Termine di referendum: 8 ottobre 2020

Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) Modifica del 19 giugno 2020 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 20181, decreta: I La legge federale del 18 dicembre 19872 sul diritto internazionale privato è modificata come segue: Sostituzione di espressioni Concerne soltanto il testo tedesco Art. 176 cpv. 1 e 2 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera sempreché, al momento della stipulazione, almeno una parte al patto di arbitrato non avesse né domicilio, né dimora abituale, né sede in Svizzera.

1

Le parti possono escludere l'applicabilità del presente capitolo mediante una dichiarazione nel patto di arbitrato o in un accordo successivo e convenire di applicare la parte terza del CPC3. Tale dichiarazione richiede la forma prevista dall'articolo 178 capoverso 1.

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1 2 3

FF 2018 6019 RS 291 RS 272

2018-1229

5057

Diritto internazionale privato. LF

FF 2020

Art. 178, titolo marginale, cpv. 1 e 4 III. Patto e clausole di arbitrato

Il patto di arbitrato dev'essere fatto per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

1

Alle clausole di arbitrato previste in negozi giuridici unilaterali o in statuti si applicano per analogia le disposizioni del presente capitolo.

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Art. 179 IV. Arbitri 1. Nomina e sostituzione

Gli arbitri sono nominati o sostituiti giusta quanto pattuito fra le parti. Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale si compone di tre membri: ciascuna parte nomina un arbitro e questi, a voto unanime, eleggono il terzo quale presidente.

1

Se tale pattuizione manca o se gli arbitri non possono essere nominati o sostituiti per altri motivi, può essere adito il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale. Se le parti non hanno determinato la sede o hanno semplicemente convenuto che il tribunale arbitrale ha sede in Svizzera, è competente il giudice adito per primo.

2

Il giudice cui è stata affidata la nomina o la sostituzione di un arbitro soddisfa tale richiesta eccetto che, da un esame sommario, risulti che le parti non sono legate da un patto di arbitrato.

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Ad istanza di parte, il giudice adotta i provvedimenti necessari alla costituzione del tribunale arbitrale se le parti o gli arbitri non adempiono i loro obblighi entro 30 giorni da quando ne sono stati richiesti.

4

In caso di arbitrato concernente più parti, il giudice può nominare tutti gli arbitri.

5

La persona proposta quale arbitro deve rivelare senza indugio l'esistenza di circostanze che potrebbero far dubitare legittimamente della sua indipendenza o imparzialità. Tale obbligo sussiste durante l'intero procedimento.

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Art. 180, titolo marginale, cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), nonché lett. b e c, 2 e 3 2. Ricusa a. Motivi

1

Un arbitro può essere ricusato se: b.

vi è un motivo di ricusa contemplato dall'ordinamento procedurale convenuto dalle parti; o

c.

vi sono circostanze tali da far dubitare legittimamente della sua indipendenza o imparzialità.

Una parte può ricusare un arbitro da lei nominato, o alla cui nomina ha partecipato, unicamente per motivi di cui, nonostante abbia usato la dovuta attenzione, è venuta a conoscenza soltanto dopo la nomina.

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Abrogato

Diritto internazionale privato. LF

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Art. 180a b. Procedura

Salvo diversa pattuizione delle parti e purché il procedimento arbitrale non sia ancora concluso, l'istanza di ricusa, scritta e motivata, dev'essere proposta all'arbitro ricusato e comunicata agli altri arbitri entro 30 giorni dal momento in cui l'instante è venuto a conoscenza del motivo di ricusa o avrebbe potuto venirne a conoscenza usando la dovuta attenzione.

1

Entro 30 giorni dal deposito dell'istanza di ricusa, l'instante può chiedere la ricusa al giudice. Questi decide definitivamente.

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Salvo diversa pattuizione delle parti, durante la procedura di ricusa il tribunale arbitrale può continuare il procedimento fino e compresa la pronuncia del lodo, senza escludere l'arbitro ricusato.

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Art. 180b 3. Destituzione

1

Ciascun arbitro può essere destituito per accordo tra le parti.

Se un arbitro non si dimostra in grado di adempiere i suoi compiti in un termine utile o di agire con la cura richiesta dalle circostanze, una parte può, salvo diversa pattuizione, chiederne la destituzione al giudice con istanza scritta e motivata. Il giudice decide definitivamente.

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Art. 181 Concerne soltanto il testo tedesco Art. 182 cpv. 1 e 4 1

Concerne soltanto il testo tedesco

La parte che prosegue il procedimento arbitrale senza eccepire immediatamente una violazione di regole procedurali che ha constatato o che avrebbe potuto constatare usando la dovuta attenzione, non può più invocarla in un secondo tempo.

4

Art. 183 cpv. 2 Se la parte contro cui è ordinato il provvedimento non vi si sottopone spontaneamente, il tribunale arbitrale o una parte può chiedere la collaborazione del giudice competente; questi applica il suo proprio diritto.

2

Art. 184 cpv. 2 e 3 Se per l'esecuzione della procedura probatoria è necessaria l'assistenza delle autorità giudiziarie dello Stato, il tribunale arbitrale o, con il suo consenso, una parte può chiedere la collaborazione del giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale.

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Il giudice applica il suo proprio diritto. Ad istanza di parte può applicare o considerare altre forme procedurali.

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Art. 185a 5. Collaborazione del giudice in procedimenti arbitrali esteri

Un tribunale arbitrale con sede all'estero o una parte a un procedimento arbitrale estero può chiedere la collaborazione del giudice del luogo in cui deve essere eseguito un provvedimento cautelare o conservativo. L'articolo 183 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

1

Un tribunale arbitrale con sede all'estero o, con il suo consenso, una parte a un procedimento arbitrale estero può chiedere la collaborazione del giudice del luogo in cui si deve procedere all'assunzione delle prove. L'articolo 184 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

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Art. 187, titolo marginale, nonché cpv. 1 VIII. Lodo 1. Diritto applicabile

Il tribunale arbitrale decide la controversia secondo le norme giuridiche scelte dalle parti o, in subordine, secondo le norme giuridiche con cui la fattispecie è più strettamente connessa.

1

Art. 189, titolo marginale 3. Procedura e forma

Art. 189a 4. Rettifica, interpretazione e completamento

Salvo diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte può chiedere al tribunale arbitrale, entro 30 giorni dalla notificazione del lodo, di rettificare errori di redazione e di calcolo nel lodo, interpretarne determinate parti o emanare un lodo complementare su pretese che, pur fatte valere nel procedimento arbitrale, non sono state oggetto di trattazione nel lodo. Entro lo stesso termine il tribunale arbitrale può procedere di sua iniziativa a rettifiche, interpretazioni o completamenti.

1

La richiesta non sospende i termini d'impugnazione. Per la parte del lodo rettificata, interpretata o completata decorre un nuovo termine d'impugnazione.

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Art. 190, titolo marginale, nonché cpv. 4 IX. Carattere definitivo, impugnazione, revisione 1. Impugnazione

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Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo.

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Art. 190a 2. Revisione

1

Una parte può chiedere la revisione di un lodo se: a.

ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella procedura precedente nonostante abbia usato la dovuta attenzione, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la pronuncia del lodo;

b.

da un procedimento penale risulta che il lodo a lei sfavorevole è stato influenzato da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo;

c.

nonostante sia stata usata la dovuta attenzione, un motivo di ricusa ai sensi dell'articolo 180 capoverso 1 lettera c è stato scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento arbitrale e non si dispone di un altro rimedio giuridico.

La domanda di revisione dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione. Dopo dieci anni dal passaggio in giudicato del lodo, la revisione non può più essere chiesta, salvo nel caso di cui al capoverso 1 lettera b.

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Art. 191 3. Autorità di ricorso e di revisione

L'unica autorità di ricorso e di revisione è il Tribunale federale. Le procedure sono rette dagli articoli 77 e 119b della legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale federale.

Art. 192 cpv. 1 Qualora non abbiano il domicilio, la dimora abituale o la sede in Svizzera, mediante una dichiarazione nel patto di arbitrato o in un accordo successivo, le parti possono escludere parzialmente o completamente l'impugnazione delle decisioni arbitrali; non possono tuttavia escludere una revisione secondo l'articolo 190a capoverso 1 lettera b.

L'accordo richiede la forma prevista dall'articolo 178 capoverso 1.

1

Art. 193, titolo marginale (concerne soltanto il testo tedesco), nonché cpv. 1 e 2 Ogni parte può, a sue spese, depositare un esemplare del lodo presso il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale.

1

Ad istanza di una parte, il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale attesta l'esecutività.

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RS 173.110

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II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 giugno 2020

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2020

La presidente: Isabelle Moret Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hans Stöckli La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 30 giugno 20205 Termine di referendum: 8 ottobre 2020

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FF 2020 5057

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FF 2020

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 17 giugno 20056 sul Tribunale federale Art. 77 cpv. 1, frase introduttiva, e 2bis A prescindere dal valore litigioso, contro le decisioni arbitrali è ammesso il ricorso in materia civile: 1

2bis

Gli atti scritti possono essere redatti in lingua inglese.

Titolo prima dell'art. 119a

Capitolo 5a: Revisione di decisioni arbitrali nella giurisdizione arbitrale internazionale Art. 119a Il Tribunale federale giudica le domande di revisione delle decisioni arbitrali nella giurisdizione arbitrale internazionale alle condizioni di cui all'articolo 190a della legge federale del 18 dicembre 19877 sul diritto internazionale privato.

1

La procedura di revisione è retta dagli articoli 77 capoverso 2bis e 126. Se non ritiene manifestamente inammissibile o infondata la domanda di revisione, il Tribunale federale la notifica alla controparte e al tribunale arbitrale perché si esprimano in merito.

2

Se accoglie la domanda di revisione, il Tribunale federale annulla il lodo e rinvia gli atti al tribunale arbitrale per un nuovo giudizio o formula le debite considerazioni.

3

Se il tribunale arbitrale non è più al completo, è applicabile l'articolo 179 della legge federale sul diritto internazionale privato.

4

6 7

RS 173.110 RS 291

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2. Codice di procedura civile8 Art. 251a

Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato

La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni: a.

nomina e sostituzione degli arbitri (art. 179 cpv. 2­5 LDIP9);

b.

ricusazione e destituzione di un arbitro (art. 180a cpv. 2 e 180b cpv. 2 LDIP);

c.

collaborazione del giudice all'attuazione di provvedimenti cautelari (art. 183 cpv. 2 LDIP) e all'assunzione di prove (art. 184 cpv. 2 LDIP);

d.

ulteriore collaborazione del giudice nel procedimento arbitrale (art. 185 LDIP);

e.

collaborazione del giudice in procedimenti arbitrali esteri (art. 185a LDIP);

f.

deposito del lodo ed emissione dell'attestazione dell'esecutività (art. 193 LDIP);

g.

riconoscimento ed esecuzione di lodi stranieri (art. 194 LDIP).

Art. 353 cpv. 2 Le parti possono escludere l'applicabilità delle presenti disposizioni sull'arbitrato mediante una dichiarazione nel patto d'arbitrato o in un accordo successivo e convenire di applicare le disposizioni del capitolo 12 LDIP. Tale dichiarazione richiede la forma di cui all'articolo 358.

2

Art. 356 cpv. 3 Il tribunale statale competente decide in procedura sommaria, salvo nei casi di cui al capoverso 1 lettera a.

3

Titolo prima dell'art. 357

Titolo secondo: Patto e clausole d'arbitrato Art. 358 cpv. 2 Alle clausole di arbitrato previste in negozi giuridici unilaterali o in statuti si applicano per analogia le disposizioni della presente Parte.

2

Art. 363 cpv. 1 1

8 9

Concerne soltanto il testo francese

RS 272 RS 291

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Art. 367 cpv. 2, primo periodo Una parte può ricusare un arbitro da lei designato, o alla cui designazione ha partecipato, soltanto per motivi di cui è venuta a conoscenza dopo la designazione nonostante abbia usato la dovuta attenzione. ...

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Art. 369 cpv. 2 e 3 Salvo diversa pattuizione delle parti e purché il procedimento arbitrale non sia ancora concluso, l'istanza di ricusazione, scritta e motivata, dev'essere proposta all'arbitro ricusato e comunicata agli altri arbitri entro 30 giorni dal momento in cui la parte instante è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione o avrebbe potuto venirne a conoscenza usando la dovuta attenzione.

2

La parte instante può, entro 30 giorni dal deposito dell'istanza di ricusazione, rivolgersi all'ente designato dalle parti oppure, se un tale ente non è stato previsto, chiedere di pronunciarsi al tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356 capoverso 2.

3

Art. 370 cpv. 2 Salvo diversa pattuizione delle parti, se un arbitro non si dimostra in grado di adempiere i suoi compiti in un termine utile o di agire con la cura richiesta dalle circostanze, su richiesta di una parte questi può essere destituito dall'ente designato dalle parti oppure, se un tale ente non è stato previsto, dal tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356 capoverso 2.

2

Art. 373 cpv. 6 Le violazioni di regole di procedura devono essere eccepite non appena siano state accertate o sia possibile accertarle usando la dovuta attenzione, pena la perenzione.

6

Art. 388 cpv. 3 La richiesta non sospende i termini d'impugnazione. Per la parte del lodo rettificata, interpretata o completata decorre un nuovo termine d'impugnazione.

3

Art. 395 cpv. 2, secondo periodo 2

... Se il tribunale arbitrale non è più al completo, è applicabile l'articolo 371.

Art. 396 cpv. 1 lett. d Una parte può chiedere la revisione del lodo al tribunale statale competente secondo l'articolo 356 capoverso 1 se: 1

d.

un motivo di ricusazione ai sensi dell'articolo 367 capoverso 1 lettera c è stato scoperto, nonostante sia stata usata la dovuta attenzione, soltanto dopo la chiusura del procedimento arbitrale, sempre che non si disponga di un altro mezzo d'impugnazione.

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