Traduzione1

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno dei Paesi Bassi, desiderosi di sostituire con una nuova Convenzione la Convenzione esistente tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi, intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza e il suo Protocollo finale, firmati all'Aia il 12 novembre 1951, completati dal Protocollo addizionale firmato all'Aia il 12 novembre 1951 e modificati dalla Convenzione addizionale firmata all'Aia il 22 giugno 1966, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Capitolo I Campo d'applicazione Art. 1

Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su componenti del reddito comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a)

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nei Paesi Bassi ­ l'imposta sul reddito («de inkomstenbelasting»); ­ l'imposta sui salari («de loonbelasting»);

Dal testo originale francese.

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l'imposta sulle società («de vennootschapsbelasting») inclusa la quota del Governo degli utili netti provenienti dallo sfruttamento delle risorse naturali prelevata in virtù della legge sulle attività estrattive («Mijnbouwwet»); l'imposta sui dividendi («de dividendbelasting»);

(qui di seguito indicate come «imposta olandese»); b)

in Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni in capitale e altri elementi del reddito); (qui di seguito indicate come «imposta svizzera»).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle legislazioni fiscali.

5. La Convenzione non si applica alle imposte prelevate alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Capitolo II Definizioni Art. 3

Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a)

le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, il Regno dei Paesi Bassi (i Paesi Bassi) o la Svizzera;

b)

l'espressione «i Paesi Bassi» designa la parte del Regno dei Paesi Bassi situata in Europa, comprese le acque territoriali, come anche qualsiasi zona situata fuori dalle acque territoriali all'interno delle quali i Paesi Bassi esercitano la loro giurisdizione o, in accordo con il diritto internazionale, i loro diritti di sovranità;

c)

il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;

d)

il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;

e)

il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f)

le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

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g)

l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile esercitato da un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia esercitato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

h)

l'espressione «autorità competente» designa: (i) nei Paesi Bassi, il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato; (ii) per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;

i)

il termine «nazionale» designa: (i) le persone fisiche che possiedono la cittadinanza di uno Stato contraente; (ii) tutte le persone giuridiche, società di persone o associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito nel momento in cui la Convenzione è applicata conformemente alla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, ritenuto che il senso attribuito a queste espressioni dalla legislazione fiscale applicabile in questo Stato prevale sul senso loro attribuito da un'altra legislazione di detto Stato.

Art. 4

Residente

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza permanente, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato e le sue suddivisioni politiche o i suoi enti locali.

Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi che esse ritraggono da fonti situate in tale Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)

detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b)

se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato in cui soggiorna abitualmente; 5081

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c)

se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la cittadinanza;

d)

se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o non ha la cittadinanza di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia solo residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a)

una sede di direzione,

b)

una succursale,

c)

un ufficio,

d)

un'officina,

e)

un laboratorio e

f)

una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione solo quando la sua durata oltrepassa i dodici mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia stabile organizzazione se: a)

si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e)

una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di esercitare altre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;

f)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo di attività menzionate alle lettere a) ­ e), a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

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5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona ­ diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, a cui si applica il paragrafo 6 ­ agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che questa impresa ha in tale Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Capitolo III Imposizione dei redditi Art. 6

Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ricava da beni immobili (compresi i redditi provenienti da attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato attribuitogli dalla legislazione dello Stato in cui si trovano i beni considerati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi provenienti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

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Art. 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a detta stabile organizzazione.

2. Salvo le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente esercita la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a questa stabile organizzazione gli utili che avrebbe potuto conseguire se fosse stata un'impresa distinta esercitante attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.

4. Se uno Stato contraente segue la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, nessuna disposizione del paragrafo 2 impedisce a tale Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo il riparto in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8

Navigazione marittima, interna ed aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa.

2. Gli utili derivanti dall'esercizio di battelli destinati alla navigazione interna sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situato il luogo di direzione effettiva dell'impresa.

3. Se il luogo di direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima o interna è situato a bordo di una nave, detto luogo si considera situato nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un

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porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.

4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9

Imprese associate

1. Quando a)

un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b)

le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. Resta inteso tuttavia che le imprese associate che hanno concluso accordi, come accordi relativi alla ripartizione dei costi o accordi generali di servizio, per attribuire ­ o basati su ­ spese di direzione, spese relative all'amministrazione generale, spese tecniche e commerciali, spese di ricerca e sviluppo e di spese simili, non costituiscono una condizione oggetto della frase precedente.

2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di questo Stato contraente, e impone di conseguenza, gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata imposta in questo Stato, e l'altro Stato conviene che gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede a un adeguato aggiustamento dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare quest'aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti potranno consultarsi.

Art. 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

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3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui la società è residente non riscuote imposte sui dividendi pagati da questa società se: a)

il beneficiario effettivo dei dividendi è una società residente dell'altro Stato contraente e detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi, oppure

b)

il beneficiario effettivo dei dividendi è un fondo di pensione; oppure

c)

per quanto concerne la Svizzera, il beneficiario effettivo dei dividendi è un istituto di assicurazioni sociali.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione dei paragrafi 2 e 3.

5. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

6. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

7. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 9 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

8. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può prelevare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

9. I paragrafi 1, 2 e 8 non limitano i Paesi Bassi, trattandosi di un'importante partecipazione a una società, all'applicazione a una persona fisica della loro propria legislazione fiscale relativa alla «tassazione conservativa» («conserverende aanslag»), prima che questa persona fisica abbia cessato di essere un residente dei Paesi Bassi. La frase precedente si applica solo nel caso in cui la tassazione o una parte della tassazione è ancora pendente.

Art. 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

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2. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione del paragrafo 1.

3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o meno di garanzie ipotecarie o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore e, segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli. Le penalità per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

4. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione del paragrafo 1.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o la concessione dell'uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto 5087

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conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13

Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte del patrimonio aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente, oppure di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale, di battelli che servono alla navigazione interna o di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situato il luogo della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni ­ diverse da azioni quotate in un mercato borsistico riconosciuto dagli Stati contraenti ­ o di altre quote sociali in una società, i cui attivi consistono, direttamente o indirettamente, oltre il 50 per cento dei beni immobili menzionati all'articolo 6, sono imponibili nell'altro Stato. Le disposizioni della frase precedente non sono applicabili se: a)

la persona che riceve gli utili detiene meno del 5 per cento delle azioni o altre parti sociali nella società prima dell'alienazione; oppure

b)

gli utili provengono da una riorganizzazione, fusione, scissione o operazione analoga; oppure

c)

i beni immobili sono impiegati da una società per le proprie attività industriali o commerciali.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

6. Il paragrafo 5 non limita i Paesi Bassi, trattandosi di un'importante partecipazione a una società, nell'applicazione a una persona fisica della propria legislazione fiscale relativa alla «tassazione conservativa» («conserverende aanslag»), prima che questa persona fisica abbia cessato di essere un residente dei Paesi Bassi. La frase precedente si applica solo nel caso in cui la tassazione o una parte della tassazione è ancora pendente.

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Art. 14

Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae dall'esercizio di una professione indipendente o di altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che questo residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della propria attività. Se egli dispone di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui essi siano attribuibili a detta base fissa.

2. L'espressione «professione indipendente» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15

Lavoro subordinato

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a)

il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nell'arco dell'anno fiscale in considerazione, e

b)

le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c)

l'onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro possiede nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale, o a bordo di un battello che serve alla navigazione interna, sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situato il luogo della direzione effettiva dell'impresa.

Art. 16

Partecipazioni agli utili (tantièmes)

1. Le partecipazioni agli utili (tantièmes), i gettoni di presenza e le indennità fisse e altre ricevute in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza di una società residente in Svizzera, sono imponibili in Svizzera.

2. Le partecipazioni agli utili (tantièmes), i gettoni di presenza e le indennità fisse e altre ricevute in qualità di «bestuurders» o di «commissarissen» di una società residente nei Paesi Bassi, sono imponibili nei Paesi Bassi.

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3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli stipendi e i salari pagati da una società residente nei Paesi Bassi ai suoi «bestuurders» residenti in Svizzera sono imponibili per metà nei Paesi Bassi e per metà in Svizzera. Tuttavia, gli stipendi e i salari percepiti dai «bestuurders» in virtù dell'esercizio di tali attività in una stabile organizzazione situata in Svizzera di una società residente nei Paesi Bassi e versati da questa stabile organizzazione, sono imponibili in Svizzera.

4. Le rimunerazioni per servizi che le persone designate ai paragrafi 1 e 2 ricevono effettivamente ad altro titolo sono imponibili conformemente agli articoli 14 o 15.

5. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, i termini «bestuurders» e «commissarissen» designano rispettivamente le persone incaricate della direzione generale e le persone incaricate della loro vigilanza.

Art. 17

Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato contraente dove tali prestazioni sono fornite, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora sia stabilito che né l'artista dello spettacolo né lo sportivo né persone a loro associate (indipendentemente dal fatto che esse siano residenti di questo Stato o no) partecipino, direttamente o indirettamente, alle entrate o agli utili di quell'altra persona in un modo qualsiasi, anche mediante il versamento ritardato di rimunerazioni, gratificazioni, onorari, dividendi, partecipazioni agli utili di una società o di altre distribuzioni.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non sono applicabili a redditi conseguiti da un residente di uno Stato contraente per attività esercitate nell'altro Stato contraente se la visita in detto Stato contraente è stata interamente o principalmente finanziata da fondi pubblici di uno o dei due Stati contraenti o da loro suddivisioni politiche o enti locali oppure se la visita è avvenuta nel quadro di un accordo culturale tra i Governi degli Stati contraenti. In questo caso il reddito è imponibile solo nello Stato contraente in cui l'artista dello spettacolo o lo sportivo è residente.

Art. 18

Pensioni, rendite e prestazioni dell'assicurazione sociale

1. Le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe nonché le rendite pagate a un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato. Le pensioni e altri pagamenti versati secondo le disposizioni relative al sistema di assicurazione sociale di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in quest'altro Stato. Le rendite provenienti dai Paesi Bassi pagate a

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Doppie imposizioni. Conv. con i Paesi Bassi

residenti di Svizzera sono trattate, ai fini dell'imposizione svizzera sul reddito, allo stesso modo dei pagamenti di pensione.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, una pensione o un'altra rimunerazione analoga, una rendita o qualsiasi pensione o altro pagamento versati secondo le disposizioni relative al sistema di assicurazione sociale di uno Stato contraente sono imponibili nello Stato contraente da cui provengono, in conformità alla legislazione di questo Stato: a)

nella misura in cui il diritto a questa pensione o altra rimunerazione analoga o rendita è esentata dall'imposta nello Stato da cui proviene, oppure che i contributi relativi a questa pensione o altra rimunerazione analoga, versati a un'istituzione di previdenza o a un'impresa di assicurazioni, sono state dedotte in passato ai fini della determinazione del reddito imponibile in questo Stato o sono state considerate per il rilascio di un'altra agevolazione fiscale in questo Stato; e

b)

nella misura in cui questa pensione o altra rimunerazione analoga o rendita o altro pagamento o pensione versati secondo le disposizioni relative al sistema di assicurazione sociale di uno Stato contraente non è tassato, nello Stato contraente in cui il beneficiario è residente, secondo l'aliquota generalmente applicabile ai redditi del lavoro nei Paesi Bassi e secondo l'aliquota generalmente applicabile in Svizzera in materia di imposte sul reddito, o che meno del 90 per cento dell'ammontare lordo della pensione o altra rimunerazione analoga o rendita o pagamento sia tassato; e

c)

se l'ammontare lordo totale delle pensioni, altre rimunerazioni analoghe, rendite e altri pagamenti e pensioni versate secondo le disposizioni relative al sistema di assicurazione sociale di uno Stato contraente è imponibile conformemente alle lettere a) e b) nello Stato da cui provengono questi elementi di reddito, supera la somma di 20 000 Euro in un anno civile.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se la pensione o altra rimunerazione analoga non ha carattere periodico ed è versata nell'altro Stato contraente ed è pagata prima della data in cui questa pensione dovrebbe iniziare, o se è effettuata una prestazione in capitale al posto del diritto alla rendita prima della data in cui questa rendita dovrebbe iniziare, questo pagamento o questa prestazione in capitale possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono.

4. Una pensione o un'altra rimunerazione analoga o rendita proviene da uno Stato contraente nella misura in cui i contributi o i pagamenti relativi a questa pensione o altra rimunerazione analoga o rendita, o diritti acquisiti a tal titolo, sono presi in considerazione per uno sgravio fiscale in questo Stato. Il passaggio di una pensione di un'istituzione di previdenza o di una società di assicurazioni di uno Stato contraente a un'istituzione di previdenza o a una società di assicurazioni dell'altro Stato contraente non limita il diritto d'imposizione del primo Stato menzionato nel presente articolo.

5. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione del paragrafo 2. Esse determinano al contempo i dati che un residente di uno Stato contraente deve fornire ai fini della corretta applicazione della

5091

Doppie imposizioni. Conv. con i Paesi Bassi

Convenzione nell'altro Stato contraente, in particolare per stabilire se sono soddisfatte le condizioni definite al paragrafo 2 lettere a), b) e c).

6. Il termine «rendita» designa una somma predefinita, pagabile periodicamente a scadenze fisse, per tutta la vita o durante un lasso di tempo determinato o indeterminato, in virtù di un obbligo di effettuare tali pagamenti contro un pieno e sufficiente corrispettivo in denaro o valutabile in denaro, a condizione che il diritto o la contribuzione associata alla rendita sia stata considerata per uno sgravio fiscale nello Stato contraente da cui proviene la rendita.

Art. 19

Funzioni pubbliche

1. a)

Fatto salvo l'articolo 18, i salari, gli stipendi e le rimunerazioni analoghe pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili in questo Stato contraente.

b)

Tuttavia, tali salari, stipendi e rimunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato contraente e (i) abbia la cittadinanza di detto Stato, o (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. Le disposizioni degli articoli 15, 16, e 17 si applicano ai salari, agli stipendi e alle rimunerazioni analoghe pagati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Art. 20

Studenti

Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Art. 21

Altri redditi

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi 5092

Doppie imposizioni. Conv. con i Paesi Bassi

situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

Capitolo IV Eliminazione della doppia imposizione Art. 22

Eliminazione della doppia imposizione

1. I Paesi Bassi possono, per l'imposizione dei loro residenti, includere nella base imponibile per il calcolo dell'ammontare dell'imposta le componenti di reddito che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera.

2. Tuttavia, se un residente dei Paesi Bassi riscuote elementi di reddito che sono imponibili in Svizzera conformemente ai paragrafi 1, 3 e 4 dell'articolo 6, al paragrafo 1 dell'articolo 7, al paragrafo 7 dell'articolo 10, al paragrafo 4 dell'articolo 11, al paragrafo 4 dell'articolo 12, ai paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 13, al paragrafo 1 dell'articolo 14, ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo 15, al paragrafo 2 dell'articolo 18, alla lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 19 e al paragrafo 2 dell'articolo 21 della presente Convenzione e che sono inclusi nella base imponibile di cui al paragrafo 1, i Paesi Bassi esentano tali elementi di reddito accordando una riduzione della loro imposizione. Questa riduzione è calcolata conformemente alle disposizioni della legislazione olandese per evitare la doppia imposizione. A tale scopo, si ritiene che gli elementi di reddito succitati sono inclusi negli elementi di reddito esenti dall'imposta olandese in virtù di queste disposizioni.

3. I Paesi Bassi accordano inoltre, sull'imposta così calcolata, una deduzione per gli elementi di reddito che sono imponibili in Svizzera conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 10, al paragrafo 1 dell'articolo 16, ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 17 e al paragrafo 3 dell'articolo 18 della presente Convenzione, nella misura in cui questi elementi di reddito sono inclusi nella base imponibile di cui al paragrafo 1.

L'ammontare di questa deduzione è pari all'imposta pagata in Svizzera su questi elementi di reddito, ma in nessun caso, se le disposizioni della legislazione olandese per evitare la doppia imposizione lo prevedono, può eccedere l'ammontare della deduzione che sarebbe accordata se gli elementi di reddito così inclusi fossero i soli elementi di reddito esenti dall'imposta olandese conformemente alle disposizioni della legislazione olandese per evitare la doppia imposizione.

Il presente paragrafo non limita gli sgravi attuali o futuri accordati dalle disposizioni della legislazione olandese intesa a evitare la doppia imposizione, ma solo nella misura in cui
il calcolo dell'ammontare della deduzione dell'imposta olandese è toccato dalla somma dei redditi provenienti da diversi Paesi nonché dal riporto sugli anni seguenti dell'imposta pagata in Svizzera sugli elementi di reddito in questione.

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i Paesi Bassi accordano, a titolo di imposta pagata in Svizzera sugli elementi di reddito imponibili in Svizzera conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 7, al paragrafo 7 dell'articolo 10, al paragrafo 4 dell'articolo 11, al paragrafo 4 dell'articolo 12 e al paragrafo 2 dell'articolo 21 della 5093

Doppie imposizioni. Conv. con i Paesi Bassi

presente Convenzione e nella misura in cui tali elementi di reddito non sono inclusi nella base imponibile di cui al paragrafo 1, una deduzione sull'imposta olandese a titolo di imposta riscossa in un altro Paese su questi elementi di reddito. Per il calcolo di questa deduzione si applicano mutatis mutandis le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo.

5. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a)

Se un residente della Svizzera ritrae redditi che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione sono imponibili nei Paesi Bassi, la Svizzera esenta da imposta i detti redditi, salve le disposizioni della lettera b); per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, la Svizzera può però applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito, senza tener conto dell'esenzione. Tuttavia questa esenzione si applica agli utili e ai redditi di cui al paragrafo 4 dell'articolo 13 e ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 17 unicamente se ne è provata l'imposizione nei Paesi Bassi.

b)

Se un residente di Svizzera ritrae dividendi o pagamenti di pensioni non periodici che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 o del paragrafo 3 dell'articolo 18 sono imponibili nei Paesi Bassi, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: (i) computo dell'imposta pagata nei Paesi Bassi, giusta le disposizioni degli articoli 10 o del paragrafo 3 dell'articolo 18, sull'imposta sul reddito di suddetto residente; l'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile nei Paesi Bassi; o (ii) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera, o (iii) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi o pagamenti di pensione non periodici di cui si tratta, pari almeno all'imposta prelevata nei Paesi Bassi sull'ammontare lordo dei dividendi o dei pagamenti di pensione non periodici.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

Capitolo V Disposizioni speciali Art. 23

Attività sulla piattaforma continentale

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione. Tuttavia, il presente articolo non si applica se le attività esercitate da una persona sulla piattaforma continentale costituiscono per questa persona una stabile organizzazione secondo le disposizioni dell'articolo 5 o una base fissa secondo le disposizioni dell'articolo 14.

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Doppie imposizioni. Conv. con i Paesi Bassi

2. Nel presente articolo, l'espressione «attività sulla piattaforma continentale» designa le attività esercitate in mare relative all'esplorazione o allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marini e delle risorse naturali situate nei Paesi Bassi conformemente al diritto internazionale.

3. Fatta eccezione del paragrafo 4 del presente articolo, un'impresa svizzera che esercita attività sulla piattaforma continentale nei Paesi Bassi è considerata, per quanto concerne le sue attività, come esercitante un'attività industriale o commerciale nei Paesi Bassi per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, a meno che queste attività sulla piattaforma continentale siano esercitate nei Paesi Bassi per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 30 giorni nell'arco di 12 mesi.

Per l'applicazione del seguente paragrafo: a)

se una società esercita attività sulla piattaforma continentale nei Paesi Bassi ed è associata a un'altra impresa che persegue nel quadro dello stesso progetto le stesse attività sulla piattaforma continentale di quelle che sono, o erano, esercitate dalla prima società menzionata e che la durata cumulata delle succitate attività esercitate dalle due società è di almeno 30 giorni, ogni società è considerata come esercitante le sue attività durante un periodo di oltre 30 giorni nell'arco di 12 mesi;

b)

un'impresa è considerata come associata a un'altra impresa se una delle imprese detiene direttamente o indirettamente almeno un terzo del capitale dell'altra impresa o se una persona detiene direttamente o indirettamente almeno un terzo del capitale di ogni impresa.

4. Tuttavia, per l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, si considera che l'espressione «attività sulla piattaforma continentale» non include: a)

una, o una combinazione, delle attività oggetto del paragrafo 4 dell'articolo 5;

b)

le attività di rimorchio o di ancoraggio effettuate da navi principalmente concepite per questi scopi, nonché le altre attività effettuate da queste navi;

c)

il trasporto, in traffico internazionale, di rifornimento o di personale effettuato da navi, battelli o aeromobili.

5. Un residente di Svizzera che, nel quadro di una libera professione o di altre attività indipendenti, esercita attività sulla piattaforma continentale nei Paesi Bassi è considerato come esercitante queste attività mediante una base fissa situata nei Paesi Bassi se queste attività sulla piattaforma continentale sono esercitate durante un periodo ininterrotto di almeno 30 giorni nell'arco di 12 mesi.

6. Nonostante la seconda frase del paragrafo 1 del presente articolo, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di Svizzera riceve in corrispettivo di un'attività dipendente relativa ad attività esercitate sulla piattaforma continentale per mezzo di una stabile organizzazione o di una base fissa situata nei Paesi Bassi, sono imponibili nei Paesi Bassi nella misura in cui l'attività è svolta sulla loro piattaforma continentale e assoggettati a questa stabile organizzazione o a questa base fissa.

5095

Doppie imposizioni. Conv. con i Paesi Bassi

Art. 24

Non discriminazione

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, segnatamente in relazione alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

3. A meno che non siano applicabili le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 5 dell'articolo 11 o del paragrafo 5 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni e altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, alle stesse condizioni come se fossero pagati a un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese simili del primo Stato.

5. Il presente articolo può essere interpretato nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione famigliare o ai loro oneri familiari.

6. I contributi pagati da o per conto di una persona fisica esercitante un lavoro subordinato o una professione indipendente in uno Stato contraente («Stato d'accoglienza»), a un'istituzione di previdenza riconosciuta fiscalmente nell'altro Stato contraente («Stato d'origine») sono ai fini della: a)

determinazione dell'imposta dovuta da questa persona fisica nello Stato d'accoglienza; e della

b)

determinazione degli utili del suo datore di lavoro imponibili nello Stato d'accoglienza;

trattati in questo Stato allo stesso modo e soggiacciono alle stesse condizioni e restrizioni dei contributi versati a un'istituzione di previdenza riconosciuta fiscalmente nello Stato d'accoglienza, nella misura in cui essi non siano trattati in questo stesso modo nello Stato d'origine.

La lettera precedente si applica solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a)

5096

la persona fisica è assoggettata alla legislazione dello Stato d'origine conformemente all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone; e

Doppie imposizioni. Conv. con i Paesi Bassi

b)

la persona fisica non era residente di questo Stato d'accoglienza e partecipava a un'istituzione di previdenza (o a un'altra istituzione di previdenza simile che ha sostituito la prima istituzione menzionata), immediatamente prima dell'inizio dell'esercizio del suo lavoro subordinato o della sua professione indipendente nello Stato d'accoglienza; e

c)

l'istituzione di previdenza è riconosciuta dall'autorità competente dello Stato d'accoglienza come corrispondente in generale a un'istituzione di previdenza riconosciuta fiscalmente da questo Stato.

Ai fini di questo paragrafo: a)

l'espressione «istituzione di previdenza» designa un piano cui partecipa la persona fisica in vista di assicurarsi i pagamenti di pensioni per il lavoro subordinato o la professione indipendente di cui al presente paragrafo;

b)

l'istituzione di previdenza è riconosciuta fiscalmente in uno Stato contraente se i contributi a questa istituzione possono beneficiare di sgravi fiscali in questo Stato e se i pagamenti versati all'istituzione dal datore di lavoro della persona fisica non sono considerati in questo Stato come essere reddito imponibile di questa persona fisica.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni natura e denominazione, nonostante le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 25

Procedura amichevole

1. Una persona, quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, può, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno di tali Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui ha la cittadinanza. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Se considera il reclamo fondato e non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, l'autorità competente farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. La Convenzione è applicata indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adopereranno per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti.

5097

Doppie imposizioni. Conv. con i Paesi Bassi

5. Quando: a)

sottoposto, secondo il paragrafo 1, un caso all'autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, e

b)

le autorità competenti non giungono a una soluzione in via di amichevole composizione in virtù del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sottoposte a una procedura d'arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l'accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

In virtù del presente paragrafo gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito conformemente alle disposizioni del presente paragrafo le informazioni necessarie per l'esecuzione della procedura d'arbitrato. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d'ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell'articolo 26 della Convenzione.

Art. 26

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente pertinenti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte di ogni natura o denominazione percepite per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte, come pure della vigilanza su tali funzioni. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini.

Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute ad altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

5098

Doppie imposizioni. Conv. con i Paesi Bassi

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: a)

di eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente;

b)

di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.

Art. 27

Membri di missioni diplomatiche e di agenzie consolari

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. Ai fini della Convenzione, i membri delle missioni diplomatiche o i funzionari consolari di uno Stato contraente accreditati presso l'altro Stato contraente o presso uno Stato terzo, che hanno la cittadinanza dello Stato accreditante, sono considerati residenti di detto Stato qualora vi siano assoggettati ai medesimi obblighi, quanto alle imposte sul reddito, dei residenti di detto Stato.

3. La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né alle persone che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare di uno Stato terzo, quando si trovino sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattate come residenti di questo Stato in materia di imposte sul reddito.

5099

Doppie imposizioni. Conv. con i Paesi Bassi

Art. 28

Estensione territoriale

1. La presente Convenzione può essere estesa integralmente o con le modificazioni necessarie a tutto o parte del Regno dei Paesi Bassi situato fuori dall'Europa, se le parti territoriali interessate riscuotono imposte di natura analoga a quelle cui si applica la presente Convenzione. Una tale estensione è convenuta tra i due Stati contraenti mediante uno scambio di note per via diplomatica e ha effetto a partire dalla data, fatte salve le modifiche e le condizioni (comprese le condizioni relative alla denuncia) specificate in questo scambio di note.

2. A meno che i due Stati contraenti non abbiano convenuto altrimenti, la denuncia della Convenzione comporta anche la fine dell'estensione della Convenzione prevista nel presente articolo a tutto o parte del Regno dei Paesi Bassi.

Capitolo VI Disposizioni finali Art. 29

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore trenta giorni dopo la data dell'ultima delle notificazioni in cui gli Stati contraenti si sono reciprocamente confermati che le formalità costituzionali richieste in ogni Stato sono state soddisfatte, e le sue disposizioni sono applicabili agli anni e periodi fiscali a partire dal 1° gennaio dell'anno civile seguente all'entrata in vigore della presente Convenzione, o dopo tale data.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, l'articolo 26 e l'articolo XVI del Protocollo della Convenzione si applicano alle domande di informazioni depositate alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione o a una data successiva per le informazioni riguardo qualsiasi periodo a partire dal 1° marzo immediatamente seguente alla firma della presente Convenzione, o dopo tale data.

3. La Convenzione esistente tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi, intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza e il suo Protocollo finale, firmati all'Aia il 12 novembre 1951, completati dal Protocollo addizionale firmato all'Aia il 12 novembre 1951 e modificati dalla Convenzione addizionale firmata all'Aia il 22 giugno 1966, è abrogata alla data d'entrata in vigore della presente Convenzione. Tuttavia, le disposizioni della prima Convenzione continueranno ad essere applicate agli anni e periodi fiscali terminati a decorrere dalla data in cui le disposizioni della presente Convenzione entrano in vigore.

Art. 30

Denuncia

La presente Convenzione rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile.

5100

Doppie imposizioni. Conv. con i Paesi Bassi

In questo caso, la Convenzione cesserà di essere applicabile agli anni e ai periodi fiscali a contare dalla fine dell'anno civile in cui è stata notificata la denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto all'Aia, il 26 febbraio 2010, in due esemplari in lingua francese, olandese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra il testo francese e quello olandese, prevale il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero,

Per il Regno dei Paesi Bassi,

Dominik M. Alder Ambasciatore

Jan Kees de Jager Ministro delle finanze

5101

Doppie imposizioni. Conv. con i Paesi Bassi

Protocollo

All'atto della firma in data odierna della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, i firmatari hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

I. In generale 1. Per quanto concerne un elemento di reddito proveniente da uno Stato contraente tramite un ente fiscalmente trasparente secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti e che è costituito in uno degli Stati contraenti o in uno Stato terzo, il primo Stato accorda i vantaggi della Convenzione per quanto concerne questo elemento di reddito alla persona residente dell'altro Stato contraente secondo la legislazione di detto altro Stato, nella misura in cui questa persona è tassata su questo elemento di reddito e soddisfa le altre condizioni previste nella Convenzione.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, per quanto concerne un elemento di reddito proveniente da uno Stato contraente tramite un ente che non è considerato come fiscalmente trasparente dalla legislazione di questo Stato e che è costituito in questo Stato, questo Stato contraente non accorda i vantaggi della Convenzione per quanto concerne questo elemento di reddito.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, trattandosi di un elemento di reddito proveniente da uno Stato contraente tramite un ente fiscalmente trasparente secondo la legislazione di questo Stato e costituito in questo Stato o in uno Stato terzo, questo Stato contraente accorda i vantaggi della Convenzione rispetto a questo elemento di reddito a un residente dell'altro Stato contraente, nella misura in cui questo elemento di reddito sarebbe stato esentato da imposta secondo la legislazione di questo altro Stato se fosse stato ricevuto da questo residente, e nella misura in cui questo residente soddisfa le altre condizioni previste nella Convenzione.

II. Ad art. 3 par. 2, e ad art. 25 Resta inteso che se, nel quadro della Convenzione, le autorità competenti hanno convenuto una soluzione amichevole per quanto riguarda casi in cui vi sono doppie imposizioni o doppie esenzioni a)

a causa dell'applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 3 per quel che concerne l'interpretazione di un termine non definito dalla Convenzione; o

b)

a causa di divergenze di qualificazione (ad esempio di un elemento di reddito o di una persona),

questa soluzione, dopo la sua pubblicazione da parte delle due autorità competenti, sarà parimenti vincolante per l'applicazione della Convenzione ad altri casi simili di applicazione della Convenzione fintanto che le autorità competenti non avranno pubblicato una decisione differente.

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Doppie imposizioni. Conv. con i Paesi Bassi

III. Ad art. 4 par. 1 Resta inteso che l'espressione «residente di uno Stato contraente» include un'istituzione di previdenza riconosciuta e controllata secondo le prescrizioni di uno Stato contraente, il cui reddito generalmente non soggiace all'imposta in questo Stato.

IV. Ad art. 4 Una persona fisica che vive a bordo di una nave o di un battello senza un domicilio effettivo in uno degli Stati contraenti è considerata residente dello Stato contraente in cui la nave o il battello ha il suo porto d'immatricolazione.

V. Ad art. 5, 6, 7, 13 e 23 Per quel che concerne i Paesi Bassi, resta inteso che i diritti di esplorazione o di sfruttamento delle risorse naturali sono considerati come beni immobili situati sul fondo e il sottosuolo marino dello Stato contraente in cui questi diritti si applicano, e che tali diritti sono considerati come degli attivi di una stabile organizzazione in questo Stato. Resta inoltre inteso che i succitati diritti includono i diritti relativi alle partecipazioni in questa esplorazione o sfruttamento, o agli utili ricavati da attivi provenienti da questa esplorazione o sfruttamento.

VI. Ad art. 5 par. 3 Per quanto concerne le imprese residenti di uno Stato contraente che hanno avviato le loro attività su un cantiere di costruzione o una catena di montaggio nell'altro Stato contraente prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, la costituzione di una stabile organizzazione nell'altro Stato è determinata dalla Convenzione del 12 novembre 1951, completata dal Protocollo addizionale firmato all'Aia il 12 novembre 1951 e modificati dalla Convenzione addizionale firmata all'Aia il 22 giugno 1966.

VII. Ad art. 7 par. 1 e 2 Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7, resta inteso che quando un'impresa di uno Stato contraente vende merci o esercita la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'ammontare totale ricevuto dall'impresa ma sulla sola base della parte di importi totali che è attribuibile all'attività reale della stabile organizzazione per queste vendite o per questa attività.

Nei casi di contratti di pianificazione, di fornitura, di montaggio o di costruzione di equipaggiamenti o di stabilimenti industriali, commerciali
o scientifici, oppure di opere pubbliche, qualora l'impresa abbia una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'importo complessivo del contratto, bensì unicamente sulla base della parte del contratto effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato contraente in cui essa è situata. Gli utili afferenti alla parte del contratto eseguita dalla sede principale dell'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui quest'impresa è residente.

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VIII. Ad art. 10 Resta inteso che le disposizioni dell'articolo 10 non si applicano se la relazione tra la società che paga i dividendi e la società che riceve i dividendi è stata stabilita o mantenuta allo scopo principale di beneficiare dei vantaggi previsti in questo articolo.

IX. Ad art. 10, par. 3 1. Resta inteso che, da un lato, sono considerati come società residenti nei Paesi Bassi e che possono beneficiare dei vantaggi previsti nel paragrafo 3 dell'articolo 10 i contribuenti residenti ai sensi della legge olandese sulle società del 1969 («Wet op de vennootschapsbelasting 1969»), tenendo conto delle possibili modifiche o sostituzioni. Dall'altro lato, le società svizzere che possono beneficiare dei vantaggi previsti al paragrafo 3 dell'articolo 10 sono le società anonime, le società a garanzia limitata, le società in accomandita per azioni, le società cooperative cosi come qualsiasi società o ente trattato come queste società ai fini dell'imposizione svizzera sulle società.

2. Resta inteso che l'espressione «istituzione di previdenza» include, nel caso della Svizzera, le istituzioni di previdenza secondo la legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, istituzioni di previdenza non registrate che offrono previdenza professionale e altre forme riconosciute di previdenza assimilate alla previdenza professionale secondo l'articolo 82 della succitata legge federale.

X. Ad art. 10, par. 6, art. 11, par. 3 e art. 13 Nonostante le disposizioni del paragrafo 6 dell'articolo 10, del paragrafo 3 dell'articolo 11 e dell'articolo 13, resta inteso che i pagamenti a titolo di mutuo, compresi i pagamenti a titolo di variazioni di valore del mutuo, sono considerati come dividendi nella misura in cui questi pagamenti sono stati trattati come distribuzioni secondo la legge fiscale dello Stato contraente in cui la società che effettua questi pagamenti è residente.

XI. Ad art. 10, par. 9 Qualora un residente di Svizzera ritragga dividendi che, conformemente al paragrafo 9 dell'articolo 10, sono imponibili nei Paesi Bassi, i Paesi Bassi accordano un rimborso. L'ammontare di tale rimborso equivale all'imposta dovuta in Svizzera su questi redditi ma in ogni caso non può eccedere il 10 per cento di questi redditi.

XII. Ad art. 10, 11 e 12 Le
domande di sgravio alla fonte o di rimborso dell'ammontare dell'eccedente d'imposta devono essere presentate all'autorità competente dello Stato che preleva o ha prelevato l'imposta, corredate da un attestato ufficiale di residenza redatto dalle autorità fiscali dell'altro Stato contraente e conformemente alla legislazione interna nonché alle prescrizioni dello Stato che preleva o ha prelevato l'imposta.

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XIII. Ad art. 10 e 13 1. Resta inteso che i redditi conseguiti in relazione con la liquidazione (totale o parziale) di una società o il riacquisto di proprie azioni da parte di una società sono trattati come redditi da azioni e non come utili di capitale. Il credito d'imposta alla fonte è accordato per il periodo fiscale nell'arco del quale i redditi sono tassati nello Stato di residenza.

2. Resta inteso che al momento dell'applicazione della tassazione di cui al paragrafo 9 dell'articolo 10 e di cui al paragrafo 6 dell'articolo 13 la dilazione del pagamento è accordata su riserva delle garanzie fornite.

XIV. Ad art. 13, par. 6 1. Resta inteso che le disposizioni del paragrafo 6 dell'articolo 13 si applicano solo all'aumento del valore delle azioni per le quali questo paragrafo viene applicato e durante il periodo in cui la persona fisica era residente dei Paesi Bassi.

2. Resta inteso che la dilazione del pagamento della tassazione finisce alla cessione delle azioni, azioni o buoni di godimento o crediti ai quali si applica il paragrafo 6 dell'articolo 13, un condono fiscale è accordato se al momento della cessione il valore di mercato dei queste azioni, buoni o crediti è minore rispetto a quello registrato al momento della migrazione, nella misura in cui la riduzione non è stata provocata da una distribuzione di benefici o da un rimborso del capitale versato.

L'ammontare del condono accordato ammonta al 25 per cento della differenza tra il valore di mercato di queste azioni, buoni o crediti al momento della cessione e il loro valore al momento della migrazione.

3. Nel caso in cui un condono fiscale è accordato secondo il paragrafo 2, ai fini della «Wet inkomstenbelasting 2001», il valore delle azioni, azioni o buoni di godimento o crediti al momento della migrazione è ridotto di quattro volte l'ammontare dell'imposta condonata.

XV. Ad art. 25 Trattandosi di una soluzione amichevole ai sensi dell'articolo 25, se necessario andando contro le loro rispettive legislazioni interne, le autorità competenti degli Stati contraenti possono anche convenire che lo Stato in cui vi è l'aggiustamento d'imposta consecutivo alla succitata soluzione amichevole non imporrà aumenti, sovraccarichi, interessi e spese per quel che concerne tale aggiustamento, se l'altro Stato in cui avviene la relativa riduzione d'imposta risultante da questa soluzione si dispensa dal pagamento degli interessi concernente questa riduzione d'imposta.

XVI. Ad art. 26 a)

Resta inteso che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni.

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b)

Resta inteso che le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentano una richiesta di informazioni secondo l'articolo 26 della Convenzione: (i) le informazioni sufficienti per l'identificazione della persona o delle persone oggetto del controllo o dell'inchiesta in particolare il nome e, se disponibile, l'indirizzo, il conto bancario e qualsiasi altro elemento che faciliti l'identificazione della persona o delle persone come la data di nascita, lo stato civile o il codice fiscale; (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) la descrizione delle informazioni ricercate, in particolare la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; (v) il nome e, nella misura in cui sia disponibile, l'indirizzo delle persone in possesso delle informazioni richieste.

c)

Il riferimento allo scambio di informazioni verosimilmente pertinenti ha lo scopo di garantire lo scambio di informazioni in materia fiscale il più ampio possibile, senza pertanto consentire agli Stati contraenti di procedere a una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di richiedere informazioni probabilmente poco pertinenti per chiarire gli affari fiscali di un determinato contribuente. Se la lettera b) prevede criteri di procedura importanti allo scopo di evitare la «fishing expedition», i numeri (i)-(v) devono tuttavia essere interpretati in modo da non impedire lo scambio effettivo di informazioni.

d)

Sebbene l'articolo 26 della Convenzione non limiti i diversi possibili metodi per lo scambio di informazioni, gli Stati contraenti non sono obbligati a effettuare scambi di informazioni spontanei o automatici. Gli Stati contraenti intendono scambiarsi le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizione della Convenzione.

e)

Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente.

f)

Resta inteso che l'applicazione della regolamentazione dei Paesi Bassi relativa ai redditi costituisce uno degli «altri fini» ai sensi dell'ultimo periodo del paragrafo 2 dell'articolo 26.

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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto all'Aia, il 26 febbraio 2010, in due esemplari in lingua francese, olandese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra il testo francese e quello olandese, prevale il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero,

Per il Regno dei Paesi Bassi,

Dominik M. Alder Ambasciatore

Jan Kees de Jager Ministro delle finanze

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