Legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano

Disegno

(Legge sull'ingegneria genetica, LIG) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° luglio 20091, decreta: I La legge del 21 marzo 20032 sull'ingegneria genetica è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 74 capoverso 1, 118 capoverso 2 lettera a e 120 capoverso 2 della Costituzione federale3; in esecuzione della Convenzione del 5 giugno 19924 sulla diversità biologica e del Protocollo di Cartagena del 29 gennaio 20005 sulla biosicurezza; ...

Sostituzione di espressioni Articoli 15 capoverso 3 nonché 30 capoverso 2, frase introduttiva e lett. a: concerne soltanto i testi tedesco e francese;

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2 Nell'articolo 30 capoverso 2 lettere a e b l'espressione «materie ausiliarie» è sostituita con «mezzi di produzione».

Art. 12a (nuovo) Procedura d'opposizione Le domande di autorizzazione per immissioni sperimentali nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e per la messa in commercio di organismi geneticamente modificati destinati all'impiego nell'ambiente sono pubblicate nel Foglio federale dall'autorità che rilascia l'autorizzazione e depositate pubblicamente per 30 giorni.

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FF 2009 4721 RS 814.91 RS 101; nuovo testo giusta il n. I della modifica del ... (RU ...; FF 2009 4721) RS 0.451.43 RS 0.451.431

2009-1114

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Legge sull'ingegneria genetica

RU 2009

Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito, fare opposizione presso l'autorità competente in materia di autorizzazione. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

2

Art. 35 cpv. 1, comminatoria nonché lett. d e g come pure cpv. 2 e 3 1

Chiunque intenzionalmente: d.

concerne soltanto il testo tedesco

g.

concerne soltanto il testo tedesco

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Abrogato

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

3

Art. 37a (nuovo) Periodo transitorio per la messa in commercio di organismi geneticamente modificati Fino al 27 novembre 2013 non possono essere rilasciate autorizzazioni per la messa in commercio di piante e parti di piante geneticamente modificate, di sementi geneticamente modificate e di altro materiale vegetale di moltiplicazione nonché di animali geneticamente modificati per fini agricoli, orticoli o forestali.

II Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 7 ottobre 19837 sulla protezione dell'ambiente Ingresso visto l'articolo 74 capoverso 1 della Costituzione federale8; ...

Art. 29dbis (nuovo)

Procedura d'opposizione

Le domande di autorizzazione conformemente agli articoli 29c capoverso 1, 29d capoverso 3 e 29f capoverso 2 lettera b sono pubblicate nel Foglio federale dall'autorità che rilascia l'autorizzazione e depositate pubblicamente per 30 giorni.

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RS 172.021 RS 814.01 RS 101; nuovo testo giusta il n. II/1 della modifica del ... della legge del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica (RU ...; FF 2009 4748)

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Legge sull'ingegneria genetica

RU 2009

Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito, fare opposizione presso l'autorità competente in materia di autorizzazione. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

2

Art. 60 cpv. 1, frase introduttiva nonché lett. q e cpv. 2 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: 1

q.

viola le prescrizioni sui rifiuti (art. 30a lett. b).

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

2

Art. 61 cpv. 1, frase introduttiva e lett. p 1

È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente: p.

viola le prescrizioni sulla copertura della responsabilità civile (art. 59b).

2. Legge federale del 24 gennaio 199110 sulla protezione delle acque Ingresso visto l'articolo 76 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale11; ...

Art. 70 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

1

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

2

Art. 71 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 4 1

È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

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Abrogato

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RS 172.021 RS 814.20 RS 101; nuovo testo giusta il n. II/2 della modifica del ... della legge del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica (RU ...; FF 2009 4749)

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Legge sull'ingegneria genetica

RU 2009

3. Legge del 29 aprile 199812 sull'agricoltura Sostituzione di un'espressione Nell'articolo 27a capoversi 1 e 2 l'espressione «sostanze ausiliarie» è sostituita con «mezzi di produzione».

4. Legge federale del 21 giugno 199113 sulla pesca Ingresso visti gli articoli 78 capoverso 4 e 79 della Costituzione federale14; ...

Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2 1 Chiunque reca intenzionalmente danno alle popolazioni di pesci o di gamberi o ne compromette l'esistenza è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, se: 2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

Art. 17 cpv. 1, frase introduttiva 1

È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

III Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

L'articolo 37a della legge del 21 marzo 200315 sull'ingegneria genetica entra in vigore il 28 novembre 2010.

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3

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle rimanenti disposizioni.

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RS 910.1 RS 923.0 RS 101; nuovo testo giusta il n. II/4 della modifica del ... della legge del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica (RU ...; FF 2009 4750) RS 814.91

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