Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Associazione svizzera del freddo del 5 marzo 2009
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Associazione svizzera del freddo (ASF) conformemente al regolamento del 13 marzo 20082.
Art. 2 Il Fondo per la formazione professionale finanzia prestazioni nell'ambito della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore nonché delle offerte di formazione gestite dall'ASF.
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Si tratta concretamente delle prestazioni seguenti: a.
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sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base, di formazione professionale superiore e di formazione continua orientata alla professione. Detto sistema comprende in particolare analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti di introduzione e attuazione, informazione, trasmissione di sapere, garanzia della qualità e supervisione, segnatamente: 1. la gestione di un servizio di coordinamento al fine di garantire i lavori di base, 2. l'aggiornamento permanente delle offerte della formazione continua, 3. la gestione della commissione garante della qualità degli esami di professione per capo montatore/trice di impianti di refrigerazione, 4. lo svolgimento degli esami di professione per capo montatore/trice di impianti di refrigerazione;
RS 412.10 Il testo del regolamento è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 62 del 31 marzo 2009.
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Conferisce l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Associazione svizzera del freddo. DCF
b.
sviluppo, mantenimento e aggiornamento delle ordinanze sulla formazione professionale di base e dei regolamenti d'esame della formazione professionale superiore; in particolare: 1. revisione periodica delle ordinanze sulla formazione professionale di base, 2. progetti per lo sviluppo del trasferimento di know-how della tecnica del freddo nel quadro della formazione professionale superiore;
c.
svolgimento di corsi interaziendali e riduzione delle spese effettive per le aziende formatrici;
d.
sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattici utilizzati nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione continua orientata alla professione, in particolare: 1. sviluppo di mezzi didattici, 2. acquisto di supporti di formazione per la formazione continua;
e.
sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione e qualificazione nelle offerte formative gestite dall'ASF, nonché vigilanza sulle procedure, inclusa la garanzia della qualità, in particolare: 1. finanziamento di una commissione per la formazione professionale, 2. promozione della garanzia della qualità per il progetto «accompagnare le formatrici e i formatori nella ditta»;
f.
reclutamento e promozione delle giovani leve nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione continua orientata alla professione, in particolare: 1. sviluppo e pubblicazione di mezzi d'informazione relativi alle professioni, 2. informazione professionale mediante SMS;
g.
partecipazione a concorsi professionali svizzeri e internazionali, in particolare: 1. alle spese per la preparazione dei campionati svizzeri, 2. alle spese di partecipazione, 3. all'indennizzo delle spese degli esperti;
h.
copertura delle spese sostenute dall'ASF per l'organizzazione, la gestione e il controllo.
Art. 3 1
Il conferimento dell'obbligatorietà generale vale per tutta la Svizzera.
Essa si applica a tutte le aziende che presentano relazioni di lavoro tipiche del ramo con persone che esercitano professioni gestite dall'ASF.
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Conferisce l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Associazione svizzera del freddo. DCF
Art. 4 Ogni azienda che presenta relazioni di lavoro tipiche del ramo secondo l'articolo 3 capoverso 2 è tenuta a versare la sua quota al Fondo per la formazione professionale.
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I contributi al Fondo si compongono di un contributo per azienda o parte di azienda e di un contributo supplementare in funzione del numero complessivo di collaboratori attivi nelle professioni tipiche del ramo.
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Si applicano le seguenti aliquote: a.
quota per azienda o parte di azienda:
b.
quota per collaboratore:
200 franchi all'anno 50 franchi all'anno
Le quote per i collaboratori a tempo parziale devono essere versate se questi ultimi sono soggetti alla legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).
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Per le persone in formazione non è richiesta alcuna quota.
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Le ditte individuali versano solo la quota per azienda.
Le quote secondo il capoverso 3 sono da considerarsi indicizzate secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gennaio 2009. La Commissione del fondo verifica le quote annualmente e, se del caso, le adegua all'indice nazionale dei prezzi al consumo.
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Art. 5 Il rendiconto dell'incasso e dell'utilizzo delle quote è retto dagli articoli 60 LFPr e 68 dell'ordinanza del 19 novembre 20034 sulla formazione professionale.
Art. 6 1
Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2009.
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L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.
Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.
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5 marzo 2009
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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RS 831.40 RS 412.101
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