Termine di referendum: 7 aprile 2011
Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio del 17 dicembre 2010
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso 1, 95 e 97 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 27 marzo 20092; visto il parere del Consiglio federale del 26 agosto 20093, decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1
Campo d'applicazione
La presente legge si applica alle attività a rischio offerte a titolo professionale in zone montagnose, rocciose, di torrenti o di fiumi:
1
2
a.
dove vi è il rischio di cadere o scivolare o esiste un rischio elevato di piene, cadute di massi e di ghiaccio o valanghe; e
b.
per accedere alle quali sono necessarie conoscenze o misure di sicurezza particolari.
Sono sottoposti alla presente legge: a.
l'attività di guida alpina;
b.
l'attività di maestro di sport sulla neve esercitata fuori dell'ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita;
c.
il canyoning;
d.
il rafting e le discese in acque vive;
e.
il bungee jumping.
Il Consiglio federale può sottoporre alla presente legge altre attività a rischio analoghe; a tal proposito tiene conto dei pericoli oggettivi che esse comportano.
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1 2 3
RS 101 FF 2009 5215 FF 2009 5251
2009-1883
7957
Attività di guida alpina e offerta di altre attività a rischio. LF
Art. 2
Obblighi di diligenza
Chi offre un'attività sottoposta alla presente legge deve adottare le misure imposte dall'esperienza, possibili secondo lo stato della tecnica e commisurate alle condizioni date, affinché non siano messe in pericolo la vita e la salute dei partecipanti.
1
2
Egli deve segnatamente: a.
informare i clienti sui particolari rischi che possono derivare dalla pratica dell'attività scelta;
b.
verificare che i clienti possiedano le attitudini necessarie per praticare l'attività scelta;
c.
provvedere affinché il materiale non presenti difetti e le installazioni siano in buono stato;
d.
verificare che le condizioni meteorologiche e le condizioni di innevamento siano adeguate;
e.
provvedere affinché il personale sia sufficientemente qualificato;
f.
provvedere affinché il numero di accompagnatori sia commisurato al grado di difficoltà e al pericolo;
g.
rispettare l'ambiente e, in particolare, preservare gli spazi vitali della fauna e della flora.
Sezione 2: Autorizzazione Art. 3
Obbligo di autorizzazione
Chi offre un'attività sottoposta alla presente legge necessita di un'autorizzazione.
Art. 4 1
2
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Autorizzazione per le guide alpine
Le guide alpine ottengono l'autorizzazione se: a.
hanno conseguito l'attestato professionale federale di guida alpina conformemente all'articolo 43 della legge del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale o un equivalente certificato di capacità svizzero o estero; e
b.
offrono garanzia di osservare gli obblighi di cui alla presente legge.
Il Consiglio federale: a.
disciplina il riconoscimento dei certificati di capacità svizzeri o esteri;
b.
stabilisce quali attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere ce possono essere offerte dalle guide alpine in qualità di singoli offerenti.
RS 412.10
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Attività di guida alpina e offerta di altre attività a rischio. LF
Art. 5
Autorizzazione per i maestri di sport sulla neve
I maestri di sport sulla neve ottengono l'autorizzazione di guidare clienti fuori dell'ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita se: 1
a.
hanno conseguito l'attestato professionale federale di maestro di sport sulla neve conformemente all'articolo 43 della legge del 13 dicembre 20025 sulla formazione professionale o un equivalente certificato di capacità svizzero o estero; e
b.
offrono garanzia di osservare gli obblighi di cui alla presente legge.
Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei certificati di capacità svizzeri o esteri.
2
Art. 6
Autorizzazione per gli offerenti di attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere ce
Le imprese che offrono attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere ce ottengono l'autorizzazione se:
1
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a.
sono certificate per le attività corrispondenti; e
b.
offrono garanzia di osservare gli obblighi di cui alla presente legge.
Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di certificazione.
Art. 7
Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione
L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità cantonale del luogo di domicilio o di sede del richiedente.
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L'autorizzazione è rinnovata secondo una procedura semplificata.
L'autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è rinnovata se gli stessi adempiono le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 e possono dimostrare di aver seguito una formazione continua adeguata.
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Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione concernenti il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione, in particolare anche il rilascio e il rinnovo di autorizzazioni a persone con dimora, domicilio o sede all'estero.
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Art. 8
Validità dell'autorizzazione
L'autorizzazione rilasciata da un'autorità cantonale è valida su tutto il territorio svizzero.
1
L'autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è personale e non trasferibile.
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Sono fatte salve le competenze dei Cantoni riguardo alle installazioni fisse destinate alla pratica delle attività sottoposte alla presente legge.
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RS 412.10
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Art. 9
Durata dell'autorizzazione
L'autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è valida per quattro anni.
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L'autorizzazione rilasciata alle imprese che offrono attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere ce è valida per due anni.
2
Per le autorizzazioni rilasciate a persone con dimora, domicilio o sede all'estero può essere prevista una durata di validità più breve.
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Art. 10
Revoca dell'autorizzazione
L'autorità cantonale revoca l'autorizzazione se le condizioni per il suo rilascio non sono più adempiute.
Art. 11
Emolumenti
I Cantoni riscuotono emolumenti per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione.
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2
Il Consiglio federale ne stabilisce l'ammontare.
Art. 12
Informazioni
L'autorità cantonale comunica a terzi, anche se non dimostrano un interesse legittimo, se una persona dispone di un'autorizzazione.
Sezione 3: Obbligo di assicurazione e di informazione Art. 13 Chi è titolare di un'autorizzazione secondo la presente legge deve, per esercitare le attività autorizzate, concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale commisurata al genere e all'entità dei rischi connessi con la sua attività o fornire una garanzia finanziaria equivalente, nonché informarne i clienti.
1
Il Consiglio federale stabilisce l'importo minimo della copertura assicurativa e i requisiti in materia di garanzie finanziarie.
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Sezione 4: Restrizioni cantonali di accesso a determinate zone Art. 14 I Cantoni possono vietare l'accesso a determinate zone, segnatamente per motivi inerenti alla protezione della natura o delle acque.
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Attività di guida alpina e offerta di altre attività a rischio. LF
Sezione 5: Disposizioni penali Art. 15 1
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Contravvenzioni
È punito con la multa sino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a.
fornisce dati incompleti, inesatti o fallaci allo scopo di ottenere un'autorizzazione;
b.
senza autorizzazione, esercita l'attività di guida alpina o di maestro di sport sulla neve od offre attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere ce.
Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.
Art. 16
Perseguimento penale
Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
Sezione 6: Sostegno a persone giuridiche di diritto privato Art. 17 La Confederazione può costituire persone giuridiche di diritto privato, sostenerle finanziariamente o parteciparvi. Lo scopo delle stesse deve consistere nel miglioramento della sicurezza delle attività sottoposte alla presente legge mediante l'introduzione di misure e controlli di sicurezza.
Sezione 7: Disposizioni finali Art. 18
Esecuzione
I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui la stessa non dichiari competente la Confederazione.
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Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
Art. 19
Disposizioni transitorie
Le autorizzazioni cantonali rilasciate alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve in virtù del diritto cantonale previgente rimangono valide fino alla loro scadenza, ma al massimo per due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
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Le persone che all'entrata in vigore della presente legge esercitano già l'attività di guida alpina o di maestro di sport sulla neve e non dispongono di un'autorizzazione cantonale sono tenute a presentare una domanda di autorizzazione nel loro Cantone di domicilio entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
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Il Consiglio federale determina a partire da quando le imprese che offrono attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere ce e che sono già in attività all'entrata in vigore della presente legge devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla stessa.
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Art. 20
Referendum ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 17 dicembre 2010
Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2010
Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab
Data della pubblicazione: 28 dicembre 20106 Termine di referendum: 7 aprile 2011
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FF 2010 7957
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