Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname Modifica del 6 febbraio 2019 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il mestiere del falegname, allegato ai decreti del Consiglio federale del 24 aprile 2012, del 1° dicembre 2016, del 17 febbraio 2017 e del 10 novembre 20171, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Convenzione aggiuntiva sui salari del 18 novembre 2018 Art. 1

Adeguamento dei salari

1

I salari lordi validi per il 1° gennaio 2018 di tutti i lavoratori assoggettati alla dichiarazione di obbligatorietà generale del CCL per il mestiere del falegname sono aumentati in generale di 85 franchi al mese (50 centesimi all'ora).

2 Gli

aumenti salariali, concessi dai datori di lavoro dal 31.12.2017 fino all'entrata in vigore di questo accordo supplementare, possono essere completamente computati con l'aumento salariale generale ai sensi del capoverso 1.

3

Questi aumenti salariali vigono dalla data della dichiarazione di obbligatorietà generale di questo accordo supplementare.

Il CCL per il mestiere del falegname è inoltre modificato come segue:

1

FF 2012 4757, 2016 7831, 2017 1455 6701

2019-0271

1263

FF 2019

Appendice I

Salari minimi Salario minimo o

o

o

o

o

o

18 anno di età

19 anno di età

1 anno di esperienza (o 20o anno di età)

2 anno di esperienza (o 21o anno di età)

3 anno di esperienza (o 22o anno di età)

4 anno di esperienza (o 23o anno di età)

dal 24o anno di età

Mese

Ora

Mese

Ora

Mese

Ora

Mese

Ora

Mese

Ora

Mese

Ora

Mese

Ora

Lavoratore qualificato

­

­

­

­

4103

22.80

4299

23.85

4495

24.95

4740

26.30

4985

27.70

Montatore specializzato

­

­

­

­

4349

24.15

4557

25.30

4765

26.45

5025

27.90

5285

29.35

Montatore

­

­

­

­

4226

23.45

4428

24.60

4630

25.70

4883

27.10

5135

28.50

Lavori qualificati

18° anno di età

19° anno di età

20° anno di età

21° anno di età

22° anno di età

23° anno di età

24° anno di età

Mese

Ora

Mese

Ora

Mese

Ora

Mese

Ora

Mese

Ora

Mese

Ora

Mese

Ora

Falegname CFP, lavoratore non specializzato con perfezionamen- 3664 to professionale

20.35

3664

20.35

3664

20.35

3791

21.05

3959

22.00

4128

22.90

4296

23.85

Addetto alla pianificazione

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

5385

29.90

1264

­

FF 2019

18° anno di età

19° anno di età

20° anno di età

21° anno di età

22° anno di età

23° anno di età

24° anno di età

Mese

Ora

Mese

Ora

Mese

Ora

Mese

Ora

Mese

Ora

Mese

Ora

Mese

Ora

Montatore ausiliario

3645

20.25

3645

20.25

3645

20.25

3868

21.50

4090

22.70

4313

23.95

4535

25.20

Lavoratore ausiliario

3586

19.90

3586

19.90

3586

19.90

3662

20.35

3738

20.75

3814

21.20

4085

22.70

Lavoratori non qualificati

1265

FF 2019

II Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2019 e ha effetto sino al 31 dicembre 2020.

6 febbraio 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1266