Termine di referendum: 13 gennaio 1992
Legge federale sui contributi destinati a coprire i costi d'infrastruttura dei gruppi e dei parlamentari
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(Legge sui costi d'infrastruttura) del 4 ottobre 1991
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numero 1 della Costituzione federale; visto il rapporto della commissione del Consiglio nazionale del 16 maggio 1991», decreta: Art. l Contributi ai gruppi I gruppi ricevono un contributo annuo destinato a coprire i costi della loro segreteria; esso consiste in un ammontare annuo di base e in un ammontare fisso per deputato.
Art. 2 Collaboratori personali e mandati 1 Un credito annuo è messo a disposizione di ogni membro dei Consigli per aiuto personale in campo scientifico e amministrativo, in particolare per l'assunzione di collaboratori personali o il conferimento di mandati.
2 La Conferenza di coordinamento può, in casi speciali, estendere il campo d'applicazione del capoverso 1, in particolare per sgravare in altri settori un deputato.
Art. 3 Infrastruttura personale I parlamentari ricevono un contributo annuo destinato a coprire i loro costi amministrativi e d'infrastruttura.
Art. 4 Esecuzione della legge 1 Un decreto federale non sottoposto al referendum disciplina l'esecuzione della legge e stabilisce l'ammontare dei contributi e del credito giusta l'articolo 2.
2 Se il diritto a un credito o a un contributo è incerto, oppure se un parlamentare contesta l'esattezza di un conteggio, decide definitivamente l'Ufficio del Consiglio cui il parlamentare appartiene.
» FF 1991 HI 493 1991-667
1081
Costi d'infrastruttura
Art. 5 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.
2 Essa entra in vigore il 1° febbraio 1992.
Consiglio nazionale, 4 ottobre 1991 II presidente: Bremi II segretario: Anliker
Consiglio degli Stati, 4 ottobre 1991 II presidente: Hänsenberger II segretario: Huber
Data di pubblicazione: 15 ottobre 1991 1) Termine di referendum: 13 gennaio 1992
1> FF 1991 III 1081
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Legge federale sui contributi destinati a coprire i costi d'infrastruttura dei gruppi e dei parlamentari (Legge sui costi d'infrastruttura) del 4 ottobre 1991
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Bundesblatt
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Foglio federale
Jahr
1991
Année Anno Band
3
Volume Volume Heft
40
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
15.10.1991
Date Data Seite
1081-1082
Page Pagina Ref. No
10 116 814
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