Termine di referendum: 1° aprile 2010
Legge federale sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) dell'11 dicembre 2009
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 69 capoverso 2 e 70 capoverso 3 della Costituzione federale1; visti i messaggi del Consiglio federale dell'8 giugno 2007 concernenti la legge sulla promozione della cultura2 e la legge Pro Helvetia3, decreta:
Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1
Oggetto
La presente legge disciplina: a.
la promozione della cultura da parte della Confederazione nei settori seguenti: 1. salvaguardia del patrimonio culturale, 2. creazione artistica e culturale, compresa la promozione delle nuove leve, 3. divulgazione dell'arte e della cultura, 4. scambi tra le comunità culturali e linguistiche in Svizzera, 5. scambi culturali con l'estero;
b.
l'organizzazione della Fondazione Pro Helvetia.
Art. 2
Campo d'applicazione
È fatta salva la promozione della cultura da parte della Confederazione secondo le leggi speciali seguenti:
1
1 2 3 4 5
a.
legge del 18 dicembre 19924 sulla Biblioteca nazionale;
b.
legge del 12 giugno 20095 sui musei e le collezioni;
RS 101 FF 2007 4421 FF 2007 4459 RS 432.21 RS 432.30
2007-0244
7631
Legge sulla promozione della cultura
c.
legge federale del 6 ottobre 19956 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana;
d.
legge del 14 dicembre 20017 sul cinema;
e.
legge del 20 giugno 20038 sul trasferimento dei beni culturali;
f.
legge federale del 1° luglio 19669 sulla protezione della natura e del paesaggio.
Sono tuttavia applicabili le disposizioni concernenti il finanziamento di cui all'articolo 27.
2
Art. 3
Scopi
La promozione della cultura da parte della Confederazione persegue gli scopi seguenti: a.
rafforzare la coesione e la pluralità culturale in Svizzera;
b.
promuovere un'offerta culturale variata e di alta qualità;
c.
creare condizioni quadro favorevoli per gli operatori culturali e per le istituzioni e organizzazioni culturali;
d.
permettere e facilitare alla popolazione l'accesso alla cultura;
e.
far conoscere all'estero la creazione culturale svizzera.
Art. 4
Sussidiarietà
Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione completa le attività dei Cantoni, delle città e dei Comuni in materia di politica culturale.
Art. 5
Coordinamento e collaborazione
La Confederazione definisce le sue priorità in materia di politica culturale tenendo conto della politica culturale dei Cantoni, delle città e dei Comuni e, per quanto necessario, collabora con loro.
1
Essa può collaborare alla promozione della cultura con altri enti promotori di diritto pubblico o privato, nonché aderire a enti di diritto privato.
2
6 7 8 9
RS 441.3 RS 443.1 RS 444.1 RS 451
7632
Legge sulla promozione della cultura
Capitolo 2: Promozione della cultura Sezione 1: Condizioni generali Art. 6
Interesse nazionale
La Confederazione sostiene soltanto progetti, istituzioni e organizzazioni d'interesse nazionale.
1
2
L'interesse nazionale è dato segnatamente se: a.
un bene culturale è di essenziale importanza per la Svizzera o per le diverse comunità linguistiche e culturali della Svizzera;
b.
un progetto ha una portata sovraregionale, in particolare interessa più regioni linguistiche;
c.
il talento artistico straordinario di una persona promette esiti artistici di livello nazionale o internazionale;
d.
un'organizzazione fornisce un contributo essenziale all'interattività fra operatori culturali, professionisti o no, di diverse regioni linguistiche o di diverse aree della Svizzera;
e.
un progetto è particolarmente innovativo negli ambiti della creazione artistica o della divulgazione culturale;
f.
una manifestazione culturale è unica nel suo genere e ha rilevanza a livello nazionale o internazionale;
g.
un progetto contribuisce in modo essenziale agli scambi culturali nazionali o internazionali.
Art. 7
Progetti accessibili al pubblico
La Confederazione sostiene soltanto progetti accessibili al pubblico.
Art. 8
Progetti prioritari
La Confederazione sostiene a titolo prioritario progetti che: a.
permettono o facilitano alla popolazione l'accesso alla cultura;
b.
contribuiscono in modo particolare a salvaguardare o a sviluppare la pluralità culturale o linguistica.
Sezione 2: Misure promozionali e di sostegno Art. 9
Sicurezza sociale degli operatori culturali
La Confederazione e la Fondazione Pro Helvetia versano una percentuale degli aiuti finanziari da loro assegnati agli operatori culturali:
1
7633
Legge sulla promozione della cultura
2
a.
alla cassa pensioni dell'operatore culturale che riceve l'aiuto finanziario; o
b.
a un'altra forma previdenziale dello stesso ai sensi dell'articolo 82 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 198210 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
Il Consiglio federale stabilisce la percentuale di cui al capoverso 1.
Art. 10
Misure di salvaguardia del patrimonio culturale
La Confederazione può sostenere i musei, le collezioni e le reti di terzi nella loro attività di salvaguardia del patrimonio culturale, segnatamente mediante aiuti finanziari per le spese d'esercizio e i costi di progetti. In caso di esposizioni d'importanza nazionale, può contribuire al pagamento dei premi di assicurazione per le opere in prestito.
1
La Confederazione sostiene soltanto i musei e le collezioni che dispongono di una strategia collezionistica.
2
Art. 11
Promozione delle nuove leve
La Confederazione può promuovere le nuove leve culturali e artistiche mediante misure che favoriscano l'acquisizione e l'approfondimento dell'esperienza necessaria.
Art. 12
Promozione della formazione musicale
La Confederazione promuove la formazione musicale a complemento delle misure prese dai Cantoni e dai Comuni.
Art. 13
Premi, riconoscimenti e acquisti
La Confederazione può: a.
assegnare premi;
b.
conferire riconoscimenti per prestazioni artistiche eccezionali e meriti culturali;
c.
acquistare opere d'arte.
Art. 14
Sostegno di organizzazioni culturali
La Confederazione può sostenere organizzazioni di operatori culturali, professionisti o no.
Art. 15
Promozione della lettura
La Confederazione può prendere misure destinate a combattere l'illetteratismo e a promuovere la lettura.
10
RS 831.40
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Legge sulla promozione della cultura
Art. 16
Manifestazioni culturali e progetti
La Confederazione può organizzare manifestazioni culturali o partecipare alla loro organizzazione e al loro finanziamento.
1
2
Può sostenere progetti che: a.
nel quadro di manifestazioni speciali forniscono un contributo culturale e si rivolgono a un vasto pubblico; o
b.
sono particolarmente innovativi e atti a fornire nuovi stimoli culturali.
Art. 17
Sostegno delle comunità nomadi
La Confederazione può prendere misure al fine di permettere alle comunità nomadi uno stile di vita consono alla loro cultura.
Art. 18
Contributo alla città di Berna
La Confederazione può versare un contributo alla città di Berna per le prestazioni culturali particolari che essa fornisce in quanto sede dell'Assemblea federale e del Consiglio federale.
Art. 19
Promozione della divulgazione artistica
La Confederazione può prendere misure affinché un'opera o una produzione artistica sia resa più accessibile al pubblico.
Art. 20
Creazione artistica
La Confederazione promuove la creazione artistica, segnatamente mediante: a.
contributi per la realizzazione di opere;
b.
committenze;
c.
contributi per la realizzazione di progetti.
Art. 21 1
Sostegno degli scambi culturali
La Confederazione può sostenere gli scambi culturali all'interno del Paese.
Essa può presentare all'estero le culture svizzere e sostenere gli scambi con altre culture.
2
Essa può gestire proprie istituzioni culturali in importanti centri culturali del mondo e in Paesi con i quali la Svizzera intrattiene scambi privilegiati.
3
7635
Legge sulla promozione della cultura
Sezione 3: Competenza e coordinamento Art. 22
Collaborazione internazionale
Il Consiglio federale può, al fine di promuovere le relazioni internazionali, concludere accordi di diritto internazionale o contratti di diritto privato concernenti: a.
la collaborazione culturale;
b.
la partecipazione finanziaria a misure di promozione della cultura a livello internazionale.
Art. 23
Misure di sostegno
Le misure di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 nonché le misure di divulgazione a esse direttamente connesse sono di competenza dell'Ufficio federale della cultura.
1
Le misure di cui agli articoli 11, 16 capoverso 2 lettera b, 19, 20 e 21 sono di competenza della Fondazione Pro Helvetia (art. 3145).
2
Art. 24
Coordinamento delle misure all'estero
Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) coordinano le loro attività culturali all'estero e disciplinano i dettagli della loro collaborazione.
Sezione 4: Forme di sostegno e procedura Art. 25
Aiuti finanziari e altre forme di sostegno
Gli aiuti finanziari sono versati, nei limiti dei crediti stanziati, in forma di contributi a fondo perso, garanzie di deficit, contributi in conto interessi, fideiussioni, prestazioni in natura o mutui rimborsabili condizionatamente.
1
Un sostegno può essere accordato anche in forma di consulenza o di raccomandazioni, nonché mediante l'assunzione di patronati o mediante altre prestazioni non finanziarie.
2
Gli aiuti finanziari possono essere accordati anche mediante un contratto di prestazioni ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 199011 sui sussidi.
3
Art. 26
Disposizioni procedurali
Fatto salvo il capoverso 2, la procedura per gli aiuti finanziari di oltre 100 000 franchi è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. In caso di ricorsi concernenti aiuti finanziari fino a 100 000 franchi, si applica
1
11
RS 616.1
7636
Legge sulla promozione della cultura
una procedura semplificata e abbreviata che comporti oneri amministrativi e spese nettamente inferiori.
2
Nella procedura di ricorso non può essere invocata l'inadeguatezza.
Sezione 5: Finanziamento e controllo Art. 27
Priorità nella promozione culturale e finanziamento
Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un messaggio concernente il finanziamento della promozione culturale della Confederazione; vi definisce le sue priorità per il quadriennio.
1
La Confederazione procede dapprima a indagini conoscitive presso i Cantoni, le città e i Comuni nonché le cerchie interessate.
2
3
L'Assemblea federale autorizza i seguenti limiti di spesa e crediti d'impegno: a.
limiti di spesa rispettivamente per le misure di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 e per le misure di cui agli articoli 11, 16 capoverso 2 lettera b, 19, 20 e 21;
b.
limiti di spesa per i settori della promozione disciplinati in leggi speciali;
c.
un credito quadro secondo l'articolo 16a della legge federale del 1° luglio 196612 sulla protezione della natura e del paesaggio per il settore della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.
Art. 28
Strategie promozionali
Il DFI elabora strategie promozionali per singoli settori della promozione della cultura di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18.
1
Le strategie definiscono gli obiettivi promozionali, gli strumenti promozionali e i criteri determinanti per la promozione.
2
Esse sono emanate in forma di ordinanza, di regola per la durata di validità dei decreti sul finanziamento di cui all'articolo 27 capoverso 3.
3
Art. 29
Autorità specializzata e coordinamento
Quale autorità specializzata, l'Ufficio federale della cultura attua la politica culturale della Confederazione e coordina le attività dei servizi federali competenti.
1
Il DFI e il DFAE coordinano le loro attività nel campo della politica culturale internazionale.
2
12
RS 451
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Legge sulla promozione della cultura
Art. 30
Statistica e valutazione
L'Ufficio federale di statistica tiene una statistica della cultura. La stessa informa segnatamente sui sussidi degli enti pubblici e sui contributi di privati alla cultura.
1
La Confederazione esamina periodicamente l'efficacia della sua politica culturale e delle misure promozionali prese.
2
I risultati dell'esame sono pubblicati. L'Ufficio federale della cultura dà alle cerchie interessate l'opportunità di pronunciarsi sugli stessi.
3
Capitolo 3: Fondazione Pro Helvetia Sezione 1: Disposizioni generali Art. 31
Forma giuridica e sede
La Fondazione Pro Helvetia (Fondazione) è una fondazione di diritto pubblico dotata di personalità giuridica.
1
2
La Fondazione si organizza autonomamente e tiene una contabilità propria.
3
Essa ha sede a Berna.
Art. 32
Compiti
La Fondazione promuove la varietà della creazione artistica, fa conoscere la creazione artistica e culturale svizzera, promuove la cultura popolare e intrattiene scambi culturali.
1
2
La Fondazione adempie i suoi compiti autonomamente.
Sezione 2: Organi e personale Art. 33
Organi
Gli organi della Fondazione sono: a.
il consiglio di fondazione;
b.
la direzione;
c.
l'ufficio di revisione.
Art. 34 1
Consiglio di fondazione
Il consiglio di fondazione è composto di sette a nove membri qualificati.
Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri del consiglio di fondazione per un mandato di quattro anni. Persegue un'adeguata rappresentanza delle quattro regioni linguistiche. Ogni membro può essere rieletto una volta.
2
7638
Legge sulla promozione della cultura
Il Consiglio federale può revocare i membri del consiglio di fondazione per gravi motivi.
3
I membri del consiglio di fondazione tutelano gli interessi della Fondazione. Il membro che si trova in conflitto d'interessi deve astenersi. Un conflitto d'interessi permanente esclude l'appartenenza al consiglio di fondazione.
4
5
Il consiglio di fondazione ha i compiti seguenti: a.
provvede all'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale e riferisce allo stesso sul loro adempimento;
b.
adotta il preventivo;
c.
adotta il rapporto di gestione e lo pubblica dopo che è stato approvato dal Consiglio federale;
d.
nomina il direttore;
e.
nomina gli altri membri della direzione su proposta del direttore;
f.
controlla la gestione;
g.
nomina i membri della commissione di esperti;
h.
disciplina le condizioni di assunzione, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale;
i.
emana il regolamento interno e l'ordinanza sui sussidi della Fondazione.
L'articolo 6a della legge del 24 marzo 200013 sul personale federale (LPers) si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni contrattuali convenute con i membri del consiglio di fondazione.
6
Art. 35
Direzione
La direzione è l'organo operativo. Svolge tutti i compiti non attribuiti ad altri organi.
1
I membri della direzione tutelano gli interessi della Fondazione. Il membro che si trova in conflitto d'interessi deve astenersi. Un conflitto d'interessi permanente esclude l'appartenenza alla direzione.
2
3
4
Il direttore presiede la direzione. Egli: a.
assume il personale della Fondazione;
b.
rappresenta la Fondazione verso l'esterno;
c.
decide, su proposta della commissione di esperti, in merito agli aiuti finanziari di considerevole entità e ai programmi di una certa importanza propri alla Fondazione; le decisioni divergenti dalla proposta devono essere motivate.
Il regolamento interno disciplina i dettagli.
13
RS 172.220.1
7639
Legge sulla promozione della cultura
Art. 36 1
Ufficio di revisione
L'ufficio di revisione è nominato dal Consiglio federale.
2 Il mandato, lo statuto, le qualifiche, l'indipendenza, la durata del mandato e il rendiconto dell'ufficio di revisione sono retti per analogia dagli articoli 727731a del Codice delle obbligazioni14, fatto salvo il capoverso 3.
L'ufficio di revisione rende conto del risultato della sua verifica al consiglio di fondazione e al Consiglio federale.
3
4
Il Consiglio federale può revocare l'ufficio di revisione per gravi motivi.
Art. 37 1
Commissione di esperti
La commissione di esperti è composta di tredici membri al massimo.
I membri della commissione di esperti sono nominati per un mandato di quattro anni. Possono essere rieletti una volta.
2
La commissione di esperti valuta le richieste di aiuti finanziari di considerevole entità e i programmi di una certa importanza propri alla Fondazione.
3
L'organizzazione e il funzionamento della commissione di esperti sono definiti nel regolamento interno della Fondazione.
4
Art. 38 1
Segreteria
La Fondazione dispone di una segreteria in Svizzera e di uffici all'estero.
La segreteria decide, senza proposta della commissione di esperti, in merito agli aiuti finanziari di minore entità e ai programmi di minore importanza propri alla Fondazione.
2
Art. 39
Personale
Il personale della Fondazione e i membri della direzione sono assunti in base a contratti di diritto privato.
1
La Fondazione tiene conto, nella sua politica del personale, degli articoli 4 e 5 LPers15.
2
L'articolo 6a LPers si applica per analogia allo stipendio e alle altre condizioni contrattuali convenute con il direttore e con gli altri membri della direzione.
3
4 La rimunerazione, le prestazioni accessorie e le altre condizioni contrattuali sono disciplinate nel regolamento del personale.
5 Il personale della Fondazione è affiliato alla Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA).
14 15
RS 220 RS 172.220.1
7640
Legge sulla promozione della cultura
Sezione 3: Finanze Art. 40 1
Finanziamento
La Fondazione dispone di un patrimonio intangibile di 100 000 franchi.
La Confederazione accorda alla Fondazione contributi annuali nei limiti dei fondi stanziati conformemente all'articolo 27 capoverso 3 lettera a.
2
Le liberalità di terzi non vincolate a uno scopo particolare sono accreditate al patrimonio della Fondazione.
3
Art. 41
Tesoreria
L'Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità della Fondazione nell'ambito della tesoreria centrale.
1
L'Amministrazione federale delle finanze concede alla Fondazione mutui alle condizioni di mercato per garantirle la solvibilità necessaria all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 23 capoverso 2.
2
I dettagli sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e la Fondazione.
3
Art. 42
Presentazione dei conti
La presentazione dei conti della Fondazione ha lo scopo di esporre la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.
1
2 La presentazione dei conti è retta dai principi dell'essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si fonda su standard generalmente riconosciuti.
Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere pubblicate.
3
Il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative alla presentazione dei conti della Fondazione.
4
Art. 43
Imposte
La Fondazione è esente da qualsiasi imposizione fiscale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
1
2
Sono fatte salve le imposte federali seguenti: a.
l'imposta sul valore aggiunto;
b.
l'imposta preventiva;
c.
le tasse di bollo.
7641
Legge sulla promozione della cultura
Sezione 4: Tutela degli interessi della Confederazione Art. 44 1
Vigilanza
La Fondazione sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.
Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza in particolare nominando il consiglio di fondazione, approvando il rapporto di gestione e il regolamento del personale e dando scarico al consiglio di fondazione.
2
Art. 45
Obiettivi strategici
Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici della Fondazione. Provvede affinché il consiglio di fondazione sia previamente consultato.
Tiene conto della libertà operativa e artistica della Fondazione.
1
Il Consiglio federale verifica annualmente l'adempimento degli obiettivi strategici basandosi sul rapporto del consiglio di fondazione e su eventuali altre verifiche.
2
Capitolo 4: Disposizioni finali Art. 46
Esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
Art. 47
Abrogazione e modifica del diritto vigente
L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.
Art. 48
Referendum ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 11 dicembre 2009
Consiglio degli Stati, 11 dicembre 2009
La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab
Data della pubblicazione: 22 dicembre 200916 Termine di referendum: 1° aprile 2010
16
FF 2009 7631
7642
Legge sulla promozione della cultura
Allegato (art. 47)
Abrogazione e modifica del diritto vigente I Sono abrogati: 1.
la legge federale del 19 dicembre 200317 sull'erogazione di aiuti finanziari alla Fondazione Bibliomedia;
2.
la legge federale del 20 marzo 200818 sull'erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti;
3.
la legge federale del 16 dicembre 200519 sull'erogazione di aiuti finanziari all'Associazione Memoriav;
4.
la risoluzione federale del 22 dicembre 188720 per il promovimento e l'incoraggiamento delle arti nella Svizzera;
5.
il decreto federale del 18 dicembre 191721 sull'incoraggiamento e l'incremento dell'arte applicata (arte decorativa e industriale);
6.
la legge federale del 17 dicembre 196522 concernente la Fondazione «Pro Helvetia»;
7.
la legge federale del 7 ottobre 199423 concernente la Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri».
II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 18 dicembre 199224 sulla Biblioteca nazionale Art. 12 cpv. 1 lett. a e 3 1 La Confederazione può accordare aiuti finanziari a istituzioni pubbliche dei Cantoni e dei Comuni se collaborano con la Biblioteca nazionale e se:
a.
17 18 19 20 21 22 23 24
abrogata
RU 2004 2077 RU 2008 3517 RU 2006 1255 CS 4 202 CS 4 215; RU 1991 857 RU 1966 685, 1973 111, 1981 821, 1993 879, 2006 2197 RU 1996 3040 RS 432.21
7643
Legge sulla promozione della cultura
Gli aiuti finanziari possono essere accordati anche mediante un contratto di prestazioni ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 199025 sui sussidi.
3
2. Legge federale del 6 ottobre 199526 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana Art. 3a
Finanziamento
Il finanziamento degli aiuti finanziari di cui all'articolo 2 è retto dall'articolo 27 della legge dell'11 dicembre 200927 sulla promozione della cultura.
3. Legge del 14 dicembre 200128 sul cinema Art. 13
Forma degli aiuti finanziari
Gli aiuti finanziari sono versati, nei limiti dei crediti stanziati, in forma di contributi a fondo perso, garanzie di deficit, contributi in conto interessi, fideiussioni, prestazioni in natura o mutui rimborsabili condizionatamente.
1
Un sostegno può essere accordato anche in forma di consulenza o di raccomandazioni, nonché mediante l'assunzione di patronati o mediante altre prestazioni non finanziarie.
2
Art. 15 cpv. 1 Il finanziamento della promozione della cinematografia è retto dall'articolo 27 della legge dell'11 dicembre 200929 sulla promozione della cultura.
1
Art. 32 cpv. 2 Abrogato
25 26 27 28 29
RS 616.1 RS 441.3 RS ...; FF 2009 7631 RS 443.1 RS ...; FF 2009 7631
7644
Legge sulla promozione della cultura
4. Legge del 20 giugno 200330 sul trasferimento dei beni culturali Art. 14, rubrica Aiuti finanziari Art. 14a
Finanziamento
Il finanziamento degli aiuti finanziari secondo l'articolo 14 è retto dall'articolo 27 della legge dell'11 dicembre 200931 sulla promozione della cultura.
5. Legge federale del 1° luglio 196632 sulla protezione della natura e del paesaggio Art. 16a cpv. 2 Il finanziamento dei settori della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici è retto dall'articolo 27 della legge dell'11 dicembre 200933 sulla promozione della cultura.
2
30 31 32 33
RS 444.1 RS ...; FF 2009 7631 RS 451 RS ...; FF 2009 7631
7645
Legge sulla promozione della cultura
7646