Legge federale concernente l'abrogazione della legge sui cereali

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 ottobre 19991, decreta: I 1

La legge del 20 marzo 19592 sui cereali è abrogata.

2

Per le fattispecie insorte durante la validità della legge sui cereali rimangono applicabili le disposizioni abrogate.

II

Il decreto federale del 21 giugno 19913 concernente una modifica temporanea della legge sui cereali è modificato come segue: n. II cpv. 4 4

La durata di validità del presente decreto è prorogata sino all'entrata in vigore dell'abrogazione della legge sui cereali.

III La legge sull'agricoltura4 è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 31bis, 31octies, 32 e 64bis della Costituzione federale5, Art. 20 cpv. 2 primo periodo 2

Il prezzo soglia corrisponde al prezzo d'importazione perseguito, che si compone del prezzo franco dogana svizzera, del dazio e di tasse di effetto analogo. ...

1 2

3 4 5

FF 1999 8173 RU 1959 1021 1044, 1965 455, 1968 87 817, 1974 1676 1857, 1976 1484, 1977 2249, 1978 391, 1981 1499, 1985 660, 1991 857 2629, 1992 288 1291, 1993 325, 1995 1940 3470, 1996 2763, 1997 1190 RU 1991 2629 RS 910.1 A questa disposizione corrispondono gli articoli 45, 46 cpv. 1, 102, 103, 104, 123 e 147 della nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

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1999-5234

Abrogazione della legge sui cereali. LF

Art. 187 Titolo Disposizioni transitorie concernenti la legge sull'agricoltura Art. 187a

Disposizioni transitorie concernenti l'abrogazione della legge sui cereali (nuovo)

1

I mulini commerciali ancora riconosciuti il 1° gennaio 2001 sono tenuti a ritirare, fino al 15 settembre 2001, tutti i cereali indigeni provenienti dalle scorte libere della Confederazione, proporzionalmente alla loro macinazione. L'obbligo di ritiro si basa sulla quantità di cereali panificabili indigeni ed esteri (eccettuato il grano duro) trasformati nell'anno cerealicolo 2000/2001. Se non si trovano nel mulino, i cereali sono forniti franco stazione del mulino.

2

I prezzi di vendita dei cereali indigeni da ritirare sono fissati dal Consiglio federale secondo le classi di qualità convenute con gli attori sul mercato. A tale proposito, esso si basa sul prezzo di costo dei cereali stranieri di qualità equivalente e sui prezzi di mercato previsti per il raccolto indigeno del 2001.

3

L'obbligo di fornire garanzie è mantenuto per il mulino fino al conteggio finale.

4

L'Ufficio federale dell'agricoltura sbriga gli affari connessi con l'abrogazione dell'attuale disciplinamento del mercato dei cereali panificabili, nella misura in cui non ne siano incaricati altri uffici. Emana le decisioni in relazione all'abrogazione.

5

Esso utilizza gli attivi ancora disponibili, provenienti dalle tasse riscosse durante il contingentamento dello smercio di farina panificabile, per fornire informazioni e delucidazioni sul pane quale alimento di base sano e importante.

IV

Il Consiglio federale è autorizzato ad adeguare la tariffa generale6 in seguito alla soppressione della denaturazione dei cereali panificabili nell'ambito dell'abrogazione della legge sui cereali.

V Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Eccettuato il numero II, entra in vigore il 1° luglio 2001. Il numero II entra in vigore il 1° gennaio 2001.

1650

6

RS 632.10 Allegato

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