Termine di referendum: 1° ottobre 2009

Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) Modifica del 12 giugno 2009 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 25 marzo 20091 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 13 maggio 20092, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19943 sull'assicurazione malattie (LAMal) è modificata come segue: Art. 55a

Limitazione dell'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione malattie

Il Consiglio federale può, per un periodo limitato, far dipendere dall'esistenza di un bisogno l'autorizzazione dei fornitori di prestazioni dipendenti e indipendenti a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi degli articoli 36 e 37 nonché l'attività di medici che esercitano in istituti di cui all'articolo 36a o nel settore ambulatoriale ospedaliero ai sensi dell'articolo 39. Ne stabilisce i criteri. Sono escluse le persone con i seguenti titoli di perfezionamento:

1

a.

medicina generale;

b.

medico generico (medico pratico), a condizione che sia l'unico titolo di perfezionamento conseguito;

c.

medicina interna, a condizione che sia l'unico titolo di perfezionamento conseguito;

d.

pediatria.

I Cantoni e le federazioni di fornitori di prestazioni e di assicuratori devono essere previamente sentiti.

2

I Cantoni designano i fornitori di prestazioni e i medici di cui al capoverso 1.

Possono vincolare l'autorizzazione a condizioni.

3

1 2 3

FF 2009 2867 FF 2009 2877 RS 832.10

2009-0917

3773

Legge federale sull'assicurazione malattie

L'autorizzazione decade se non è utilizzata entro un dato termine. Il Consiglio federale precisa le condizioni.

4

II Disposizione transitoria della modifica del 12 giugno 2009 1

Le autorizzazioni rilasciate prima del 1° gennaio 2010 restano valide.

L'attività di medici che fino al 1° gennaio 2010 esercitavano in istituti di cui all'articolo 36a o nel settore ambulatoriale ospedaliero ai sensi dell'articolo 39 e che, dopo tale data, continuano ad esercitare in un simile istituto o settore non è vincolata all'esistenza di un bisogno.

2

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Entra in vigore il 1° gennaio 2010 con effetto sino al 31 dicembre 2011.

Consiglio nazionale, 12 giugno 2009

Consiglio degli Stati, 12 giugno 2009

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Alain Berset Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 23 giugno 20094 Termine di referendum: 1° ottobre 2009

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FF 2009 3773

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