Termine di referendum: 23 marzo 1992

Decreto federale concernente il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici # S T #

del 13 dicembre 1991

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 gennaio 1991 '*, decreta:

Art. l 1 È approvato il Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici con le seguenti riserve: a. Riserva all'articolo 10 paragrafo 2 lettera b: La separazione tra minorenni e adulti non è garantita senza eccezioni.

b. Riserva all'articolo 12 paragrafo 1: II diritto di circolare e di scegliere liberamente la propria residenza è applicabile con riserva delle disposizioni della legislazione federale sugli stranieri, secondo cui i permessi di soggiorno e di domicilio sono validi soltanto per il Cantone che li ha concessi.

e. Riserva all'articolo 14 paragrafo 1: II principio della pubblicità delle udienze non si applica ai procedimenti vertenti su una contestazione relativa a diritti e obblighi di carattere civile o alla fondatezza di un'accusa in materia penale e che, in conformità delle leggi cantonali, si svolgono dinanzi ad una autorità amministrativa. Il principio della pubblicità della pronuncia della sentenza sarà applicato senza pregiudizio delle disposizioni delle leggi cantonali di procedura civile e penale che prevedano che la sentenza non venga resa in pubblica udienza, ma comunicata alle parti per scritto.

La garanzia di un processo equo, per ciò che riguarda le contestazioni relative a diritti e obblighi di carattere civile, tende unicamente ad assicurare un controllo giudiziario finale degli atti e delle decisioni della pubblica autorità che riguardino detti obblighi e diritti. Per «controllo giudiziario finale» è da intendersi un controllo giudiziario limitato all'applicazione della legge, alla stregua di un controllo cassatorio.

"FF 1991 I 925

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1991 - 883

Diritti civili e politici

d. Riserva all'articolo 14 paragrafo 3 lettere d e f: La garanzia della gratuità dell'assistenza di un avvocato d'ufficio e di un interprete non libera definitivamente il beneficiario dal pagamento delle spese che ne derivano.

e. Riserva all'articolo 14 paragrafo 5: È riservata la legislazione federale in materia di organizzazione giudiziaria sul piano penale, che prevede un'eccezione al diritto di fare esaminare da una giurisdizione superiore la dichiarazione di colpevolezza o di condanna, quando l'interessato sia stato giudicato in prima istanza dalla più alta giurisdizione.

f. Riserva all'articolo 20: La Svizzera si riserva il diritto di non adottare nuovi provvedimenti intesi a proibire la propaganda a favore della guerra, proscritta dall'articolo 20 paragrafo 1.

La Svizzera si riserva il diritto di adottare una disposizione penale che tenga conto delle esigenze dell'articolo 20 paragrafo 2, in occasione della prossima adesione alla Convenzione del 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.

g. Riserva all'articolo 25 lettera b: Sono salve le disposizioni cantonali e comunali che prevedano o ammettano nelle assemblee elezioni senza scrutinio segreto.

h. Riserva all'articolo 26: L'uguaglianza di tutte le persone davanti alla legge ed il loro diritto, senza discriminazione, ad una eguale protezione da parte della stessa saranno garantiti soltanto in relazione ad altri diritti contenuti nel presente Patto.

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II Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici formulando le riserve summenzionate.

3 II Consiglio federale è autorizzato a ritirare dette riserve se queste dovessero divenire prive di oggetto.

Art. 2 1 II Consiglio federale è autorizzato a dichiarare, ai sensi dell'articolo 41 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che riconosce, per una durata di cinque anni, la competenza del Comitato dei diritti dell'uomo a ricevere ed esaminare comunicazioni con cui uno Stato parte denuncia l'inadempienza di un altro Stato parte agli obblighi in virtù del Patto.

2 II Consiglio federale è autorizzato a prolungare tale periodo.

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Diritti civili e politici Art. 3

II presente decreto sottosta al referendum facoltativo (art. 89 cpv. 3 lett. a Cost.).

Consiglio nazionale, 13 dicembre 1991

Consiglio degli Stati, 13 dicembre 1991

II presidente: Nebiker II segretario: Anliker

II presidente: Meier Josi II segretario: Huber

Data di pubblicazione: 24 dicembre 1991 '' Termine di referendum: 23 marzo 1992

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> FF 1991 IV 960

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Decreto federale concernente il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 13 dicembre 1991

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24.12.1991

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