Termine di referendum: 1° ottobre 2009
Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) Modifica del 12 giugno 2009 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 25 marzo 20091 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 13 maggio 20092, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19943 sull'assicurazione malattie (LAMal) è modificata come segue: Art. 55a
Limitazione dell'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione malattie
Il Consiglio federale può, per un periodo limitato, far dipendere dall'esistenza di un bisogno l'autorizzazione dei fornitori di prestazioni dipendenti e indipendenti a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi degli articoli 36 e 37 nonché l'attività di medici che esercitano in istituti di cui all'articolo 36a o nel settore ambulatoriale ospedaliero ai sensi dell'articolo 39. Ne stabilisce i criteri. Sono escluse le persone con i seguenti titoli di perfezionamento:
1
a.
medicina generale;
b.
medico generico (medico pratico), a condizione che sia l'unico titolo di perfezionamento conseguito;
c.
medicina interna, a condizione che sia l'unico titolo di perfezionamento conseguito;
d.
pediatria.
I Cantoni e le federazioni di fornitori di prestazioni e di assicuratori devono essere previamente sentiti.
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I Cantoni designano i fornitori di prestazioni e i medici di cui al capoverso 1.
Possono vincolare l'autorizzazione a condizioni.
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FF 2009 2867 FF 2009 2877 RS 832.10
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Legge federale sull'assicurazione malattie
L'autorizzazione decade se non è utilizzata entro un dato termine. Il Consiglio federale precisa le condizioni.
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II Disposizione transitoria della modifica del 12 giugno 2009 1
Le autorizzazioni rilasciate prima del 1° gennaio 2010 restano valide.
L'attività di medici che fino al 1° gennaio 2010 esercitavano in istituti di cui all'articolo 36a o nel settore ambulatoriale ospedaliero ai sensi dell'articolo 39 e che, dopo tale data, continuano ad esercitare in un simile istituto o settore non è vincolata all'esistenza di un bisogno.
2
III 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Entra in vigore il 1° gennaio 2010 con effetto sino al 31 dicembre 2011.
Consiglio nazionale, 12 giugno 2009
Consiglio degli Stati, 12 giugno 2009
La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Alain Berset Il segretario: Philippe Schwab
Data della pubblicazione: 23 giugno 20094 Termine di referendum: 1° ottobre 2009
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