1930 Termine d'opposizione: 13 gennaio 1965

DECRETO FEDERALE ohe modifica quello concernente il promovimento, nell'interesse sociale, della costruzione d'abitazioni economiche (Del 2 ottobre 1964)

>

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 1° giugno 1964 lj, decreta: l

II decreto federale del 31 gennaio 1958concernente il promovi¬ mento, nell'interesse sociale, della costruzione d'abitazioni economiche è modificato come segue: Art. 3, cpv. 1 1 La Confederazione appoggia fino al 31 dicembre 1966, al più tardi, i provvedimenti cantonali intesi ad accelerare la costruzione d'abitazioni 1 conformemente all'articolo 4.

Art. 5, cpv. 3 Gli impegni della Confederazione non devono superare, complessi¬ vamente, 100 milioni di franchi.

8

Art. 10, cpv. 3 I mutui della Confederazione possono essere accordati fino al 31 dicembre 1966, al più tardi. Essi vanno impiegati soltanto fino all'ammon¬ tare garantito dell'ipoteca di secondo grado e in quanto l'onere totale di questa e dell'ipoteca di primo grado non superi il 90 per cento dell'inve stimento complessivo.

3

3) FF 1TM»3.

. 2) RU 1968, 438 (A XIX C).

1931 II Il Consiglio federale stabilisce il momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

· III Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 2 ottobre 1964.

Il Presidente: h. Dantoth Il Segretario: F.Weber

,

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 2 ottobre 1964.

.

Il Vicepresidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser ·

II Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo .

89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari sii leggi e risoluzioni federali.

Berna, 2 ottobre 1964.

(

Per ordine del Consiglio federale svizzero: Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 15 ottobre 1964.

Termine d'opposizione: 13 gennaio 1965.

1932

DECRETO FEDERALE concernente il mantenimento di provvedimenti temporanei del controllo dei prezzi (Del 9 ottobre 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 85, numero 14, 118 e 121, capoverso 1, della Costi¬ tuzione federale; .

' visto il messaggio del Consiglio federale del 20 marzo 1964 D; nell'intento di evitare che l'abrogazione di taluni provvedimenti del controllo dei prezzi abbia incresciose conseguenze economiche o sociali, decreta: I La Costituzione federale del 29 maggio 1874 è completata con la se¬ guente aggiunta: · Art. 1 1 La Confederazione può emanare prescrizioni sulle pigioni, sui fitti non agricoli e sulla protezione dei locatari.

2 Le prescrizioni sulle pigioni devono essere allentate gradualmente, in quanto non ine risultino turbamenti all'economia generale, nè conse¬ guenze sociali troppo rigorose. Al controllo delle pigioni sarà sostituita la sorveglianza sulle pigioni entro la fine del 1966 al più tardi, nelle città di Zurigo, Berna, Basilea, Losanna, Ginevra e nei Comuni degli agglomerati di queste città e, a contare dal 1° gennaio 1965, negli altri Comuni.

3 La Confederazione può delegare le sue competenze ai Cantoni.

Art. 2 Se il Consiglio federale propone all'Assemblea federale di emanare prescrizioni sui prezzi massimi delle merci di prima necessità destinate al mercato interno, esso ò autorizzato à metterle immediatamente in vigore.

1

1) FF 1904, 645.

1933 2

Queste prescrizioni cessano d'avere effetto se, nel corso déliassés-, siane che segue la loro entrata in vigore, l'Assemblea federale non le ap¬ provi mediante un decreto federale sottoposto a referendum.

Art. 3 % 1 II decreto federale del 21 dicembre 1960 1) concernente le pigioni di immobili e la Cassa di compensazione dei prezzi del latte e dei latticini, come anche le disposizioni fondate su esso, rimangono in vigore fino al 3l dicembre 1965, al più tardi, riservata la sostituzione della sorveglianza sul¬ le pigioni al controllo delle pigioni. In deroga all'articolo 14, capoverso 2, di tale decreto, le prestazioni della Cassa di compensazione dei prezzi del latte e dei latticini, accordate finora per l'acquisto di latte di soccorso, pos¬ sono essere aumentate, qualora le spese d'acquisto siano maggiori e non possano venir ridotte con provvedimenti riorganizzativi.

2 II decreto federale del 20 marzo 1953 2) concernente la proroga del termine dei traslochi rimane in vigoi'e fino al 31 dicembre 1965, al più tardi.

II1 II presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1969.

· 2 Esso sarà sottoposto alla votazione del popolo e dei Cantoni.

Così decretato dal Consiglio degli Stali.

Berna, 9 ottobre 1964.

Il Presidente: L«. Danioth Il Segretario: F. Weber Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 ottobre 1964.

Il Presidente: Otto Hess Il Segretario: Ch. Oser

1) RU 1961, 295 (A XIX B).

2) RU 1953, 149 (A XIX C).

1934

DECRETO FEDERALE che approva la gestione del Consiglio federale, del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni nel 1963 (Del 5 ottobre 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto i rapporti del Consiglio federale del 7 aprile 1964, del Tribunale federale del 14 febbraio 1964 e del Tribunale federale delle assicurazioni del 22 gennaio 1964, decreta: Artico unico , È approvata la gestione del Consiglio federale, del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni nel 1963.

Così decretato dal iConsiglio degli Stati.

Berna, 18 giugno 1964. i Il Presidente: L. Danioth Il Segretario: F.Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 5 ottobre 1964.

Il Presidente: Otto Hess Il Segretario: Ch. Oser

1935 Il Consiglio federale decreta: li decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 5 ottobre 1964.

Per ordine del Consiglio federate svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1936

DECRETO FEDERALE concernente l'assegnazione di un contributo straordinario all'Ufficio nazionale del turismo, per l'ammodernamento delle sue agenzie all'estero (Dell'8 ottobre 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del .15 giugno 1964, decreta: , Art. 1 Un contributo straordinario di 3,8 milioni di franchi e un mutuo gra¬ tuito di 5,3 milioni di franchi sono accordati all'Ufficio nazionale del turismo per il trasferimento e l'ammodernamento delle sue agenzie di Londra e di Nuova York.

Art. 2 ' 1 II presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, en¬ tra immediatamente in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 8 ottobre 1964.

Il Vicepresidente: G. Müller Il Segretario: F.Weber

1937 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 22 settembre 1964.

Il Presidente: Otto Hess Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato neil Foglio federale.

Berna, 8 ottobre 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero: Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1938

DECRETO FEDERALE concernente l'acquisto degli' aeroplani da combattimento Mirage III (Del 7 ottobre 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA' CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il rapporto 1° settembre 1964 ^ delle Commissioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati per l'indagine sull'affare del Mirage, decreta: Art. 1 .11 credito suppletivo di 356 e 220 milioni di franchi, chiesto dal Consi¬ glio federale con messaggio 24 aprile 1964 2\ è rifiutato.

Art. 2 È approvato l'acquisto di 18 ricognitori Mirage III RS, 36 aerei da com¬ battimento Mirage III S, 2 biposto Mirage III BS, 1 caccia Mirage III C, compresi gli accessori, i ricambi e le munizioni. > Art. 3 II ereditò di 827,9 milioni di franchi, stanziato, col decreto'federale 21 giugno 1961 3\ articolo 1, capoverso 2, numeri dall'I al 3, per l'acquisto di 100 aeroplani da combattimento Mirage III S, è messo a disposizione per l'acquisto di cui all'articolo 2 qui sopra.

2 II Consiglio federale è incaricato di presentare quanto prima alle Ca¬ mere un rapporto e proposte per lo stanziamento1 d'un credito suppletivo ne¬ cessario a completare quello di 827,9 milioni di franchi già concesso dal sud¬ detto decreto del 21 giugno 1961 (art. 1, cpv. 2, n. 1-3).

3 Per evitare interruzioni nell'acquisto è concesso un credito di 200 mi¬ lióni di franchi.

1

1) FF 1964, 1477.

2) FF 1964, 821.

3) FF 1961, 800.

1939 4

Le somme annualmente necessarie vanno iscritte nei bilanci di pre¬ visione.

Art. 4 ' II Consiglio federale è incaricato d'informare le Camere, ad ogni ses¬ sione primaverile ed autunnale, circa lo stato dell'acquisto, e ciò sino a con¬ clusione delle forniture di cui all'articolo 2.

Art. 5 II presente decreto non rivestendo carattere obbligatorio generale entra immediatamente in vigore.

I

'

2

II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 24 settembre 1964.

Il Presidente: Otto Hess Il Segretario: Ch. Oser

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 7 ottobre 1964.

II Presidente: L. Danioth Il Segretario: F.Weber

II Consiglio federale decreta: Il decretò federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 7 ottobre 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero: Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

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Decreto federale che modifica quello concernente il promovimento, nell`interesse sociale, della costruzione d`abitazioni economiche (Del 2 ottobre 1964)

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15.10.1964

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1930-1939

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