11.2.2

Messaggio concernente l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Serbia e l'Accordo agricolo tra la Svizzera e la Serbia del 13 gennaio 2010

11.2.2.1

Compendio

L'Accordo di libero scambio (ALS) tra gli Stati dell'AELS e la Serbia estende la rete di accordi di libero scambio che gli Stati dell'AELS stanno intessendo dall'inizio degli anni Novanta1. La Svizzera, Paese fortemente dipendente dalle esportazioni verso mercati di sbocco diversificati e che non appartiene a nessuna grande associazione come l'Unione europea (UE), ha fatto della conclusione di accordi di libero scambio uno dei tre principali pilastri della sua politica di apertura dei mercati e di miglioramento delle condizioni quadro dell'economia estera. Gli altri due pilastri sono l'appartenenza all'OMC e i rapporti sulla base di accordi con l'Unione europea. In Europa sud-orientale, la Serbia è, in termini di importazioni ed esportazioni, il secondo partner commerciale della Svizzera dopo la Croazia.

In seguito alla caduta del Muro di Berlino e allo smembramento dell'Unione sovietica, l'UE e gli Stati dell'AELS si sono impegnati per integrare nel loro sistema di cooperazione economica i nuovi Stati, o gli Stati diventati indipendenti, dell'Europa centrale e orientale. Questi sforzi hanno portato, nella prima metà degli anni Novanta, alla conclusione di accordi di associazione da parte dell'UE e di ALS da parte degli Stati dell'AELS con numerosi Paesi europei, la maggioranza dei quali ha nel frattempo aderito all'UE. Per i motivi ben noti, l'integrazione degli Stati nati dalla frammentazione dell'ex-Jugoslavia è stata però possibile solo a partire dall'inizio degli anni Duemila, dapprima con la Slovenia (divenuta nel frattempo membro dell'UE), seguita rapidamente dalla Macedonia (ALS AELS-Macedonia in vigore dal 2002; Accordo di associazione UE-Macedonia dal 2001) e dalla Croazia (ALS AELS-Croazia in vigore dal 2002; Accordo di associazione UE-Croazia dal 2001).

Per gli Stati dell'AELS, questo processo è recentemente sfociato nella firma, il 17 dicembre 2009 a Ginevra, del presente Accordo di libero scambio con la Serbia, nonché nella firma, questo stesso giorno, di un accordo simile con l'Albania. Dal canto suo, il 29 aprile 2008, l'UE ha firmato un Accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) con la Serbia.

1

Finora gli Stati dell'AELS hanno concluso 18 Accordi di libero scambio con partner al di fuori dell'UE: Canada (RS 0.632.312.32), Cile (RS 0.632.312.141), Colombia (FF 2009 1969), Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo (CCG: Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar; FF 2009 6351), Repubblica di Corea (RS 0.632.312.811), Croazia (RS 0.632.312.911), Egitto (RS 0.632.313.211), Israele (RS 0.632.314.491), Giordania (RS 0.632.314.671), Libano (RS 0.632.314.891), Macedonia (RS 0.632.315.201.1), Marocco (RS 0.632.315.491), Messico (RS 0.632.315.631.1), OLP/Autorità palestinese (RS 0.632.316.251), Singapore (RS 0.632.316.891.1), Tunisia (RS 0.632.317.581), Turchia (RS 0.632.317.613), Unione doganale dell'Africa australe (SACU: Sudafrica, Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland) (RS 0.632.311.181).

2009-2651

651

L'Accordo di libero scambio AELS-Serbia copre il settore industriale, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e altri prodotti del mare. Per quanto riguarda i prodotti agricoli non trasformati, gli Stati dell'AELS hanno concluso individualmente accordi bilaterali con la Serbia (cfr. n. 11.2.2.5). L'Accordo è parzialmente asimmetrico, in modo da tener conto delle differenze tra lo sviluppo economico della Serbia e degli Stati dell'AELS. Mentre questi ultimi, fatte salve talune deroghe usuali, elimineranno tutti i loro dazi e le loro tasse a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo, la Serbia disporrà di un periodo transitorio esteso fino alla fine del 2013 per smantellare progressivamente i suoi dazi. Il calendario di smantellamento tariffario della Serbia corrisponde a quello dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra la Serbia e l'UE. Per gli Stati dell'AELS ne risulta un effetto di recupero nei confronti del loro principale concorrente sul mercato serbo, considerato che dal 1°febbraio 20092 la Serbia applica in maniera autonoma il suo Accordo interinale in materia di commercio con l'UE. Per i prodotti agricoli trasformati, gli Stati dell'AELS accordano alla Serbia delle concessioni sotto forma di un trattamento equivalente a quello di cui beneficiano i prodotti provenienti dall'UE, e in cambio ottengono concessioni su tutti i prodotti di loro interesse. Le concessioni tariffarie svizzere corrispondono in ampia misura a un consolidamento delle preferenze del Sistema generalizzato delle preferenze3 (SGP), accordate finora unilateralmente. L'ALS si sostituisce al Sistema svizzero di preferenze tariffarie SGP accordato alla Serbia. L'Accordo contiene inoltre disposizioni concernenti la protezione della proprietà intellettuale, la concorrenza e l'agevolazione degli scambi, nonché clausole negoziali per i servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici.

Per quanto riguarda le concessioni accordate dalla Svizzera nell'ambito dell'Accordo bilaterale sui prodotti agricoli non trasformati, esse corrispondono a quelle già riservate ad altri partner di libero scambio o accordate in maniera autonoma nel quadro dell'SGP. La protezione doganale è mantenuta per quanto concerne i prodotti sensibili per l'agricoltura svizzera.

La conclusione dell'Accordo di libero scambio con la Serbia permetterà
agli Stati dell'AELS di consolidare le relazioni economiche e commerciali con questo Paese e di eliminare le attuali discriminazioni sul mercato serbo derivanti dall'applicazione unilaterale da parte della Serbia, dal 1° febbraio 2009, dell'Accordo interinale di commercio dell'Accordo di associazione e di stabilizzazione tra l'UE e la Serbia.

11.2.2.2

Situazione economica della Serbia, relazioni economiche tra la Svizzera e la Serbia

Verso la fine degli anni Ottanta, durante il processo di transizione economica seguito alla fine del sistema comunista, la Serbia presentava una situazione economica favorevole. Era però stata duramente colpita dalle sanzioni economiche imposte dall'ONU dal 1992 al 1995 e dai danni causati alle infrastrutture e all'industria in seguito all'intervento armato della NATO nel 1999 durante il conflitto in Kosovo.

2

3

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La parte commerciale non è ancora applicata dall'UE. La ratifica dei due Accordi da parte dell'UE dipende in effetti sempre dagli sforzi supplementari di cooperazione della Serbia con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (in particolare l'arresto di Ratko Mladic). Per contro, l'UE continua ad applicare le preferenze in favore dei Paesi in sviluppo (SGP) per le importazioni in provenienza dalla Serbia.

Legge sulle preferenze tariffali; RS 632.91

Queste difficoltà sono state ulteriormente accentuate dalla perdita di mercati causata dal crollo dell'ex Jugoslavia. Dopo la caduta del regime del vecchio presidente Slobodan Milosevic nel 2000, la situazione economica della Serbia è tuttavia progressivamente migliorata soprattutto grazie a una crescita sostenuta di circa il 6 per cento all'anno e a un cospicuo afflusso di investimenti diretti esteri. Gli investimenti diretti esteri, dovuti essenzialmente a privatizzazioni (banche, telefonia mobile, ecc.), hanno conosciuto un'accelerazione a partire dal 2004 fino a raggiungere un livello record di 6 miliardi di dollari americani nel 2006. Pur rimanendo elevato, il livello degli investimenti diretti nel 2007 ha subito una contrazione a causa del deterioramento della situazione congiunturale mondiale. La Serbia, anche soprannominata «la tigre dei Balcani» per i buoni risultati economici conseguiti e in riferimento alle «tigri» dell'Asia orientale, conta di mantenere nel corso dei prossimi anni un tasso di crescita economica elevato. Il suo prodotto interno lordo (PIL) resta tuttavia ancora al di sotto del livello del 1990. Nel 2008 era stimato a 50,6 miliardi di dollari americani, ossia un po' più di 7000 dollari americani pro capite. Attualmente il settore primario genera il 12 per cento del PIL, quello secondario il 24 per cento e quello terziario il 64 per cento. Indice di una competitività insufficiente dell'economia serba, il deficit del commercio estero permane elevato, così come il tasso di disoccupazione, che nel 2008 ha colpito quasi il 20 per cento della popolazione attiva e che continua a pesare sullo sviluppo economico globale del Paese.

Dopo la svolta democratica intervenuta nel 2000, la Serbia aspira a una migliore integrazione nelle strutture economiche europee e mondiali, sia attraverso l'adesione all'OMC sia attraverso la negoziazione di accordi regionali di libero scambio e il suo Accordo di associazione con l'UE.

Dopo la Croazia, la Serbia è il secondo partner commerciale della Svizzera nell'Europa sud-orientale al di fuori dell'UE. Nel 2008 le esportazioni svizzere destinate alla Serbia sono ammontate a 261 milioni di franchi (+13 % rispetto all'anno precedente); le principali merci esportate sono state i prodotti farmaceutici (33 %), le macchine (19 %), i prodotti chimici
(12 %), gli strumenti di precisione (7 %) e i prodotti dell'orologeria (4 %). Sempre nel 2008, le importazioni svizzere in provenienza dalla Serbia hanno totalizzato circa 59 milioni di franchi (+42 % rispetto all'anno precedente) e si sono concentrate principalmente nei settori della metallurgia (40 %), dei prodotti agricoli (in particolare frutta quali i lamponi) (22 %), delle macchine (20 %) e dell'arredamento (6 %).

Secondo i dati forniti dalla Banca nazionale della Serbia4, alla fine del 2008 l'importo globale degli investimenti diretti svizzeri in Serbia ammontava a circa 300 milioni di dollari americani. I circa 130 investitori svizzeri presenti in Serbia operano soprattutto nei settori dell'edilizia, dei servizi commerciali e della sicurezza, della stampa e delle assicurazioni. Viceversa, gli investimenti serbi in Svizzera sono ancora irrilevanti.

La Serbia rappresenta inoltre per la Svizzera un partner importante in Europa sudorientale, soprattutto per la sua presenza nel gruppo di voto della Svizzera in seno alle istituzioni della Banca mondiale, del Fondo monetario internazionale e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

4

Il ricorso a fonti ufficiali serbe è dovuto al fatto che attualmente la Banca nazionale svizzera (BNS) non pubblica nessuna cifra sugli investimenti per la Serbia.

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11.2.2.3

Svolgimento dei negoziati

Il 12 dicembre 2000 gli Stati dell'AELS e dell'ex Repubblica federale di Jugoslavia5 hanno firmato una Dichiarazione di cooperazione che prevedeva, in particolare, l'istituzione di un Comitato misto al fine di esaminare le possibilità di rafforzare la cooperazione economica tra le Parti. La prima riunione del Comitato misto si è svolta nel 2001. In questa occasione, le Parti hanno deciso di istituire un Sottocomitato incaricato di intavolare colloqui esplorativi in vista dell'eventuale avvio di negoziati di libero scambio. Benché il proseguimento dei colloqui sia stato ritardato, essenzialmente a causa dello scioglimento dell'Unione statale di Serbia e Montenegro nel 2006, il dialogo con la Serbia ha potuto essere rilanciato nel novembre 2007 nell'ambito di una riunione tecnica. Nel corso di questo incontro, la Serbia ha riconfermato il suo desiderio di avviare rapidamente negoziati di libero scambio con gli Stati dell'AELS e ha suggerito che il Sottocomitato misto istituito nel 2001 (riunitosi per la prima volta nel 2002) si riunisse di nuovo per preparare tali negoziati. In seguito a un nuovo incontro del Comitato misto, il 18 giugno 2008, quest'ultimo è giunto alla conclusione che la stipulazione di un accordo di libero scambio sarebbe stata di sicuro interesse sia per gli Stati dell'AELS che per la Serbia.

L'Accordo di libero scambio AELS-Serbia (compresi gli accordi agricoli bilaterali dei diversi Stati dell'AELS con la Serbia) è stato negoziato tra aprile e luglio 2009, ossia in poco meno di tre mesi, nell'ambito di due cicli negoziali (28­30 aprile 2009;10­12 giugno 2009) svoltisi a Belgrado e di un incontro tenutosi dal 2 al 3 luglio 2009, sempre a Belgrado, tra gli esperti agricoli svizzeri e serbi. L'Accordo è stato firmato il 17 dicembre 2009 a Ginevra dai ministri competenti degli Stati dell'AELS e della Serbia.

11.2.2.4

Contenuto dell'Accordo di libero scambio

L'Accordo di libero scambio concluso con la Serbia corrisponde ampiamente agli accordi che gli Stati dell'AELS hanno firmato con altri partner dell'Europa centrale e orientale (Macedonia, Croazia) e della zona mediterranea (Turchia, Israele, Autorità palestinese, Marocco, Giordania, Tunisia, Libano ed Egitto), e a quello concluso recentemente con l'Albania (cfr. n. 11.2.1 del rapporto sulla politica economica esterna). L'Accordo con la Serbia liberalizza il commercio di prodotti industriali, pesce e altri prodotti del mare, così come dei prodotti agricoli trasformati. Contiene inoltre disposizioni concernenti la protezione della proprietà intellettuale, la concorrenza e l'agevolazione degli scambi, nonché clausole negoziali per i servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici.

Scambio di merci Il campo d'applicazione del capitolo 2 (Scambi di merci) dell'Accordo di libero scambio comprende i prodotti industriali, il pesce e gli altri prodotti del mare, nonché i prodotti agricoli trasformati (art. 6). L'Accordo è parzialmente asimmetrico, in modo da tener conto delle differenze tra lo sviluppo economico delle Parti.

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Nel 2003 la Repubblica federale di Jugoslavia è diventata l'Unione statale di Serbia e Montenegro. Quest'ultima si è sciolta nel 2006 in seguito alla dichiarazione di indipendenza del Montenegro per dare vita a due Repubbliche indipendenti separate.

Ad eccezione di alcune posizioni tariffarie solitamente sensibili per la politica agricola (in particolare gli alimenti per animali, Allegato I), gli Stati dell'AELS elimineranno tutti di dazi e le tasse sui prodotti industriali, sul pesce e sugli altri prodotti del mare a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo. Anche se molti di questi prodotti in provenienza dall'AELS potranno entrare sul mercato serbo in franchigia doganale fin dall'entrata in vigore dell'Accordo, la Serbia disporrà comunque, per un dato numero di linee tariffarie, di periodi transitori di una durata compresa tra due e quattro anni al massimo in funzione del grado di sensibilità dei prodotti (Allegato III, tabelle A, B e C). Fra i prodotti sensibili per la Serbia figurano, in particolare, determinati prodotti cosmetici, prodotti di cartone, le scarpe, prodotti di vetro e a base di certi metalli nonché determinati veicoli. Per quanto riguarda lo schema di smantellamento tariffario, la Serbia accorda ai Paesi dell'AELS lo stesso trattamento riservato all'UE, e questo senza ritardi rispetto al calendario di smantellamento tariffario applicato per l'UE. Lo smantellamento tariffario serbo per gli Stati dell'AELS inizia quindi il 1° febbraio 2009 e termina il 1° gennaio 2014 con l'abolizione totale dei dazi doganali (art. 8 e Allegato III). Grazie a questo parallelismo con l'UE, ne risulta per gli Stati dell'AELS un effetto di recupero rispetto al loro principale concorrente sul mercato serbo, considerato che, dal 1° febbraio 2009, la Serbia applica in maniera autonoma l'Accordo interinale di commercio UE-Serbia contenuto nel rispettivo Accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA). I dazi sul pesce e sugli altri prodotti del mare sono eliminati nei confronti degli Stati dell'AELS alla stessa scadenza (Allegato II). Unica eccezione, la carpa viva, per la quale la Serbia ha chiesto l'esclusione dal libero scambio vista la natura altamente sensibile di questo prodotto per tale Paese.

In materia di prodotti agricoli trasformati (Protocollo A), ogni Stato dell'AELS accorda alla Serbia, in una lista di concessioni specifiche, le stesse concessioni riservate finora all'UE. Dal momento che l'UE, nell'ambito del suo Accordo di associazione e di stabilizzazione, è stata in grado di concedere alla Serbia un trattamento più favorevole
di quello offertole dagli Stati dell'AELS in questo settore, la Serbia non era in condizione di accordare loro un trattamento analogo a quello che aveva riservato all'UE. Gli Stati dell'AELS hanno comunque potuto tutelare i loro interessi. La Serbia accorda quindi agli Stati dell'AELS delle concessioni (sotto forma di riduzioni, risp. eliminazioni, di dazi doganali ad valorem abbinate, all'occorrenza, con riduzioni o eliminazioni aggiuntive di dazi doganali specifici o stagionali) su tutti i prodotti di particolare interesse per questi ultimi, che saranno applicate in due fasi: una parte nel 2009 e l'altra a partire dal 1° gennaio 2010.

Anche in questo settore gli Stati dell'AELS approfitteranno di un certo effetto di allineamento rispetto all'UE per diversi prodotti dato che la Serbia applicherà le sue concessioni verso l'UE solo a partire dal 2010. Dal canto suo, la Svizzera ha ottenuto concessioni dalla Serbia d, in particolare per jogurt, caffè e suoi sostituti, cioccolato (bianco e altro cioccolato a base di cacao), preparati alimentari, müesli e cereali, prodotti di panetteria, maionese, caramelle e dolciumi, fondue preconfezionata e bevande, soprattutto quelle a base di caffè.

Le regole d'origine dell'Accordo (art. 7 e Protocollo B) corrispondono a quelle del Protocollo EUROMED sull'origine. Il Protocollo d'intesa relativo all'Accordo prevede la possibilità di una prossima adesione della Serbia a questo sistema di cumulo. Il cumulo integrale PANEUROMED potrà tuttavia essere attuato soltanto quando l'UE e tutti gli altri possibili partner di libero scambio avranno adottato gli adeguamenti corrispondenti. Per il momento, le origini dei prodotti semilavorati in

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provenienza dagli Stati dell'AELS e dalla Serbia possono essere cumulate su base bilaterale al fine di ottenere l'origine preferenziale al momento in cui questi prodotti entreranno sul territorio di uno degli Stati firmatari. Nel commercio bilaterale tra gli Stati dell'AELS e la Serbia saranno pertanto utilizzate soltanto le prove dell'origine EUR.1 e la dichiarazione d'origine su fattura. Il ristorno dei dazi doganali prelevati sulle importazioni provenienti da Stati terzi (drawback), che potrebbe comportare una distorsione della concorrenza, sarà vietato a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo (Protocollo B, art. 15).

Per facilitare il commercio, l'Accordo comprende anche misure di agevolazione degli scambi (art. 14 e Allegato IV). Queste ultime vincolano in particolare le Parti a rispettare gli standard internazionali al momento della messa a punto delle procedure doganali nonché a collaborare con le autorità doganali dell'altra Parte, al fine di evitare inutili ostacoli al commercio di natura amministrativa, attraverso una maggiore trasparenza e l'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione. Una disposizione relativa al sistema degli operatori economici autorizzati (Allegato IV, art. 7) prevede inoltre la possibilità per le Parti di concludere in quest'ambito accordi di mutuo riconoscimento, sia sul piano bilaterale che a livello di AELS. L'Accordo stabilisce anche che le Parti si impegneranno a sviluppare sistemi e procedure doganali che permettano ai loro importatori ed esportatori di depositare le loro dichiarazioni alla dogana senza ricorrere a spedizionieri (Allegato IV, art. 8).

L'Accordo di libero scambio istituisce un Sottocomitato per le questioni in materia di origine, di procedure doganali e di agevolazione degli scambi (art. 15 e Allegato V), incaricato in particolare dello scambio di informazioni concernente questi settori, di esaminare i relativi sviluppi, di coordinare le posizioni e di preparare i corrispondenti emendamenti tecnici.

Inoltre, come qualsiasi accordo di libero scambio dell'AELS, il presente Accordo contiene disposizioni sul divieto di applicare dazi e altri oneri all'atto dell'importazione e dell'esportazione di merci (art. 8), sulle restrizioni quantitative (art. 10), sulla non-discriminazione tramite imposte e regolamenti interni (art. 11), sulle
imprese commerciali di Stato (art. 16) e rimanda alle disposizioni OMC (GATT 1994) per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie (art. 12), i regolamenti tecnici (art. 13), le sovvenzioni (art. 17) e le misure antidumping (art. 18). Prima di qualsiasi procedura d'inchiesta inerente alle sovvenzioni e alle misure compensative è prevista una procedura di consultazione tra le Parti interessate.

In caso di perturbazioni del mercato provocate dall'Accordo di libero scambio, una clausola di salvaguardia globale (art. 20) e una bilaterale (art. 21) permettono l'applicazione di misure urgenti temporanee. Una clausola specifica prevede che le Parti esaminino, al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, la necessità di mantenere la possibilità dell'applicazione di una tale misura (art. 21 par. 10). L'Accordo contiene anche le consuete disposizioni derogatorie (art. 22), comprese quelle relative alla sicurezza interna ed esterna (art. 23).

Proprietà intellettuale Le disposizioni dell'ALS concernenti la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (capitolo 3, art. 24 e Allegato VI) obbligano le Parti a garantire un'efficace protezione della proprietà intellettuale e ad assicurare l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale. Le Parti adottano in particolare misure per impedire la contraffazione e la pirateria. I principi del trattamento nazionale e della nazione più

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favorita si applicano conformemente alle disposizioni pertinenti dell'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio6 («Accordo TRIPS»).

Come in altri accordi di libero scambio conclusi dall'AELS, le Parti riconfermano i loro obblighi derivanti da diversi accordi internazionali sulla proprietà intellettuale di cui sono firmatarie (Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale7, riveduta il 14 luglio 1967; Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche8, riveduta il 24 luglio 1971; Convenzione di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione9). Esse si impegnano inoltre, qualora non fosse già il caso, ad aderire al più tardi entro il 31 dicembre 2010 ad importanti accordi internazionali di protezione ed armonizzazione (Atto di Ginevra (1999) relativo all'Accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali10, Trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sul diritto d'autore11 (Ginevra 1996), Trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi 12 (Ginevra 1996) e Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali13).

Nell'Allegato VI sono contenute alcune disposizioni materiali che fondamentalmente corrispondono agli standard europei e che in molti ambiti oltrepassano il livello di protezione previsto dall'Accordo TRIPS. Ciò riguarda in particolare le disposizioni in materia di protezione dei brevetti (che permettono la protezione delle invenzioni biotecnologiche) (Allegato VI, art. 4), di protezione dei disegni e dei modelli industriali (estensione della protezione a una durata di 25 anni) (Allegato VI, art. 6) e di protezione dei marchi (rinvio alle raccomandazioni dell'OMPI per quanto riguarda la protezione dei marchi notoriamente conosciuti e la protezione dei marchi su Internet) (Allegato VI, art. 3). Per quanto concerne la protezione dei dati confidenziali d'analisi da fornire nel corso della procedura ufficiale di autorizzazione dell'immissione in commercio (Allegato VI, art. 5), l'Accordo prevede un periodo di protezione di almeno otto anni per i prodotti farmaceutici e di almeno dieci anni
per i prodotti agrochimici.

Nel settore dei brevetti, l'Accordo stabilisce che a determinate condizioni le Parti prolungano la durata della protezione dei brevetti per i prodotti farmaceutici e agrochimici attraverso un certificato complementare di protezione di una durata massima di cinque anni, per compensare gli intervalli tra la registrazione di un brevetto e l'autorizzazione dell'immissione in commercio di questo tipo di prodotti. La Serbia si impegna inoltre a introdurre un tale certificato a partire dal 1° luglio 2013.

L'Accordo garantisce inoltre una protezione elevata per le indicazioni geografiche e le indicazioni di provenienza per i prodotti e i servizi (Allegato VI, art. 7). Esso impedisce in particolare la registrazione quali marchi o nomi di imprese dei nomi di Paesi delle Parti ­ comprese le designazioni derivate quali «Swiss» ­ nonché dei loro stemmi, bandiere ed emblemi e la loro utilizzazione abusiva.

6 7 8 9 10 11 12 13

RS 0.632.20, Allegato 1C RS 0.232.04 RS 0.231.15 RS 0.231.171 RS 0.232.121.4 RS 0.231.151 RS 0.231.171.1 Convenzione UPOV, versione riveduta del 1978 o del 1991, RS 0.232.162

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Le disposizioni relative alle procedure di ottenimento, mantenimento e messa in atto dei diritti di proprietà intellettuale (Allegato VI, art. 9­12) rispecchiano determinati principi della legislazione nazionale serba e vanno oltre gli standard minimi dell'Accordo TRIPS dell'OMC. Tali disposizioni si situano comunque nel quadro delle disposizioni di altri accordi di libero scambio con l'AELS. L'Accordo prevede quindi, in particolare la possibilità per una Parte di chiedere la ritenzione ad opera delle autorità doganali di merci importate o esportate che potrebbero violare diritti di proprietà intellettuale (diritto d'autore, marchi, brevetti, indicazioni geografiche, ecc.).

L'Accordo stipula che le Parti contraenti possono avviare consultazioni per riesaminare le disposizioni concernenti la proprietà intellettuale al fine di migliorare il livello di protezione e di evitare, o sopprimere, distorsioni del commercio causate dal regime di protezione attuale (art. 24, cpv. 4). Le Parti provvederanno inoltre a rafforzare la loro cooperazione nel settore della proprietà intellettuale (Allegato VI, art. 13).

Servizi, investimenti, appalti pubblici e concorrenza In materia di servizi (cap. 4, art. 26) ­ dove le Parti sottolineano l'importanza di un rigoroso rispetto degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sugli scambi di servizi14 (GATS) dell'OMC ­ e di appalti pubblici (capitolo 4, art. 27), l'Accordo comprende clausole evolutive e negoziali volte in particolare a evitare eventuali discriminazioni concernenti la Serbia o gli Stati dell'AELS in seguito alla conclusione di un accordo preferenziale tra una Parte e un Paese terzo.

Per quanto riguarda gli investimenti (cap. 4, art. 25), l'Accordo contiene disposizioni che fissano i principi generali concernenti la loro protezione e promozione e una clausola evolutiva che prevede di esaminare, al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, la possibilità di estendere quest'ultimo al diritto di stabilimento degli investitori. Inoltre, resta applicabile l'Accordo tra la Svizzera e la Serbia concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti15, il cui contenuto è più esteso. L'Accordo prevede anche il libero trasferimento dei pagamenti relativi agli investimenti (cap. 5, art. 28­31); sono fatte salve le misure in caso
di difficoltà nella bilancia dei pagamenti (art. 30).

Le disposizioni in materia di regole di concorrenza (art. 19) stabiliscono che alcune pratiche che falsano la concorrenza sono incompatibili con l'Accordo. Le Parti contraenti provvederanno inoltre a far sì che le imprese pubbliche o commerciali che beneficiano in particolare di diritti esclusivi per l'esercizio di incarichi pubblici si conformino alle norme generali prevalenti in materia di concorrenza.

Disposizioni istituzionali, composizione delle controversie Le disposizioni istituzionali sono definite nel capitolo 6. Per garantire l'amministrazione e la regolare applicazione dell'Accordo, viene istituito un Comitato misto. Quest'ultimo si compone di rappresentanti di tutte le Parti contraenti e, quale organo paritetico, prende le sue decisioni su base consensuale. Esso ha il compito di sorvegliare il rispetto degli impegni presi dalle Parti contraenti, di tenere consultazioni in caso di problemi nell'applicazione dell'Accordo e di esaminare la possibilità di estendere e approfondire l'Accordo.

14 15

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RS 0.632.20, Allegato 1B RS 0.975.268.2

Il capitolo 7 dell'Accordo concerne la composizione delle controversie. Prevede una procedura di composizione delle controversie basata su consultazioni tra le Parti in seno al Comitato misto (art. 33). Se una controversia non può essere composta entro 60 giorni mediante la procedura di consultazione, o se le consultazioni non si tengono entro i termini imposti dall'Accordo (entro 20 giorni dal ricevimento della domanda), o se la Parte citata non risponde entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, la Parte attrice è autorizzata a ricorrere a una procedura arbitrale (art. 34) e a chiedere l'istituzione di un tribunale arbitrale. Quest'ultimo, composto da tre membri, pronuncia la sua sentenza entro 180 giorni a decorrere dalla data in cui è stato nominato il suo presidente. Le sentenze del tribunale arbitrale sono definitive e vincolanti per le Parti alla controversia. Le Parti adottano misure appropriate per attuare la sentenza (art. 35). Se non trovano un'intesa sul termine di attuazione della decisione del tribunale arbitrale, devono sottoporre la questione allo stesso tribunale arbitrale prima che la Parte attrice e la Parte convenuta negozino misure compensative o che la Parte attrice possa sospendere in misura equivalente determinati vantaggi.

La procedura di composizione delle controversie non si applica a determinate disposizioni dell'Accordo, per le quali è comunque possibile ricorrere al meccanismo di composizione delle controversie dell'OMC (art. 36).

Preambolo, disposizioni generali e finali Il preambolo e le disposizioni sugli obiettivi dell'Accordo (art. 1) nel capitolo 1 (Disposizioni generali) definiscono gli obiettivi generali della collaborazione tra le Parti nell'ambito dell'Accordo di libero scambio. Le Parti riconfermano la loro volontà di liberalizzare gli scambi di merci, di definire un quadro propizio allo sviluppo degli investimenti e alla liberalizzazione degli scambi di servizi, di creare condizioni concorrenziali favorevoli per un ulteriore sviluppo del commercio e una protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Le Parti sottolineano e ribadiscono la loro fede nei diritti e nei principi fondamentali della democrazia, nei diritti dell'uomo, nello sviluppo economico e sociale e nei diritti dei lavoratori, nel diritto internazionale ­ in particolare lo Statuto
delle Nazioni Unite16, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e le Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ­ nonché nella protezione dell'ambiente e nello sviluppo sostenibile.

Nel capitolo 8 (Disposizioni finali), una clausola evolutiva di portata generale prevede che le Parti contraenti riesaminino l'Accordo alla luce dei più recenti sviluppi nelle relazioni economiche internazionali e in particolare nell'ambito dell'OMC, nell'ottica di valutare le possibilità di sviluppo e rafforzamento della cooperazione ai sensi dell'Accordo e, se opportuno, di avviare negoziati (art. 39). Compete in particolare al Comitato misto effettuare regolarmente un tale riesame.

Altri articoli concernono il campo d'applicazione territoriale (art. 3) e l'applicazione dell'Accordo da parte delle autorità regionali e locali (art. 4). L'Accordo non ha ripercussioni sulle relazioni commerciali tra gli Stati membri dell'AELS (art. 2). La disposizione sulla trasparenza (art. 5), disciplina l'obbligo d'informare delle Parti che sono tenute a pubblicare o rendere altrimenti accessibili al pubblico le loro leggi, prescrizioni, sentenze e decisioni amministrative. Ciò vale anche per gli accordi internazionali che possono influire sull'applicazione dell'Accordo di libero scambio.

16

RS 0.120

659

Le Parti si impegnano a rispondere senza indugio alle domande specifiche e a scambiarsi informazioni rilevanti.

L'Accordo contiene inoltre disposizioni concernenti l'adempimento degli obblighi assunti (art. 37), gli Allegati, i Protocolli e le Appendici (art. 38), gli emendamenti dell'Accordo (art. 40), i rapporti con altri accordi preferenziali (art. 41) e l'adesione di altre Parti (art. 42). Ogni Parte può recedere dall'Accordo entro un termine di sei mesi mediante notifica scritta alle altre Parti (art. 43). L'Accordo comprende anche una clausola sull'entrata in vigore (art. 44) e designa il Governo norvegese quale Depositario (art. 45).

Come negli altri accordi di libero scambio dell'AELS, anche l'Accordo con la Serbia prevede che gli emendamenti vengano sottoposti alle Parti per ratifica (art. 40). Per contro, le modifiche degli Allegati e dei Protocolli sono di competenza del Comitato misto (art. 32, par. 7). In Svizzera, l'approvazione di simili emendamenti spetta generalmente al Consiglio federale in base alle competenze che gli sono attribuite dalla legge, ad esempio dall'articolo 7a della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)17. Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale in merito a simili modifiche nell'ambito del suo rapporto annuale sulla conclusione di trattati internazionali. Lo scopo di questa delega di competenze al Comitato misto è di semplificare la procedura per gli adeguamenti tecnici dell'Accordo e di facilitarne in tal modo l'amministrazione. Gli Allegati e i Protocolli degli accordi di libero scambio sottoscritti dagli Stati dell'AELS vengono aggiornati regolarmente onde tener conto in particolare degli sviluppi del sistema commerciale internazionale (ad es. OMC, Organizzazione mondiale delle dogane, o nel quadro di altri accordi di libero scambio degli Stati dell'AELS o dei loro partner). Questa delega di competenze riguarda tutti gli Allegati e i Protocolli (comprese le loro Appendici) del presente Accordo, ossia: l'Allegato I (Prodotti esclusi), l'Allegato II (Pesce e altri prodotti del mare), l'Allegato III (Smantellamento tariffario), l'Allegato IV (Agevolazione degli scambi), l'Allegato V (Mandato del Sottocomitato per le regole d'origine, le procedure doganali e l'agevolazione degli scambi), l'Allegato VI (Protezione della
proprietà intellettuale), l'Allegato VII (Norme transitorie concernenti alcuni articoli dell'Accordo di libero scambio), il Protocollo A (Prodotti agricoli trasformati) e il Protocollo B (Concetto di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa).

11.2.2.5

Accordo agricolo tra la Svizzera e la Serbia

Parallelamente all'ALS, ogni Stato dell'AELS ha concluso con la Serbia un Accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli di base. Tali accordi agricoli bilaterali sono vincolati all'ALS e non possono esplicare alcun effetto giuridico autonomo (art. 6 par. 2 dell'Accordo di libero scambio, art. 8 dell'Accordo agricolo).

Nel settore non tariffario, l'Accordo agricolo rimanda alle pertinenti norme dell'Accordo dell'OMC (art. 6) e a quelle dell'Accordo di libero scambio per quanto concerne le misure di salvaguardia in caso di perturbazione dei mercati, l'antidumping e la procedura di composizione delle controversie (art. 7). Le regole d'origine sono disciplinate nel Protocollo B dell'Accordo di libero scambio.

17

660

RS 172.010

Le concessioni accordate dalla Svizzera (Allegato 2 dell'Accordo agricolo bilaterale) consistono nella riduzione o nell'eliminazione dei dazi all'importazione ­ se sono applicabili nel quadro dei contingenti tariffari dell'OMC e delle limitazioni stagionali ­ per una serie di prodotti agricoli per i quali la Serbia ha fatto valere un interesse particolare, soprattutto un accesso in franchigia doganale per le principali specialità di formaggio serbe, i lamponi surgelati senza aggiunta di zucchero ad uso industriale, il succo di ciliegie aspre e di lamponi, il vino dolce e una riduzione tariffaria per i peperoni sott'aceto. A parte l'una o l'altra concessione su alcuni dei suddetti prodotti, la Svizzera non ha fatto concessioni che non avesse già accordato ad altri partner di libero scambio o in maniera autonoma nel quadro del Sistema generalizzato delle preferenze18 (SGP). La protezione doganale è mantenuta per quanto concerne i prodotti sensibili per l'agricoltura svizzera. Le concessioni di questo Accordo sostituiscono le concessioni accordate autonomamente nell'ambito dell'SGP.

In cambio, la Serbia (Allegato 1 dell'Accordo agricolo bilaterale) accorda alla Svizzera un accesso in franchigia doganale per l'Emmental, il Gruyère e lo Sbrinz e un accesso in franchigia doganale nei limiti di un contingente tariffario annuo di 150 tonnellate per gli altri formaggi svizzeri. Concede inoltre riduzioni di dazi all'importazione per tutta una serie di prodotti, in particolare la carne secca, preparati di frutta e verdura, prodotti di salumeria e succhi di frutta.

11.2.2.6

Entrata in vigore

L'articolo 44 capoverso 2 dell'ALS prevede che quest'ultimo entri in vigore il 1° aprile 2010 per le Parti che avranno depositato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, o che avranno notificato l'applicazione provvisoria, a condizione che la Serbia sia inclusa fra le Parti. In caso contrario, l'Accordo entrerà in vigore tra la Serbia e uno Stato dell'AELS il primo giorno del terzo mese successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, approvazione o accettazione o della notifica relativa all'applicazione provvisoria da parte della Serbia e di questo Stato. Conformemente all'articolo 44 paragrafo 6 dell'Accordo di libero scambio e all'articolo 8 dell'Accordo agricolo, quest'ultimo entrerà in vigore alla stessa data dell'Accordo di libero scambio.

Per porre fine il più rapidamente possibile alla discriminazione delle esportazioni svizzere sul mercato serbo rispetto alle esportazioni in provenienza dall'UE derivante dall'applicazione autonoma da parte della Serbia del suo Accordo interinale di commercio concluso con l'UE, il Consiglio federale, in virtù dell'articolo 2 della legge federale del 25 giugno 198219 sulle misure economiche esterne e dell'articolo 44 paragrafo 5 dell'Accordo di libero scambio, intende applicare provvisoriamente quest'ultimo e l'Accordo agricolo bilaterale a partire dalla data in cui sono adempiute per la Serbia le condizioni preliminari dell'entrata in vigore di questi Accordi.

18 19

Legge sulle preferenze tariffali; RS 632.91 RS 946.201

661

11.2.2.7

Ripercussioni

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale a livello federale, cantonale e comunale Le ripercussioni finanziarie degli Accordi con la Serbia sono poco rilevanti per la Svizzera e consistono nella prevedibile perdita di proventi doganali sulle importazioni di merci provenienti dalla Serbia. Nel 2008, tali proventi ammontavano a circa 600 000 franchi (di cui 466 000 franchi su prodotti agricoli). Considerato che gran parte delle importazioni provenienti dalla Serbia sono già esenti dai dazi doganali in base al Sistema generalizzato delle preferenze20 (SGP), soltanto una piccola parte di queste entrate doganali sarà eliminata. L'impatto finanziario resta quindi limitato e va messo in relazione con il miglioramento degli sbocchi commerciali per gli esportatori svizzeri sul mercato serbo.

L'attuazione e lo sviluppo di un numero crescente di accordi di libero scambio può avere ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione. Per il periodo 2010-2014 le risorse necessarie sono già state stanziate. Durante questo lasso di tempo, gli Accordi in questione non produrranno alcun aumento del personale. Il DFE valuterà nel 2013 il fabbisogno di risorse per la negoziazione di nuovi accordi e per l'attuazione e lo sviluppo degli accordi esistenti dopo il 2014. Le ripercussioni sul personale nel DFF per quel che riguarda la negoziazione, l'esecuzione e la gestione di nuovi accordi di libero scambio fino al 2014 devono ancora essere esaminate. Per i Cantoni e i Comuni, gli Accordi con la Serbia non hanno ripercussioni né finanziarie né sull'effettivo del personale.

Ripercussioni economiche La soppressione dei dazi doganali sui prodotti industriali e su una parte dei prodotti agricoli nel commercio tra la Serbia e la Svizzera si riflette positivamente sulle economie della Svizzera e della Serbia. Da entrambe le parti, gli sbocchi e l'offerta per i prodotti industriali e in parte per i prodotti agricoli vengono così migliorati. Le concessioni della Svizzera nel settore agricolo sono accordate nell'ambito dei contingenti tariffari dell'OMC o dei contingenti bilaterali (se ne esistono) e si iscrivono fra le concessioni già ampiamente previste nell'SGP o accordate ad altri partner di libero scambio. Non bisogna dunque attendersi effetti rilevanti sull'agricoltura svizzera né sulla produzione
agricola nazionale. Inoltre, gli Accordi rafforzano in generale la certezza del diritto e la prevedibilità delle condizioni quadro per le nostre relazioni economiche con la Serbia.

11.2.2.8

Rapporto con il programma di legislatura

L'ALS e l'Accordo agricolo bilaterale conclusi con la Serbia rientrano nell'ambito della misura «estensione della rete di accordi di libero scambio con partner esterni all'UE» annunciata nel messaggio del 23 gennaio 200821 sul programma di legislatura 2007­2011 e nel decreto federale del 18 settembre 200822 sul programma di legislatura 2007­2011.

20 21 22

662

Legge sulle preferenze tariffali; RS 632.91 FF 2008 627 660 FF 2008 7470

11.2.2.9

Aspetti giuridici

Rapporto con l'OMC e con il diritto europeo La Svizzera e gli altri Stati dell'AELS sono membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), mentre la Serbia è impegnata nel processo di adesione i cui lavori sono in fase avanzata. Sia la Svizzera che gli altri Paesi membri dell'AELS e la Serbia ritengono che i presenti Accordi siano conformi agli obblighi risultanti dagli accordi dell'OMC. Gli Accordi sottostanno alla verifica del competente Organo dell'OMC e possono essere oggetto di una procedura di composizione delle controversie in seno a tale organizzazione.

Inoltre, l'Allegato VII dell'Accordo di libero scambio precisa le disposizioni materiali degli accordi dell'OMC ai quali si riferisce l'Accordo di libero scambio e che la Serbia si impegna a rispettare durante il periodo che precede la sua adesione all'OMC, nel caso in cui non vi abbia ancora aderito al momento della firma o dell'entrata in vigore dell'ALS. Esso prevede in particolare che la Serbia non applicherà misure antidumping nei confronti degli Stati dell'AELS e che le disposizioni e gli accordi dell'OMC in materia di regolamenti tecnici (TBT), in materia sanitaria e fitosanitaria (SPS) e in materia di sovvenzioni e misure compensative saranno applicate mutatis mutandis.

La conclusione di accordi di libero scambio con Paesi terzi non è in contraddizione né con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera né con gli obiettivi della sua politica d'integrazione europea. In particolare, non è pregiudicato nessun diritto o obbligo della Svizzera nei confronti dell'Unione europea. Le disposizioni del presente Accordo di libero scambio sono molto simili alle corrispondenti disposizioni dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) UE-Serbia firmato nell'aprile 2008 e la cui parte relativa alla politica commerciale è applicata unilateralmente dalla Serbia (ma non ancora dall'UE) dal 1° febbraio 2009.

Validità per il Principato del Liechtenstein In qualità di Stato membro dell'AELS, il Principato del Liechtenstein è firmatario dell'Accordo di libero scambio con la Serbia. In virtù del Trattato del 29 marzo 192323 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera applica anche al Liechtenstein le disposizioni dell'ALS relative alla circolazione delle merci. In virtù dello stesso Trattato, anche l'Accordo
agricolo bilaterale tra la Svizzera e la Serbia si applica al Principato del Liechtenstein (art. 1 par. 2 dell'Accordo agricolo).

Pubblicazione degli Allegati dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Serbia Gli Allegati dell'Accordo di libero scambio contano quasi 300 pagine e contengono essenzialmente disposizioni di ordine tecnico. In base agli articoli 5 capoverso 1, 13 capoverso 3 e 14 capoverso 2 della legge del 18 giugno 200424 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubl) e all'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza del 17 novembre 200425 sulle pubblicazioni ufficiali, la pubblicazione di simili testi può limitarsi al titolo e a un rimando o all'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti. Gli Allegati possono essere richiesti all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 23 24 25

Trattato doganale; RS 0.631.112.514 RS 170.512 RS 170.512.1

663

vendita delle pubblicazioni, 3003 Berna26, o sono disponibili sul sito Internet del Segretariato dell'AELS27. Inoltre, l'Amministrazione federale delle dogane pubblica in forma elettronica le traduzioni del Protocollo B dell'ALS sulle regole d'origine e sulle procedure doganali28.

Costituzionalità Secondo l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)29, gli affari esteri sono di competenza della Confederazione. La competenza dell'Assemblea federale di approvare i trattati internazionali è sancita nell'articolo 166 capoverso 2 Cost. Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale o che comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

L'Accordo di libero scambio può essere denunciato in ogni momento, con un preavviso di sei mesi (art. 43). La sua denuncia implica automaticamente l'estinzione dell'Accordo agricolo (art. 8 dell'Accordo agricolo). Gli Accordi in questione non comportano l'adesione a un'organizzazione internazionale e la loro attuazione non comporta modifiche di leggi federali.

I presenti Accordi prevedono disposizioni contenenti norme di diritto (concessioni doganali, parità di trattamento ecc.). Per determinare se si tratta di disposizioni che contengono norme di diritto importanti ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. (cfr. anche art. 22 cpv. 4 della legge sul Parlamento (LParl)30), che sottostanno a referendum facoltativo, va notato, da un lato, che le disposizioni degli Accordi possono essere attuate nell'ambito delle competenze regolamentari che la legge federale del 9 ottobre 198631 sulle tariffe doganali conferisce al Consiglio federale per quanto concerne le concessioni tariffarie. D'altro lato, esse non sono da considerarsi fondamentali in quanto non sostituiscono alcuna disposizione di diritto interno né comportano decisioni di principio per la legislazione nazionale. Gli impegni assunti in questi Accordi non oltrepassano quelli contratti nell'ambito di altri accordi internazionali conclusi dalla Svizzera. Dal punto di vista del contenuto, essi presentano una struttura paragonabile a quella
di altri accordi conclusi negli ultimi anni dall'AELS con Stati terzi e rivestono un'analoga importanza giuridica, economica e politica.

In occasione delle deliberazioni sulla mozione 04.3203 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 22 aprile 2004 e sui messaggi concernenti gli Accordi di libero scambio con Stati terzi al di fuori dell'UE, le due Camere hanno appoggiato la posizione del Consiglio federale secondo cui gli accordi internazionali che soddisfano i suddetti criteri non sono soggetti al referendum facoltativo previsto dall'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

Secondo l'articolo 3 capoversi 1 e 2 della legge sulla consultazione (LCo)32, non è di regola indetta alcuna procedura di consultazione per accordi internazionali che non 26 27 28 29 30 31 32

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http://www.bundespublikationen.admin.ch/it.html http://www.efta.int/content/free-trade/fta-countries http://www.ezv.admin.ch/index.html?lang=it RS 101 RS 171.10 RS 632.10 RS 172.061

sottostanno a referendum facoltativo e che non riguardano interessi essenziali dei Cantoni, a meno che non si tratti di progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale. Sotto il profilo del loro contenuto e del loro significato finanziario, politico ed economico, i presenti Accordi corrispondono sostanzialmente agli ALS e agli accordi agricoli già conclusi dalla Svizzera. Non si tratta dunque di un progetto di particolare portata ai sensi della LCo e i Cantoni sono stati consultati conformemente agli articoli 4 e 5 della legge federale concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione (LFPC)33 sia in sede di preparazione del mandato di negoziazione che, nella misura ritenuta necessaria, durante i negoziati stessi. Inoltre, dato che gli Accordi non vengono attuati in misura considerevole al di fuori dell'Amministrazione federale, si è potuto rinunciare a una procedura di consultazione.

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RS 138.1

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