pronuncia o revoca di misure tutorie o di misure di privazione della libertà a fini assistenziali.
Art. 360 Contenuto
1 Nel casellario sono registrate soltanto le persone condannate nel territorio della Confederazione nonché gli Svizzeri condannati all'estero.
2
Nel casellario si iscrivono: a.
le condanne per crimini e delitti;
b.
le condanne per contravvenzioni al presente Codice o ad altre leggi federali, designate con ordinanza del Consiglio federale;
c.
le comunicazioni provenienti dall'estero circa condanne pronunciate all'estero e sottoposte all'obbligo dell'iscrizione secondo il presente Codice;
d.
la menzione che una condanna è stata pronunciata con sospensione condizionale della pena;
e.
i fatti che rendono necessaria la modifica di iscrizioni esistenti;
f.
durante due anni, le richieste di estratti del casellario giudiziale depositate da autorità della giustizia penale in relazione con procedimenti penali pendenti in Svizzera per crimini o delitti.
Art. 360bis Trattamento dei dati e accesso
4 5 6
1
Le autorità seguenti trattano nel casellario dati personali concernenti le condanne (art. 360 cpv. 2): a.
Ufficio federale di polizia;
b.
autorità della giustizia penale;
c.
autorità della giustizia militare;
d.
autorità preposte all'esecuzione penale;
RS 142.31 RS 741.01 RS 431.01
4425
Codice penale svizzero
e.
servizi di coordinamento cantonali.
2
Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le condanne (art. 360 cpv. 2): a.
autorità di cui al capoverso 1;
b.
Ministero pubblico della Confederazione;
c.
Polizia federale nell'ambito di indagini della polizia giudiziaria;
d.
Gruppo del personale dell'esercito;
e.
Ufficio federale dei rifugiati;
f.
Ufficio federale degli stranieri;
g.
autorità cantonali di polizia degli stranieri;
h.
autorità cantonali competenti in materia di circolazione stradale;
i.
autorità federali competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 lettera c della legge federale del 21 marzo 19977 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.
3
Qualora il numero delle domande d'informazione lo giustifichi e previa consultazione dell'Incaricato federale della protezione dei dati, il Consiglio federale può estendere il diritto d'accesso di cui al capoverso 2 ad altre autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni sino all'entrata in vigore di una base legale in senso formale.
4
I dati personali concernenti richieste di estratti del casellario giudiziale registrate in relazione con procedimenti penali pendenti possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a-e.
5
Ogni Cantone designa un servizio di coordinamento per il trattamento dei dati nel casellario.
6
7
RS 120
4426
Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente: a.
la responsabilità del trattamento dei dati;
b.
il genere dei dati raccolti e la loro durata di conservazione;
c.
la collaborazione con le autorità interessate;
d.
i compiti dei servizi di coordinamento;
e.
il diritto d'informazione e gli altri diritti procedurali a tutela delle persone interessate;
f.
la sicurezza dei dati;
Codice penale svizzero
g.
le autorità che possono notificare per scritto dati personali, quelle che possono introdurre dati nel registro, quelle che possono consultarlo e quelle cui i dati personali possono essere di caso in caso comunicati;
h.
la trasmissione elettronica dei dati all'Ufficio federale di statistica.
Art. 362 Abrogato Art. 363 cpv. 1 e 2 terzo periodo 1 L'autorità federale competente può comunicare le iscrizioni nel casellario allo Stato di origine del condannato.
2
... Tali estratti non contengono indicazioni sulle iscrizioni radiate, né su richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti.
Art. 363bis e 364 Abrogati II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 18 giugno 1999
Consiglio nazionale, 18 giugno 1999
Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz
La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker
Data di pubblicazione: 29 giugno 19998 Termine di referendum: 7 ottobre 1999 0060
8
FF 1999 4424
4427