Termine di referendum: 7 ottobre 1999
Legge federale sulla circolazione stradale (Registro dei veicoli e dei detentori nonché delle misure amministrative contro i conducenti di veicoli) Modifica del 18 giugno 1999
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 19971, decreta: I La legge federale sulla circolazione stradale2 è modificata come segue: Art. 104 cpv. 2 e 3 2
Gli organi di polizia comunicano all'Ufficio federale di statistica, in forma anonimizzata, per scritto o per via elettronica, gli incidenti della circolazione stradale che hanno registrato. L'Ufficio federale di statistica rileva i dati per scopi statistici. Per il rimanente è applicabile la legge del 9 ottobre 19923 sulla statistica federale.
3
Abrogato
Art. 104a Registro dei veicoli e dei detentori di veicoli
1
La Confederazione gestisce in collaborazione con i Cantoni un registro informatizzato dei veicoli e dei detentori di veicoli (MOFIS).
2
Il registro serve all'adempimento dei compiti legali seguenti:
1 2 3 4
a.
controllo dell'ammissione alla circolazione, dell'assicurazione dei veicoli, dello sdoganamento e dell'imposizione ai sensi della legge federale del 21 giugno 19964 sull'imposizione degli autoveicoli;
b.
allestimento della statistica dei veicoli;
c.
identificazione del detentore e ricerca;
FF 1997 IV 1029 RS 741.01 RS 431.01 RS 641.51
4432
1999-4453
Legge federale sulla circolazione stradale
d.
requisizione e locazione di veicoli a favore dell'esercito, della protezione civile e dell'approvvigionamento economico del Paese.
3 Il registro comprende tutti i veicoli immatricolati attualmente e in passato in Svizzera, i nomi, le date di nascita, gli indirizzi e i Paesi d'origine dei detentori come pure il nome e l'indirizzo dell'assicuratore presso il quale è stata stipulata l'assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore.
4 Oltre all'ufficio federale competente per la gestione del registro, le autorità seguenti trattano nel registro i dati personali e i dati relativi ai veicoli:
a.
le autorità federali e cantonali competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di circolazione;
b.
l'autorità competente per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 2 lettera d.
5 I servizi seguenti possono accedere ai dati contenuti nel registro mediante procedura di richiamo:
6
5
a.
autorità federali e cantonali competenti per gli esami dei veicoli;
b.
Ufficio federale di statistica per quanto attiene ai dati relativi ai veicoli;
c.
assicuratore gerente dell'Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia per quanto attiene ai dati necessari per il calcolo dei contributi dei detentori di veicoli a motore ai sensi dell'articolo 76a capoverso 1, per la concessione della tutela dei visitatori ai sensi dell'articolo 74 capoverso 6 nonché per il diritto di regresso nei confronti degli assicuratori di responsabilità civile dei veicoli a motore sottoposti all'obbligo di risarcire i danni;
d.
autorità doganali e di polizia per quanto attiene ai dati necessari per il controllo dell'ammissione alla circolazione, l'identificazione del detentore e del suo assicuratore come anche la ricerca;
e.
autorità doganali per quanto attiene ai dati necessari per il controllo dello sdoganamento e dell'imposizione ai sensi della legge federale del 21 giugno 19965 sull'imposizione degli autoveicoli.
Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente: a.
la responsabilità del trattamento dei dati;
b.
il catalogo dei dati raccolti e la loro durata di conservazione;
RS 641.51
4433
Legge federale sulla circolazione stradale
c.
la procedura di notifica;
d.
la rettifica dei dati;
e.
l'organizzazione e la gestione del sistema informatizzato di trattamento dei dati;
f.
la collaborazione con le autorità interessate;
g.
le autorità cui i dati possono essere di caso in caso comunicati;
h.
la sicurezza dei dati.
7
Il Consiglio federale può autorizzare le autorità del Principato del Liechtenstein che svolgono i compiti enumerati nei capoversi 4 e 5 a partecipare alla gestione e all'utilizzazione del registro.
Art. 104b
Registro delle misure amministrative
1
L'ufficio federale competente in materia di circolazione stradale gestisce in collaborazione con i Cantoni un registro informatizzato delle misure amministrative (ADMAS).
2
Il registro ADMAS serve all'adempimento dei compiti legali seguenti: a.
rilascio di licenze d'allievo conducente, di licenze di condurre e di licenze per maestri conducenti;
b.
esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro conducenti di veicoli;
c.
allestimento della statistica delle misure amministrative.
3
Il registro ADMAS comprende tutte le misure amministrative decise da autorità svizzere, come anche da autorità straniere contro persone domiciliate in Svizzera:
4434
a.
rifiuto e revoca di licenze e permessi;
b.
divieto di circolare;
c.
divieto di far uso della licenza di condurre svizzera ordinato da autorità straniere;
d.
divieto di far uso della licenza di condurre straniera;
e.
ammonimenti;
f.
esami psicologici e medici in materia di circolazione stradale;
g.
oneri imposti;
h.
nuovo esame di conducente;
i.
partecipazione a corsi d'educazione stradale come formazione complementare;
j.
revoca o modifica delle misure ai sensi delle lettere a-i.
Legge federale sulla circolazione stradale
4 Oltre all'ufficio federale competente in materia di circolazione stradale, le autorità federali e cantonali competenti per il rilascio e la revoca delle licenze trattano dati personali contenuti nel registro ADMAS.
5 Nell'ambito di procedure per il giudizio delle infrazioni in materia di circolazione stradale, le autorità preposte al perseguimento penale e quelle giudiziarie possono consultare il registro ADMAS mediante procedura di richiamo.
6
Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente: a.
la responsabilità del trattamento dei dati;
b.
il catalogo dei dati raccolti e la loro durata di conservazione;
c.
la procedura di notifica;
d.
la rettifica dei dati;
e.
l'organizzazione e la gestione del sistema informatizzato di trattamento dei dati;
f.
la collaborazione con le autorità interessate;
g.
le autorità cui i dati possono essere di caso in caso comunicati;
h.
la sicurezza dei dati.
7
Il Consiglio federale può autorizzare le autorità del Principato del Liechtenstein che svolgono i compiti enumerati nei capoversi 4 e 5 a partecipare alla gestione e all'utilizzazione del registro.
II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 18 giugno 1999
Consiglio nazionale, 18 giugno 1999
Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz
La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker
Data di pubblicazione: 29 giugno 19996 Termine di referendum: 7 ottobre 1999
0062
6
FF 1999 4432
4435