Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione Proroga e modifica dell'11 dicembre 2009 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 19 novembre 1998, del 17 dicembre 2001, del 12 dicembre 2002, del 30 gennaio 2003, dell'8 dicembre 2003, del 24 dicembre 2004, del 22 settembre 2005, del 19 dicembre 2005, del 1° maggio 2007, del 13 agosto 2007, del 17 dicembre 2007 e dell'11 dicembre 20081 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione è prorogata.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 4 cpv. 2

Assunzione

Art. 8 cpv. 1

Salario lordo

Art. 9 cpv. 2

Sistema di retribuzione

Art. 10 cpv. 3

Salari minimi

Art. 12 cpv. 1

Tredicesima mensilità

Art. 15

Durata del lavoro/straordinari

Art. 16 cpv. 5

Giorni di riposo

Art. 17 cpv. 1 e 6

Vacanze

Art. 18 cpv. 3

Giorni festivi

1 2

FF 1998 4400, 2001 5822, 2002 7468, 2003 1026 7040, 2005 131 5107 6681, 2007 3109 5565 7827, 2008 7947 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2009-3018

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Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione. DCF

Art. 20

Giorni di congedo retribuiti

Art. 21

Piano di lavoro/registrazione delle ore di lavoro/controllo del tempo di lavoro

Art. 22 cpv. 1

Salario in caso di impedimento del collaboratore

Art. 26 cpv. 1

Certificato medico

Art. 27 lett. c

Previdenza professionale

Art. 28 titolo

Servizio militare, servizio civile e protezione civile

Art. 35

Esecuzione del contratto

Art. 38

Disposizione transitoria

Art. 10

Salari minimi

Art. 12

Tredicesima mensilità

Allegato 1 relativo all'articolo 15 capoverso 1 CCNL Durata del lavoro/straordinari III Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2010 e ha effetto sino al 31 dicembre 2013.

11 dicembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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