Decreto federale

Disegno

che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 20202, decreta:

Art. 1 Lo scambio di note dell'11 ottobre 20183 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del Regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 è approvato.

1

In relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1, il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento da parte della Svizzera dei suoi requisiti costituzionali conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS).

2

1 2 3 4

RS 101 FF 2020 2577 RS ...; FF 2020 2653 RS 0.362.31

2019-3414

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce l'ETIAS. DF

FF 2020

Art. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a concludere con l'Unione europea una convenzione riguardante: a.

la garanzia che i costi di sviluppo dell'ETIAS non vengano fatturati due volte alla Svizzera in virtù dell'AAS 5 se sono già coperti dal fondo per la sicurezza interna o dal fondo successivo e se la Svizzera partecipa a tale fondo;

b.

la partecipazione della Svizzera alle eccedenze risultanti dalle entrate degli emolumenti e ai costi di gestione in caso di disavanzo.

Art. 3 La modifica delle leggi federali di cui nell'allegato è approvata.

Art. 4 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui nell'allegato.

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RS 0.362.31

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce l'ETIAS. DF

FF 2020

Allegato (art. 3)

Modifica di altri atti normativi I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri e la loro integrazione Art. 5 cpv. 1 lett. a e abis 1

Lo straniero che intende entrare in Svizzera: a.

dev'essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine;

abis. se richiesto, dev'essere in possesso di un visto o di un'autorizzazione ai viaggi conformemente al regolamento (UE) 2018/12407 (autorizzazione ai viaggi ETIAS); Art. 7 cpv. 3 primo periodo, nota a piè di pagina8 Se, giusta il codice frontiere Schengen9, i controlli al confine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l'entrata è rifiutata, l'autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen. ...

3

Art. 92 cpv. 1 Le imprese di trasporto aereo adottano tutte le misure ragionevolmente esigibili al fine di trasportare unicamente persone munite dei documenti di viaggio, delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, dei visti e dei titoli di soggiorno necessari per l'entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti.

1

6 7

8 9

RS 142.20 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, versione della GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

Versione del 21 giugno 2019, FF 2019 3819 Regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1240, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce l'ETIAS. DF

FF 2020

Art. 103b cpv. 1 nota a piè di pagina10 Il sistema di ingressi e uscite (EES) contiene, conformemente al regolamento (UE) 2017/222611, i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutata l'entrata nello spazio Schengen.

1

Titolo prima dell'art. 108a

Capitolo 14a: Sistemi d'informazione Sezione 1: Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi Art. 108a

Dati del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi

Il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) previsto dal regolamento (UE) 2018/124012, contiene i seguenti dati dei cittadini di Stati terzi esentati dall'obbligo del visto che intendono entrare nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni: 1

a.

i dati di identità e i dati relativi ai documenti di viaggio;

b.

le domande accolte o respinte di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS.

L'ETIAS contiene inoltre un elenco di controllo con i dati dei cittadini di Stati terzi: 2

10 11

12

a.

sospettati di aver commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave o di avervi partecipato;

b.

riguardo ai quali vi siano indicazioni concrete o fondati motivi per ritenere che possano commettere un reato di terrorismo o altro reato grave o parteciparvi.

Versione del 21 giugno 2019, FF 2019 3819 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1240, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. abis.

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Art. 108b

FF 2020

Domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS e verifica da parte dell'ETIAS e dell'unità centrale ETIAS

La presentazione della domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS, la verifica automatizzata in ETIAS, la verifica manuale a cura dell'unità centrale ETIAS e l'inoltro all'unità nazionale ETIAS sono retti dal regolamento (UE) 2018/1240 13.

Art. 108c

Unità nazionale ETIAS

L'unità nazionale ETIAS della Svizzera ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/124014 è integrata nella SEM. La SEM esamina le domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS di competenza della Svizzera e consulta all'occorrenza le altre unità nazionali ETIAS ed Europol.

1

Nel quadro della verifica delle domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS, la SEM può consultare altre autorità della Confederazione o dei Cantoni oppure incaricarle di procedere a ulteriori accertamenti. Il Consiglio federale definisce quali autorità possono essere incaricate di procedere a quali accertamenti.

2

Art. 108d

Rilascio, rifiuto, annullamento o revoca di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS

In assenza di indicazioni concrete o di fondati motivi per ritenere che la presenza del richiedente nello spazio Schengen possa rappresentare un rischio di migrazione illegale o per la sicurezza o la salute pubblica, la SEM rilascia l'autorizzazione ai viaggi ETIAS.

1

Per motivi umanitari, motivi di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, la SEM può, in casi eccezionali, rilasciare un'autorizzazione ai viaggi ETIAS con validità territoriale limitata alla Svizzera.

2

Le autorizzazioni ai viaggi ETIAS sono valide tre anni, ma al massimo fino allo scadere del documento di viaggio. Non danno diritto all'entrata.

3

L'annullamento o la revoca di autorizzazioni ai viaggi ETIAS già rilasciate compete alla SEM. In caso di rifiuto, annullamento o revoca di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS, la SEM emana una decisione tramite modulo standard.

4

Art. 108e

Inserimento e consultazione dei dati nell'ETIAS

Nell'ambito dell'adempimento dei propri compiti nella sua veste di unità nazionale ETIAS, la SEM può inserire e trattare dati nell'ETIAS. Su richiesta di fedpol e del SIC inserisce e tratta dati dell'elenco di controllo ETIAS.

1

2

Le autorità o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati dell'ETIAS: a.

13 14

la SEM, i collaboratori dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) impiegati per i controlli delle persone all'interno del Paese, le autorità canCfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. abis.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. abis.

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FF 2020

tonali e comunali di polizia nonché le autorità cantonali e comunali della migrazione: per l'esame delle condizioni d'entrata e di soggiorno in Svizzera; b.

i collaboratori dell'AFD impiegati per i controlli delle persone alla frontiera e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: nell'ambito dell'adempimento dei propri compiti nel quadro dei controlli ai valichi delle frontiere esterne;

c.

le imprese di trasporto aereo: per verificare se i cittadini di Stati terzi sono in possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida.

Le autorità seguenti possono chiedere dati dell'ETIAS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 5, ai fini della prevenzione, dell'accertamento e dell'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi: 3

a.

fedpol;

b.

il SIC;

c.

il Ministero pubblico della Confederazione;

d.

le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.

Ove i dati comunicati su richiesta ai sensi del capoverso 3 siano trattati dal SIC, si applica la legge del 28 settembre 201815 sulla protezione dei dati in ambito Schengen.

4

La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2018/124016.

5

Art. 108f

Comunicazione di dati dell'ETIAS

I dati personali registrati nell'ETIAS non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.

1

2

Nei casi seguenti, tuttavia, i dati possono essere comunicati a Stati terzi:

15 16 17

a.

da parte della SEM, se necessario ai fini del rimpatrio di un cittadino di uno Stato terzo in un caso individuale ai sensi dell'articolo 65 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2018/124017;

b.

da parte delle autorità di cui all'articolo 108e capoverso 3, in casi eccezionali urgenti in cui sussiste un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo oppure un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato grave ai sensi dell'articolo 65 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2018/1240.

RS 235.3 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. abis.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. abis.

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Art. 108g

FF 2020

Disposizioni esecutive relative all'ETIAS

Il Consiglio federale disciplina: a.

a quali unità delle autorità di cui all'articolo 108e spettano le facoltà menzionate in tale disposizione;

b.

i dati che le autorità di cui all'articolo 108e capoverso 3 possono richiedere e la procedura di acquisizione;

c.

l'elenco dei dati rilevati nell'ETIAS e i diritti d'accesso delle autorità di cui all'articolo 108e capoversi 1 e 2;

d.

la registrazione e la cancellazione dei dati;

e.

le modalità relative alla sicurezza dei dati;

f.

la responsabilità del trattamento dei dati;

g.

l'elenco dei reati secondo l'articolo 108e capoverso 3;

h.

le modalità per la registrazione dei dati nell'elenco di controllo ETIAS e per la cancellazione dei dati dallo stesso, nonché la restrizione del diritto d'accesso allo stesso;

i.

le altre necessarie modalità e procedure per l'applicazione del regolamento (UE) 2018/124018.

Titolo prima dell'art. 109a

Sezione 1a: Sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) e sistema nazionale visti (ORBIS) Art. 120d cpv. 2 frase introduttiva e lett. c19 È punito con la multa chi intenzionalmente, quale collaboratore di un'autorità competente per il trattamento dei dati, tratta dati personali: 2

c.

dell'ETIAS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 108e e 108f.

Art. 122a cpv. 1, 2 e 3 lett. a n. 4 e 5 Alle imprese di trasporto aereo che violano l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 92 capoverso 1 sono addebitati 4000 franchi per passeggero sprovvisto dei documenti di viaggio, delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari. Nei casi gravi l'importo addebitato è di 16 000 franchi per passeggero. Nei casi di lieve entità si può prescindere dal procedimento.

1

Una violazione dell'obbligo di diligenza è presunta se l'impresa di trasporto aereo trasporta passeggeri sprovvisti dei documenti di viaggio, delle autorizzazioni ai 2

18 19

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. abis.

Versione del 21 giugno 2019, FF 2019 3819

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FF 2020

viaggi ETIAS, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l'entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti e ai quali è rifiutata l'entrata.

3

Non vi è violazione dell'obbligo di diligenza se l'impresa di trasporto aereo: a.

dimostra che: 4. ha adottato tutte le misure organizzative necessarie e ragionevolmente esigibili per impedire il trasporto di persone sprovviste dei documenti di viaggio, delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l'entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, 5. un guasto dell'ETIAS ha reso impossibile verificare se sussisteva un'autorizzazione ai viaggi ETIAS valida.

Art. 126e

Disposizioni transitorie della modifica del ...

L'obbligo di essere in possesso di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS valida di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera abis si applica sei mesi dopo l'entrata in vigore della modifica del ... . Il Consiglio federale può prorogare questo termine.

1

Durante i sei mesi successivi allo scadere del termine di cui al capoverso 1, le autorità competenti per i controlli alla frontiera consentono ai cittadini di uno Stato terzo che non sono in possesso di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS, sebbene siano soggetti a tale obbligo, di entrare in Svizzera purché soddisfino tutte le altre condizioni di cui all'articolo 5 ed entrino per la prima volta nello spazio Schengen durante questi sei mesi. Il Consiglio federale può prolungare questo termine di al massimo sei mesi.

2

2. Legge federale del 20 giugno 200320 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Art. 3 cpv. 2 lett. dbis Il sistema coadiuva la SEM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri: 2

dbis. rilascio e controllo delle autorizzazioni ai viaggi conformemente al regolamento (UE) 2018/124021 (autorizzazione ai viaggi ETIAS);

20 21

RS 142.51 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, versione della GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

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