Decreto federale

Disegno

che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'Unione europea in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS) (Sviluppi dell'acquis di Schengen) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20092, decreta: Art. 1 1

Sono approvati: a.

lo scambio di note del 21 agosto 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)3;

b.

lo scambio di note del 24 ottobre 2008 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate dagli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi4.

2 Secondo l'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 20045 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea del soddisfacimento dei requisiti costituzionali per gli scambi di note di cui al capoverso 1.

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2009 3629 RS ...; FF 2009 3671 RS ...; FF 2009 3673 RS 0.360.268.1

2009-0321

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Sviluppi dell'acquis di Schengen. DF

Art. 2 La legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione: In tutto il testo, l'espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFM» quando designa l'Ufficio federale della migrazione.

Art. 6 cpv. 2, 3 e 4 (nuovo) In caso di rifiuto del visto per un soggiorno non sottostante a permesso (art. 10), la rappresentanza all'estero informa il richiedente mediante modulo standard.

2

Su domanda e dietro riscossione di un emolumento, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) o il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), secondo le rispettive competenze, emana una decisione motivata e impugnabile.

3

Per la copertura di eventuali spese di soggiorno, assistenza o connesse al viaggio di ritorno, possono essere richieste una dichiarazione di garanzia temporanea, una cauzione o altre garanzie.

4

Art. 71, frase introduttiva e lett. c Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) assiste i Cantoni incaricati dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione di stranieri, in particolare: c.

assicurando la collaborazione tra i Cantoni coinvolti e il DFAE.

Art. 98b (nuovo) Delega a terzi di compiti inerenti al rilascio dei visti D'intesa con l'UFM, il DFAE può abilitare terzi a svolgere determinati compiti inerenti alla procedura di rilascio dei visti:

1

a.

fissare gli appuntamenti in vista del rilascio dei visti;

b.

ricevere i documenti (modulo di domanda del visto, passaporto, giustificativi);

c.

riscuotere gli emolumenti;

d.

rilevare i dati biometrici per il sistema centrale d'informazione visti;

e.

restituire il passaporto al titolare una volta conclusa la procedura.

Il DFAE e l'UFM provvedono affinché i terzi incaricati rispettino le disposizioni in materia di protezione e sicurezza dei dati.

2

Il Consiglio federale definisce le condizioni applicabili a terzi incaricati di svolgere i compiti di cui al capoverso 1.

3

6

RS 142.20

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Sviluppi dell'acquis di Schengen. DF

Titolo prima dell'art. 101

Capitolo 14: Protezione dei dati, trattamento dei dati e sistemi d'informazione Art. 109a (nuovo) Consultazione dei dati del sistema centrale d'informazione visti Il sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati soggetti al regolamento (CE) n. 767/20087.

1

2

Le autorità seguenti hanno accesso in rete ai dati del C-VIS: a.

l'UFM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali: nell'ambito della procedura di rilascio dei visti;

b.

l'UFM: al fine di determinare lo Stato responsabile dell'esame di una domanda d'asilo in applicazione del regolamento (CE) n. 343/20038, nonché nell'ambito dell'esame di una domanda d'asilo qualora il trattamento della domanda competa alla Svizzera;

c.

il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli ai valichi delle frontiere esterne e sul territorio svizzero;

d.

il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia che procedono a controlli d'identità: al fine di identificare le persone che non adempiono o non adempiono più le condizioni d'entrata o di soggiorno nel territorio svizzero.

Le autorità seguenti possono richiedere determinati dati del C-VIS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 4, conformemente alla decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 20089, al fine di prevenire e individuare i reati di terrorismo o altri reati gravi e di indagare in materia:

3

7

8

9

a.

fedpol;

b.

il SAP;

c.

il Ministero pubblico della Confederazione; Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS); GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo; GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate dagli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi; GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.

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Sviluppi dell'acquis di Schengen. DF

d.

le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.

La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 della decisione 2008/633/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008.

4

Art. 109b (nuovo) Sistema nazionale visti L'UFM gestisce il sistema nazionale visti. Tale sistema è destinato alla registrazione delle domande e all'allestimento dei visti rilasciati dalla Svizzera. Contiene in particolare i dati trasmessi al C-VIS attraverso l'interfaccia nazionale (N-VIS).

1

Il sistema nazionale visti contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richiedenti il visto:

2

a.

dati alfanumerici sul richiedente e i visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, ritirati o prorogati;

b.

fotografie e impronte digitali del richiedente;

c.

collegamenti tra determinate domande di visto.

Per svolgere i compiti richiesti nella procedura di rilascio del visto, l'UFM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità migratorie cantonali competenti in materia di visti, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali che rilasciano i visti eccezionali sono autorizzati a rilevare, modificare o cancellare i dati. Le autorità sono tenute a rilevare e trattare conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008 del 9 luglio 200810 i dati dei richiedenti il visto da inserire nel C-VIS.

3

Art. 109c (nuovo) Consultazione del sistema nazionale visti L'UFM può permettere alle autorità seguenti di accedere in rete ai dati del sistema nazionale visti:

10

a.

Corpo delle guardie di confine e posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia: per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali;

b.

rappresentanze svizzere all'estero e missioni: per l'esame delle domande di visto;

c.

Segreteria di Stato e Direzione politica del DFAE: per l'esame delle domande di visto di competenza del DFAE;

d.

Ufficio centrale di compensazione: per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;

e.

autorità migratorie cantonali e comunali e autorità cantonali di polizia: per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri; Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS); GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

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f.

autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, di assistenza penale internazionale e di polizia: 1. per identificare le persone nell'ambito dello scambio d'informazioni di polizia, delle indagini di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria, delle procedure d'estradizione, dell'assistenza giudiziaria e dell'assistenza amministrativa, della delega del perseguimento e della repressione di un reato, della lotta contro il riciclaggio di denaro, il traffico di stupefacenti e la criminalità organizzata, del controllo dei documenti di legittimazione, delle ricerche di persone scomparse nonché del controllo delle segnalazioni nel sistema di ricerca automatizzato previsto dalla legge federale del 13 giugno 200811 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, 2. per esaminare le misure di respingimento a salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 199712 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

g.

le competenti autorità di ricorso della Confederazione: per l'istruzione dei ricorsi interposti presso di esse.

Art. 109d (nuovo) Scambio d'informazioni con gli Stati membri dell'UE nei confronti dei quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008 Qualsiasi Stato membro dell'Unione europea non ancora soggetto al regolamento (CE) n. 767/2008 può richiedere informazioni alle autorità svizzere di cui all'articolo 109a capoverso 3.

Art. 109e (nuovo) Disposizioni esecutive per i sistemi d'informazione visti Il Consiglio federale disciplina:

11 12

a.

le unità specifiche delle autorità di cui agli articoli 109a capoversi 2 e 3 e 109b capoverso 3;

b.

la procedura di acquisizione dei dati del C-VIS da parte delle autorità di cui all'articolo 109a capoverso 3;

c.

la portata degli accessi in rete al C-VIS e al sistema nazionale visti;

d.

l'elenco dei dati registrati nel sistema nazionale visti e i diritti d'accesso delle autorità di cui all'articolo 109c;

e.

la procedura di scambio d'informazioni di cui all'articolo 109d;

f.

la conservazione dei dati e la procedura per la loro cancellazione;

g.

le modalità che garantiscono la sicurezza dei dati;

h.

la collaborazione con i Cantoni;

RS 361 RS 120

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i.

la responsabilità per il trattamento dei dati;

j.

l'elenco dei reati ai sensi dell'articolo 109a capoverso 3.

Art. 120d

Trattamento illecito di dati personali dei sistemi d'informazione visti

Chi tratta dati personali del sistema nazionale visti o del C-VIS a uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109a­109d è punito con la multa.

Art. 120e (nuovo) Perseguimento penale I reati di cui agli articoli 115­120 e 120d sono perseguiti e giudicati dai Cantoni.

Se un reato è stato commesso in più Cantoni, la competenza a procedere spetta al Cantone che per primo ha iniziato il procedimento.

1

2 L'Ufficio federale è competente per giudicare e perseguire in primo grado i reati di cui agli articoli 120a e 120b. La legge federale del 22 marzo 197413 sul diritto penale amministrativo è applicabile in quanto la presente legge non contenga disposizioni divergenti.

Art. 3 La legge federale del 20 giugno 200314 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo è modificata come segue: Art. 4 cpv. 1 lett. c e 8a Abrogati Art. 9 cpv. 1 lett. e­g L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

1

13 14

e.

Corpo delle guardie di confine e posti di confine delle autorità cantonali di polizia, per i controlli d'identità;

f.

rappresentanze svizzere all'estero e missioni, per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito dell'applicazione della legislazione in materia di cittadinanza svizzera;

g.

abrogata

RS 313.0 RS 142.51

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Art. 4 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Sarà pubblicato nel Foglio federale dopo la scadenza inutilizzata del termine di referendum per la modifica del ... della legge federale sugli stranieri o, in caso di referendum, dopo che la modifica del ... della legge federale sugli stranieri sarà stata accettata in votazione popolare.

2

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi di cui agli articoli 2 e 3.

3

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