Termine di referendum: 1° aprile 2010

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi (Sviluppo dell'acquis di Schengen) dell'11 dicembre 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 maggio 20092, decreta: Art. 1 Lo scambio di note del 30 giugno 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 20083, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi è approvato.

1

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, il Consiglio federale è autorizzato a informare la Comunità europea dell'adempimento da parte della Svizzera dei propri requisiti costituzionali in relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1.

2

Art. 2 La legge del 20 giugno 19975 sulle armi è modificata come segue: Art. 18

Fabbricazione, riparazione e modifica a titolo professionale

Necessita di una patente di commercio di armi chiunque, a titolo professionale: a.

1 2 3 4 5

fabbrica armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;

RS 101 FF 2009 3051 GU L 179 dell'8.7.2008, pag. 5 RS 0.362.31 RS 514.54

2009-0167

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi. DF

b.

modifica parti di armi essenziali per il funzionamento delle armi o per gli effetti che esse producono; o

c.

ripara o trasforma armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni.

Art. 18a cpv. 1 1 I fabbricanti di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori devono contrassegnare singolarmente e distintamente tali oggetti, affinché sia gli stessi sia i proprietari siano sempre identificabili. Per quel che concerne le armi da fuoco assemblate, è sufficiente contrassegnarne una parte essenziale.

Art. 18b

Contrassegno di munizioni

I fabbricanti di munizioni devono contrassegnare singolarmente le unità elementari d'imballaggio delle munizioni, affinché sia le stesse sia i proprietari siano sempre identificabili.

1

Ogni unità elementare d'imballaggio delle munizioni introdotte sul territorio svizzero deve essere munita di un contrassegno.

2

Art. 19, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 1 È vietato fabbricare a titolo non professionale armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché modificare a titolo non professionale armi in armi soggette a divieto secondo l'articolo 5 capoverso 1.

1

Art. 21

Contabilità

I titolari di una patente di commercio di armi tengono la contabilità relativa a fabbricazione, modifica, acquisto, vendita o a ogni altro commercio di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni e polvere da sparo, nonché a riparazioni effettuate per ristabilire il corretto funzionamento di armi da fuoco.

1

I libri contabili nonché le copie dei permessi d'acquisto di armi e delle autorizzazioni eccezionali (documenti) devono essere conservati per un periodo di dieci anni.

2

I documenti vanno trasmessi all'autorità cantonale competente per la gestione del sistema d'informazione (art. 32a cpv. 2):

3

a.

una volta scaduto il termine di conservazione;

b.

dopo la cessazione dell'attività professionale; o

c.

dopo la revoca o il ritiro della patente di commercio di armi.

L'autorità competente conserva i documenti per 20 anni e autorizza, su richiesta, le autorità di perseguimento penale e le autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione a consultarli per l'adempimento dei loro compiti legali.

4

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Art. 22c

Controllo da parte dell'Amministrazione federale delle dogane

L'Amministrazione federale delle dogane effettua controlli a campione per verificare se vi è corrispondenza tra le indicazioni riportate sulla bolletta di scorta e le armi da fuoco, le loro parti essenziali o le munizioni destinate all'esportazione.

Art. 31 cpv. 1 lett. d ed e, nonché cpv. 3 1

3

L'autorità competente procede al sequestro di: d.

armi da fuoco, loro parti essenziali o relativi accessori, non contrassegnati conformemente all'articolo 18a;

e.

unità elementari d'imballaggio delle munizioni, non contrassegnate conformemente all'articolo 18b.

L'autorità competente confisca definitivamente gli oggetti se: a.

esiste il rischio di utilizzazione abusiva, in particolare se persone sono state minacciate o ferite con tali oggetti; o

b.

si tratta di oggetti di cui al capoverso 1 lettere d ed e che sono stati fabbricati o introdotti sul territorio svizzero dopo il 28 luglio 2010.

Art. 32a, rubrica e cpv. 2 Sistemi d'informazione I Cantoni gestiscono un sistema d'informazione elettronico relativo all'acquisto di armi da fuoco.

2

Art. 32b, rubrica, cpv. 1 lett. a, cpv. 2 lett. a, cpv. 3 lett. a e cpv. 5 Contenuti dei sistemi d'informazione 1

La DEWA e la DEWS contengono i dati seguenti:

2

La DEBBWA contiene i dati seguenti

3

LA DAWA contiene i dati seguenti:

a.

a.

a.

concerne soltanto il testo francese; concerne soltanto il testo francese; concerne soltanto il testo francese;

Il sistema d'informazione elettronico di cui all'articolo 32a capoverso 2 contiene i dati seguenti:

5

a.

generalità e numero di registro dell'acquirente e dell'alienante;

b.

tipo, fabbricante, designazione, calibro e numero dell'arma, nonché data dell'alienazione.

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Art. 32c cpv. 3bis I dati del sistema d'informazione elettronico di cui all'articolo 32a capoverso 2 possono essere comunicati, su richiesta, alle autorità di perseguimento penale e alle autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione per l'adempimento dei loro compiti legali.

3bis

Art. 33, rubrica, cpv. 1 lett. a e f, nonché cpv. 3 lett. a, b e c Delitti e crimini È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

1

a.

senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;

f.

in qualità di titolare di una patente di commercio di armi: 1. fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b; 2. offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b; 3. offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero.

È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere:

3

a.

offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;

b.

abrogata

c.

offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero.

Art. 40 cpv. 3 Designa le autorità che immettono direttamente i dati nelle banche dati della Confederazione.

3

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Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'articolo 2.

2

Consiglio degli Stati, 11 dicembre 2009

Consiglio nazionale, 11 dicembre 2009

La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 22 dicembre 20096 Termine di referendum: 1° aprile 2010

6

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