Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile Modifica del 7 dicembre 2009 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998 e del 22 settembre 20081 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile (CNM) sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione): Art. 2, cpv. 2, 6 e 7 Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 8 CNM) i cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese. Sono anche escluse le imprese addette all'estrazione di sabbia e ghiaia.

2

(...)

Il Parifonds-Edilizia è competente per l'incasso, l'amministrazione e l'utilizzazione dei contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 8 CNM).

6

Il Parifonds-Edilizia ha il diritto di procedere presso le ditte a tutti i controlli ritenuti necessari, concernenti il rispetto delle disposizioni sull'obbligo di pagare i contributi e il diritto alle prestazioni.

7

II Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in grassetto, menzionate nel contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile, allegato ai decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 22 agosto 2003, del 3 marzo 2005, del 9 marzo 2005, del 12 gennaio 2006, del 13 agosto 2007, del 22 settembre 2008, dell'11 dicembre 2008 e del 7 settembre 20092, sono dichiarate d'obbligatorietà generale3:

1 2 3

FF 1998 4469, 2008 7009 FF 1998 4469, 1999 2934, 2003 5285, 2005 2023 1975, 2006 773, 2007 5551, 2008 7009 7945, 2009 5393 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2009-2987

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Contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile. DCF

Convenzione addizionale al contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM) dell'11 settembre 2009 Art. 84

Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento

III Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2010 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

7 dicembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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I capoversi 2, 3 e 3bis nella versione del decreto del Consiglio federale del 22 settembre 2008, sono abrogati.

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