Termine di referendum: 1° aprile 2010

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) (Misure per agevolare la partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani) Modifica dell'11 dicembre 2009 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 20071, decreta: I La legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Capitolo 5a: Agevolazione della partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani Art. 33a

Mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato

Nel suo regolamento l'istituto di previdenza può prevedere la possibilità, per gli assicurati che hanno compiuto i 58 anni il cui salario diminuisce di al massimo la metà, di chiedere il mantenimento della loro previdenza al livello del precedente guadagno assicurato.

1

La previdenza può essere mantenuta al livello del precedente guadagno assicurato al più tardi fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento stabilita dal regolamento.

2

La parità dei contributi di cui all'articolo 66 capoverso 1 della presente legge e all'articolo 331 capoverso 3 del Codice delle obbligazioni3 non è applicabile ai contributi destinati al mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato. Il regolamento può prevedere contributi del datore di lavoro destinati al 3

1 2 3

FF 2007 5199 RS 831.40 RS 220

2007-0108

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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Misure per agevolare la presenza dei lavoratori anziani sul mercato del lavoro). LF

mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato soltanto con il consenso del datore di lavoro.

Art. 33b

Esercizio di un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento

Nel suo regolamento l'istituto di previdenza può prevedere la possibilità per l'assicurato di chiedere che la sua previdenza sia protratta fino alla conclusione dell'attività lucrativa, ma al massimo fino al compimento dei 70 anni.

Art. 49 cpv. 2 n. 1 Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano le prescrizioni concernenti:

2

1.

la definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o reddito assicurabile (art. 1, 33a e 33b),

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile4 Art. 89bis5 cpv. 6 n. 1 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 19826 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità concernenti: 6

1.

4 5

6

la definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o reddito assicurabile (art. 1, 33a e 33b),

RS 210 Con l'entrata in vigore della modifica del CC del 19 dicembre 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione, FF 2009 141), l'art. 89bis diventa art. 89a.

RS 831.40

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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Misure per agevolare la presenza dei lavoratori anziani sul mercato del lavoro). LF

2. Legge del 17 dicembre 19937 sul libero passaggio Art. 17 cpv. 6 L'aumento del 4 per cento per anno d'età a partire dai 20 anni di cui al capoverso 1 non si applica ai contributi di cui all'articolo 33a LPP.

6

III Disposizioni transitorie della modifica dell'11 dicembre 2009 Coordinamento dell'età di pensionamento Se l'11a revisione dell'AVS8 non entra in vigore al più tardi contemporaneamente alla presente modifica, il Consiglio federale procede agli adeguamenti necessari in relazione all'età di pensionamento nonché alla riscossione anticipata e al rinvio della prestazione di vecchiaia.

1

2 Se la modifica del 19 dicembre 20089 della LPP (Aliquota minima di conversione) non entra in vigore al più tardi contemporaneamente alla presente modifica, il Consiglio federale procede agli adeguamenti necessari in relazione all'età di pensionamento.

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 11 dicembre 2009

Consiglio nazionale, 11 dicembre 2009

La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 22 dicembre 200910 Termine di referendum: 1° aprile 2010

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RS 831.42 Nuova versione, primo messaggio, FF 2006 1823 FF 2009 19 FF 2009 7647

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