Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname Modifica del 7 dicembre 2009 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Il decreto del Consiglio federale del 7 aprile 20081 che conferisce carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per il mestiere di falegname è modificato come segue (modifica del campo d'applicazione): Art. 2 cpv. 2 Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono valide per le aziende (datori di lavoro), per i reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che eseguono, montano o riparano prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini.

Si considerano aziende di falegnameria o di rami professionali affini, le falegnamerie di serramenti e di mobili, le falegnamerie di arredamenti d'interni, i negozi e i laboratori, le fabbriche di finestre (legno, legno-metallo e materiali sintetici), i mobilifici, le fabbriche di mobili da cucina, le imprese per la costruzione di saune, le aziende per la lavorazione di superfici in legno, le aziende che eseguono i rivestimenti di pareti e soffitti e lavori di isolamento, le aziende che eseguono soltanto il montaggio di opere di falegnameria (imprese di montaggio), le fabbriche di carri, di attrezzi in legno e di sci, le vetrerie, le fabbriche di mordenti per il legno, le falegnamerie di antiquariato.

II La disposizione modificata qui di seguito, menzionata nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il mestiere di falegname, allegato ai decreti del Consiglio federale del 13 marzo 2006, del 7 aprile 2008 e del 3 aprile 20092, è dichiarata d'obbligatorietà generale3: Art. 48

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Ammontare del contributo ai costi d'esecuzione

FF 2008 2333 FF 2006 2805, 2008 2785, 2009 2347 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname. DCF

III Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2010 e ha effetto sino al 31 dicembre 2010.

7 dicembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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