Traduzione1

Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, conclusa a Parigi il 9 settembre 1966 (con Protocollo addizionale) e modificata dall'Accordo completivo firmato a Parigi il 3 dicembre 1969, come pure dall'Accordo aggiuntivo concluso a Parigi il 22 luglio 1997

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese, animati dal desiderio di modificare la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, conclusa a Parigi il 9 settembre 19662 e modificata dall'Accordo completivo concluso a Parigi il 3 dicembre 1969 come pure dall'Accordo aggiuntivo concluso a Parigi il 22 luglio 1997 (qui di seguito «Convenzione»), hanno convenuto quanto segue: Art. 1 1. Il testo dell'articolo 11 paragrafo 2 lettera b) ii) della Convenzione ha il seguente tenore: «2. b) ii)

L'esenzione della ritenuta alla fonte di cui alla lettera i) non si applica se il beneficiario dei dividendi distribuiti è una persona giuridica controllata direttamente o indirettamente da persone che non sono residenti di uno degli Stati contraenti, a meno che questa persona giuridica provi che l'obiettivo principale della catena partecipativa non è di trarre profitto dalle disposizioni della lettera i).»

2. All'articolo 11 della Convenzione è inserito un paragrafo 2 lettera b) iii) del seguente tenore: «2. b) iii) Tuttavia, se l'esenzione della ritenuta alla fonte è chiesta sulla base del paragrafo 1 dell'articolo 15 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, il paragrafo precedente si applica solo se la persona giuridi-

1 2

Dal testo originale francese.

RS 0.672.934.91

2009-2388

1385

Doppie imposizioni. Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Svizzera e la Francia

ca è controllata direttamente o indirettamente da uno o più residenti di Stati che non sono membri della Comunità europea.» Art. 2 Il testo dell'articolo 14 della Convenzione ha il seguente tenore: «Art. 14 1. Se un residente di uno Stato contraente percepisce un elemento del reddito proveniente dall'altro Stato contraente e riversa, direttamente o indirettamente, in qualsiasi momento e in qualsiasi forma, almeno la metà di questo reddito a una persona o a un ente che non è residente di questo altro Stato contraente, questo elemento del reddito non beneficia dei vantaggi della presente Convenzione.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non è applicabile se la persona che chiede di beneficiare dei vantaggi della Convenzione prova che l'obiettivo principale delle operazioni in questione non è di trarre profitto dalla presente Convenzione. Tale condizione è soddisfatta se l'elemento del reddito: i)

è riversato dal residente di uno Stato contraente a una persona o a un ente a cui non è legato, o;

ii)

avrebbe beneficiato di un trattamento convenzionale equivalente o più favorevole se fosse stato direttamente percepito dalla persona cui è stato riversato.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non sono applicabili se è chiesto il beneficio del vantaggio previsto alla lettera b) i) del paragrafo 2 dell'articolo 11.» Art. 3 Il testo del paragrafo 3 dell'articolo 17 della Convenzione ha il seguente tenore: «3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di navi, aeromobili o veicoli ferroviari esercitati nel traffico internazionale o a bordo di battelli adibiti alla navigazione interna sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.» Art. 4 1. Il paragrafo unico dell'articolo 20 della Convenzione diviene il paragrafo 1.

2. All'articolo 20 della Convenzione è inserito un paragrafo 2 del seguente tenore: «2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, tali pensioni e altre rimunerazioni analoghe sono parimenti imponibili, in ragione della parte non tassata nell'altro Stato contraente, nello Stato contraente da cui provengono, se non sono tassate, in tutto o in parte, nell'altro Stato contraente in virtù della sua legislazione interna.»

1386

Doppie imposizioni. Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Svizzera e la Francia

Art. 5 1. Il paragrafo unico dell'articolo 21 della Convenzione diviene il paragrafo 1.

2. All'articolo 21 della Convenzione è inserito un paragrafo 2 del seguente tenore: «2. Le disposizioni degli articoli 17, 18, 19 e 20 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni e alle altre rimunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, o da una delle loro persone giuridiche di diritto pubblico.» Art. 6 All'articolo 27 della Convenzione è inserito un paragrafo 5 del seguente tenore: «5. Se, in applicazione del paragrafo 1, un'impresa residente di uno Stato contraente ha presentato all'autorità competente di uno degli Stati contraenti un caso contemplato all'articolo 9 della presente Convenzione o relativo all'esistenza nell'altro Stato contraente di una stabile organizzazione secondo l'articolo 5 della presente Convenzione, o un caso relativo alla ripartizione degli utili tra questa impresa e la sua stabile organizzazione situata nell'altro Stato contraente, e le autorità competenti non hanno raggiunto un accordo per risolvere il caso, in virtù del paragrafo 2, entro i tre anni che seguono la notificazione del caso all'autorità competente di uno degli Stati contraenti, qualsiasi questione irrisolta relativa a questo caso può essere sottoposta ad arbitrato se l'impresa lo richiede. Tuttavia, le questioni irrisolte non sono sottoposte ad arbitrato se una persona direttamente interessata da questo caso ha il diritto, secondo la legislazione interna di uno degli Stati contraenti, di ottenere una decisione giurisdizionale di questo Stato contraente sulle stesse questioni o se questa decisione giurisdizionale è già stata emessa. Il lodo arbitrale vincola i due Stati contraenti e deve essere applicato a prescindere dai termini esistenti nella legislazione interna di questi Stati. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.» Art. 7 Il testo dell'articolo 28 della Convenzione ha il seguente tenore: «Art. 28 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione delle disposizioni della presente
Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione della legislazione interna relativa alle imposte di ogni genere o denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista da detta legislazione non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione interna di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone e autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della 1387

Doppie imposizioni. Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Svizzera e la Francia

riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a tali imposte, o per il controllo di quanto precede. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini.

Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute ad altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente;

b)

di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.» Art. 8 Nella Convenzione è inserito un articolo 28bis del seguente tenore: «Art. 28bis 1. Gli Stati contraenti si prestano mutua assistenza per la notificazione di atti e documenti relativi alla riscossione delle imposte considerate nella presente Convenzione, nonché:

1388

Doppie imposizioni. Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Svizzera e la Francia

a)

per quanto riguarda la Francia: ­ l'IVA; ­ le tasse di registro; ­ l'imposta sul valore venale degli immobili posseduti da persone giuridiche; ­ la tassa professionale; ­ la tassa d'abitazione; ­ e le imposte fondiarie.

b)

per quanto riguarda la Svizzera: ­ l'IVA; ­ le tasse di registro; ­ le imposte fondiarie; ­ e le imposte sulle successioni e sulle donazioni.

2. Uno Stato può procedere direttamente per posta alla notificazione di un documento a una persona che si trova sul territorio dell'altro Stato. Le notificazioni sono recapitate per raccomandata con ricevuta di ritorno. Il destinatario è considerato informato della notificazione alla data di recapito del plico.

3. In caso di urgenza o di insuccesso della procedura prevista al paragrafo 2, lo Stato richiesto procede alla notificazione, su domanda dello Stato richiedente, nelle forme previste dalla sua legislazione interna per la notificazione di atti o documenti di natura identica o analoga. Se la Svizzera è lo Stato richiesto, la notificazione può inoltre essere effettuata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

4. I crediti notificati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiedente valgono come informazione del debitore.

5. Le autorità competenti degli Stati disciplinano di comune accordo le modalità di applicazione del presente articolo.» Art. 9 1. Nel Protocollo addizionale alla Convenzione è inserito un nuovo punto V del seguente tenore: «Nonostante le disposizioni dell'articolo 1 della Convenzione, i fondi di pensione, casse pensioni o istituzioni di previdenza beneficiano dei vantaggi previsti alla lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 11 e agli articoli 12 e 13 della Convenzione, a condizione che alla fine del precedente anno fiscale oltre il 50 per cento dei loro beneficiari, membri o partecipanti siano persone fisiche residenti in uno degli Stati contraenti. L'espressione fondi di pensione, cassa pensione o istituzione di previdenza designa qualsiasi persona: a)

costituita e riconosciuta in quanto tale in virtù della legislazione di uno Stato contraente;

1389

Doppie imposizioni. Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Svizzera e la Francia

b)

che esercita principalmente un'attività con lo scopo di amministrare o versare pensioni, prestazioni di pensioni o altre rimunerazioni analoghe, o per generare redditi a favore di queste persone; e

c)

esonerata dall'imposta in questo Stato contraente per quanto riguarda i redditi provenienti da attività di cui alla lettera b.»

2. I punti V, VI, VII, VIII e IX del Protocollo addizionale alla Convenzione sono rinumerati in VI, VII, VIII, IX e X.

Art. 10 Nel Protocollo addizionale alla Convenzione è inserito il punto XI del seguente tenore: «In caso di scambi di informazioni effettuati sulla base dell'articolo 28 della Convenzione, l'autorità competente dello Stato contraente richiedente formula le sue richieste di informazioni dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna.

Il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in materia fiscale il più ampio possibile, senza che sia tuttavia consentita la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o la richiesta di informazioni verosimilmente poco rilevanti per il chiarimento degli affari fiscali di un determinato contribuente.

La competente autorità richiedente fornisce le seguenti informazioni all'autorità competente dello Stato richiesto: a)

il nome e un indirizzo della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l'identificazione della persona (data di nascita, stato civile ecc.);

b)

il periodo oggetto della domanda;

c)

una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare la loro natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto;

d)

lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste;

e)

nella misura in cui sono noti, il nome e l'indirizzo delle persone per cui vi è motivo di ritenere che siano in possesso delle informazioni richieste.

Le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente si applicano nello Stato richiesto, senza tuttavia ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.

Resta inteso che, sulla base dell'articolo 28 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.» Art. 11 1. Ciascuno Stato contraente notificherà all'altro Stato contraente l'avvenuto espletamento, per quanto lo concerne, delle procedure richieste per l'entrata in vigore del 1390

Doppie imposizioni. Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Svizzera e la Francia

presente Accordo aggiuntivo, il quale entrerà in vigore il giorno della ricezione dell'ultima notifica.

2. Le disposizioni dell'Accordo aggiuntivo si applicano, per quanto concerne le imposte sul reddito, ai redditi afferenti, secondo i casi, ad ogni anno civile o a ogni esercizio che inizia dopo l'anno civile nel corso del quale l'Accordo aggiuntivo è entrato in vigore.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, il presente Accordo aggiuntivo è applicabile alle domande di scambio di informazioni concernenti qualsiasi anno civile o di esercizio a partire dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data della firma del presente Accordo aggiuntivo.

4. L'articolo 28bis è applicabile a ogni credito non prescritto, secondo la legislazione interna dello Stato richiedente, alla data di entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo.

5. L'Accordo aggiuntivo resta in vigore fino a quando la Convenzione sarà in vigore.

6. A contare dall'entrata in vigore dell'Accordo aggiuntivo, bisognerà riferirsi alla Convenzione come «Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale (con Protocollo).» Fatto a Berna, il 27 agosto 2009, in due esemplari in lingua francese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica francese:

Hans-Rudolf Merz

Christine Lagarde

1391

Doppie imposizioni. Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Svizzera e la Francia

1392