Termine di referendum: 7 aprile 2011

Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio del 17 dicembre 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso 1, 95 e 97 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 27 marzo 20092; visto il parere del Consiglio federale del 26 agosto 20093, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Campo d'applicazione

La presente legge si applica alle attività a rischio offerte a titolo professionale in zone montagnose, rocciose, di torrenti o di fiumi:

1

2

a.

dove vi è il rischio di cadere o scivolare o esiste un rischio elevato di piene, cadute di massi e di ghiaccio o valanghe; e

b.

per accedere alle quali sono necessarie conoscenze o misure di sicurezza particolari.

Sono sottoposti alla presente legge: a.

l'attività di guida alpina;

b.

l'attività di maestro di sport sulla neve esercitata fuori dell'ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita;

c.

il canyoning;

d.

il rafting e le discese in acque vive;

e.

il bungee jumping.

Il Consiglio federale può sottoporre alla presente legge altre attività a rischio analoghe; a tal proposito tiene conto dei pericoli oggettivi che esse comportano.

3

1 2 3

RS 101 FF 2009 5215 FF 2009 5251

2009-1883

7957

Attività di guida alpina e offerta di altre attività a rischio. LF

Art. 2

Obblighi di diligenza

Chi offre un'attività sottoposta alla presente legge deve adottare le misure imposte dall'esperienza, possibili secondo lo stato della tecnica e commisurate alle condizioni date, affinché non siano messe in pericolo la vita e la salute dei partecipanti.

1

2

Egli deve segnatamente: a.

informare i clienti sui particolari rischi che possono derivare dalla pratica dell'attività scelta;

b.

verificare che i clienti possiedano le attitudini necessarie per praticare l'attività scelta;

c.

provvedere affinché il materiale non presenti difetti e le installazioni siano in buono stato;

d.

verificare che le condizioni meteorologiche e le condizioni di innevamento siano adeguate;

e.

provvedere affinché il personale sia sufficientemente qualificato;

f.

provvedere affinché il numero di accompagnatori sia commisurato al grado di difficoltà e al pericolo;

g.

rispettare l'ambiente e, in particolare, preservare gli spazi vitali della fauna e della flora.

Sezione 2: Autorizzazione Art. 3

Obbligo di autorizzazione

Chi offre un'attività sottoposta alla presente legge necessita di un'autorizzazione.

Art. 4 1

2

4

Autorizzazione per le guide alpine

Le guide alpine ottengono l'autorizzazione se: a.

hanno conseguito l'attestato professionale federale di guida alpina conformemente all'articolo 43 della legge del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale o un equivalente certificato di capacità svizzero o estero; e

b.

offrono garanzia di osservare gli obblighi di cui alla presente legge.

Il Consiglio federale: a.

disciplina il riconoscimento dei certificati di capacità svizzeri o esteri;

b.

stabilisce quali attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c­e possono essere offerte dalle guide alpine in qualità di singoli offerenti.

RS 412.10

7958

Attività di guida alpina e offerta di altre attività a rischio. LF

Art. 5

Autorizzazione per i maestri di sport sulla neve

I maestri di sport sulla neve ottengono l'autorizzazione di guidare clienti fuori dell'ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita se: 1

a.

hanno conseguito l'attestato professionale federale di maestro di sport sulla neve conformemente all'articolo 43 della legge del 13 dicembre 20025 sulla formazione professionale o un equivalente certificato di capacità svizzero o estero; e

b.

offrono garanzia di osservare gli obblighi di cui alla presente legge.

Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei certificati di capacità svizzeri o esteri.

2

Art. 6

Autorizzazione per gli offerenti di attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c­e

Le imprese che offrono attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c­e ottengono l'autorizzazione se:

1

2

a.

sono certificate per le attività corrispondenti; e

b.

offrono garanzia di osservare gli obblighi di cui alla presente legge.

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di certificazione.

Art. 7

Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità cantonale del luogo di domicilio o di sede del richiedente.

1

2

L'autorizzazione è rinnovata secondo una procedura semplificata.

L'autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è rinnovata se gli stessi adempiono le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 e possono dimostrare di aver seguito una formazione continua adeguata.

3

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione concernenti il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione, in particolare anche il rilascio e il rinnovo di autorizzazioni a persone con dimora, domicilio o sede all'estero.

4

Art. 8

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione rilasciata da un'autorità cantonale è valida su tutto il territorio svizzero.

1

L'autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è personale e non trasferibile.

2

Sono fatte salve le competenze dei Cantoni riguardo alle installazioni fisse destinate alla pratica delle attività sottoposte alla presente legge.

3

5

RS 412.10

7959

Attività di guida alpina e offerta di altre attività a rischio. LF

Art. 9

Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è valida per quattro anni.

1

L'autorizzazione rilasciata alle imprese che offrono attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c­e è valida per due anni.

2

Per le autorizzazioni rilasciate a persone con dimora, domicilio o sede all'estero può essere prevista una durata di validità più breve.

3

Art. 10

Revoca dell'autorizzazione

L'autorità cantonale revoca l'autorizzazione se le condizioni per il suo rilascio non sono più adempiute.

Art. 11

Emolumenti

I Cantoni riscuotono emolumenti per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione.

1

2

Il Consiglio federale ne stabilisce l'ammontare.

Art. 12

Informazioni

L'autorità cantonale comunica a terzi, anche se non dimostrano un interesse legittimo, se una persona dispone di un'autorizzazione.

Sezione 3: Obbligo di assicurazione e di informazione Art. 13 Chi è titolare di un'autorizzazione secondo la presente legge deve, per esercitare le attività autorizzate, concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale commisurata al genere e all'entità dei rischi connessi con la sua attività o fornire una garanzia finanziaria equivalente, nonché informarne i clienti.

1

Il Consiglio federale stabilisce l'importo minimo della copertura assicurativa e i requisiti in materia di garanzie finanziarie.

2

Sezione 4: Restrizioni cantonali di accesso a determinate zone Art. 14 I Cantoni possono vietare l'accesso a determinate zone, segnatamente per motivi inerenti alla protezione della natura o delle acque.

7960

Attività di guida alpina e offerta di altre attività a rischio. LF

Sezione 5: Disposizioni penali Art. 15 1

2

Contravvenzioni

È punito con la multa sino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a.

fornisce dati incompleti, inesatti o fallaci allo scopo di ottenere un'autorizzazione;

b.

senza autorizzazione, esercita l'attività di guida alpina o di maestro di sport sulla neve od offre attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c­e.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.

Art. 16

Perseguimento penale

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Sezione 6: Sostegno a persone giuridiche di diritto privato Art. 17 La Confederazione può costituire persone giuridiche di diritto privato, sostenerle finanziariamente o parteciparvi. Lo scopo delle stesse deve consistere nel miglioramento della sicurezza delle attività sottoposte alla presente legge mediante l'introduzione di misure e controlli di sicurezza.

Sezione 7: Disposizioni finali Art. 18

Esecuzione

I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui la stessa non dichiari competente la Confederazione.

1

2

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 19

Disposizioni transitorie

Le autorizzazioni cantonali rilasciate alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve in virtù del diritto cantonale previgente rimangono valide fino alla loro scadenza, ma al massimo per due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

1

Le persone che all'entrata in vigore della presente legge esercitano già l'attività di guida alpina o di maestro di sport sulla neve e non dispongono di un'autorizzazione cantonale sono tenute a presentare una domanda di autorizzazione nel loro Cantone di domicilio entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2

Il Consiglio federale determina a partire da quando le imprese che offrono attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c­e e che sono già in attività all'entrata in vigore della presente legge devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla stessa.

3

7961

Attività di guida alpina e offerta di altre attività a rischio. LF

Art. 20

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2010

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2010

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 28 dicembre 20106 Termine di referendum: 7 aprile 2011

6

FF 2010 7957

7962