Termine di referendum: 16 aprile 2009
Legge federale sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia (Legge sul trasporto di merci, LTM) del 19 dicembre 2008
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 87 e 122 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 giugno 20072, decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 1
Campo di applicazione
La presente legge si applica ai trasporti di merci effettuati: a.
dalle imprese ferroviarie titolari di una concessione ai sensi dell'articolo 5 o di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie (Lferr);
b.
dalle imprese ferroviarie, di trasporto a fune e di navigazione titolari di una concessione o di un'autorizzazione ai sensi degli articoli 46 della legge del 18 giugno 19934 sul trasporto viaggiatori e dalle imprese di navigazione titolari di un'attestazione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 28 settembre 19235 sul registro del naviglio.
Le disposizioni della presente legge sono imperative per il trasporto di merci su commissione.
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Per il trasporto di merci non su commissione sono imperative le disposizioni degli articoli 58 e 12. Le altre disposizioni si applicano per quanto il contratto non preveda altrimenti.
3
La legge si applica su tutto il territorio svizzero, salvo disposizione contraria di una convenzione internazionale.
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RS 101 FF 2007 3997 RS 742.101 RS 744.10 RS 747.11
2008-3156
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Trasporto di merci per ferrovia o idrovia. LF
Art. 2
Veicoli
Per veicolo ai sensi della presente legge si intendono un'unità motrice, un veicolo ferroviario o un battello, come anche una cabina, un contenitore o il sedile di un impianto di trasporto a fune, utilizzati per il trasporto di merci.
Art. 3
Requisiti di qualità e cooperazione
Il Consiglio federale può disciplinare conformemente alle norme internazionali riconosciute i requisiti di qualità per il trasporto di merci e le conseguenze in caso di mancato rispetto di tali requisiti.
1
2 Il Consiglio federale può disciplinare la cooperazione delle imprese tra di loro e con i clienti per promuovere la capacità del traffico merci e la comodità d'utenza.
Art. 4
Promovimento del traffico merci interno
L'Assemblea federale può stanziare mezzi finanziari per promuovere il trasporto di merci per ferrovia se lo richiede l'approvvigionamento su tutto il territorio o il trasferimento del traffico merci attraverso le Alpi (art. 1 e 3 della legge del 19 dicembre 20086 sul trasferimento del traffico merci).
1
La Confederazione, i Cantoni e i Comuni possono, in quanto committenti, concordare con le imprese prestazioni che le stesse non offrirebbero nell'ambito di una gestione improntata all'economia aziendale. A tale scopo, essi indennizzano l'impresa per i costi pianificati non coperti o concedono contributi agli investimenti necessari.
2
3 Per promuovere il traffico merci, la Confederazione può finanziare investimenti mediante aiuti finanziari o mutui senza interessi.
4 Le disposizioni della legge del 18 giugno 19937 sul trasporto viaggiatori concernenti la presentazione dei conti si applicano per analogia per quanto il Consiglio federale le dichiari applicabili.
Art. 5 1
Trasporto di merci pericolose
Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto di merci pericolose.
Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può affidare l'autorizzazione, l'omologazione o il controllo degli imballaggi di merci pericolose ad aziende o organizzazioni che garantiscono un'esecuzione conforme alle prescrizioni.
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RS ...; FF 2009 215 RS 744.10
Trasporto di merci per ferrovia o idrovia. LF
Art. 6
Trasporti nell'ambito della cooperazione nazionale in materia di sicurezza
In situazioni particolari e straordinarie le imprese sono obbligate a effettuare prioritariamente trasporti a favore della Confederazione e dei Cantoni.
1
Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere la possibilità di esonerare temporaneamente un'impresa da tali obblighi in caso di difficoltà di esercizio particolari.
2
Art. 7
Responsabilità extracontrattuale
La responsabilità extracontrattuale delle imprese è retta dagli articoli 40b40f Lferr8.
Art. 8
Obblighi del detentore del veicolo
Chi è registrato come detentore di un veicolo nel registro pubblico dei veicoli omologati di cui all'articolo 17a Lferr9 è responsabile della manutenzione del veicolo e dell'apposizione sullo stesso dei contrassegni richiesti. Il Consiglio federale stabilisce tali contrassegni.
1
2 Se nel registro non è indicato un detentore, tali obblighi incombono alla persona che ha il diritto di disporre del veicolo e lo utilizza economicamente in modo durevole, o al proprietario del veicolo.
Sezione 2: Contratto d'utilizzazione di veicoli e contratto di trasporto Art. 9
Contratto d'utilizzazione di veicoli
Il contratto d'utilizzazione di veicoli disciplina l'uso di veicoli ferroviari come mezzo di trasporto per effettuare trasporti secondo la presente legge.
1
Ai contratti d'utilizzazione di veicoli nel traffico nazionale e internazionale si applica l'appendice D (Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli nel traffico internazionale ferroviario CUV) della Convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) nella versione del Protocollo del 3 giugno 199910.
2
3
Il Consiglio federale può prevedere deroghe per il traffico interno.
Art. 10
Contratto di trasporto
Con il contratto di trasporto, l'impresa s'impegna a trasportare la merce a titolo oneroso al luogo di destinazione ed a consegnarla ivi al destinatario.
1
2
Il contratto di trasporto non richiede per la sua validità forma speciale.
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RS 742.101; FF 2009 219 RS 742.101; FF 2009 219 RS 0.742.403.12
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Per altro, ai contratti di trasporto nel traffico nazionale e internazionale si applica l'appendice B (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci CIM) della Convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) nella versione del Protocollo del 3 giugno 199911.
3
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Il Consiglio federale può prevedere deroghe per il traffico interno.
Sezione 3: Vigilanza, rimedi giuridici e disposizioni penali Art. 11
Vigilanza
I trasporti di merce secondo l'articolo 1 capoverso 1 sottostanno alla vigilanza dell'Ufficio federale dei trasporti. Esso è abilitato ad abrogare le decisioni e le istruzioni di organi o servizi delle imprese o a impedirne l'applicazione se infrangono la presente legge, l'autorizzazione o accordi internazionali oppure ledono importanti interessi nazionali.
Art. 12
Rimedi giuridici
Le controversie patrimoniali tra il cliente e l'impresa sottostanno alla giurisdizione civile.
1
Alle rimanenti controversie si applicano le disposizioni sulla giurisdizione amministrativa federale.
2
Art. 13
Contravvenzioni
Chi intenzionalmente contravviene a un obbligo di cui agli articoli 6 o 8 è punito con la multa.
Art. 14
Delitti
Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene a una prescrizione esecutiva dell'articolo 5 capoverso 1 la cui violazione è stata dichiarata punibile dal Consiglio federale, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.
Art. 15
Perseguimento d'ufficio
I reati previsti dal Codice penale12 sono perseguiti d'ufficio se sono commessi contro le seguenti persone durante il loro servizio: a.
gli impiegati delle imprese ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1;
b.
le persone incaricate di un compito in luogo degli impiegati di cui alla lettera a.
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RS 0.742.403.12 RS 311.0
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Art. 16
Competenza
Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni della presente sezione competono ai Cantoni.
1
Le sentenze e i decreti di abbandono emessi sono trasmessi senza indugio, gratuitamente e in copia integrale, al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione del Consiglio federale.
2
Sezione 4: Disposizioni finali Art. 17
Esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
Art. 18
Referendum ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2008
Consiglio nazionale, 19 dicembre 2008
Il presidente: Alain Berset Il segretario: Philippe Schwab
La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data di pubblicazione: 6 gennaio 200913 Termine di referendum: 16 aprile 2009
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