10.068 Messaggio concernente l'approvazione di una Convenzione tra la Svizzera e i Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione del 25 agosto 2010

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di un decreto federale che approva una Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito con i Paesi Bassi, firmata il 26 febbraio 2010.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

25 agosto 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2010-0480

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Compendio La Svizzera e i Paesi Bassi sono vincolati da una Convenzione intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza del 12 novembre 1951 ed emendata il 22 giugno 1966 da un Protocollo1.

Sebbene le soluzioni materiali contenute diano buoni risultati e sono ancora considerate favorevoli per l'economia dei due Stati partner, non corrispondono più alle rispettive evoluzioni delle politiche in materia di convenzioni e, per quel che concerne la Svizzera, agli sviluppi sul piano internazionale in materia di scambio di informazioni. Essendo passati oltre cinquanta anni dalla conclusione di questa Convenzione si è reso necessario un aggiornamento secondo il modello di convenzione dell'OCSE. La revisione è stata decisa dunque di comune accordo dalle autorità competenti e sono stati dunque avviati negoziati.

La nuova Convenzione segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dall'OCSE ed è conforme alla prassi svizzera in materia di convenzioni. In particolare la Convenzione istituisce il nuovo standard di assistenza amministrativa adottato dal Consiglio federale il 13 marzo 2009.

I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione.

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RS 0.672.963.61

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Indice Compendio

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1 Considerazioni generali sullo sviluppo ulteriore della politica in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni

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2 Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

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3 Valutazione

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4 Commento ai singoli articoli della Convenzione

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5 Conseguenze finanziarie

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6 Costituzionalità

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Decreto federale che approva una Convenzione tra la Svizzera e i Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione (Disegno)

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Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito

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Messaggio 1

Considerazioni generali sullo sviluppo ulteriore della politica in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni

Le convenzioni contro le doppie imposizioni sono uno strumento importante della politica fiscale. Buone convenzioni agevolano l'attività della nostra economia d' esportazione, promuovono investimenti esteri in Svizzera contribuendo al benessere del nostro Paese e degli Stati partner.

La politica in materia di convenzioni si basa da sempre sugli standard dell'OCSE, per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi in materia di benessere. Elementi importanti sono la chiara ripartizione del diritto d'imposizione delle persone fisiche e giuridiche, un'imposta residua per quanto possibile uguale a zero o molto bassa su interessi, dividendi e canoni nonché l'eliminazione in generale di conflitti in campo fiscale che arrecano svantaggi ai contribuenti attivi a livello internazionale.

Da sempre esistono tensioni tra le condizioni quadro favorevoli e la riconoscenza internazionale del nostro regime fiscale. Infatti, in mancanza di una legittimazione internazionale, anche la migliore fiscalità perderebbe attrattiva.

Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di adeguare l'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali alla nuova realtà della politica internazionale.

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Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza è stata conclusa il 12 novembre 1951 ed è stata oggetto di un unico adeguamento nel 1966 (RS 0.672.963.61, di seguito «Convenzione del 1951/66»). Sebbene le soluzioni materiali contenute diano buoni risultati e sono ancora considerate favorevoli per l'economia dei due Stati partner, non corrispondono più alle rispettive evoluzioni delle politiche in materia di convenzioni e, per quel che concerne la Svizzera, agli sviluppi sul piano internazionale in materia di scambio di informazioni. Essendo passati oltre cinquanta anni dalla conclusione di questa Convenzione si è reso necessario un aggiornamento secondo il modello di convenzione dell'OCSE. La revisione è stata decisa di comune accordo dalle autorità competenti. I negoziati avviati alla metà degli anni Ottanta sono stati sospesi e poi ripresi nel 2002 e hanno condotto, nel mese di novembre del 2007, a un disegno di Convenzione.

La Convenzione parafata nel mese di novembre del 2007 prevedeva un livello di assistenza amministrativa in materia fiscale corrispondente alla prassi svizzera seguita sino ad allora. In sostanza si trattava dell'assistenza amministrativa su domanda per l'applicazione della legislazione interna dell'altro Stato contraente nei casi di corretta applicazione della Convenzione, nei casi di società holding e di frode fiscale o di violazione analoga.

Il Consiglio federale ha deciso il 13 marzo 2009 di adottare gli standard OCSE in materia di assistenza amministrativa nelle questioni fiscali, in conformità con 5060

l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE e ha deciso di avviare i necessari negoziati. Contemporaneamente i Paesi Bassi hanno espresso il loro interesse ad avviare nuovi negoziati allo scopo di inserire lo standard dell'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE, che riflette la nuova politica svizzera in materia di scambio di informazioni a fini fiscali, nella Convenzione parafata.

Bisogna sottolineare inoltre che la Convenzione parafata nel 2007 conteneva una clausola automatica della nazione più favorita, nel caso in cui la Svizzera convenisse con un altro Stato membro dell'UE una disposizione più estesa. Questa clausola si attiverebbe nel caso in cui la Svizzera accordasse l'articolo 26 OCSE a Stati come la Francia o la Gran Bretagna (membri dell'UE).

La decisione svizzera del mese di marzo del 2009 e la posizione dei Paesi Bassi hanno reso necessario un adeguamento del disegno del 2007, ormai obsoleto in materia di scambio di informazioni. È stato possibile elaborare le modifiche in breve tempo tenendo conto dei rispettivi interessi e, il 26 febbraio 2010 all'Aia, è stata firmata una nuova Convenzione.

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Valutazione

Rispetto a quella del 1951/66, la nuova Convenzione comporta numerosi adeguamenti redazionali e tecnici ma non apporta modifiche sostanziali delle relazioni economiche bilaterali tra la Svizzera e i Paesi Bassi. La Convenzione riflette le rispettive evoluzioni delle politiche in materia di convenzioni e, per quel che concerne la Svizzera, gli sviluppi sul piano internazionale in materia di scambio di informazioni.

La nuova disposizione sullo scambio d'informazioni corrisponde allo standard OCSE e soddisfa le direttive stabilite dal Consiglio federale. L'istituzione di una clausola arbitrale permette di raggiungere un obiettivo dell'attuale politica svizzera in materia di convenzioni. Essa apporta inoltre condizioni di applicazione più vantaggiose di quelle attuali, in particolare per quel che concerne l'imposizione residua dei dividendi pagati a società madri o a istituzioni di previdenza.

Nella presente Convenzione è stato raggiunto un risultato equilibrato che contribuirà all'ulteriore positivo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali tra la Svizzera e i Paesi Bassi.

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Commento ai singoli articoli della Convenzione

Sul piano formale e materiale, la nuova Convenzione segue ampiamente il modello di convenzione dell'OCSE ed è conforme alla relativa prassi svizzera. I commenti che seguiranno si limitano alle principali deroghe al modello di convenzione e alla prassi svizzera.

Art. 2

Imposte considerate

La Convenzione si applica alle imposte sul reddito ad eccezione dell'imposta preventiva sulle vincite alle lotterie. La Convenzione del 1951/66 include anche

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l'imposta sulla sostanza. Questa imposta è stata esclusa dalle imposte contemplate dalla nuova Convenzione poiché è stata abolita nel 2001 nei Paesi Bassi.

La legge olandese sulle attività estrattive è espressamente citata. Si tratta di una forma speciale d'imposta sul reddito. Essa è pagabile al Ministero dell'economia (e non al Ministero delle finanze), ma le società che versano quest'imposta al posto dell'imposta sulla sostanza sono considerate sottoposte in maniera illimitata all'imposta olandese.

Art. 3

Definizioni

La Convenzione si applica al territorio del Regno dei Paesi Bassi situato in Europa, comprese le acque territoriali e le zone fuori dalle acque territoriali in cui i Paesi Bassi possono esercitare la loro sovranità in accordo con il diritto internazionale.

Una disposizione specifica (cfr. art. 23) è consacrata all'imposizione delle attività sulla piattaforma continentale.

La Convenzione non si applica alle parti del Regno dei Paesi Bassi situati fuori Europa. Come nell'articolo 10 della Convenzione del 1951/66, nella presente Convenzione è prevista una disposizione specifica (cfr. art. 28) che prevede di estendere la Convenzione a questi Territori.

Art. 4

Residente

Nella Convenzione del 1951/66, in caso di discordia sulla residenza tra lo Stato in cui si trova la sede statutaria di una persona giuridica e l'altro Stato in cui si trova la sua direzione effettiva, si considera che questa persona giuridica abbia il domicilio nello Stato in cui si trova la sua sede statutaria. Nella nuova Convenzione è invece previsto, conformemente al modello dell'OCSE, che la persona giuridica è considerata residente dello Stato in cui si trova la direzione effettiva.

Il Protocollo (n. I) considera la questione dell'applicazione della Convenzione a enti giuridici trasparenti, come ad esempio le società di persone. Queste disposizioni prevedono che se lo Stato di residenza attribuisce effettivamente il reddito a uno dei suoi residenti (ad. es. agli associati), lo Stato della fonte deve considerare che tali redditi sono stati versati a un residente dell'altro Stato contraente e deve quindi concedere i vantaggi previsti nella Convenzione. Tuttavia, se l'ente giuridico trasparente è situato nello Stato della fonte e non è considerato come fiscalmente trasparente secondo la legislazione interna di questo Stato, quest'ultimo non accorda i vantaggi della Convenzione. Queste disposizioni preservano anche contro una doppia esenzione e corrispondono in larga misura alle soluzioni raccomandate dal rapporto dell'OCSE del 1999 sull'applicazione del modello di convenzione fiscale dell'OCSE alle società di persone (L'application du modèle de convention fiscale de l'OCDE aux sociétés de personnes). Queste disposizioni, auspicate dai Paesi Bassi, confermano la situazione esistente in materia di convenzioni nelle relazioni bilaterali tra la Svizzera e i Paesi Bassi.

Il numero III del Protocollo conferma che le istituzioni di previdenza riconosciute sono considerate come residenti ai sensi della Convenzione e che possono di conseguenza beneficiare dei vantaggi della Convenzione anche se sono esentati da imposta. Questo modo di procedere corrisponde all'attuale politica svizzera in materia di convenzioni e all'interpretazione svizzera dell'articolo 4 del modello di convenzione dell'OCSE.

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Il numero IV del Protocollo prevede che la persona vivente a bordo di una nave e che non ha domicilio in nessuno degli Stati contraenti, è considerata come residente dello Stato del porto d'attracco della sua nave.

Art. 5

Stabile organizzazione

La Convenzione riprende i principi del modello di convenzione dell'OCSE e non apporta modifiche importanti nei confronti della prassi attuale. Occorre sottolineare un adeguamento concernenti i cantieri di costruzione.

Dopo uno scambio di lettere tra autorità competenti, è stato riconosciuto che un cantiere di costruzione o una catena di montaggio non costituiscono una stabile organizzazione, anche se dura più di 12 mesi, a condizione che avesse dall'inizio un carattere provvisorio. Gli Stati contraenti hanno convenuto di riprendere la clausola standard del modello di convenzione dell'OCSE secondo cui un cantiere di costruzione o una catena di montaggio è considerato come una stabile organizzazione se la sua durata oltrepassa i 12 mesi. Per i cantieri aperti sotto la Convenzione del 1951/66 e che non sono ancora terminati dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione sono esclusivamente applicabili, in virtù di una clausola transitoria del Protocollo (n. VI), le disposizioni della Convenzione del 1951/66 e dello scambio di lettere. Ciò significa che la regola rigida dei 12 mesi si applica solo ai cantieri aperti dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 7

Utili delle imprese

La Convenzione riprende i principi del modello di convenzione dell'OCSE. I principi generali dell'articolo 7 si applicano anche alle società di assicurazioni.

Art.9

Imprese associate

La disposizione corrisponde all'articolo 9 del modello di convenzione dell'OCSE.

L'ultima frase del paragrafo 1 conferma la prassi della Svizzera e dei Paesi Bassi secondo cui un accordo di ripartizione delle spese («cost sharing agreement») è compatibile con il principio della piena concorrenza («arm's length principle»).

Il paragrafo 2 precisa che in caso di aggiustamento di benefici da parte di uno Stato contraente, l'altro Stato contraente non è tenuto ad accordare un aggiustamento automatico. Quest'ultimo ammette tuttavia una correzione se ritiene giustificato l'aggiustamento effettuato dal primo Stato.

Art. 10

Dividendi

Conformemente alla politica praticata dalla Svizzera, la nuova Convenzione prevede l'esenzione dell'imposta alla fonte (par. 3) per i dividendi versati da una filiale alla sua società madre. Il limite determinante della partecipazione per l'esenzione è stato fissato al 10 per cento del capitale della società che versa i dividenti (al posto dell'attuale 25 %). Deve trattarsi inoltre di una partecipazione diretta. Il numero IX del Protocollo definisce le società che rientrano nel campo di applicazione di questa disposizione.

La clausola per evitare gli abusi figurante alla lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 9 della Convenzione del 1951/66 è stata ripresa nella sua sostanza, ma formula5063

ta in modo più chiaro nel Protocollo (n. VIII del Protocollo). In tal modo le disposizioni dell'articolo 10 non si applicano se la relazione tra la società distributrice e la società madre è stata stabilita o mantenuta con l'obiettivo principale di approfittare dei vantaggi previsti in questo articolo.

Conformemente all'attuale politica svizzera in materia di convenzioni, anche i pagamenti di dividendi a fondi di pensione o a istituzioni di previdenza vengono interamente esentati dall'imposta alla fonte. Le istituzioni svizzere incluse nell'espressione «fondi di pensione» sono definite nel Protocollo al paragrafo 2 del numero IX.

In tutti gli altri casi (detenzione di portafoglio di azioni e persone fisiche), l'aliquota dell'imposta residua a favore dello Stato della fonte è del 15 per cento al massimo.

Il numero X del Protocollo chiarisce che, se previsto dalla legislazione interna dello Stato di residenza della società che effettua i pagamenti di interessi, questi pagamenti sono parimenti considerati come dividendi dal punto di vista della Convenzione.

Il paragrafo 1 del numero XIII del Protocollo precisa che, conformemente alle legislazioni interne degli Stati contraenti, il prodotto di una liquidazione totale o parziale di una società o di un riacquisto di azioni proprie è trattato come un dividendo e non come un utile di capitale. Ne consegue che il computo d'imposta prelevato nello Stato della fonte deve essere accordato dallo Stato di residenza per il periodo fiscale durante il quale il reddito corrispondente è tassato, anche se lo Stato della fonte ha prelevato l'imposta durante un periodo fiscale anteriore.

Il paragrafo 9 dell'articolo 10 della Convenzione si riferisce alla nuova regolamentazione olandese relativa alla «tassazione conservativa» («conserverende aanslag»), che ha per oggetto l'imposizione di persone fisiche che detengono partecipazioni determinanti di una società olandese che lasciano i Paesi Bassi. La tassazione conservativa è limitata all'imposta dovuta sul plusvalore delle partecipazioni durante la residenza nei Paesi Bassi. Il paragrafo 9 salvaguarda il diritto dei Paesi Bassi di effettuare una tassazione conservativa («conserverende aanslag») e di prelevare un'imposta sul plusvalore delle partecipazioni durante la residenza nei Paesi Bassi del 25 per cento al
momento della partenza del contribuente. La legislazione olandese fornisce garanzie sufficienti (n. XIII, par. 2 del Protocollo). L'imposta è dunque effettivamente riscossa al momento della distribuzione dei dividendi e/o in caso di alienazione di queste azioni.

In contropartita i Paesi Bassi, in applicazione della loro legislazione interna, riducono l'ammontare dovuto dell'imposta conservativa e accordano, per evitare una sovraimposizione, un credito d'imposta rispettivamente un rimborso d'imposta equivalente all'importo dell'imposta svizzera prelevata sullo stesso dividendo, limitato tuttavia al 10 per cento di questi redditi (n. XI del Protocollo, spiegazioni più approfondite all'art. 13).

La riscossione (parziale o totale) di questa imposta può essere effettuata entro 10 anni al massimo dalla partenza. Il credito fiscale esistente dopo questo periodo di 10 anni è abbandonato.

Art. 11

Interessi

La Convenzione del 1951/66 prevede un'imposta alla fonte del 5 per cento. Conformemente alla politica svizzera in materia di convenzioni, la nuova Convenzione

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prevede il diritto d'imposizione degli interessi è stato concesso esclusivamente allo Stato di residenza.

Art. 12

Canoni

Per quanto concerne i canoni, è stata ripresa la regolamentazione attuale che prevede l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza.

Art. 13

Utili di capitale

Come in altre convenzioni concluse dalla Svizzera (ad. es. con la Francia e la Gran Bretagna), la nuova Convenzione contiene una disposizione secondo cui lo Stato in cui è situato un immobile di proprietà di una società immobiliare non è limitato nel suo diritto di prelevare l'imposta sugli utili di capitale.

La formulazione adottata prevede tuttavia delle eccezioni, in particolare se gli utili provengono dall'alienazione di azioni di società quotate in un mercato riconosciuto dagli Stati contraenti, se gli utili provengono da almeno il 5 per cento di azioni o altre parti sociali della società prima dell'alienazione, da utili di una riorganizzazione o se i beni immobili sono impiegati da una società per le sue proprie attività industriali o commerciali.

Art. 13 par. 6 in combinato disposto con l'art. 10 par. 9 sulla «tassazione conservativa» delle persone fisiche Secondo la politica in materia di convenzioni olandese, la nuova Convenzione prevede una particolarità propria alla legislazione interna dei Paesi Bassi relativa alla «tassazione conservativa» («conserverende aanslag») riguardo partecipazioni determinanti (cfr. art. 10). La tassazione conservativa si distingue dal «diritto di seguito» che esisteva nei Paesi Bassi e che colpiva i contribuenti di nazionalità olandese sulla alienazione effettiva realizzata durante un certo numero di anni dopo aver lasciato i Paesi Bassi (cfr. ad art. 2 e 9 del Protocollo finale della Convenzione del 1951/66).

Le disposizioni della Convenzione garantiscono altresì che la tassazione conservativa non risulti in una doppia imposizione o non causi problemi di liquidità nelle persone interessate. La Convenzione garantisce anche che solo i plusvalori realizzati durante gli anni di residenza nei Paesi Bassi siano tassati e che una perdita di valore avvenuta dopo la partenza dai Paesi Bassi sia pure tenuta in conto (purché non sia la conseguenza di distribuzioni di utili o di una riduzione del capitale).

Il diritto olandese prevede, a determinate condizioni, che un contribuente olandese che lascia i Paesi Bassi è sottoposto a una «tassazione conservativa» sul plusvalore di partecipazioni determinanti (5 % e oltre) nel capitale di società olandesi. Al momento della partenza, il plusvalore delle partecipazioni realizzato durante il periodo in cui il contribuente ha
risieduto nei Paesi Bassi è sottoposto a un tasso del 25 per cento. Nella misura in cui il contribuente offre garanzie sufficienti, il pagamento dell'imposta può essere differito (n. XIII, par. 2 del Protocollo).

La ragione per cui questa imposta non è effettivamente riscossa al momento della partenza dai Paesi Bassi è che il contribuente interessato non dispone in quel momento della liquidità necessaria per pagarla. Tuttavia ciò non è più il caso dal momento in cui la società distribuisce i dividendi all'azionista e se la partecipazione in

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questa società è effettivamente alienata dall'azionista. La Convenzione disciplina queste due ipotesi come segue: a) Distribuzione di dividendi Il fisco olandese può riscuotere la totalità dell'imposta del 25 per cento sui dividendi versati dalla società fino al pagamento completo dell'imposta conservativa dovuta sul plusvalore della partecipazione (art. 10, par. 9).

Il diritto svizzero di imporre questi dividendi non viene modificato da questa disposizione e la Svizzera accorda un computo globale d'imposta del 15 per cento al massimo sull'ammontare lordo dei dividendi come qualsiasi altro dividendo di un portafoglio di azioni. Di conseguenza l'imposizione limitata in Svizzera e la piena imposizione alla fonte del 25 per cento nei Paesi Bassi ­ tramite l'imposta conservativa ­ può tradursi talvolta in un'imposizione maggiore per il beneficiario dei dividendi. Tale situazione è tuttavia evitata tramite il rimborso dell'imposta, da parte del fisco olandese, equivalente all'ammontare dell'imposta prelevata in Svizzera su questi redditi, ma al massimo del 10 per cento di questi redditi (n. XI del Protocollo).

b) Alienazione della partecipazione Se il contribuente realizza in un'ulteriore alienazione della sua partecipazione un utile di capitale uguale o superiore alla tassazione, l'imposta iniziale viene pagata come stabilito, dedotta all'occorrenza l'imposta alla fonte del 25 per cento già pagata al momento della distribuzione dei dividendi, come di cui sopra alla lettera a).

Se l'alienazione produce un utile di capitale inferiore all'ammontare fissato per la tassazione conservativa, ovvero dopo la partenza dai Paesi Bassi il valore dell'azione è diminuito, l'imposta fissata nella «tassazione conservativa» è ridotta, a condizione che questa riduzione di valore non sia dovuta a un versamento di dividendi straordinario o a una riduzione di capitale. Il condono d'imposta accordato corrisponde al 25 per cento della differenza tra il valore venale della partecipazione stimata al momento della partenza e il valore al momento dell'alienazione (n. XIV, par. 2 del Protocollo). Nel caso in cui un condono d'imposta è accordato, il valore delle partecipazioni al momento della partenza è ridotto di quattro volte l'ammontare dell'imposta condonata (n. XIV, par. 3 del Protocollo).

Art. 15

Lavoro subordinato

La ripartizione del diritto d'imposizione del lavoro subordinato corrisponde all'articolo 15 del modello di convenzione dell'OCSE. In accordo con la riserva della Svizzera su questo articolo del modello di convenzione dell'OCSE, è stato convenuto che, alla lettera a) del paragrafo 2, i 183 giorni di presenza devono essere effettuati nel corso di uno stesso anno (e non nell'arco di 12 mesi che inizia o termina durante l'anno fiscale considerato).

Art. 16

Partecipazioni agli utili (tantièmes)

Conformemente al modello dell'OCSE, le rimunerazioni di amministratori sono imponibili nello Stato della sede della società che le versa.

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La norma della Convenzione del 1951/66, secondo cui i trattamenti e i salari dei dirigenti di società olandesi («besturdeers») residenti di Svizzera sono imponibili per metà nei Paesi Bassi e per metà in Svizzera, è stata ripresa nella nuova Convenzione.

È prevista un'eccezione per i trattamenti i salari ricevuti da «bestuurders» residenti di Svizzera in ragione dell'esercizio delle loro attività per una stabile organizzazione situata in Svizzera di una società olandese e che sono a carico di questa stabile organizzazione. In questo caso, questi trattamenti e salari sono imponibili in Svizzera (art. 16 par. 3).

Art. 18

Pensioni, rendite e prestazioni dell'assicurazione sociale

Secondo il paragrafo 1 del presente articolo, il diritto d'imposizione delle pensioni e delle rendite dell'assicurazione sociale appartiene in principio allo Stato di residenza del beneficiario.

Le principali modifiche in confronto alla Convenzione attuale concernono la soppressione della differenza tra le pensioni di diritto privato e le pensioni di diritto pubblico. D'ora in poi le pensioni versate da stabilimenti di diritto pubblico sono oggetto del presente articolo.

I Paesi Bassi hanno richiesto, conformemente alla loro prassi abituale in materia di convenzioni, l'introduzione di una clausola che permette allo Stato della fonte di conservare il suo diritto d'imposizione se lo Stato di residenza dispone di regimi speciali che permettono un'imposizione preferenziale delle pensioni. Conformemente al nuovo paragrafo 2 dell'articolo 18 della Convenzione, l'imposizione dello Stato della fonte è ammessa se sono soddisfatte cumulativamente le condizioni seguenti: ­

il diritto a questa pensione, altra rimunerazione analoga o rendita è esentato dall'imposta dello Stato della fonte, i contributi sono deducibili dal reddito nello Stato della fonte o sono stati tenuti in conto per l'ottenimento di un altro sgravio fiscale in questo Stato, e

­

il beneficiario non è tassato nello Stato di residenza al tasso ordinario applicabile ai redditi del lavoro o meno del 90 per cento della rendita è tassato nello Stato di residenza, e

­

l'ammontare globale annuo della pensione, altra rimunerazione analoga o rendita è di oltre 20 000 Euro.

Per quanto concerne la Svizzera, questa clausola non dovrebbe essere applicata poiché le pensioni sono imponibili al tasso ordinario e perché, anche per le persone che sono tassate secondo il dispendio, i redditi per cui l'applicazione di una convenzione per evitare la doppia imposizione è richiesta devono essere inclusi nella base imponibile.

Il paragrafo 3 prevede che le prestazioni di capitale possono essere tassate nello Stato della fonte e nello Stato di residenza del beneficiario. Lo Stato della fonte applica il tasso d'imposta previsto nella sua legislazione interna e lo Stato di residenza computa questa imposta sulla sua imposta sul reddito.

L'ultima frase del paragrafo 1 dell'articolo 18 menziona espressamente le « rendite provenienti dai Paesi Bassi» («annuities» nel testo inglese) pagate a un residente di Svizzera ; queste ultime sono definite nel paragrafo 6 dello stesso articolo. Nei Paesi Bassi, il riacquisto di anni di contribuzioni non è sempre possibile nel contesto di una cassa pensioni. Succede, in particolare per alcune categorie di contribuenti, che 5067

per completare le lacune nel sistema di pensionamento al fine di raggiungere il 70 per cento dell'ultimo salario, siano costituite rendite («annuities»). In questo contesto queste ultime sono deducibili dal reddito imponibile nei Paesi Bassi e concorrono a formare l'avere di vecchiaia del contribuente secondo il principio simile del secondo pilastro svizzero. L'ultima frase del paragrafo 1 garantisce che queste rendite saranno trattate in Svizzera come della previdenza professionale e beneficeranno così dello sgravio alla fonte nei Paesi Basse previsto da questa disposizione.

Art. 19

Funzioni pubbliche

Questa disposizione, simile a quella del modello di convenzione dell'OCSE per quel che concerne i salari, non dispone del paragrafo 2 relativo alle pensioni, infatti esse seguono il regime di imposizione nello Stato di residenza istaurato dall'articolo 18 (v. sopra). L'adozione dei principi del modello di convenzione dell'OCSE comporta per le persone di cui alla lettera b una modifica per rapporto alla Convenzione attuale del 1951/66 (art. 8) poiché in futuro saranno imponibili nel loro Stato di lavoro, che è anche il loro Stato di residenza.

Art. 22

Eliminazione della doppia imposizione

I Paesi Bassi applicano in linea di principio il metodo dell'esenzione per i redditi immobili, i redditi da libere professioni, i redditi da lavori subordinati, le pensioni e le rendite dell'assicurazione sociale imponibili nello Stato della fonte e per le rimunerazioni da fonti pubbliche imponibili nello Stato della fonte (art. 22 par. 2).

Secondo la Convenzione, il metodo del computo si applica ai dividendi ricevuti da un portafoglio di azioni, alla rimunerazione di amministratori, ai redditi di artisti e sportivi e alle prestazioni in capitale di previdenza (art. 22 par. 3).

Il paragrafo 4 contiene una riserva per alcuni redditi qualificati, secondo il diritto interno olandese, come redditi «passivi». In questo caso è applicato il metodo del computo.

La Svizzera applica, secondo la sua prassi, il metodo dell'esenzione con riserva della progressione (par. 5, lett. a). Trattandosi tuttavia di utili di capitale secondo il paragrafo 4 dell'articolo 13 (società immobiliari) e di redditi di artisti e sportivi secondo i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 17, l'esenzione è accordata solo dopo aver apportato la prova della loro imposizione nei Paesi Bassi. La Svizzera accorda il computo globale d'imposta (lett. b) per i dividendi ricevuti da un portafoglio di azioni e per le prestazioni di capitale secondo il paragrafo 3 dell'articolo 18.

Art. 23

Attività sulla piattaforma continentale

Questa disposizione è applicabile solo nel caso in cui un'impresa svizzera esercita attività di esplorazione e di estrazione di risorse naturali sulla piattaforma continentale appartenente ai Paesi Bassi. Essa corrisponde alla politica in materia di convenzioni dei Paesi Bassi e, per quel che riguarda queste attività, ammette l'esistenza di una stabile organizzazione dal momento in cui le attività esercitate oltrepassano la durata di 30 giorni. Il personale che offre servizi professionali di carattere indipendente sulla piattaforma continentale durante un periodo superiore a 30 giorni o gli impiegati di un'impresa svizzera presenti sulla piattaforma continentale e il cui salario è a carico di tale stabile organizzazione o base fissa è imponibile nei Paesi Bassi.

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Art. 24

Non discriminazione

L'articolo sulla non discriminazione contiene una clausola particolare concernente la deducibilità dei contributi a un sistema di previdenza dell'altro Stato, come già previsto nel Protocollo del 26 giugno 2007 che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (RS 0.672.936.712.1). Il nuovo paragrafo 6 tiene esplicitamente conto delle disposizioni che si applicano ai lavoratori distaccati (temporaneamente) secondo l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone («accordo sulla libera circolazione»; RS 0.142.112.681). Se le condizioni del «distaccamento temporaneo in un altro Stato» fissate nell'accordo sulla libera circolazione sono riunite, il lavoratore distaccato continua ad essere sottoposto all'assicurazione sociale dello Stato da cui è stato distaccato. Su richiesta, la durata del distaccamento di 12 mesi al massimo può essere prolungata; secondo la prassi svizzera, tale durata non può tuttavia eccedere i cinque ­ sei anni totali. Nel caso di distaccamenti di lavoratori, il paragrafo 6 prevede che lo Stato d'accoglienza applichi le stesse restrizioni fiscali applicate ai contributi versati a istituzioni di previdenza sul suo territorio ai contributi che versano i lavoratori, i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti alle istituzioni di previdenza dello Stato d'origine (ovvero lo Stato da cui proviene il lavoratore distaccato). Le condizioni affinché lo Stato d'accoglienza tratti i contributi versati a istituzioni di previdenza dello Stato d'origine come contributi versati a proprie istituzioni di previdenza sono, da un lato, che la legislazione dello Stato d'origine preveda la deduzione dei contributi che versano i lavoratori alle istituzioni di previdenza sul suo territorio e, dall'altro lato, che i contributi dei datori di lavoro non siano sommati al reddito imponibile del lavoratore.

Questa nuova regolamentazione diminuisce il carico di lavoro amministrativo dei lavoratori distaccati e dei loro datori di lavoro, poiché non sono più obbligati di cambiare istituzione di previdenza e sono trattati fiscalmente allo stesso modo come se fossero affiliati a un'istituzione di previdenza nello Stato in cui esercitano la loro attività.

Art. 25

Procedura amichevole

Questo articolo prevede l'introduzione nella Convenzione di una clausola arbitrale conforme al modello di convenzione dell'OCSE, conformemente alla politica in materia di convenzioni della Svizzera. Per i dettagli concernenti la procedura d'arbitrato si rimanda al Messaggio concernente una nuova Convenzione di doppia imposizione con il Sudafrica (FF 2007 5985). Nella prassi, è stato sovente costatato che il periodo di due anni previsto dal modello di convenzione dell'OCSE non è sufficiente per concludere le procedure amichevoli, in particolare quelle che si interessano ai prezzi di trasferimento. Su richiesta svizzera è stato pertanto deciso di aumentare il termine a tre anni.

La procedura d'arbitrato è avviata su richiesta del contribuente interessato qualora le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti non riescono a trovare un accordo in via di amichevole composizione entro tre anni dalla presentazione del caso e in nessuno degli Stati contraenti è già stata emessa una decisione giurisdizionale. Se nessun contribuente direttamente interessato si oppone al lodo arbitrale, esso è 5069

vincolante per gli Stati contraenti e deve essere attuato in via amichevole. Le autorità competenti devono ancora stabilire le modalità della procedura.

Art. 26

Scambio di informazioni

Alla luce della globalizzazione dei mercati finanziari e in particolare sullo sfondo dell'attuale crisi finanziaria, la cooperazione internazionale in ambito fiscale ha assunto maggiore importanza. La Svizzera sostiene da sempre gli sforzi compiuti in tal senso. Con la sua decisione del 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha dunque deciso di adottare lo standard dell'OCSE nell'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali e al contempo il mantenimento della tutela procedurale, la limitazione dell'assistenza amministrativa al singolo caso, soluzioni transitorie corrette, la limitazione alle imposte considerate nella convenzione, il principio di sussidiarietà nonché l'eliminazione di eventuali trattamenti discriminanti. Questi elementi sono commentati qui appresso.

L'articolo 26 corrisponde in ampia misura al testo dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE. Sono state tuttavia apportate alcune modifiche in particolare per permettere l'uso di informazioni per altri scopi (fatta salva l'esistenza di una base legale nel diritto interno e l'approvazione dello Stato che fornisce le informazioni), per autorizzare le autorità fiscali degli Stati contraenti a ricevere le informazioni necessarie da banche, altri istituti finanziari, mandatari e fiduciari nonché per determinare i rapporti di partecipazione. Le previste restrizioni dell'assistenza amministrativa sono contenute nel commentario relativo al modello di convenzione dell'OCSE e sono compatibili con lo standard dell'OCSE.

Sebbene volesse limitare lo scambio di informazioni alle imposte considerate nella Convenzione, soprattutto per evitare sovrapposizioni con altri Accordi internazionali (ad es. con l'accordo antifrode nel campo delle imposte indirette con gli Stati membri dell'UE), la Svizzera ha dovuto in questo caso distanziarsi da questo principio su espressa richiesta dei Paesi Bassi, che facevano dipendere la chiusura del negoziato dalla ripresa dell'attuale tenore del paragrafo 1 dell'articolo 26 del modello dell'OCSE. La delegazione ha comunicato che senza l'estensione alle altre imposte del campo di applicazione dello scambio di informazioni, i Paesi Bassi avrebbero chiesto la revisione della convenzione intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni per includerci in particolare una
disposizione sullo scambio di informazioni. Questa concessione non risulta eccessiva, nella misura in cui lo scambio di informazioni riguardo altre imposte diverse da quella sul reddito è possibile per mezzo di altri accordi internazionali. Qualsiasi accordo che potrebbe essere applicabile parallelamente dovrà essere sempre esaminato nel singolo caso secondo le sue peculiarità e secondo il principio della lex specialis.

Il paragrafo 1 stabilisce il principio dello scambio di informazioni. Esso prevede lo scambio delle informazioni verosimilmente pertinenti per l'amministrazione o l'applicazione della legislazione interna relativa a imposte di ogni genere e denominazione. La restrizione alle informazioni verosimilmente pertinenti esclude la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition»). Inoltre gli Stati contraenti devono sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla loro procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni all'altro Stato. Per l'applicazione di questa disposizione non è necessario che il contribuente sia residente in Svizzera o nei Paesi Bassi a meno che esista un legame economico in uno degli Stati.

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Inoltre l'approvazione dei Paesi Bassi dipendeva da una revisione il più possibile conforme a questo standard OCSE. Infatti il modello di convenzione dell'OCSE prevede, al paragrafo 1 dell'articolo 26, che lo scambio di informazioni sia effettuato per le imposte di qualsiasi natura o denominazione, ovvero include anche imposte non interessate dalla Convenzione. Il paragrafo 2 stabilisce il principio della segretezza. Questa disposizione concerne lo Stato richiedente e prevede che le informazioni ottenute possono essere scambiate solo tra persone o autorità che si occupano dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte che rientrano nel campo d'applicazione della Convenzione, della messa in esecuzione e del perseguimento di queste imposte oppure della decisione dei rimedi giuridici relativi a queste imposte o della sorveglianza. L'ultima frase di questo paragrafo prevede la possibilità di impiegare le informazioni ricevute per altri scopi non fiscali se questa possibilità è permessa dal diritto di entrambi gli Stati contraenti e lo Stato richiesto lo acconsente. Questa disposizione permette ad esempio di utilizzare le informazioni ottenute in un'altra procedura penale senza tuttavia privare la persona interessata dei diritti procedurali in Svizzera. Questa disposizione permette di evitare che vengano più volte trasmesse le stesse informazioni per scopi diversi. In tutti i casi è necessario il consenso dello Stato richiesto. Ad esempio questa disposizione permetterà l'impiego delle informazioni ottenute, alle stesse condizioni, da parte delle autorità delle assicurazioni sociali nel quadro dell'accesso alle informazioni fiscali interne (cfr. art. 9 cpv. 3 LAVS, RS 831.10, e art. 27 OAVS, RS 831.101). Per i Paesi Bassi, la delegazione olandese a voluto precisare che lo scambio di informazioni riguardo gli assegni sociali risulta essere un altro scopo ai sensi dell'ultima frase del paragrafo 2 dell'articolo 26 (cfr. n. XVI ad art. 26 lett. f) del Protocollo) poiché da poco le regolamentazioni concernenti gli assegni sociali non fanno più parte della loro legislazione fiscale ma dispongono di una legge specifica.

Il paragrafo 3 prevede alcune restrizioni allo scambio di informazioni in favore dello Stato richiesto. Questo non è tenuto a eseguire misure amministrative che
vanno oltre i limiti posti dalle proprie norme legali o dalla sua prassi amministrativa e nemmeno a eseguire misure amministrative che si scostano dalle norme legali o dalla prassi amministrativa dello Stato richiedente. Nel caso della Svizzera significa in particolare di garantire il diritto di essere sentiti delle persone interessate e la possibilità di far esaminare da un tribunale il previsto scambio di informazioni. Lo Stato richiesto può inoltre rifiutarsi di comunicare informazioni che non potrebbero essere ottenute secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa o le norme legali o le prassi amministrative dello Stato richiedente. Infine, lo Stato richiesto può rifiutarsi di comunicare informazioni contrarie all'ordine pubblico o che rivelano un segreto commerciale. Questo potrebbe essere il caso quando lo Stato richiedente non prende tutte le disposizioni affinché le informazioni siano effettivamente tenute segrete.

Il paragrafo 4 prevede che lo Stato richiesto abbia l'obbligo di trasmettere e scambiare informazioni anche nel caso in cui esso stesso non necessiti di queste informazioni ai fini dell'imposizione.

Il paragrafo 5 contiene disposizioni speciali concernenti le informazioni detenute da banche o da altri intermediari nonché concernenti i diritti di proprietà di una persona. Tali informazioni devono essere scambiate nonostante le restrizioni del paragrafo 3. Lo Stato richiesto deve poter ottenere e trasmettere le informazioni richieste anche se queste informazioni non sarebbero disponibili secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa. Di conseguenza la Svizzera non può rifiutarsi di 5071

scambiare informazioni invocando il segreto bancario. La disposizione presuppone tuttavia che le informazioni richieste siano effettivamente esistenti.

In caso di frode fiscale la Svizzera dispone, in virtù della procedura penale di diritto interno, dei mezzi necessari per ottenere le informazioni secondo il paragrafo 5.

Secondo la nuova disposizione lo scambio di queste informazioni non pone più la condizione dell'esistenza di un reato fiscale. Affinché l'attuazione degli obblighi della Convenzione potesse essere garantita dagli Stati contraenti è stata creata l'ultima frase del paragrafo 5 che fornisce la base legale necessaria per disporre dei poteri di procedura necessari per ottenere le informazioni richieste. La procedura applicabile sarà in un primo tempo disciplinata in un'ordinanza del Consiglio federale che entrerà verosimilmente in vigore il 1° ottobre 2010 e in un secondo momento da una legge la cui elaborazione è stata avviata. Tale modo di procedere è stato approvato nei decreti federali del 18 giugno 2010 che approvano dieci convenzioni, nuove o rivedute, per evitare le doppie imposizioni e, fatte salve eccezioni, non è necessario reiterarlo.

La Svizzera non accorderà tuttavia l'assistenza amministrativa in materia fiscale ai Paesi Bassi se la domanda si basa su dati ottenuti illegalmente. Il Consiglio federale farà una dichiarazione al Governo dei Paesi Bassi e si impegnerà a ottenere una corrispondente dichiarazione dal Governo dei Paesi Bassi. Il Consiglio federale è stato incaricato di attuare questo modo di procedere nel quadro della mozione 10.3013 «Future convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Nessuna assistenza amministrativa in caso di dati ottenuti illegalmente».

Le domande devono essere effettuate per scritto (sono così escluse semplici telefonate) conformemente alle prescrizioni dell'OCSE, in particolare il modulo 1 sullo scambio di informazioni su domanda del manuale OCSE sull'attuazione dello scambio di informazioni in ambito fiscale.

Sono previste precisazioni nel Protocollo per quanto concerne l'articolo 26 (n. XVI ad art. 26 del Protocollo della nuova Convenzione). La Convenzione stabilisce il principio di sussidiarietà ed esclude espressamente la cosiddetta «fishing expedition». Secondo il principio di sussidiarietà gli Stati contraenti devono sfruttare
tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla loro procedura interna prima di richiedere informazioni all'altro Stato. Inoltre, il Protocollo disciplina in dettaglio le condizioni che devono soddisfare le domande di informazioni (art. XVI, lett. b). In particolare è richiesta la chiara identificazione del contribuente interessato, segnatamente comunicando il suo nome e altri elementi che permettono di identificarlo senza ambiguità. Se sono noti, bisogna indicare inoltre il suo indirizzo, il suo numero di conto bancario o la sua data di nascita. È inoltre assolutamente necessario indicare il nome del detentore delle informazioni (ad es. quello di una banca) che lo Stato richiedente presume sia essere in possesso delle informazioni domandate, contrariamente alle informazioni di dettaglio che sono fornite solo se sono conosciute. Lo Stato richiesto deve indicare di quali informazioni ha bisogno, per quale periodo fiscale nonché per quale scopo fiscale. Ne consegue che lo scambio di informazioni si limita a domande concrete concernenti casi specifici. È precisato inoltre che gli Stati contraenti non sono obbligati a effettuare scambi di informazioni spontanei o automatici, senza pertanto escludere la possibilità per uno degli Stati contraenti di effettuare uno scambio di informazioni spontaneo o automatico, se il suo diritto interno lo prevede (art. XVI, lett. d). La lettera e del numero 3 garantisce i diritti procedurali del contribuente (art. XVI, lett. e). In Svizzera il contribuente interessato può impugnare la decisione finale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni 5072

relativa alla trasmissione delle informazioni con ricorso al Tribunale amministrativo federale, il quale avrà il compito di decidere. Il ricorso ha effetto sospensivo. Se è interposto ricorso, lo scambio di informazioni può avvenire solo quando il ricorso respinto è passato in giudicato. Queste procedure non devono tuttavia impedire o ritardare illecitamente lo scambio di informazioni.

La firma di questa nuova Convenzione era stata inizialmente prevista per il mese di dicembre del 2009. Come previsto nell'Accordo aggiuntivo firmato il 27 agosto 2009 con la Francia, anche la Convenzione prevedeva che le nuove disposizioni concernenti lo scambio di informazioni sarebbero state applicabili per gli anni civili e per gli esercizi a partire dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data della firma della nuova Convenzione (ovvero il 1° gennaio 2010). Tuttavia, per ragioni amministrative, la Convenzione non è stata firmata a fine 2009 ed è stato finalmente convenuto che le nuove disposizioni concernenti lo scambio di informazioni si applicano alle domande depositate alla data dell'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data, per informazioni relative a qualsiasi periodo dal 1° marzo immediatamente successivo alla data della firma della Convenzione o dopo tale data. Per gli anni precedenti, lo scambio di informazioni si limita alle informazioni necessarie per la corretta applicazione della Convenzione secondo l'attuale Convenzione.

Art. 27

Membri di missioni diplomatiche e di agenzie consolari

La disposizione corrisponde alla prassi svizzera in materia di convenzioni che prevede una clausola più dettagliata di quella del modello di convenzione dell'OCSE.

Art. 28

Estensione territoriale

La disposizione corrisponde, con qualche adeguamento redazionale, alla clausola corrispondente nella Convenzione in vigore. Se dei territori d'oltremare olandesi introducono imposte simili a quelle contemplate nella Convenzione, essa può essere estesa con uno scambio di note per via diplomatica.

Art. 29

Entrata in vigore

La Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui perviene l'ultima notificazione concernente la conclusione delle procedure interne richieste per la sua entrata in vigore. Le sue disposizioni saranno applicabili dal 1° gennaio seguente questa data.

5

Conseguenze finanziarie

Rispetto a quella del 1951/1966, la nuova Convenzione comporta numerosi adeguamenti redazionali e tecnici ma non apporta modifiche sostanziali delle relazioni economiche bilaterali tra la Svizzera e i Paesi Bassi. La riduzione dal 25 al 10 per cento dell'ammontare determinante della partecipazione per l'esenzione dei dividendi provocherà una diminuzione del gettito dell'imposta preventiva. Poiché i dividendi da partecipazioni di almeno il 25 per cento sono già esentati, le conseguenze di questa riduzione dovrebbero essere modeste. Lo stesso avviene per quanto concerne la riduzione dal 5 allo 0 per cento dell'imposta alla fonte sugli interessi. La 5073

riduzione dell'ammontare determinante della partecipazione comporta tuttavia un miglioramento dell'attrattiva della piazza economica svizzera e potrebbe generare di conseguenza entrate fiscali supplementari.

La Convenzione prevede inoltre l'assistenza amministrativa su richiesta per l'esecuzione del diritto interno dello Stato richiedente e l'accesso a informazioni bancarie su richiesta per scopi fiscali, che potrebbe essere considerato in certo qual modo dannoso per la piazza economica svizzera e indirettamente per il gettito fiscale svizzero. In considerazione degli sforzi internazionali per condizioni quadro uniformi in tutti gli Stati in fatto di assistenza amministrativa («global level playing field») e la garanzia di uno scambio di informazioni efficace grazie a un meccanismo di controllo adeguato, la nuova situazione non dovrebbe comportare ripercussioni particolari per la Svizzera.

Lo stesso vale per la clausola arbitrale che garantisce al contribuente una protezione migliore con i rischi di doppia imposizione. Un lodo arbitrale non implica, nel caso particolare, perdite fiscali per la Svizzera, tuttavia l'adozione di una clausola arbitrale rinforza l'attrattiva della nostra piazza economica e, indirettamente, ha effetti positivi sul gettito fiscale svizzero.

I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la Convenzione. Nel suo insieme essa favorisce lo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali e corrisponde quindi agli obiettivi principali della politica svizzera in materia di commercio estero.

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Costituzionalità

La Convenzione si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.) che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost. spetta all'Assemblea federale approvare la presente Convenzione. La Convenzione è stata conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Dal 1° agosto 2003 sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. Conformemente all'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento una disposizione di un trattato internazionale contiene norme di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. Allo scopo di sviluppare una prassi praticabile in relazione al nuovo numero 3 dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. ed evitare che Convenzioni analoghe siano di volta in volta sottoposte a referendum, nel suo messaggio del 19 settembre 2003 concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d'Israele, il Consiglio federale ha stabilito che avrebbe proposto in futuro al Parlamento di non sottoporre a referendum facoltativo le Convenzioni che, rispetto a quelle già concluse, non contengono ulteriori obblighi importanti per la Svizzera.

La nuova disposizione sullo scambio di informazioni conforme al modello dell'OCSE, che prevede un'assistenza amministrativa ampliata, costituisce una novità importante nella prassi svizzera in materia di convenzioni.

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Rispetto alle altre, la nuova Convenzione contiene pertanto nuove disposizioni importanti ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale che approva la Convenzione per evitare la doppia imposizione con i Paesi Bassi sottostà pertanto a referendum facoltativo.

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