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Messaggio concernente la quarta proroga del decreto federale sui Politecnici federali (Disciplinamento transitorio) dell'11 marzo 1991

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di proroga del decreto federale sui Politecnici federali (disciplinamento transitorio) proponendovene l'accettazione.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

11 marzo 1991

1991-135

70 Foglio federale. 74° anno. Voi. I

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Cotti II cancelliere della Confederazione, Buser

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Compendio // decreto fedrale del 24 giugno 1970 (RS 414.110.2) sui Politecnici federali, cosiddetto disciplinamento transitorio, scade a fine settembre 1991. Unitamente alla legge federale del 7 febbraio 1854 (RS 414.110) sulla istituzione di una Scuola politecnica svizzera, tale disciplinamento costituisce il fondamento giuridico per la gestione e l'organizzazione dei due politecnici federali di Zurigo e Losanna (qui di seguito PFZ e PFL). Con messaggio del 14 dicembre 1987 (FF 1988 / 565) il Consiglio federale ha sottoposto alle Camere il disegno per una nuova legge sui politecnici federali. Il Consiglio degli Stati ha trattato il disegno di legge durante la sessione primaverile 1989 e ha trasmesso al Consiglio nazionale la versione adottata il 1 ° marzo 1989. Il 22 gennaio 1991, nell'ambito di una sessione straordinaria, il Consiglio nazionale ha adottato un testo che, conformemente alle proposte della sua Commissione per la scienza e la ricerca, diverge in più punti dalla versione del Consiglio degli Stati. La procedura d'eliminazione delle divergenze deve ancora avvenire; la nuova legge non potrà quindi entrare in vigore il 1 ° ottobre 1991, e cioè allo scadere del disciplinamento transitorio.

Su queste basi si propone di prorogare il disciplinamento transitorio sino all'entrata in vigore della nuova legge così da mantenere una base legale per l'ambito dei PF.

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Messaggio 1

Decreto federale del 24 giugno 1970 sui Politecnici federali

Nei messaggi del 15 dicembre 1969 (FF 1970 I 1), del 20 novembre 1974 (FF 1974 II 1445) e del 24 settembre 1979 (FF 1979 II 1104), avevamo analizzato dettagliatamente i motivi e il contenuto del disciplinamento transitorio; inoltre, nel messaggio del 5 settembre 1984 (FF 1984 III 1) avevamo presentato le circostanze che avevano richiesto l'adozione d'un tale disciplinamento. Non torneremo dunque su questi argomenti ma ci limiteremo a richiamare le cause che hanno indotto a prorogare per la terza volta, con decreto federale del 21 giugno 1985 (FF 1985 II 285), il disciplinamento in parola.

Come esposto nei messaggi citati, dopo il rifiuto nella votazione popolare del maggio 1978 d'una legge sull'aiuto alle università e la ricerca eravamo stati indotti a procrastinare temporaneamente i lavori preparatori concernenti la legge sui PF. Soltanto dopo avervi presentato varie proposte prioritarie di politica dell'educazione e della scienza, riguardanti le scuole tecniche cantonali e la ricerca scientifica, abbiamo deciso, nel 1983, di riprendere i lavori per la nuova legge sui PF. Nel 1984 abbiamo avviato, presso gli enti interessati, la procedura di consultazione su un progetto preliminare del 6 febbraio 1984 riguardante la legge sui PF redatto dal Dipartimento federale dell'interno. I risultati di questa procedura hanno rivelato l'esigenza d'una revisione globale del progetto preliminare. Per avere quindi il tempo di trattare, con l'attenzione dovuta, tutte le problematiche sollevate dalla legge sui PF e considerate le numerose questioni prioritarie, vi abbiamo proposto, con messaggio del 5 settembre 1984, di prorogare il disciplinamento transitorio fino all'entrata in vigore d'una legge sui Politecnici federali, fissando comunque, per il medesimo, una durata massima di dieci anni, ossia fino al 30 settembre 1995.

Con decreto federale del 21 giugno 1985 avete prorogato per la terza volta il disciplinamento transitorio riducendone la durata massima a sei anni, ossia fino al 30 settembre 1991.

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Evoluzione dei lavori dal 1985

Verso la fine dell'autunno 1984 il Consiglio dei PF aveva incaricato la ditta Hayek Engineering SA di Zurigo di effettuare un'analisi globale e uno studio di ottimalizzazione e di concezione dei PF, degli istituti annessi e delle loro strutture direttive. Nel luglio 1985 decideva quindi di esaminare la possibilità di realizzare le proposte Hayek e di valorizzare quanto possibile i potenziali di ottimalizzazione delineati nel rapporto. A tal fine, ha successivamente elaborato il progetto AVANTI, suddiviso in 39 sottoprogetti. Basandoci sui risultati della procedura di consultazione e sui primi risultati dello studio Hayek, alla fine del 1986 abbiamo preso una serie di importanti decisioni di principio che hanno portato alla redazione del disegno di legge sui PF, disegno che vi abbiamo sottoposto con messaggio del 14 dicembre 1987 (FF 1988 I 565).

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Motivazione della quarta proroga del disciplinamento transitorio

II Consiglio degli Stati ha trattato il disegno di legge durante la sessione primaverile 1989 e ha trasmesso al Consiglio nazionale la versione aottata il 1° marzo 1989. Il 22 gennaio 1991, nell'ambito della sessione straordinaria svoltasi in quel mese, il Consiglio nazionale, sulla base delle proposte della sua Commissione per la scienza e la ricerca, ha adottato un testo che diverge in diversi punti dalla versione del Consiglio degli Stati. La procedura d'eliminazione delle divergenze deve ancora avvenire; questa nuova legge non potrà quindi entrare in vigore il 1° ottobre 1991, e cioè allo scadere del disciplinamento transitorio. È dunque necessario prorogare ancora una volta il disciplinamento transitorio così da mantenere una base legale per l'ambito dei PF. Tenuto conto del termine di referendum di tre mesi e del fatto che l'eliminazione delle divergenze, che verte su questioni particolarmente importanti, deve essere eseguita senza alcun assillo di tempo, vi proponiamo, precauzionalmente, di prorogare il disciplinamento fino al 30 settembre 1994.

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Conseguenze finanziarie e ripercussioni del personale

sull'effettivo

La proroga del disciplinamento transitorio non causerà spese suppletive né avrà ripercussioni sull'effettivo del personale dell'amministrazione federale.

5

Programma di legislatura

L'emanazione d'una legge sui PF è stata preannunciata nel rapporto sul programma di legislatura 1987-1991 (FF 1988 I 339).

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Costituzionalità

La base costituzionale sulla quale si fonda la proroga è data, come per il decreto federale prorogato, dall'articolo 27 capoverso 1 della Costituzione federale.

4137

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Decreto federale

Disegno

sui Politecnici federali (Disciplinamento transitorio) Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 marzo 1991 '', decreta: I

II decreto federale del 24 giugno 19702) sui Politecnici federali (Disciplinamento transitorio) è modificato come segue:

Art. 19 La validità del decreto è prorogata sino all'entrata in vigore di una legge federale sui Politecnici federali, ma non oltre il 30 settembre 1994.

II 1 II presente decreto, di obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo.

2 Esso entra in vigore il 1° ottobre 1991.

1) FF 1991 I 1117 > RS 414.110.2

2

1121

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1991

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14

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91.022

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16.04.1991

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1117-1121

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