Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria Modifica del 6 febbraio 2019 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali della carrozzeria, allegato ai decreti del Consiglio federale del 23 gennaio 2014, del 18 settembre 2014, del 3 novembre 2015, del 19 agosto 2016, del 11 maggio 2017, del 15 gennaio 2018 e del 20 agosto 2018 1, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Appendice 8

Salari minimi e adeguamento salariale A. Salari minimi e adeguamento salariale (ad eccezione del Cantone di Ginevra) 1. Adeguamento salariale Tutte le imprese ... utilizzano lo 0,4 % dell'intera massa salariale AVS dei lavoratori ... con giorno di riferimento 31.12.2018, per concedere aumenti salariali generali a favore dei lavoratori e lo 0,6 % dell'intera massa salariale AVS dei lavoratori ... con giorno di riferimento 31.12.2018, per concedere aumenti salariali individuali a favore dei lavoratori.

La restante parte dell'allegato rimane invariata.

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FF 2014 1479, 2014 6821, 2015 6821, 2016 6137, 2017 3181, 2018 181, 4421

2019-0217

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FF 2019

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2019 e ha effetto sino al 30 giugno 2022.

6 febbraio 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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