99.049 Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Repubblica di Moldavia del 12 maggio 1999

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente una Convenzione di doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio con la Repubblica di Moldavia, firmata il 13 gennaio 1999.

Vogliate gradire, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

12 maggio 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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Compendio È bastata una sola tornata di trattative per stipulare il 13 gennaio 1999 con la Moldavia una convenzione di doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio.

Dopo aver ottenuto l'indipendenza nell'estate del 1991, la Moldavia ha chiesto abbastanza rapidamente alla Svizzera di avviare trattative per la stipulazione di una convenzione di doppia imposizione. In un'unica fase di trattative svoltasi nel mese di maggio 1996 è stato possibile trattare e parafare la presente Convenzione. La Moldavia è ritornata tuttavia sul risultato di queste trattative e ha avanzato diverse richieste di cambiamento del testo parafato. Per questo motivo, la firma della Convenzione è stata differita piuttosto a lungo e solo dopo il ritiro di queste richieste, nel mese di gennaio 1999, è stato dato il via libera alla firma della Convenzione.

Oltre all'eliminazione della doppia imposizione, la presente Convenzione offre alle imprese investitrici anche una certa protezione fiscale. Essa favorisce nuovi investimenti e garantisce che questioni di natura fiscale non indeboliscano la posizione competitiva delle imprese svizzere rispetto a quella dei loro concorrenti degli altri Stati industrializzati dell'Occidente. La Convenzione segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dall'OCSE ed è conforme alla prassi convenzionale svizzera.

Nell'ambito della procedura di consultazione i Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione.

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Messaggio 1

Genesi

Dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica, la Repubblica di Moldavia ha ottenuto l'indipendenza il 27 agosto 1991. Con una superficie di 33'700 km2 e 4, 4 milioni di abitanti la Moldavia è uno degli Stati più piccoli fra quelli sorti dallo scioglimento dell'ex Unione Sovietica. Economicamente questo Paese è sempre strettamente legato alla Federazione Russa, ma per poter stabilizzare la sua economia esso dipende anche dal sostegno internazionale. A determinati successi che si registrano ad esempio nel settore della lotta contro l'inflazione si contrappone un progresso molto lento del processo di privatizzazione nel settore agrario e industriale. Sebbene attualmente la Repubblica di Moldavia rivesta per gli investimenti diretti svizzeri un'importanza ancora limitata, esiste tuttavia l'interesse a garantire una protezione fiscale alle imprese attive in questo Paese e a impedire che questioni di natura fiscale ne indeboliscano la posizione competitiva rispetto a quella dei loro concorrenti degli altri Stati industrializzati dell'Occidente.

La Convenzione su questioni fiscali concordata il 5 settembre 1986 fra la Svizzera e l'Unione Sovietica non costituiva un'esauriente convenzione di doppia imposizione, ma si limitava a disciplinare le questioni concernenti le imposte sul reddito che erano di effettiva importanza nelle relazioni commerciali allora intrattenute dai due Paesi. Già nel mese di aprile 1994 la Repubblica di Moldavia ha espresso alla Svizzera il desiderio di concludere una nuova convenzione di doppia imposizione, desiderio che la Svizzera, per i motivi sopraccitati, ha soddisfatto volentieri. Colloqui si sono tenuti a Kiev prima delle trattative per la convenzione di doppia imposizione con l'Ucraina. Dopo una sola tornata di trattative, il 21 maggio 1996 è stato così possibile parafare il disegno di una convenzione di doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio con la Repubblica di Moldavia. A causa di diverse richieste complementari avanzate dalla Moldavia, risolte alla fine con uno scambio di lettere, la firma della convenzione è stata differita. Dopo l'accettazione unanime della convenzione da parte dei Cantoni e delle cerchie economiche interessate, è stato possibile firmare l'accordo il 13 gennaio 1999 a Berna.

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Commento alle disposizioni della Convenzione

Sotto l'aspetto formale e materiale, la nuova Convenzione tra la Svizzera e la Repubblica di Moldavia segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ed è conforme alla prassi convenzionale svizzera seguita con i Paesi in sviluppo. Qui di seguito ci limiteremo pertanto a commentare le particolarità più significative della Convenzione e quelle che derogano a questo modello.

Art. 2

Imposte considerate

La Convenzione si applica a tutte le imposte sul reddito e sul patrimonio. Le imposte prelevate alla fonte sulle vincite alle lotterie sono tuttavia escluse dal campo d'applicazione materiale della Convenzione (par. 5).

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Art. 3

Definizioni generali

In tutte le disposizioni relative alla navigazione marittima e aerea ci si riferisce al luogo di residenza dell'impresa.

Art. 5

Stabile organizzazione

Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione se la sua durata oltrepassa i dodici mesi. Tuttavia, il montaggio in relazione con la fornitura di macchine o impianti propri non costituisce una stabile organizzazione.

Art. 7

Utili delle imprese

Il disegno segue il principio fissato nel modello di convenzione dell'OCSE, secondo cui una stabile organizzazione può essere tassata unicamente per gli utili che le possono essere attribuiti.

Art. 9

Imprese associate

Come già nella maggior parte delle convenzioni di doppia imposizione concordate ultimamente, anche in questo caso si è riusciti a far passare la formulazione del paragrafo 2 che corrisponde alla prassi svizzera. Il disegno di convenzione prevede che gli Stati contraenti possono consultarsi per procedere alla ripresa di utili, ma non esiste l'obbligo della reciprocità di aggiustamenti degli utili, come previsto nel modello di convenzione dell'OCSE.

Art. 10

Dividendi

Conformemente alla regolamentazione prevista nel modello di convenzione dell'OCSE l'imposta a favore dello Stato della fonte è del 5 per cento nel caso di partecipazioni di almeno il 25 per cento che sono detenute da una società (diversa da una società di persone) e del 15 per cento in tutti gli altri casi.

Art. 11

Interessi

Conformemente al disegno di convenzione, l'imposta a favore dello Stato della fonte è limitata per principio al 10 per cento. Tuttavia, gli interessi pagati in connessione con la fornitura a credito di merci ed equipaggiamenti industriali nonché gli interessi pagati a titolo di mutuo bancario sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario.

Art. 12

Canoni

I canoni sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del beneficiario. I canoni di locazione (leasing) non sono menzionati nella nozione di canoni riportata al paragrafo 2 dell'articolo 12. Ciò significa che per tali compensi sono applicabili le disposizioni sugli utili delle imprese (art. 7) risp. sulle professioni indipendenti (art.

14).

Art. 17

Artisti e sportivi

Conformemente alla prassi convenzionale svizzera, l'imposizione nel luogo in cui l'attività è svolta è applicabile di principio anche ai redditi attribuiti a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo. Quest'imposizione non ha tuttavia luogo qualora possa essere stabilito che né l'artista o lo sportivo né persone a loro associate partecipano agli utili di quest'altra persona.

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Art. 21

Altri redditi

I redditi che non sono espressamente menzionati nella Convenzione sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario.

Art. 23

Eliminazione della doppia imposizione

La Moldavia elimina la doppia imposizione per mezzo del metodo del computo per i redditi che sono imponibili in entrambi gli Stati. Quando la Convenzione attribuisce il diritto d'imposizione esclusivamente alla Svizzera, la Moldavia applica a questi redditi ed elementi della sostanza il metodo dell'esenzione con progressione dell'aliquota. La Svizzera applica di regola il metodo dell'esenzione dell'imposta e concede il computo globale d'imposta per i dividendi e gli interessi.

Art. 24

Non discriminazione

In considerazione del gran numero di apolidi presenti nel Paese a causa dei problemi di nazionalità non risolti dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica, la Repubblica di Moldavia ha tenuto a far menzionare espressamente gli apolidi nell'articolo dedicato alla non discriminazione. La Svizzera ha potuto soddisfare questo desiderio, grazie al fatto che in Svizzera anche gli apolidi beneficiano del diritto alla non discriminazione in virtù del principio di domicilio. Inoltre, la formulazione del paragrafo 2 introdotto nella Convenzione corrisponde a quello del modello di convenzione dell'OCSE.

Scambio di informazioni La Convenzione non contiene clausole in materia di scambio d'informazioni.

Art. 28

Entrata in vigore

Dietro richiesta della Moldavia si è rinunciato a un'applicazione retroattiva all'inizio dell'anno dell'entrata in vigore. Per questo motivo le disposizioni della Convenzione sono applicabili per la prima volta a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore.

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Conseguenze finanziarie

In una convenzione di doppia imposizione i due Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite di introiti fiscali risultano in particolare dal rimborso parziale dell'imposta preventiva e dal computo delle imposte prelevate alla fonte in Moldavia sui dividendi e sugli interessi, conformemente agli articoli 10 e 11. L'ammanco dovuto al rimborso parziale dell'imposta preventiva a persone residenti della Repubblica di Moldavia non dovrebbe essere molto importante. Per contro, il computo forfettario d'imposta, introdotto con il decreto del nostro Collegio del 22 agosto 1967, graverà il fisco svizzero. Queste perdite, che non possono essere valutate a causa della mancanza di dati appropriati, sono controbilanciate da vantaggi finanziari per il nostro erario. Mentre finora le imposte alla fonte moldave dovevano essere ammesse in deduzione dalla base di tassazione, in futuro i redditi provenienti dalla Moldavia potranno essere assoggettati in Svizzera sulla base dell'ammontare lordo, per cui risulterà un aumento generale del reddito imponibile.

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Nel presente disegno di convenzione è stato possibile concordare soluzioni che sono estremamente vantaggiose per la Svizzera e l'economia svizzera. La nuova Convenzione apporta notevoli miglioramenti e facilitazioni rispetto alla situazione attuale dovuta alla vecchia convenzione con l'Unione Sovietica. Si può sperare che la nuova Convenzione contribuirà a promuovere nuovi investimenti diretti svizzeri nella Repubblica di Moldavia e influenzerà positivamente lo sviluppo economico e il nuovo orientamento politico di questo Paese. I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno approvato all'unanimità la conclusione di questa Convenzione nell'ambito della procedura di consultazione. Del resto, bisogna ricordare che le convenzioni di doppia imposizione sono concluse soprattutto nell'interesse dei contribuenti e favoriscono la cooperazione economica che costituisce uno degli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l'estero.

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Costituzionalità

La presente Convenzione si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che accorda alla Confederazione il diritto di stipulare trattati con Stati esteri. Secondo l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale, spetta all'Assemblea federale approvarla. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile mediante notificazione scritta presentata almeno sei mesi prima. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale e non implica un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.

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Conclusioni

La presente Convenzione segue ampiamente il modello di Convenzione dell'OCSE e la prassi convenzionale svizzera. Essa crea certezza del diritto, apporta agli investitori svizzeri un importante sgravio delle imposte moldave e dovrebbe favorire, in linea di massima, un ulteriore sviluppo delle relazioni economiche bilaterali fra la Svizzera e la Moldavia.

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