10.443 Iniziativa parlamentare Controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive» Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 25 ottobre 2010

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo un progetto di modifica del Codice delle obbligazioni (retribuzioni nelle società quotate in borsa e altre modifiche del diritto della società anonima), che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto di legge allegato.

25 ottobre 2010

In nome della Commissione: Il presidente, Hermann Bürgi

2010-2804

7281

Compendio Negli ultimi anni gli alti dirigenti di alcune imprese svizzere hanno ricevuto retribuzioni molto elevate che la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati non ritiene giustificate alla luce delle controprestazioni fornite da tali dirigenti. Questa tendenza rischia di avere effetti sociali ed economici dannosi; non a caso ha suscitato nell'opinione pubblica un forte dissenso, di cui la Commissione è consapevole.

L'iniziativa popolare federale «contro le retribuzioni abusive» è stata lanciata nel contesto di queste discussioni. Come gli autori dell'iniziativa, anche la Commissione ritiene che si debbano prendere provvedimenti per evitare le retribuzioni eccessive. In linea di massima la Commissione condivide la richiesta dell'iniziativa di rafforzare i diritti degli azionisti ed è peraltro giunta alla convinzione che i meccanismi di autocontrollo dell'economia non siano sufficientemente efficaci, motivo per cui vi è necessità di legiferare in questo ambito.

La Commissione ritiene tuttavia che l'iniziativa popolare abbia un difetto in quanto propone una soluzione troppo incisiva sul piano materiale, il cui campo di applicazione comprenderebbe tutte le società anonime quotate in borsa, mettendo così in dubbio i principi liberali alla base del diritto societario svizzero, principi che secondo la Commissione è invece indispensabile mantenere illesi. L'accettazione dell'iniziativa causerebbe gravi danni segnatamente alle società anonime quotate in borsa importanti per l'economia svizzera. Inoltre la Commissione ritiene problematico il fatto che l'iniziativa porterebbe a inserire disposizioni molto specifiche nella Costituzione federale.

Considerate queste imperfezioni dell'iniziativa popolare, la Commissione, come già il Consiglio degli Stati, raccomanda di respingerla e propone invece di affrontare il problema adottando a livello di legge nuove disposizioni incisive che entreranno in vigore il più presto possibile. Nel contempo, con la presente proposta la Commissione intende garantire la flessibilità del diritto della società anonima in quanto elemento centrale dell'attrattiva della piazza economica svizzera.

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Indice Compendio

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1 Genesi del progetto 1.1 Contesto politico 1.2 Iniziativa parlamentare 1.3 Lavori della Commissione e della sottocommissione

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2 Grandi linee del progetto

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3 Commento ai singoli articoli 3.1 Codice delle obbligazioni 3.1.1 Azione di restituzione di prestazioni indebite 3.1.2 Rappresentanza del diritto di voto 3.1.3 Modernizzazione dell'assemblea generale 3.1.4 Elezione del consiglio d'amministrazione 3.1.5 Regolamentazione delle retribuzioni 3.1.5.1 Campo d'applicazione 3.1.5.2 Obbligo di diligenza in materia di determinazione delle retribuzioni 3.1.5.3 Regolamento sulle retribuzioni 3.1.5.4 Relazione sulle retribuzioni 3.1.5.5 Approvazione da parte dell'assemblea generale 3.1.5.6 Retribuzioni inammissibili 3.1.6 Disposizioni transitorie 3.2 Modifica di altri atti normativi 3.2.1 Codice di procedura civile 3.2.2 Codice penale 3.2.3 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

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4 Ripercussioni per l'economia

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5 Rapporto con il diritto europeo

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6 Basi legali 6.1 Costituzionalità 6.2 Forma dell'atto

7326 7326 7326

Allegato: Sinossi Paragone tra l'iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive» e il controprogetto indiretto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 25 ottobre 2010

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Elenco delle disposizioni

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Codice delle obbligazioni (Retribuzioni nelle società quotate in borsa e altre modifiche del diritto della società anonima) (Progetto)

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Rapporto 1

Genesi del progetto

1.1

Contesto politico

L'iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive» (qui di seguito: «iniziativa popolare») è stata depositata il 26 febbraio 2008 con 114 260 firme valide1. I promotori dell'iniziativa popolare intendono porre un freno alle retribuzioni versate agli alti dirigenti delle società anonime quotate in borsa, che ritengono eccessive. Questo obiettivo viene perseguito soprattutto con il miglioramento del governo d'impresa (Corporate Governance). L'iniziativa popolare mira a rafforzare l'influsso degli azionisti sulla politica di retribuzione dei quadri dirigenti.

Con messaggio del 5 dicembre 20082 (08.080) il Consiglio federale ha proposto al Parlamento di sottoporre l'iniziativa popolare al voto di Popolo e Cantoni con la raccomandazione di respingerla; nel contempo ha presentato al Parlamento un controprogetto indiretto consistente in una revisione del Codice delle obbligazioni (CO3). Tale controprogetto è concepito come complemento al disegno di revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile (08.011; cfr. messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 20074). In molti punti il disegno di revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile, incluse le proposte contenute nel messaggio complementare (disegno completato), e l'iniziativa popolare sono concordi. Laddove sussistono divergenze, il disegno completato è complessivamente più misurato e meno rigoroso. In particolare esso rinuncia a disposizioni statutarie restrittive, a divieti e a sanzioni penali.

L'11 giugno 2009 il Consiglio degli Stati ha adottato con 26 voti contro 8 e 5 astensioni la modifica del Codice delle obbligazioni proposta dal Consiglio federale (disegno del 21 dicembre 2007 incluse le nuove proposte del 5 dicembre 2008) quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare, introducendo tuttavia alcune modifiche rispetto al disegno completato. Inoltre ha deciso con 26 voti contro 10 di raccomandare al Popolo e ai Cantoni la reiezione dell'iniziativa popolare.

Il 17 marzo 2010 il Consiglio nazionale ha adottato un controprogetto diretto che riprende in larga misura le richieste dell'iniziativa popolare e disciplina inoltre il versamento di bonus come anche le azioni di restituzione. Rispetto all'iniziativa popolare, in diversi punti il controprogetto diretto lascia alle imprese una
maggiore libertà nella configurazione dello statuto. Con 66 voti contro 62 e 56 astensioni il Consiglio nazionale ha deciso di raccomandare al Popolo e ai Cantoni di accettare sia il controprogetto diretto che l'iniziativa popolare.

Il Consiglio nazionale non ha ancora trattato il disegno di revisione del diritto della società anonima. Il 26 marzo 2010 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha deciso, con 12 voti contro 10 e 2 astensioni, di stralciare da tale disegno tutte le disposizioni relative al governo d'impresa e di sospenderne provvisoriamente l'esame.

1 2 3 4

FF 2008 2225 FF 2009 265 RS 220 FF 2008 1321

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1.2

Iniziativa parlamentare

Il 20 maggio 2010 la scrivente Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (qui di seguito «Commissione») ha deciso con 9 voti contro 4 di elaborare, nell'ambito di un'iniziativa parlamentare, un nuovo controprogetto indiretto che tenga conto sia delle richieste dell'iniziativa popolare che del controprogetto diretto del Consiglio nazionale. Il 2 giugno 2010 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha approvato, con 15 voti contro 11, la decisione di elaborare un'iniziativa (art. 109 cpv. 3 della legge sul Parlamento; LParl5).

A fronte di questi sviluppi il 1° giugno 2010 il Consiglio degli Stati ha deciso, senza voti contrari, di prorogare di un anno il termine di trattazione dell'iniziativa popolare (art. 105 cpv. 1 LParl); il 2 giugno 2010 il Consiglio nazionale, con 98 voti favorevoli e 91 voti contrari, ha confermato la decisione dell'altra Camera. Di conseguenza l'Assemblea federale ha tempo fino al 26 agosto 2011 per decidere se raccomandare al Popolo e ai Cantoni l'accettazione o la reiezione dell'iniziativa popolare. Nel caso in cui un disegno di atto legislativo elaborato sotto forma di legge federale e strettamente connesso all'iniziativa popolare si trovasse in procedura di appianamento delle divergenze, l'Assemblea federale potrebbe prorogare il termine di trattazione di un ulteriore anno al massimo (art. 105 cpv. 1bis LParl).

Vista questa nuova situazione, il 3 settembre 2010 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha deciso di sospendere del tutto il trattamento del disegno di revisione del diritto della società anonima (08.011­1) in attesa della decisione definitiva delle Camere in merito al presente controprogetto indiretto.

1.3

Lavori della Commissione e della sottocommissione

Il 9 giugno 2010 la Commissione ha istituito una sottocommissione incaricata di elaborare un progetto di legge, composta da Hansheiri Inderkum (presidente), Pankraz Freitag, Claude Janiak e Werner Luginbühl, che si è riunita il 29 giugno 2010 e il 13 agosto 2010. La Commissione plenaria ha esaminato il dossier nelle sedute del 19 agosto 2010, del 7 settembre 2010 e del 25 ottobre 2010, adottando all'unanimità il presente progetto il 25 ottobre 2010.

La Commissione è stata assistita dal Dipartimento federale di giustizia e polizia conformemente all'articolo 112 capoverso 1 LParl.

2

Grandi linee del progetto

Il presente progetto riprende le richieste principali dell'iniziativa popolare.6 La Commissione si è scostata dall'iniziativa popolare nei punti in cui ritiene che quest'ultima limiti in misura eccessiva la libertà economica oppure non offra mezzi adeguati per la soluzione del problema. Inoltre il controprogetto indiretto contiene

5 6

RS 171.10 In merito cfr. l'allegato, che contiene un paragone schematico tra l'iniziativa popolare e il presente controprogetto indiretto.

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disposizioni ulteriori che non sono chieste dall'iniziativa popolare. Il progetto prevede in particolare le seguenti disposizioni: ­

Regolamento sulle retribuzioni Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, il consiglio d'amministrazione emana un regolamento (regolamento sulle retribuzioni) in cui disciplina le retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione medesimo, alle persone cui questi ha delegato in tutto o in parte la gestione della società (direzione) e ai membri del consiglio consultivo. In tale regolamento il consiglio d'amministrazione distingue tra retribuzioni di base ed eventuali retribuzioni aggiuntive e definisce il rapporto massimo ammesso tra i due elementi. Sottopone il regolamento per approvazione all'assemblea generale.

­

Relazione sulle retribuzioni Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, il consiglio d'amministrazione presenta ogni anno una relazione scritta sulle retribuzioni, in cui dà ragguagli sul rispetto della legge, del regolamento sulle retribuzioni e, se del caso, dello statuto. La relazione indica inoltre le retribuzioni versate al consiglio d'amministrazione, alla direzione e al consiglio consultivo (cfr. il vigente art. 663bbis CO).

­

Retribuzioni versate al consiglio d'amministrazione e al consiglio consultivo Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, l'assemblea generale delibera ogni anno in merito all'approvazione dell'importo complessivo stanziato dal consiglio d'amministrazione per i propri membri nonché per i membri del consiglio consultivo.

­

Retribuzioni versate alla direzione Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, l'assemblea generale delibera ogni anno in merito all'approvazione dell'importo complessivo stanziato dal consiglio d'amministrazione per i membri della direzione. Lo statuto può tuttavia dare al consiglio d'amministrazione la facoltà di decidere in via definitiva sulle retribuzioni della direzione.

­

Retribuzioni inammissibili Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, non sono ammesse indennità di partenza e retribuzioni anticipate per i membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo. Il consiglio d'amministrazione può proporre all'assemblea generale di ammettere eccezioni nell'interesse della società.

­

Concretizzazione dell'obbligo di diligenza Per le società le cui azioni sono quotate in borsa, l'obbligo di diligenza dei membri del consiglio d'amministrazione e dei terzi che si occupano della gestione (art. 717 CO) viene concretizzato per quanto attiene alla decisione che stabilisce l'ammontare delle retribuzioni.

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­

Avvisi obbligatori di spettanza dell'ufficio di revisione Gli avvisi obbligatori di spettanza dell'ufficio di revisione (art. 728c CO) sono estesi a includere le violazioni del regolamento sulle retribuzioni.

­

Azione di restituzione L'azione di restituzione (art. 678 CO) è resa più incisiva: oltre ai membri del consiglio d'amministrazione potranno infatti essere obbligati alla restituzione anche le persone che si occupano della gestione e i membri del consiglio consultivo. Inoltre per proporre l'azione sarà sufficiente che le prestazioni della società siano manifestamente sproporzionate rispetto alla controprestazione ricevuta dal beneficiario; viene stralciata la seconda condizione prevista dal diritto vigente, cioè che le prestazioni devono anche essere manifestamente sproporzionate rispetto alla situazione economica della società.

­

Elezione del consiglio d'amministrazione Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, i membri del consiglio d'amministrazione sono eletti annualmente dall'assemblea generale. Lo statuto può prevedere una durata del mandato più lunga, ma al massimo di tre anni. La Commissione ritiene che una durata superiore a un anno possa essere giustificata segnatamente per garantire una certa continuità a lungo termine dell'operato del consiglio d'amministrazione a livello sia personale che decisionale. Ciascun membro è eletto individualmente. È ammessa la rielezione.

­

Rappresentanza del diritto di voto Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, la rappresentanza istituzionale può essere esercitata soltanto da rappresentanti indipendenti, che sono eletti annualmente dall'assemblea generale. La rappresentanza del diritto di voto da parte degli organi e per i titoli in deposito è vietata.

­

Assemblea generale per via elettronica Le società potranno avvalersi di mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento dell'assemblea generale.

­

Obbligo di voto e di pubblicazione degli istituti di previdenza Gli istituti di previdenza sono tenuti a esercitare i diritti di voto di cui dispongono nelle società svizzere le cui azioni sono quotate in borsa. Esercitano i diritti di voto nell'interesse dei destinatari e rendono pubblico il loro voto.

­

Disposizione penale Chi in qualità di membro del consiglio d'amministrazione di una società le cui azioni sono quotate in borsa viola intenzionalmente il regolamento sulle retribuzioni causando in tal modo un danno alla società, è punito, su domanda della società o di un azionista, con la multa. Questa disposizione penale va intesa quale complemento all'inasprimento degli strumenti relativi al diritto civile; secondo la Commissione l'accento principale deve essere posto su questi ultimi. La Commissione ritiene che l'adozione di disposizioni

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penali più severe, come proposto dall'iniziativa popolare, non sia compatibile con i principi generali del diritto penale svizzero.

3

Commento ai singoli articoli

3.1

Codice delle obbligazioni

Le spiegazioni che seguono sono suddivise per temi; all'interno di ogni tema il commento segue l'ordine numerico degli articoli.

3.1.1 Art. 678

Azione di restituzione di prestazioni indebite Restituzione di prestazioni

Una regolamentazione incisiva e attuabile dell'azione di restituzione di prestazioni indebite, valida sia per le società con azioni quotate in borsa che per quelle con azioni non quotate in borsa, è estremamente importante per una buona gestione d'impresa perché permette di ovviare a posteriori a un deflusso di mezzi ingiustificato dal patrimonio della società. La presente disposizione protegge di conseguenza i diritti di proprietà degli azionisti ed è da ultimo nell'interesse dei creditori della società. Migliorando l'azione di restituzione si facilita anche la restituzione di retribuzioni eccessive.

Il progetto estende la cerchia delle persone obbligate alla restituzione, includendo tutte le persone che si occupano della gestione. Con questa espressione si esprime che il campo d'applicazione del proposto articolo 678 CO riguarda non solo gli organi formali (membri del consiglio d'amministrazione) e materiali (direttori, responsabili della gestione ecc.) ma anche gli organi di fatto. Si includono quindi anche eventuali membri del consiglio consultivo nella cerchia delle persone che sottostanno all'obbligo di restituzione.

Il capoverso 2 disciplina le cosiddette distribuzioni occulte di utili, presenti tra l'altro quando la società versa retribuzioni troppo elevate per prestazioni di lavoro o altri servizi7. Queste retribuzioni si basano su un contratto giuridicamente valido ma che non è stato concluso a condizioni conformi al mercato.

Come già nell'avamprogetto del Consiglio federale del 2 dicembre 2005 concernente la revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile, anche nel presente progetto si rinuncia all'esigenza secondo cui la prestazione deve essere sproporzionata rispetto alla situazione economica o ai risultati dell'impresa. La restituzione di una prestazione indebita deve poter essere chiesta anche quando le finanze della società sono sane: la buona situazione economica dell'impresa non può infatti giustificare una chiara sproporzione tra prestazione e controprestazione. La sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è in ogni caso una condizione sufficiente.

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Peter Kurer, in: Heinrich Hosell/Nedim Peter Vogt/Rolf Watter (ed.), Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, Art. 530­1186 OR, 3a ed., Basilea 2008, ad art. 678 OR N 15.

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Il diritto vigente menziona il criterio della malafede solo nell'articolo 678 capoverso 1 CO. La dottrina non è unanime sul fatto che la malafede si riferisca solo al capoverso 1 o anche al capoverso 28. Il presente progetto pone fine a questa controversia rinunciando completamente ­ come già il disegno del Consiglio federale (messaggio del 21 dicembre 2007 e messaggio complementare del 5 dicembre 2008) ­ all'esigenza della malafede. Essa è infatti un elemento intimo e soggettivo di cui è pressoché impossibile provare l'esistenza. Se si vuole impedire che l'azione di restituzione sia votata in partenza al fallimento, l'obbligo di restituzione di una prestazione indebita non deve essere subordinato alla prova della malafede del beneficiario. Come già sottolineato dal Consiglio federale nel messaggio del 21 dicembre 2007, l'esigenza di tutelare la proprietà della società impone di non derogare alle norme generali sull'indebito arricchimento, secondo cui chi beneficia di un siffatto arricchimento è in linea di principio tenuto alla restituzione anche se ha percepito la prestazione in buona fede (art. 62 cpv. 1 CO)9. Il nuovo capoverso 3 attenua tuttavia tale principio nei casi in cui il beneficiario della prestazione era in buona fede: l'obbligo di restituzione si applica allora soltanto nella misura in cui il beneficiario al momento della ripetizione è ancora arricchito (cpv. 3). I due criteri centrali in questo contesto ­ il beneficiario deve essere in «buona fede» e «non più arricchito» ­ possono essere descritti come segue: Buona fede: secondo l'articolo 3 capoverso 2 del Codice civile (CC10) nessuno può invocare la propria buona fede quando questa sia incompatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui. Con riferimento all'azione di restituzione è in buona fede soltanto la persona che non sapeva, né era tenuta a sapere, che il vantaggio patrimoniale da essa conseguita era illecito.

In virtù dell'articolo 3 capoverso 1 CC la buona fede si presume, e per questo motivo secondo il diritto vigente spetta all'attore provare la mala fede del convenuto. Il nuovo capoverso 3 facilita pertanto l'azione di restituzione nella misura in cui non incombe più all'attore provare la mala fede del beneficiario della prestazione ma viceversa spetta a quest'ultimo provare la propria
buona fede come anche il fatto di non essere più arricchito.

Mancato arricchimento: il proposto capoverso 3, come anche il vigente articolo 64 CO, hanno lo scopo di impedire che l'azione di restituzione comporti un danno per la persona il cui arricchimento è avvenuto in buona fede: si vuole evitare che a causa dell'obbligo di restituzione tale persona venga a trovarsi in una situazione finanziaria più svantaggiosa rispetto a quella in cui si troverebbe se la retribuzione oggetto dell'azione non fosse avvenuta11.

L'eccezione di non essere più arricchito può essere fatta valere se il beneficiario che era in buona fede ha utilizzato la prestazione ingiustificata per uno scopo che non avrebbe perseguito in assenza di tale prestazione: si pensi per esempio a un viaggio

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9 10 11

Roger Dürr, Die Rückerstattungsklage nach Artikel 678 Absatz 2 OR im System der unrechtmässigen Vermögensverlagerungen: unter besonderer Berücksichtigung übermässiger Entschädigungen an Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Geschäftsleitung, tesi Zurigo 2005, § 6 N 14.

FF 2008 1321 1393 seg.

RS 210 DTF 73 II 109; DTF 82 II 439.

7289

o a una donazione che il beneficiario non avrebbe fatto se non avesse ottenuto il dividendo o la retribuzione illecita12.

Il progetto attribuisce espressamente all'assemblea generale la competenza di decidere che la società debba proporre l'azione di restituzione (cpv. 5)13. Ciò consente agli azionisti di avviare un'azione di restituzione a favore della società senza dover assumere il rischio dei costi processuali. Per evitare possibili conflitti d'interesse, l'assemblea generale può incaricare del processo un rappresentante invece del consiglio d'amministrazione14. Per l'accertamento della fattispecie gli azionisti possono segnatamente far valere il loro diritto di informazione e chiedere un esame speciale.

Infine occorre sottolineare che l'approvazione da parte dell'assemblea generale delle retribuzioni del consiglio d'amministrazione e del consiglio consultivo conformemente all'articolo 731k e di quelle della direzione conformemente all'articolo 731l non è contraria a un'eventuale azione di restituzione. Se sono sproporzionate rispetto alla controprestazione fornita, le retribuzioni di base e le retribuzioni supplementari possono essere oggetto di un'azione di restituzione in virtù dell'articolo 678 capoverso 2 a prescindere dal fatto che siano state approvate dall'assemblea generale.

L'assemblea generale approva l'importo globale delle retribuzioni corrisposte al consiglio d'amministrazione e al consiglio consultivo nonché, di norma, alla direzione, ma non si esprime né sulla ripartizione interna dell'importo approvato né sull'adeguatezza delle singole retribuzioni rispetto alla controprestazione fornita dai singoli membri di tali organi. La verifica del criterio della sproporzionalità deve di conseguenza rimanere sempre possibile.

Art. 693 cpv. 3 n. 5 (nuovo)

Azioni con diritto di voto privilegiato

Il numero 5 introduce un'innovazione materiale: il diritto di voto deve imperativamente essere determinato in base al valore nominale delle azioni anche nel caso della deliberazione su un'azione di restituzione di una prestazione indebita (art. 678). Come già per l'azione di responsabilità (art. 756 CO) e l'istituzione di una verifica speciale (art. 697a CO), anche in questo contesto è corretto sopprimere il privilegio accordato agli azionisti con diritto di voto privilegiato.

Art. 756 cpv. 2

Danno subito dalla società. Pretese fuori del fallimento

La competenza dell'assemblea generale di decidere che la società debba proporre l'azione di responsabilità ­ competenza che nel diritto vigente deriva implicitamente dall'articolo 693 capoverso 3 numero 4 CO ­ viene disciplinata espressamente nel diritto positivo in analogia all'azione di restituzione (cfr. anche le spiegazioni relative all'art. 678 cpv. 5).

12 13

14

Eugen Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2a ed., Zurigo 1988, pag. 694.

Per quel che concerne l'azione di responsabilità tale competenza deriva implicitamente dall'art. 693 cpv. 3 n. 4 CO; per l'azione di restituzione inoltre dall'art. 693 cpv. 3 n. 5 del disegno di modifica del CO del Consiglio federale del 21 dic. 2007.

Peter Forstmoser/Arthur Meier-Hayoz/Peter Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 36 N 18 seg.

7290

3.1.2

Rappresentanza del diritto di voto

Analogamente al disegno del Consiglio federale del 21 dicembre 200715, il presente progetto ridisciplina la rappresentanza in seno all'assemblea generale, pur mantenendo l'attuale distinzione tra la rappresentanza ordinaria e la cosiddetta rappresentanza istituzionale.

Nell'ambito della rappresentanza ordinaria, l'azionista incarica un terzo di rappresentarlo all'assemblea generale; a tale forma di rappresentanza sono applicabili le norme generali del mandato (art. 394 segg. CO). Con rappresentanza istituzionale si indicano invece le forme speciali previste dalla legge per la rappresentanza di più azionisti nell'assemblea generale. Questo tipo di rappresentanza è retto, oltre che dalle norme sul mandato, da norme specifiche del diritto della società anonima. Il diritto vigente prevede tre forme di rappresentanza istituzionale: la rappresentanza da parte degli organi sociali, la rappresentanza da parte del depositario e la rappresentanza da parte di una persona indipendente (art. 689c seg. CO).

La vigente normativa sulla rappresentanza non è pienamente soddisfacente sotto il profilo del governo d'impresa, soprattutto per quel che concerne la rappresentanza istituzionale nell'ambito delle società quotate in borsa; vi è però necessità di legiferare anche nell'ambito delle società non quotate.

Con la revisione del diritto societario del 199116 sono state rielaborate le disposizioni concernenti la rappresentanza istituzionale (rappresentanza da parte degli organi della società, da parte di una persona indipendente e da parte del depositario; cfr.

art. 689c seg. CO), in particolare è stato introdotto l'obbligo per le banche di chiedere istruzioni ai deponenti in merito all'esercizio del diritto di voto. La revisione ha così certamente contribuito a migliorare la situazione in questo ambito, tuttavia la normativa sulla rappresentanza da parte del depositario permane oggettivamente insoddisfacente perché in molti casi gli azionisti non sono consapevoli del fatto che, sottoscrivendo un contratto di deposito, conferiscono alla banca poteri di rappresentanza. Nella prassi accade spesso che i deponenti non rispondano alla richiesta delle banche di ottenere istruzioni (art. 689d cpv. 1 CO). Inoltre non vi è alcuna disposizione legale circa la raccolta di istruzioni nel caso della rappresentanza da parte
degli organi della società e di una persona indipendente. Una parte della dottrina ritiene pertanto che in questo ambito ai rappresentanti che non dispongono di istruzioni specifiche si applichi la regola valida per i depositari, cioè che il rappresentante si debba attenere alle proposte del consiglio d'amministrazione. La documentazione aziendale in materia di diritto di voto contiene normalmente un passaggio di questo tenore. Spesso i moduli per il conferimento di una procura prevedono addirittura che i rappresentanti societari debbano sempre votare conformemente alle proposte del consiglio d'amministrazione.

Problemi legati alla rappresentanza del diritto di voto sorgono anche nelle società di piccole dimensioni nei casi in cui la rappresentanza può essere attribuita soltanto agli azionisti e questi sono in disaccordo tra loro. A determinate condizioni, la giurisprudenza riconosce il diritto di designare in questi casi un rappresentante indipendente17.

15 16 17

FF 2008 1496 seg.

RU 1992 733 786; FF 1983 II 713 Decisione del tribunale commerciale (Handelsgericht) del Cantone di Argovia del 26 gen. 2001, ZBGR 2002 n. 43.

7291

In considerazione di questa situazione insoddisfacente, il progetto prevede le innovazioni seguenti (art. 689c seg.): ­

la rappresentanza del diritto di voto può essere limitata ad altri azionisti unicamente nelle società non quotate in borsa;

­

in tal caso, su richiesta di un azionista, va designato un rappresentante indipendente;

­

la rappresentanza da parte del depositario e quella da parte degli organi della società vengono soppresse sia per le imprese quotate in borsa sia per quelle non quotate;

­

le società con azioni quotate in borsa sono tenute a dotarsi di un rappresentante indipendente; questi è eletto dall'assemblea generale;

­

il rappresentante indipendente si astiene dal voto nella misura in cui gli azionisti non gli abbiano impartito istruzioni. Qualora vengano avanzate proposte non iscritte all'ordine del giorno, il rappresentante si attiene alle raccomandazioni del consiglio d'amministrazione nella misura in cui non abbia ricevuto istruzioni specifiche.

Durante la consultazione relativa all'avamprogetto di revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile del 2 dicembre 2005 è emerso il timore che la decisione di sopprimere la rappresentanza da parte degli organi della società, unitamente alle nuove regole sulle istruzioni, potesse pregiudicare la società, portando a decisioni fortuite e danneggiando la maggioranza silenziosa degli azionisti soddisfatti18. Questo argomento, tuttavia, non è convincente19. La corretta formazione della volontà in seno all'assemblea generale può essere garantita soltanto se tutti i soci che si fanno rappresentare forniscono istruzioni specifiche sull'esercizio del diritto di voto. La qualità del processo decisionale non viene migliorata se si delega il diritto di voto a un rappresentante senza fornirgli perlomeno un'indicazione minima, anche semplicemente con un segno di spunta sul modulo di delega, secondo cui egli può attenersi alle proposte del consiglio d'amministrazione. Il progetto contiene tuttavia una norma speciale per le proposte non iscritte all'ordine del giorno: in questi casi il rappresentante deve attenersi alle raccomandazioni del consiglio d'amministrazione.

Scopo del progetto è garantire l'espressione fedele della volontà degli azionisti nell'assemblea generale. Per questo motivo si propone di vietare, segnatamente nel caso delle società quotate in borsa, la possibilità della rappresentanza permanente e di stralciare le disposizioni di legge in virtù delle quali i rappresentanti istituzionali votano automaticamente secondo le proposte del consiglio d'amministrazione quando non dispongono di istruzioni specifiche.

18

19

Ricapitolazione dei risultati della procedura di consultazione sull'avamprogetto di revisione del Codice delle obbligazioni concernente il diritto della società anonima e il diritto contabile, del febbraio 2007, p. 15; consultabile in Internet all'indirizzo seguente: http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/wirtschaft/gesetzgebung/aktienrechtsrevision /ve-res-i.pdf.

Cfr. in merito anche: Gaudenz Zindel, Stimmrechtsvertretung an Generalversammlungen von Publikumsgesellschaften, Insbesondere Stimmrechtsausübung ohne Weisungen, in: Wirtschaftsrecht in Bewegung, Festgabe zum 65. Geburtstag von Peter Forstmoser, edito da: Gaudenz G. Zindel/Patrik R. Peyer/Bertrand Schott, Zurigo/San Gallo 2008, pag. 198.

7292

Art. 689 cpv. 2

Partecipazione all'assemblea generale. Principio

L'articolo 689 capoverso 2 enuncia il principio secondo cui l'azionista può rappresentare personalmente le proprie azioni nell'assemblea generale oppure farsi rappresentare.

Art. 689c

Rappresentanza dell'azionista nelle società con azioni quotate in borsa

L'articolo 689c disciplina la rappresentanza istituzionale nelle società quotate in borsa. Il progetto sopprime la rappresentanza da parte degli organi sociali e del depositario (cpv. 1 e 5); è dunque prevista una sola forma di rappresentanza istituzionale: quella esercitata dal rappresentante indipendente (come afferma esplicitamente il cpv. 5).

Giusta il capoverso 1 le società quotate in borsa sono tenute a dotarsi di almeno un rappresentante indipendente per ogni assemblea generale; egli è eletto in anticipo da ogni assemblea generale per la rispettiva assemblea generale successiva. Per la prima assemblea generale successiva all'entrata in vigore delle nuove disposizioni è previsto che il rappresentante indipendente sia designato dal consiglio d'amministrazione, salvo se è già stato designato dall'assemblea generale precedente (art. 4 disposizioni transitorie). Se nel momento della convocazione dell'assemblea generale la società non dispone di un rappresentante indipendente (p. es. in seguito al suo ritiro o decesso), il nuovo rappresentante è eccezionalmente designato dal consiglio d'amministrazione.

Affinché gli azionisti abbiano fiducia nel rappresentante, è essenziale che questi sia realmente indipendente, tanto sotto il profilo interiore e soggettivo (che i terzi non possono pressoché mai verificare), quanto sotto quello esteriore e oggettivo20.

Giusta il capoverso 2, nelle società quotate in borsa gli azionisti non possono conferire una procura permanente al rappresentante indipendente. Tale disposizione garantisce che la rappresentanza non sia un fatto automatico e sia sempre riconducibile alla volontà dell'azionista di farsi rappresentare a una determinata assemblea generale. Le procure permanenti continueranno tuttavia a essere ammesse nell'ambito della rappresentanza ordinaria, dove possono essere più che opportune (si pensi ad es. alla procura permanente conferita da una madre alla figlia).

Per garantire che la reale volontà degli azionisti possa esprimersi fedelmente nell'ambito del processo decisionale societario, il capoverso 3 prevede inoltre che il rappresentante indipendente è tenuto ad astenersi se l'azionista non ha impartito istruzioni concrete riguardanti il voto sulle proposte iscritte all'ordine del giorno. In assenza di istruzioni specifiche, attualmente il rappresentante
istituzionale di regola aderisce alle proposte del consiglio d'amministrazione: tuttavia queste non corrispondono necessariamente alla reale volontà dell'azionista rappresentato.

L'articolo 703 viene modificato per tenere conto della nuova disposizione di cui al capoverso 3. L'assemblea generale delibera ora a maggioranza dei voti emessi e le astensioni non sono considerate voti emessi. Ne consegue che, a differenza di quanto 20

Per maggiori ragguagli si vedano anche le considerazioni sull'indipendenza dell'ufficio di revisione nel messaggio del 23 giu. 2004 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione nel diritto societario) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, FF 2004 3545 3573 seg.

7293

accade attualmente, le astensioni non hanno più alcuna incidenza sull'esito delle votazioni.

Se il rappresentante indipendente fosse tenuto ad astenersi senza eccezioni ogniqualvolta l'azionista non gli avesse impartito istruzioni, si porrebbe un problema in relazione alle proposte non iscritte all'ordine del giorno. L'astensione obbligatoria potrebbe infatti indurre a presentare di proposito le proposte nel corso dell'assemblea generale, allo scopo di alterare i rapporti di forza in seno alla stessa. Il capoverso 4 prevede pertanto che, per quanto concerne le proposte non iscritte all'ordine del giorno, il rappresentante indipendente che non ha ricevuto istruzioni dall'azionista aderisce in linea di principio alle raccomandazioni di voto del consiglio d'amministrazione. L'azionista è tuttavia libero di impartire istruzioni al rappresentante per questa eventualità; tali istruzioni prevalgono ovviamente sulla regola di cui al capoverso 4. Le proposte non iscritte all'ordine del giorno comprendono tutte le proposte che non figurano nella convocazione dell'assemblea.

Per tutelare il rapporto di fiducia tra azionista e rappresentante indipendente è opportuno che la procura e le istruzioni siano inviate direttamente a quest'ultimo, senza che occorra trasmetterle previamente alla società.

Va inoltre sottolineato che il divieto della rappresentanza da parte degli organi societari o del depositario non può essere eluso ricorrendo alla rappresentanza ordinaria. Se basata su una procura permanente priva di istruzioni concrete, la rappresentanza da parte della banca depositaria sarebbe ad esempio contraria al capoverso 2.

Art. 689d

Rappresentanza dell'azionista nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa

Come già il diritto vigente, il capoverso 1 permette alle società anonime private di prevedere nel loro statuto che l'azionista possa farsi rappresentare unicamente da un altro azionista (art. 689c cpv. 1). Tale disposizione concorre a garantire il rispetto delle limitazioni poste dallo statuto alla trasferibilità delle azioni: impedisce infatti che persone cui non possono essere trasferite le azioni esercitino un influsso sulla società.

Se la società si avvale di tale facoltà, giusta il capoverso 2 è tenuta a designare, su domanda di un socio, una persona indipendente incaricata della rappresentanza in seno all'assemblea generale. Si garantisce in tal modo che gli azionisti possano farsi rappresentare in ogni caso da una persona imparziale. Tale regola riveste importanza soprattutto per le società con pochi azionisti, i quali altrimenti potrebbero essere costretti a farsi rappresentare da una persona che non condivide le loro opinioni.

Secondo il capoverso 3, l'azionista deve presentare la domanda di designazione di un rappresentante indipendente al più tardi 14 giorni prima della data prevista per l'assemblea generale. Tale termine tiene conto del fatto che la convocazione deve aver luogo al più tardi 20 giorni prima dell'assemblea generale (art. 700 cpv. 1); la domanda di cui ai capoversi 2 e 3 può ovviamente essere presentata prima della convocazione dell'assemblea generale. Il capoverso 4 dispone che la società comunichi per scritto a tutti gli azionisti il nominativo del rappresentante indipendente almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

La società è inoltre libera di designare un rappresentante indipendente già nella convocazione. Parimenti è libera di rinunciare a designare un rappresentante indipendente e accettare che l'azionista si faccia rappresentare da un terzo di sua scelta 7294

conformemente al capoverso 5. In particolare, l'azionista può comunicare alla società di non poter partecipare all'assemblea e di volere farsi rappresentare da una persona cui lo statuto non consente di esercitare la rappresentanza in quanto non è un azionista (cfr. cpv. 1). Se è d'accordo (il che dovrebbe essere la norma), la società può rinunciare a designare un rappresentante indipendente (cfr. cpv. 5). Tale soluzione relativamente semplice garantisce che la disposizione possa applicarsi anche alle piccole e medie imprese (qui di seguito: «PMI»).

A differenza di quanto si prevede per le società quotate in borsa, l'azionista può conferire una procura permanente al rappresentante indipendente (cfr. art. 689c cpv. 2 per le società quotate in borsa), il che dovrebbe permettere segnatamente alle PMI di contenere l'onere amministrativo connesso con la nomina del rappresentante.

Art. 689e cpv. 1 primo periodo e cpv. 2 primo periodo

Comunicazione

La disposizione concernente le comunicazioni del rappresentante indipendente all'assemblea generale dev'essere adeguata alle nuove norme di cui agli articoli 689c e 698d.

Art. 698 cpv. 2 n. 2a (nuovo)

Poteri intrasmissibili

Il progetto stabilisce che nelle società con azioni quotate in borsa l'elezione del rappresentante indipendente costituisce per principio un potere intrasmissibile dell'assemblea generale.

Le uniche eccezioni a questo principio sono definite dall'articolo 689c capoverso 1 secondo periodo nonché dall'articolo 4 delle disposizioni transitorie.

Art. 702 cpv. 2 e 3 Misure preparatorie. Processo verbale L'articolo 702, che disciplina il contenuto del verbale dell'assemblea generale, viene adeguato alle nuove regole in materia di rappresentanza (cpv. 2 n. 1, cfr. art. 689 segg.). Il verbale deve indicare segnatamente le deliberazioni e i risultati delle nomine con menzione dei voti emessi. Altre modifiche sono correlate all'impiego di mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento dell'assemblea (art. 701a segg.). Il processo verbale deve ad esempio contenere informazioni circa l'impiego di mezzi di comunicazione elettronici, il numero dei voti emessi per via elettronica e l'insorgere di problemi tecnici durante l'assemblea (cpv. 2 n. 5 e 7). Se si opta per un'assemblea generale per via elettronica, il processo verbale deve precisare che tutti gli azionisti e i loro rappresentanti vi hanno acconsentito (cpv. 2 n. 6).

Il capoverso 2 numero 3 puntualizza inoltre che le domande di ragguagli e le relative risposte devono figurare nel processo verbale soltanto se sono state trattate nel corso dell'assemblea.

È opportuno tenere conto dell'evoluzione tecnologica anche in relazione al diritto degli azionisti di prendere visione del processo verbale dell'assemblea: entro 20 giorni dallo svolgimento dell'assemblea generale gli azionisti devono poter consultare per via elettronica il verbale o riceverne su richiesta una copia gratuita.

All'occorrenza il verbale può essere anche spedito tramite posta elettronica. Le spese sono in ogni caso a carico della società (cpv. 3).

7295

Art. 703

Deliberazioni e nomine

L'articolo 703 è modificato per tenere conto delle nuove norme concernenti le istruzioni nell'ambito della rappresentanza istituzionale (art. 689c seg.): le maggioranze non sono più calcolate in base ai voti rappresentati, bensì secondo i voti emessi. Il nuovo capoverso 2 ha carattere imperativo: le astensioni non possono mai essere considerate voti emessi.

3.1.3

Modernizzazione dell'assemblea generale

Le disposizioni sulla modernizzazione dell'assemblea generale corrispondono a quelle contenute nel disegno del Consiglio federale del 21 dicembre 200721.

Art. 689a cpv. 1bis (nuovo)

Legittimazione nei confronti della società

Il consiglio d'amministrazione potrà prevedere che, in luogo della procura scritta, possa essere prodotta una procura elettronica (art. 689a cpv. 1bis), a condizione che sia munita di una firma elettronica qualificata (art. 14 cpv. 2bis CO)22. Le deliberazioni prese dall'assemblea generale con il concorso di persone la cui procura non è valida sono impugnabili conformemente all'articolo 691 capoverso 3 CO.

Con riguardo alle esigenze delle piccole imprese, il progetto prevede che il consiglio d'amministrazione non è tenuto ad accettare le procure elettroniche. Sotto questo aspetto, l'articolo 689a capoverso 1bis costituisce una lex specialis rispetto alla regola generale di cui all'articolo 14 capoverso 2bis CO. La società non può però nemmeno costringere gli azionisti a conferire la procura per via elettronica: questi possono quindi continuare a produrre una procura scritta munita di firma autografa (art. 14 cpv. 1 CO).

Art. 700

Convocazione dell'assemblea generale e iscrizione all'ordine del giorno. Forma

Per tenere conto della crescente informatizzazione, il progetto prevede al capoverso 1 che la società possa trasmettere per via elettronica agli azionisti la convocazione dell'assemblea e altri documenti; è ammessa inoltre la trasmissione via telefax. Ciò presuppone tuttavia il consenso dell'azionista interessato, in quanto nessuno può essere obbligato a comunicare per via elettronica con la società.

Il consenso degli azionisti può essere ottenuto in vari modi. Se lo statuto non prevede disposizioni al riguardo, spetta al consiglio d'amministrazione determinare come ottenerlo (cpv. 4).

La società è responsabile della regolare trasmissione della documentazione. Eventuali vizi nella trasmissione possono comportare una violazione dei diritti di partecipazione degli azionisti (art. 691 cpv. 3 e 706 CO).

Il capoverso 3 definisce il contenuto della convocazione. La struttura della disposizione viene modificata allo scopo di renderla maggiormente comprensibile. La disposizione afferma inoltre espressamente che la convocazione deve comprendere 21 22

FF 2008 1496 e 1503 seg.

In merito cfr. art. 2 e 7 della LF del 19 dic. 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle; RS 943.03).

7296

un sunto delle motivazioni a sostegno delle proposte formulate dagli azionisti (n. 3).

Le società quotate in borsa devono per di più indicare nella convocazione il nome e il recapito del rappresentante indipendente nonché la quota percentuale delle azioni il cui titolare non è iscritto nel libro delle azioni (cosiddette «Dispoaktien»23) rispetto al capitale azionario (n. 4). In tal modo sono resi più trasparenti i voti rappresentati in seno all'assemblea.

I capoversi 5 e 6 riproducono senza modifiche il tenore dei vigenti capoversi 3 e 424.

Art. 701a (nuovo)

Impiego di mezzi di comunicazione elettronici.

Esercizio dei diritti degli azionisti

Gli azionisti potranno partecipare all'assemblea generale per il tramite di mezzi di comunicazione elettronici, a condizione che lo statuto preveda espressamente tale possibilità. L'articolo fa riferimento in particolare alla trasmissione dell'assemblea generale via Internet o in altro modo, così da permettere a chi non è fisicamente presente di partecipare attivamente, per via elettronica, all'assemblea. È possibile anche l'impiego di videotelefoni. Permettendo queste nuove tecnologie si tiene conto della crescente dimensione internazionale dell'azionariato.

Gli interventi degli azionisti telecollegati devono essere trasmessi in diretta audiovisiva nel luogo in cui si tiene l'assemblea (n. 3). Occorre inoltre garantire che l'identità dei partecipanti e di coloro che prendono la parola sia inequivocabilmente accertata e che il risultato delle votazioni non possa essere falsato (art. 701c). Il consiglio d'amministrazione risponde dei danni derivanti dall'inosservanza di tali norme (art. 754 CO).

Le società non sono tenute a prevedere la possibilità di partecipare all'assemblea generale collegandosi a distanza. L'impiego dei relativi mezzi di comunicazione elettronici e l'obbligo di garantire l'identificazione degli azionisti telecollegati può comportare spese non indifferenti, soprattutto per le imprese con numerosi azionisti.

Per questo motivo si lascia alle società la libertà di decidere se e in che misura intendono avvalersi dei nuovi mezzi di comunicazione.

Art. 701b (nuovo)

Assemblea generale per via elettronica

È ammessa anche la possibilità di tenere un'assemblea generale esclusivamente per via elettronica. Si tratta della cosiddetta assemblea generale virtuale o «cyberassemblea», la quale non si svolge in un luogo fisico. Le regole di cui all'articolo 701c si applicano anche all'assemblea generale per via elettronica. Tutti i partecipanti devono poter seguire gli interventi di coloro che prendono parte all'assemblea. Lo svolgimento di tale assemblea presuppone inoltre l'assenso di tutti gli azionisti o rappresentanti. L'assemblea generale per via elettronica è tuttavia ammessa soltanto se nessuna delle deliberazioni da prendere richiede l'atto pubblico. I principi fondamentali relativi agli atti pubblici esigono infatti che l'atto venga steso nel luogo fisico in cui si tiene l'assemblea (tale esigenza deriva in particolare dai principi dell'unità dell'operazione di stesura e dell'unità di luogo25).

23 24 25

In merito a questa nozione cfr. il messaggio del 21 dic. 2007 sulla revisione del diritto della società anonima e diritto contabile, FF 2008 1321 1350.

Versione del 16 dic. 2005 (FF 2005 6473), in vigore dal 1° gen. 2008.

Cfr. Christian Brückner, Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurigo 1993, n.

marg. 2047 seg.; Peter Ruf, Notariatsrecht, Langenthal 1995, n. marg. 1477 seg.

7297

Se lo statuto non prevede disposizioni al riguardo, spetta al consiglio d'amministrazione stabilire il modo in cui l'azionista può esprimere il suo consenso allo svolgimento di un'assemblea generale per via elettronica. Nella misura in cui il mancato ottenimento del consenso costituisce una violazione del diritto di partecipare all'assemblea, le deliberazioni sono nulle (art. 706b n. 1 CO).

Taluni partecipanti alla consultazione sull'avamprogetto di revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile del 2 dicembre 2005 hanno chiesto che lo svolgimento dell'assemblea generale elettronica non sia subordinato al consenso di tutti gli azionisti26: essi ritengono sufficiente una deliberazione a maggioranza qualificata. Tale soluzione permetterebbe alle società con numerosi azionisti di non doversi preoccupare del luogo fisico in cui svolgere l'assemblea. Tuttavia il diritto di partecipare all'assemblea è uno dei diritti fondamentali degli azionisti: sarebbe pertanto inaccettabile escludere un'azionista dall'assemblea solo perché non dispone di un accesso a Internet.

Art. 701c (nuovo)

Condizioni per l'impiego dei mezzi di comunicazione elettronici

Questa disposizione definisce le condizioni cui è subordinato l'impiego di mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento dell'assemblea generale. In virtù del principio dell'immediatezza, gli azionisti devono potersi formare un'opinione basandosi anche sugli interventi degli altri azionisti. Occorre pertanto garantire che ogni partecipante possa presentare proposte e prendere parte attiva all'assemblea (n. 2).

Art. 701d (nuovo)

Problemi tecnici

L'assemblea generale va riconvocata quando non può svolgersi nella forma prescritta dalla legge o dallo statuto a causa dell'insorgere di problemi tecnici (cpv. 1). In tal caso non occorre osservare il termine previsto dall'articolo 700 capoverso 1 per la convocazione dell'assemblea: è sufficiente che la data dell'assemblea venga stabilita in modo tale da non escludere a priori la partecipazione della maggioranza degli azionisti.

Gli oggetti trattati prima dell'insorgere dei problemi tecnici non devono essere nuovamente iscritti all'ordine del giorno. Tali deliberazioni sono in linea di principio giuridicamente valide (cpv. 2), fermo restando che l'azionista ha la possibilità di impugnarle.

Se sono insorti problemi tecnici, la votazione o l'elezione dev'essere comunque ripetuta, anche nel caso in cui la società possa dimostrare che i problemi tecnici non hanno influito sull'esito della votazione o dell'elezione. Gli azionisti hanno il diritto irrinunciabile a che le votazioni e le elezioni previste dalla legge abbiano effettivamente luogo.

26

Ricapitolazione dei risultati della procedura di consultazione sull'avamprogetto di revisione del Codice delle obbligazioni concernente il diritto della società anonima e il diritto contabile, del feb. 2007, p. 22.

7298

3.1.4 Art. 710

Elezione del consiglio d'amministrazione Elezione e durata del mandato

Secondo il diritto vigente i membri del consiglio d'amministrazione sono eletti per tre anni se lo statuto non prevede altrimenti; la durata del mandato non può superare i sei anni.

Per la durata del mandato il presente progetto distingue tra le società con azioni quotate in borsa e quelle le cui azioni non sono quotate in borsa. Nel primo caso la durata normale del mandato è di un anno con possibilità di rielezione (cpv. 4); lo statuto può tuttavia prevedere una durata massima di tre anni: in tal modo si tiene conto del dell'esigenza di taluni ambienti economici di poter assicurare una maggiore continuità nel consiglio d'amministrazione e svolgere le elezioni in fasi successive.

Va sottolineato che anche quando è prevista una durata pluriennale del mandato, in virtù dell'articolo 705 CO l'assemblea generale ha in ogni momento la possibilità di destituire i membri del consiglio d'amministrazione dalla loro carica.

Per quanto attiene alle società le cui azioni non sono quotate in borsa, la durata del mandato continua a essere disciplinata conformemente al diritto vigente (cpv. 2).

Per tutte le società anonime il progetto prescrive l'elezione individuale dei membri del consiglio d'amministrazione; è pertanto esclusa un'elezione in corpore.

Contrariamente all'iniziativa popolare, il progetto non prevede l'obbligo per l'assemblea generale di eleggere un comitato di retribuzione del consiglio d'amministrazione. Il progetto ridurrà l'importanza dei comitati di retribuzione, oggi molto diffusi all'interno delle società con azioni quotate in borsa27. Innanzitutto poiché le decisioni del consiglio d'amministrazione concernenti la determinazione delle retribuzioni (art. 731k cpv. 1 e art. 731l cpv. 1) sono un'attribuzione intrasmissibile e inalienabile del consiglio d'amministrazione (cfr. art. 716a cpv. 1 n. 1 CO); secondo l'articolo 716a capoverso 2 CO il consiglio d'amministrazione può delegare al comitato di retribuzione soltanto la preparazione, l'esecuzione e la vigilanza in materia di retribuzioni. In secondo luogo il progetto attribuisce all'assemblea generale la competenza di approvare le retribuzioni in questione, per cui in questo contesto non sarà indispensabile ricorrere a un comitato «indipendente» ad hoc.

Art. 712

Presidente e segretario

Anche per quel che concerne le competenze per la designazione del presidente del consiglio d'amministrazione il progetto distingue tra società con azioni quotate in borsa e quelle con azioni non quotate in borsa. Nel primo caso il capoverso 1 dispone l'elezione del presidente del consiglio d'amministrazione da parte dell'assemblea generale; lo statuto può tuttavia prevedere che sia il consiglio d'amministrazione a designare il proprio presidente.

Nel secondo caso (cpv. 2) come pure per quel che attiene alla nomina del segretario del consiglio d'amministrazione (cpv. 3) si mantiene il diritto vigente.

27

Cfr. in merito Guy M. Gächter, Managementvergütungen: Grundlagen, Kompetenzen und Verfahren, tesi, San Gallo 2008, pag. 128 seg.; Katja Roth Pellanda, Organisation des Verwaltungsrates, Zusammensetzung, Arbeitsteilung, Information und Verantwortlichkeit, tesi, Zurigo 2007, N 616 seg.

7299

3.1.5

Regolamentazione delle retribuzioni

Gli articoli 731c­731m regolano sia i compiti del consiglio d'amministrazione che le attribuzioni dell'assemblea generale e per questo motivo sono stati raggruppati sotto un nuovo titolo E posto alla fine del capitolo III sull'organizzazione della società anonima; il raggruppamento di queste disposizioni avviene cioè con riferimento all'oggetto della norma (le retribuzioni nel caso di società con azioni quotate in borsa) e non al destinatario della stessa.

3.1.5.1 Art. 731c (nuovo)

Campo d'applicazione Campo d'applicazione

L'articolo 731c definisce il campo d'applicazione delle disposizioni seguenti (art. 731d­731m): esse si applicano soltanto alle società le cui azioni sono quotate in borsa. Il punto di riferimento non sono quindi le società di cui all'articolo 727 capoverso 1 numero 1 CO, né i titoli di partecipazione quotati in borsa (art. 663e cpv. 3 n. 1 CO: sono titoli di partecipazione in tal senso, oltre alle azioni, i buoni di partecipazione, i buoni di godimento e «altri titoli di partecipazione»28), ma soltanto le azioni nominative o al portatore, quotate in borsa.

Sia l'iniziativa popolare che il presente progetto vincolano il campo d'applicazione delle disposizioni in materia di retribuzioni al criterio della quotazione in borsa.

Il fatto di vincolare determinate disposizioni speciali al criterio della quotazione in borsa ­ una nozione che non è definita nel codice delle obbligazioni ­ non costituisce una novità: già il diritto vigente conosce questa soluzione, ad esempio in relazione all'obbligo di rendere pubbliche le retribuzioni previsto dall'articolo 663bbis CO o alle condizioni di cui all'articolo 685d CO.

Secondo l'articolo 2 lettera b della legge federale del 24 marzo 199529 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (legge sulle borse, LBVM) sono considerate borse le istituzioni del commercio di valori mobiliari che perseguono lo scambio simultaneo di offerte tra più commercianti di valori mobiliari, nonché la conclusione di contratti. Secondo l'articolo 2 lettera c LBVM per quotazione si intende l'ammissione al commercio sul mercato primario o sul mercato secondario. Ai sensi di questa normativa sono considerate borse sia le istituzioni svizzere che quelle estere30.

Infine, il concetto di quotazione in borsa di cui all'articolo 731c si riferisce unicamente alla quotazione avvenuta per iniziativa della società in questione. Non sono considerate quotate in borsa ai sensi dell'articolo 731c le azioni il cui commercio in borsa avviene senza partecipazione della società che le ha emanate (p. es. su iniziativa di un cosiddetto market maker, vale a dire di un commerciante che conformemen28

29 30

Cfr. messaggio del 23 giu. 2004 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione nel diritto societario) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, FF 2004 3545 3585.

RS 954.1 Cfr. messaggio del 23 giu. 2004 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione nel diritto societario) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, FF 2004 3545 3585.

7300

te all'art. 3 cpv. 4 dell'O del 2 dic. 199631 sulle borse e il commercio di valori mobiliari [O sulle borse, OBVM] negozia professionalmente per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari e fissa i corsi di singoli valori mobiliari pubblicamente e durevolmente oppure su richiesta)32.

3.1.5.2 Art. 731e (nuovo)

Obbligo di diligenza in materia di determinazione delle retribuzioni Obbligo di diligenza

Il nuovo articolo 731e introduce, oltre all'obbligo di diligenza generale enunciato nell'articolo 717 capoverso 1 CO, un obbligo di diligenza specifico relativo alla determinazione delle retribuzioni, valido per tutte le società quotate in borsa. Questa disposizione obbliga i membri del consiglio d'amministrazione e le persone che si occupano della gestione33 a vegliare affinché le retribuzioni siano fissate tenendo conto non solo della situazione economica dell'impresa ma anche della sua prosperità duratura. Inoltre deve sussistere un rapporto adeguato tra le retribuzioni e i compiti, le prestazioni e le responsabilità dei beneficiari. Questa disposizione si attiene in linea di massima al § 87 del nuovo diritto tedesco in materia34.

Secondo l'articolo 731e, il consiglio d'amministrazione e le persone che si occupano della gestione possono, nell'ambito di un'azione di responsabilità, essere chiamati a rispondere di un danno causato alla società per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza al momento della determinazione delle retribuzioni. Le retribuzioni conformi alla prassi di mercato che non possono essere oggetto di un'azione di restituzione conformemente all'articolo 678 capoverso 2 poiché non sono sproporzionate rispetto alla controprestazione fornita, potrebbero quindi in ogni caso comportare la responsabilità del consiglio d'amministrazione se non sono fissate tenendo conto della situazione economica dell'impresa e della sua prosperità duratura o dei compiti, delle prestazioni e delle responsabilità dei beneficiari.

Per la determinazione delle retribuzioni l'articolo 731e prevede in particolare tre criteri imperativi il cui non rispetto comporta la violazione dell'obbligo di diligenza: innanzitutto la considerazione della situazione economica dell'impresa, in secondo luogo la considerazione della sua prosperità duratura e infine il rapporto adeguato tra la retribuzione e i compiti, le prestazioni e le responsabilità dei beneficiari.

Secondo il criterio della situazione economica, le retribuzioni devono essere compatibili anche con l'andamento degli affari (i fattori da considerare sono segnatamente la copertura del capitale, il tasso d'indebitamento, la situazione reddituale e il flusso di cassa). L'obbligo di diligenza non sarebbe per esempio soddisfatto se il consiglio d'amministrazione o le persone che si occupano della gestione introducessero un sistema di retribuzione che garantisce il versamento di indennità supplementari

31 32

33 34

RS 954.11 Cfr. Matthias Oertle/Shelby du Pasquier, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Rolf Watter (Ed.), Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, Art. 530­1186 OR, 3a ed., Basilea 2008, Art. 685d N 1.

Cfr. in merito anche le spiegazioni al n. 3.1.1 relative all'art. 678.

Legge sull'adeguatezza delle retribuzioni degli alti quadri («Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütungen», VorstAG) del 31 lug. 2009, in vigore dal 5 ago. 2009.

7301

legate alla performance anche in caso di deficit, in particolare alle persone responsabili di questo deficit.

La considerazione della situazione economica dell'impresa nell'ambito dell'obbligo di diligenza in materia di retribuzioni non è in contraddizione con l'abbandono di questo criterio per l'azione di restituzione di prestazioni (art. 678 cpv. 2). In effetti, l'obiettivo dell'articolo 678 è la protezione del patrimonio sociale, che deve essere difeso contro i prelevamenti occulti di utili, qualsiasi sia la situazione economica dell'impresa. L'obiettivo dell'articolo 731e è per contro la diligenza del consiglio d'amministrazione e delle persone che si occupano della gestione nell'ambito della determinazione delle retribuzioni e in questo contesto la considerazione della situazione economica dell'impresa è fondata.

La nozione di prosperità duratura dell'impresa non è nuova nel diritto svizzero della società anonima (cfr. art. 669 cpv. 3 e art. 674 cpv. 2 n. 2 CO). Riferita all'obbligo di diligenza in materia di determinazione delle retribuzioni, questa nozione segnala che la politica di retribuzione non deve provocare una corsa agli utili a breve termine ma al contrario dovrebbe favorire la costanza degli utili, nell'interesse della società a lungo termine.

L'obbligo di diligenza in questo ambito è rispettato segnatamente quando le retribuzioni sono fissate tenendo conto della situazione economica dell'impresa e della sua prosperità duratura. Ciò significa che il consiglio d'amministrazione e i terzi che si occupano della gestione dispongono di un margine di discrezione al momento della determinazione delle retribuzioni e che queste ultime non devono essere fissate meccanicamente in base a soli indici economici. Si possono quindi immaginare situazioni nelle quali, nonostante la situazione economica difficile, è opportuno offrire salari attrattivi per tenere o poter reclutare dirigenti altamente qualificati o specialisti di alto livello.

Il criterio secondo cui deve sussistere un rapporto adeguato tra la retribuzione e i compiti, le prestazioni e la responsabilità del beneficiario serve a esplicitare che in questo ambito il rispetto dell'obbligo di diligenza non va valutato soltanto in base alla situazione economica globale dell'azienda ma anche in base a elementi individuali correlati al
beneficiario della retribuzione. In tal modo si intende garantire che anche in situazioni di prosperità economica e aziendale le retribuzioni non vengano fissate in modo del tutto arbitrario ma appaiano sempre giustificate dai compiti, le prestazioni e le responsabilità dei beneficiari. Questo criterio supplementare permette di rinunciare a definire per legge un limite massimo assoluto o relativo (p. es.

definendo un limite massimo di 1 milione di franchi o una forbice massima tra il salario minimo e quello massimo all'interno di un'azienda pari a un rapporto di 1 a 20).

La nozione di adeguatezza della retribuzione non è una novità nel diritto svizzero della società anonima: figurava infatti nell'articolo 679 vCO35 e sussiste tuttora in relazione alle cooperative (art. 904 CO). In tale contesto non ci si riferisce a un importo massimo espresso in termini assoluti bensì l'adeguatezza della retribuzione viene valutata nel singolo caso sulla base dei compiti, delle prestazioni e delle responsabilità dei beneficiari36.

35 36

RU 1937 189 222 e 283; in vigore sino al 30 giu. 1992.

Cfr. Wolfhart Bürgi, Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, V. Band: Obligationenrecht, 5. Teil: Die Aktiengesellschaft, b/1: Rechte und Pflichten der Aktionäre (Art. 660­697), Zurigo 1957, Art. 679 aOR N 9.

7302

L'obbligo di diligenza relativo alla determinazione delle retribuzioni è rispettato soltanto se tutte le condizioni indicate dall'articolo 731e sono soddisfatte (condizioni cumulative).

Infine, la formalizzazione dell'obbligo di diligenza conformemente all'articolo 731e non significa che le retribuzioni non contemplate dalla disposizione (p. es. nel caso delle società quotate in borsa: le retribuzioni ai dirigenti del livello medio, nel caso delle società non quotate in borsa: le retribuzioni in genere) possano essere fissate senza osservare la diligenza richiesta o l'interesse della società.

3.1.5.3

Regolamento sulle retribuzioni

Art. 716a cpv. 1 n. 2a (nuovo)

Attribuzioni intrasmissibili

Il consiglio d'amministrazione è responsabile dell'attuazione di una politica di retribuzione adeguata (cfr. art. 731e). A questo proposito, l'articolo 716a capoverso 1 numero 2a esplicita che le società le cui azioni sono quotate in borsa devono adottare un regolamento sulle retribuzioni (art. 731d) e presentare una relazione sulle retribuzioni (art. 731f). Questi compiti spettano al consiglio d'amministrazione.

L'adozione del regolamento sulle retribuzioni e la preparazione della relativa relazione sono attribuzioni intrasmissibili e inalienabili del consiglio d'amministrazione: in altre parole tali compiti non possono in alcun caso essere delegati né alla direzione, né a un comitato o a singoli membri del consiglio d'amministrazione né all'assemblea generale. Il regolamento sulle retribuzioni adottato dal consiglio d'amministrazione necessita tuttavia dell'approvazione dell'assemblea generale (art. 731j).

Art. 731d (nuovo)

Regolamento sulle retribuzioni

Secondo il capoverso 1 il consiglio d'amministrazione di una società quotata in borsa adotta un regolamento sulle retribuzioni in forma scritta che costituisce la base per la determinazione delle retribuzioni dei membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo. Soltanto le retribuzioni dei membri di questi organi devono essere obbligatoriamente disciplinati dal regolamento sulle retribuzioni; il consiglio d'amministrazione è libero tuttavia di estendere il campo d'applicazione personale del regolamento anche ad altri dipendenti della società.

La nozione di retribuzione è da intendersi in senso lato; essa viene definita nell'articolo 731g capoverso 2 e comprende segnatamente i bonus, i tantièmes, le attribuzioni di azioni e di opzioni nell'ambito di programmi di partecipazione, le indennità di partenza e di assunzione. I mutui e gli altri crediti concessi ai membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, ancora in carica o no, devono essere indicati nella relazione sulle retribuzioni (art. 731h cpv. 1); essi non costituiscono tuttavia retribuzioni se sono conformi alla prassi del mercato. Se invece il consiglio d'amministrazione rinuncia al rimborso di un credito di questo tipo, lo stesso va considerato retribuzione (art. 731g cpv. 2 n. 7).

Secondo il capoverso 2 numero 1, nel regolamento sulle retribuzioni il consiglio d'amministrazione deve stabilire le competenze e la procedura per la determinazione della retribuzione di base e della retribuzione aggiuntiva. Deve in particolare indicare quali membri del consiglio d'amministrazione (indipendenti/ non indipendenti, 7303

esecutivi/non esecutivi) e, se del caso, quali altre persone (p. es. membri della direzione o del consiglio consultivo, consulenti esterni) partecipano, e in che modo, all'elaborazione delle decisioni. Deve inoltre descrivere i diritti di partecipazione e di consultazione conferiti ai beneficiari delle retribuzioni. Non è necessario designare per nome le persone interessate poiché il regolamento sulle retribuzioni fornisce una descrizione funzionale delle procedure37. Il regolamento sulle retribuzioni deve inoltre prevedere misure che consentano di evitare i conflitti di interesse.

Il progetto non prescrive l'istituzione di un comitato di retribuzione. Se una società intende dotarsi di un organo di questo tipo, il regolamento sulle retribuzioni deve stabilirne la composizione (p. es. prevedendo una maggioranza di membri indipendenti e non esecutivi del consiglio d'amministrazione) e i compiti.

Nei principi di retribuzione di cui al capoverso 2 numero 2, il consiglio d'amministrazione stabilisce gli obiettivi da considerare nella determinazione delle retribuzioni (p. es. obiettivi relativi alla cifra d'affari o al rendimento, indici, confronti salariali, evoluzione del corso dell'azione, obiettivi personali). Inoltre indica come questi obiettivi devono essere ponderati e quali sono gli indicatori che consentono di misurarne il grado di realizzazione. Il sistema di retribuzione e il regolamento sulle retribuzioni che lo codifica devono essere chiari e comprensibili.

Il capoverso 2 numero 3 prescrive che il regolamento sulle retribuzioni deve contenere inoltre informazioni sui diversi elementi della retribuzione. Il consiglio d'amministrazione deve in particolare definire quali tipi di retribuzione vengono utilizzati dalla società (cfr. art. 731g cpv. 2).

Eventuali programmi di partecipazione devono essere inclusi negli elementi della retribuzione. Visto che questi programmi comportano il rischio di annacquare le quote effettive di partecipazione alla società, hanno spesso una configurazione complessa, creano incentivi non indifferenti e hanno effetti a lungo termine, essi sono menzionati specificatamente nel capoverso 2 numero 3. In altre parole, nel regolamento sulle retribuzioni il consiglio d'amministrazione deve indicare con precisione quali tipi di diritti di partecipazione, di conversione
e di opzione sono previsti nelle retribuzioni e quali sono le condizioni di attribuzione e le modalità concrete di questi programmi.

Secondo il capoverso 2 numero 4 il regolamento sulle retribuzioni deve definire anche i principi che reggono la durata e la disdetta dei contratti in cui le retribuzioni sono previste (cfr. art. 731g cpv. 1 n. 2). In tal modo gli azionisti hanno la possibilità di conoscere non soltanto il tipo e l'ammontare delle retribuzioni ma anche la durata delle obbligazioni contrattuali e di modificare questi elementi (cfr. art. 731j).

Nel regolamento sulle retribuzioni il consiglio d'amministrazione deve inoltre prevedere la possibilità di ridurre a posteriori le retribuzioni aggiuntive (sistema bonusmalus38) o motivare la rinuncia all'introduzione di tali sistemi (cpv. 2 n. 5).

37

38

Cfr. SWX, Commento del 20 set. 2007 relativo alla Direttiva Corporate Governance, n. 5.1. Consultabile in Internet (in francese) all'indirizzo: http://www.six-swissexchange.com/admission/being_public/governance_fr.html Cfr. Circolare 2010/1 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), Standard minimi per i sistemi di remunerazione negli istituti finanziari, N 48 seg., consultabile in Internet all'indirizzo seguente: http://www.finma.ch/i/regulierung/Pagine/rundschreiben.aspx

7304

Contrariamente alle retribuzioni anticipate (cfr. art. 731m), le indennità di assunzione sono ammesse poiché possono essere nell'interesse della società. Le indennità di assunzione sono retribuzioni (art. 731g cpv. 2 n. 5) e in quanto elemento della retribuzione complessiva sottostanno, unitamente alle altre retribuzioni, all'approvazione da parte dell'assemblea generale. Il progetto non prevede un obbligo specifico di pubblicazione delle indennità di assunzione. Per evitare che queste siano fissate in modo arbitrario, il capoverso 2 numero 6 prescrive che il consiglio d'amministrazione deve disciplinare, nel regolamento sulle retribuzioni, l'ammissibilità e le basi nonché le condizioni per il versamento di tali indennità.

Le spese per il conseguimento di prestazioni previdenziali o che accrescono l'entità di queste ultime sono parimenti retribuzioni (art. 731g cpv. 2 n. 8) e in quanto tali sottostanno all'approvazione dell'assemblea generale. Di norma gli azionisti non sono tuttavia a conoscenza dell'entità e della strutturazione di tali prestazioni, che a volte superano di molto i contributi obbligatori del datore di lavoro previsti dalla legge39. Per evitare gli abusi e permettere agli azionisti di disporre di tutte le informazioni necessarie anche in questo ambito importante, il capoverso 2 numero 7 prescrive che il consiglio d'amministrazione deve fissare nel regolamento sulle retribuzioni anche i principi in base a cui è stabilito l'ammontare delle prestazioni di previdenza.

Conformemente al capoverso 3, occorre distinguere tra la retribuzione di base e un'eventuale retribuzione aggiuntiva. La prima costituisce il salario fisso. Dato che il suo ammontare viene approvato in anticipo per l'anno successivo, i membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo sanno qual è il salario minimo cui hanno diritto per il lavoro che sono chiamati a prestare. La retribuzione aggiuntiva comprende elementi legati ai risultati e alle prestazioni. Essa non è tuttavia un'attribuzione di quote di utili ai sensi dell'articolo 677 CO, dal momento che è già indicata come onere nei conti annuali, i quali sono sottoposti al controllo ordinario dell'organo di revisione. Le indennità di partenza sono considerate retribuzioni aggiuntive. Dal momento che possono essere accordate solo
con riserva di approvazione dell'assemblea generale, nei contratti tra i membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo da un lato e la società dall'altro le retribuzioni aggiuntive conformemente all'articolo 731k capoverso 1 numeri 2 e 4 e all'articolo 731l capoverso 1 numero 2 figurano solo in una forma condizionale che dev'essere confermata successivamente.

Nel progetto si rinuncia infine a definire il rapporto massimo ammesso tra la retribuzione di base e la retribuzione aggiuntiva poiché questo fattore dipende dal settore, dalle dimensioni e dall'orientamento dell'impresa. Il consiglio d'amministrazione è comunque tenuto a fissare un tale rapporto massimo nel regolamento sulle retribuzioni e ogni singola società dispone così di uno strumento per definire una soluzione adeguata alla propria situazione.

39

Guy Gächter, Managmentvergütungen: Grundlagen, Kompetenezen und Verfahren, tesi San Gallo 2008, pag. 28.

7305

3.1.5.4

Relazione sulle retribuzioni

Art. 728a cpv. 1 n. 4 (nuovo)

Attribuzioni dell'ufficio di revisione. Oggetto e portata della verifica

Secondo il diritto vigente le società sono tenute a indicare nell'allegato del bilancio le retribuzioni versate ai quadri dirigenti (art. 663bbis CO). Dato che secondo l'articolo 662 capoverso 2 CO l'allegato è parte integrante del conto annuale, l'ufficio di revisione deve verificare che i dati concernenti le retribuzioni rese pubbliche siano conformi alle disposizioni legali e allo statuto (art. 728a cpv. 1 CO).

Il progetto prevede di togliere dall'allegato del bilancio le retribuzioni sottoposte all'obbligo di pubblicazione e inserirle nella relazione sulle retribuzioni (cfr. in merito le spiegazioni all'art. 731g seg.). La trasparenza delle retribuzioni è però garantita soltanto se le relative disposizioni di legge possono essere attuate in modo efficace40. Dato che la relazione sulle retribuzioni non fa parte del conto annuale sottoposto all'obbligo di revisione, occorre completare le attribuzioni dell'ufficio di revisione. Per questo motivo nel caso delle società quotate in borsa l'articolo 728a capoverso 1 numero 4 attribuisce all'ufficio di revisione l'obbligo di verificare che la relazione sulle retribuzioni sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto.

L'esame verte sulla completezza e la correttezza delle fattispecie registrate nella relazione. Se constata indicazioni non veritiere in materia di retribuzioni dei membri del consiglio d'amministrazione, della direzione o del consiglio consultivo, in base all'articolo 728c capoverso 2 numero 1 CO l'ufficio di revisione dovrà in ogni caso informare l'assemblea generale (in merito agli avvisi obbligatori di spettanza dell'ufficio di revisione in caso di violazione del regolamento sulle retribuzioni cfr.

le spiegazioni all'art. 728c cpv. 1 e 2bis)41.

Nella sua relazione l'ufficio di revisione deve inoltre presentare all'attenzione dell'assemblea generale un parere sul risultato della verifica (cfr. art. 728b cpv. 2 n. 1 CO).

Conformemente al capoverso 1 numero 4 la verifica dell'ufficio di revisione si limita alla pubblicazione delle retribuzioni nella relativa relazione. La parte della relazione contenente i ragguagli sul rispetto della legge, del regolamento e dello statuto (art. 731f) non sottostà pertanto all'obbligo di revisione.

Art. 731f (nuovo) Relazione sulle retribuzioni. In generale La relazione sulle retribuzioni
comprende una parte giustificativa (art. 731f) e una parte relativa alla trasparenza (pubblicazione) delle retribuzioni dei quadri dirigenti (art. 731g seg.).

Conformemente al capoverso 1, il consiglio d'amministrazione deve allestire annualmente una relazione scritta sulle retribuzioni (relazione sulle retribuzioni) nella quale rende conto in misura circostanziata dell'attuazione delle prescrizioni che figurano nella legge, nel regolamento sulle retribuzioni (cfr. art. 731d) e se del caso 40

41

Cfr. messaggio del 23 giu. 2004 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione), FF 2004 3545 3995.

Cfr. messaggio del 23 giu. 2004 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione), FF 2004 3545 3995.

7306

nello statuto. La relazione sulle retribuzioni riguarda sia le retribuzioni aggiuntive acquisite nell'esercizio concluso sia le retribuzioni di base future (a questo proposito: cfr. art. 731k e 731l). Deve inoltre distinguere tra le retribuzioni del consiglio d'amministrazione e quelle della direzione e del consiglio consultivo.

Nella relazione sulle retribuzioni il consiglio d'amministrazione illustra l'attuazione concreta del regolamento sulle retribuzioni. Più la natura e le modalità delle retribuzioni sono complesse, più il consiglio d'amministrazione deve fornire informazioni.

È il caso in particolare per l'attuazione dei programmi di partecipazione, di cui devono essere presentate tutte le modalità in modo dettagliato (segnatamente: valore di base, criteri di attribuzione, eventuali termini di blocco; inoltre per i diritti di conversione e di opzione: durata, condizioni di sottoscrizione, prezzo e periodo d'esercizio)42.

Nella relazione il consiglio d'amministrazione commenta tutte le retribuzioni e in particolare rende conto dell'applicazione concreta del regolamento sulle retribuzioni inteso nel senso di una norma «generale e astratta»43. In tal modo la relazione sulle retribuzioni garantisce che gli azionisti possano esercitare i loro diritti in piena cognizione di causa. In quest'ottica una relazione sulle retribuzioni precisa e plausibile corrisponde anche all'interesse del consiglio d'amministrazione.

La relazione sulle retribuzioni serve inoltre come resoconto circostanziato e, per quanto riguarda le retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, funge da giustificativo qualificato per la proposta che dev'essere sottoposta all'assemblea generale conformemente agli articoli 731k e 731l.

Conformemente al capoverso 2, le disposizioni sulla comunicazione della relazione sulla gestione (art. 696 cpv. 1 e 2 CO) si applicano per analogia alla comunicazione della relazione sulle retribuzioni. La relazione deve di conseguenza essere messa a disposizione degli azionisti nella sede della società al più tardi 20 giorni prima dell'assemblea generale. Ogni azionista può inoltre esigere che gli sia trasmesso tempestivamente un esemplare gratuito della relazione sulle retribuzioni. I titolari di azioni nominative devono essere informati di questo diritto
con una comunicazione scritta, i titolari di azioni al portatore con una pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e nella forma prevista dallo statuto (art. 696 cpv. 2 CO).

Infine, nell'anno successivo all'assemblea generale, ogni azionista può farsi trasmettere gratuitamente dalla società la relazione sulle retribuzioni nella forma approvata dall'assemblea generale (art. 696 cpv. 3 CO).

42

43

Cfr. SWX, Commento del 20 set. 2007 relativo alla Direttiva Corporate Governance, n.

5.1. Consultabile in Internet (in francese) all'indirizzo: http://www.six-swissexchange.com/admission/being_public/governance_fr.html.

Olivier Blanc/Florian Zihler, Die neuen aktienrechtlichen Vergütungsregeln gemäss dem Entwurf vom 5. Dezember 2008, Die grosse Aktienrechtsrevision als indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative «gegen die Abzockerei», GesKR 2009, pag. 71.

7307

Art. 731g, 731h e 731i (nuovi)

Trasparenza delle retribuzioni

Gli articoli 731g, 731h e 731i corrispondono sostanzialmente al vigente articolo 663bbis CO44; disciplinano la pubblicità delle retribuzioni corrisposte ai dirigenti superiori delle società quotate in borsa.

Nel progetto le disposizioni sulla trasparenza delle retribuzioni contenute nell'attuale articolo 663bbis CO sono suddivise sui tre articoli in questione (art. 731g, 731h e 731i). Le retribuzioni non saranno più pubblicate nell'allegato del bilancio ma nella relazione sulle retribuzioni, di modo che in merito alle retribuzioni corrisposte dalle società quotate in borsa risulta rispettato il principio dell'unità della materia.

Anche la relazione sulle retribuzioni sottostà all'obbligo di revisione (cfr. art. 728a cpv. 1 n. 4).

Le disposizioni sono inoltre completate in alcuni punti: per accrescere la trasparenza, le società sono tenute a indicare la durata dei contratti (in particolare contratti di lavoro e mandati) che prevedono le retribuzioni (art. 731g cpv. 1 n. 2; cfr. anche art. 731d cpv. 2 n. 4).

Per evitare lacune si esplicita che le indennità di assunzione (cosiddetti «golden hello») sono considerate retribuzioni (art. 731g cpv. 2 n. 5). Esse vanno peraltro distinte chiaramente dalle retribuzioni anticipate (cfr. in merito le spiegazioni all'art. 731m).

Le indennità di partenza e le retribuzioni anticipate sono ammesse soltanto in via eccezionale e necessitano dell'approvazione dell'assemblea generale (art. 731m) per cui è opportuno che il loro importo complessivo sia indicato separatamente (art. 731h cpv. 2 n. 4).

Infine la relazione sulle retribuzioni deve indicare anche i mandati ulteriori dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione (art. 731h cpv. 3). Questa disposizione riprende la normativa applicabile alla comunicazione dei mandati dei membri delle Camere federali secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettere b e d della legge federale del 13 dicembre 200245 sull'Assemblea federale (legge sul Parlamento, LParl).

Una minoranza della Commissione (Zanetti, Janiak, Savary, Recordon, Stadler Markus) ritiene che l'obbligo di notifica delle retribuzioni debba applicarsi anche alle retribuzioni degli altri dipendenti della società se sono superiori alla retribuzione più bassa versata a un singolo membro della direzione. La minoranza ritiene opportuno estendere l'obbligo
di notifica anche ai dipendenti dei livelli gerarchici inferiori dato che vi sono settori in cui questi dipendenti ricevono retribuzioni in parte molto più elevate di quelle corrisposte ai loro superiori. La maggioranza della Commissione ha tuttavia deciso di mantenere il diritto vigente in questo ambito e pertanto non estendere la trasparenza delle retribuzioni ai livelli gerarchici inferiori.

A seguito della nuova normativa sulla pubblicazione delle retribuzioni secondo gli articoli 731g seguenti occorre stralciare il vigente articolo 663bbis CO.

Per quel che attiene al periodo determinante cui occorre far riferimento nella relazione sulle retribuzioni, bisogna distinguere tra la parte giustificativa della relazione 44

45

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 2005 (Trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione) in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2629 2632; FF 2004 3995).

RS 171.10

7308

(art. 731f) e quella relativa alla trasparenza (art. 731g seg.). La parte giustificativa funge da giustificativo qualificato delle retribuzioni di cui il consiglio d'amministrazione chiede l'approvazione. Tale parte indica pertanto l'importo complessivo delle retribuzioni di base previste per il periodo fino alla prossima assemblea generale (art. 731k cpv. 1 n. 1 e 3 nonché art. 731l cpv. 1 n. 1) nonché l'importo complessivo delle retribuzioni aggiuntive previste per l'esercizio concluso (art. 731k cpv. 1 n. 2 e 4 nonché art. 731l cpv. 1 n. 2).

Come già nel diritto vigente, per l'obbligo di rendere note le retribuzioni nella parte relativa alla trasparenza è invece determinante il momento in cui le retribuzioni sono iscritte nella contabilità46: la parte relativa alla trasparenza si riferisce pertanto sempre all'esercizio precedente.

Per quel che concerne le retribuzioni aggiuntive la parte relativa alla trasparenza e la parte giustificativa (cioè la proposta del consiglio d'amministrazione all'assemblea generale) fanno quindi riferimento al medesimo periodo determinante. Il periodo delle due parti è invece diverso nel caso delle retribuzioni di base: in tale contesto gli azionisti devono basarsi sulla proposta del consiglio d'amministrazione, ma possono se necessario consultare la parte relativa alla trasparenza per disporre di valori di riferimento.

3.1.5.5

Approvazione da parte dell'assemblea generale

Art. 627 n. 15 (nuovo)

Statuto. Altre disposizioni

Il numero 15 precisa che le regole in materia di approvazione delle retribuzioni della direzione che derogano all'articolo 731l capoverso 1 fanno parte delle disposizioni che per la loro validità richiedono l'iscrizione nello statuto.

Art. 698 cpv. 2 n. 4a (nuovo)

Poteri intrasmissibili

Il progetto precisa che nelle società quotate in borsa l'approvazione del regolamento sulle retribuzioni come pure delle retribuzioni dei membri del consiglio d'amministrazione e del consiglio consultivo sono poteri intrasmissibili dell'assemblea generale. L'attribuzione di questo diritto obbligatorio agli azionisti permette di rafforzare il governo d'impresa nel settore delle retribuzioni corrisposte agli alti dirigenti delle società.

Dato che lo statuto può rinunciare a sottoporre ad approvazione le retribuzioni dei membri della direzione (art. 731l cpv. 1 prima parte del periodo), tale elemento non rientra nei poteri intrasmissibili dell'assemblea generale ai sensi dell'articolo 698 capoverso 2 CO.

Art. 706 cpv. 1

Diritto di contestare la deliberazione sulle retribuzioni

Il progetto attribuisce all'assemblea generale sia la competenza di approvare il regolamento sulle retribuzioni in quanto elemento generico e astratto (art. 731j) sia 46

Cfr. messaggio del 23 giu. 2004 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione), FF 2004 3995 4014.

7309

quella di approvare le retribuzioni individuali concrete (art. 731k seg.). Questa doppia competenza comporta il pericolo che in occasione di una medesima assemblea generale o di assemblee successive gli azionisti prendano decisioni contraddittorie, per esempio accettando un regolamento che prevede esplicitamente una retribuzione di base fissa per i membri del consiglio d'amministrazione ma rifiutando poi di approvare le retribuzioni di base chieste in conformità al regolamento oppure viceversa approvando retribuzioni non conformi al regolamento approvato in precedenza.

Sulla base del vigente articolo 706 CO è già possibile contestare le decisioni dell'assemblea generale concernenti le retribuzioni dei quadri dirigenti se esse violano disposizioni di legge in materia di retribuzioni (p. es. una decisione dell'assemblea generale che approva in anticipo per il periodo fino alla successiva assemblea le retribuzioni aggiuntive dei membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo; cfr. art. 731k cpv. 1 n. 2 e 4 nonché art. 731l cpv. 1 n. 2); il vigente articolo 706 CO non permette tuttavia di contestare le decisioni dell'assemblea generale che sono conformi alla legge ma violano il regolamento sulle retribuzioni.

Con l'approvazione dell'assemblea generale, il regolamento sulle retribuzioni ottiene lo stesso carattere giuridico dello statuto. Per questo motivo è giustificato estendere le possibilità di contestazione previste dall'articolo 706 CO anche alle violazioni del regolamento sulle retribuzioni: in tal modo non soltanto gli azionisti che nell'assemblea generale si sono trovati in minoranza ma anche i beneficiari delle retribuzioni sono messi in condizione di opporsi alle decisioni dell'assemblea generale che non corrispondono a quanto stabilito dal regolamento sulle retribuzioni.

Considerata la casistica molto complessa, nel progetto si rinuncia a completare l'elenco delle fattispecie concrete: si è preferito estendere la portata della clausola generale della frase introduttiva includendo tra i motivi di contestazione anche le violazioni del regolamento sulle retribuzioni.

La legittimazione attiva non spetta mai al singolo membro del consiglio d'amministrazione ma sempre e soltanto al consiglio d'amministrazione in quanto organo complessivo. Dato che nel caso
delle società quotate in borsa le persone cui si applica il regolamento sulle retribuzioni (cioè i membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo) spesso sono anche azionisti della società, nella pratica si può partire dall'idea che ogni persona interessata da una decisione dell'assemblea generale sarà legittimata a contestarla.

Art. 716a cpv. 1 n. 4

Attribuzioni intrasmissibili

Il diritto vigente sancisce nell'articolo 716a CO il principio di parità47; il capoverso 1 numero 4 di tale articolo stabilisce che la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza è un'attribuzione intrasmissibile e inalienabile del consiglio d'amministrazione.

La nomina dei membri della direzione è strettamente correlata alla decisione concernente la loro retribuzione; questa continuerà a essere stabilita dal consiglio d'ammi-

47

Messaggio del 23 feb. 1983 sulla revisione del diritto della società anonima, FF 1983 II 713 901.

7310

nistrazione ma (salvo disposizione diversa dello statuto) dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'assemblea generale.

Il progetto relativizza pertanto il principio di parità in relazione alla nomina dei membri della direzione48, introducendo una riserva per quel che concerne le competenze attribuite dalla legge e dallo statuto all'assemblea generale in materia di approvazione delle retribuzioni corrisposte ai membri della direzione (cfr. art. 731l).

Art. 728c cpv. 1 e 2bis (nuovo)

Attribuzioni dell'ufficio di revisione. Avvisi obbligatori

Nelle società quotate in borsa il regolamento sulle retribuzioni può essere molto lungo e complesso, per cui molti azionisti potrebbero avere difficoltà a verificarne di persona il rispetto. Appare pertanto giustificato prevede un ulteriore meccanismo di controllo, oltre all'informazione e alla trasparenza nella relazione sulle retribuzioni, all'obbligo di revisione di tale relazione (art. 731f seg. in combinato disposto con art. 728a cpv. 1 n. 4) e all'eventuale azione di contestazione (art. 706 cpv. 1).

Le società quotate in borsa sono tenute a sottoporsi a una revisione ordinaria da parte di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale (art. 727 cpv. 1 n. 1 lett a CO e art. 727b cpv. 1 CO).

Al fine di garantire che le nuove regole in materia di retribuzioni siano effettivamente applicate nelle società quotate in borsa, il progetto prevede di estendere l'elenco delle violazioni sottoposte all'obbligo di notifica nel contesto della revisione ordinaria. Secondo il nuovo testo, se nell'ambito delle proprie attribuzioni di verifica (art. 728a CO) l'ufficio di revisione constata una violazione del regolamento sulle retribuzioni, esso è tenuto a comunicarlo al consiglio d'amministrazione (cpv. 1).

L'obbligo di verifica dell'ufficio di revisione non si estende oltre la portata delle sue attribuzioni legali in materia di verifica. Tuttavia, in quanto organo della società, all'ufficio di revisione incombe un certo obbligo di fedeltà, per cui esso sarà tenuto a notificare anche violazioni del regolamento sulle retribuzioni di cui è venuto a conoscenza per caso49.

Se le violazioni sono gravi, l'ufficio di revisione deve inoltre informarne anche l'assemblea generale (cpv. 2bis).

Art. 731j (nuovo)

Approvazione del regolamento sulle retribuzioni

Il consiglio d'amministrazione adotta il regolamento sulle retribuzioni; secondo il capoverso 1 questo però acquista validità soltanto con l'approvazione da parte dell'assemblea generale (cfr. anche art. 698 cpv. 2 n. 4a). L'approvazione dell'assemblea generale è richiesta sia per la prima versione integrale del regolamento sulle retribuzioni che la società sarà tenuta ad adottare in seguito all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, sia per qualsiasi ulteriore modifica decisa successivamente dal consiglio d'amministrazione (cpv. 1 secondo periodo).

48

49

Cfr. Olivier Blanc/Florian Zihler, Die neuen aktienrechtlichen Vergütungsregeln gemäss dem Entwurf vom 5. Dezember 2008, Die grosse Aktienrechtsrevision als indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative «gegen die Abzockerei», GesKR 2009, pag. 75.

Cfr. messaggio del 23 giu. 2004 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione nel diritto societario) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, FF 2004 3545 3598.

7311

Sottoponendo il regolamento sulle retribuzioni all'approvazione dell'assemblea generale, il progetto concede agli azionisti ­ accanto all'approvazione delle retribuzioni ­ un'ulteriore possibilità di influire sui punti essenziali del sistema di retribuzione applicato nella società. In tal modo si rafforza inoltre la certezza del diritto per i membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.

Le modifiche del regolamento sulle retribuzioni possono essere proposte non soltanto dal consiglio d'amministrazione ma anche dagli azionisti. Il capoverso 2 stabilisce infatti che gli azionisti che rappresentino almeno lo 0,25 per cento del capitale azionario o lo 0,25 per cento dei voti oppure un valore nominale di almeno un milione di franchi potranno chiedere all'assemblea generale una modifica del regolamento sulle retribuzioni. Questa norma riprende i valori soglia previsti nel disegno del Consiglio federale del 21 dicembre 200750 per il diritto di iscrivere oggetti all'ordine del giorno e di fare proposte (art. 699a). Inoltre la disposizione esplicita il fatto che gli azionisti non possono chiedere la revoca del regolamento sulle retribuzioni ma soltanto proporne una modifica: in tal modo si evita che vi siano periodi in cui la società non è dotata di un regolamento sulle retribuzioni. La proposta deve illustrare e motivare le grandi linee della modifica auspicata (p. es. introduzione di un sistema bonus-malus o di un periodo di attesa pluriennale applicabile alle azioni attribuite). Se le modifiche sono approvate, la loro attuazione concreta spetta tuttavia al consiglio d'amministrazione (cfr. art. 731d cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 716a cpv. 1 n. 2a).

Conformemente al capoverso 2 secondo periodo le domande di modifica del regolamento sulle retribuzioni devono essere presentate per scritto alla società almeno 50 giorni prima dell'assemblea generale. Il termine è stato stabilito in modo tale da permettere alla società di inserire gli oggetti nella convocazione dell'assemblea generale (la convocazione dev'essere trasmessa agli azionisti almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza; cfr. art. 700 cpv. 1 CO). Se la data dell'assemblea non è ancora stata definita, gli azionisti che intendono far iscrivere un oggetto all'ordine del giorno devono
informarsi presso la società per conoscere il termine ultimo entro il quale presentare la loro richiesta; in ogni caso possono presentarla già prima che il termine inizi a decorrere. La società è libera di prevedere un termine più breve nello statuto, non invece un termine più lungo.

Il capoverso 3 stabilisce che la modifica del regolamento sulle retribuzioni si applica di norma per la prima volta all'approvazione delle retribuzioni nella prima assemblea generale successiva alla modifica. Se per esempio la modifica viene decisa in occasione dell'assemblea generale ordinaria in aprile 2011, il regolamento sulle retribuzioni modificato si applica soltanto alla successiva assemblea generale, per esempio in aprile 2012. Questa soluzione serve ad assicurare la certezza del diritto in quanto evita che il consiglio d'amministrazione si trovi a sottoporre all'assemblea generale retribuzioni la cui approvazione dipende da decisioni in materia di regolamento sulle retribuzioni che la medesima assemblea non ha ancora preso. In tal modo si possono inoltre evitare problemi legati a un'eventuale retroattività delle modifiche: è infatti escluso che una modifica del regolamento possa essere applicata a fattispecie insorte prima della sua approvazione, segnatamente in relazione alle retribuzioni aggiuntive che secondo il presente progetto si riferiscono sempre all'esercizio concluso.

50

FF 2008 1503 seg.

7312

Considerato però che questa soluzione comporta un'applicazione ritardata delle modifiche del regolamento sulle retribuzioni, il progetto concede all'assemblea generale la facoltà di decidere all'occorrenza un'entrata in vigore diversa, per esempio anticipata.

La pubblicazione del regolamento sulle retribuzioni si ispira all'articolo 697h CO in merito alla pubblicazione del conto annuale e del conto di gruppo, tenendo conto nel contempo delle nuove tecnologie di comunicazione. Secondo il capoverso 4 il regolamento sulle retribuzioni approvato deve essere pubblicato in forma elettronica oppure trasmesso, in un esemplare e a sue spese, a chiunque ne faccia domanda; a tal fine non è necessario che si comprovi un interesse particolare.

L'obbligo di trasmissione del regolamento è soddisfatto se il consiglio d'amministrazione fa pervenire una versione integrale e attuale del regolamento sulle retribuzioni, in forma stampata, al richiedente. Se gli statuti prevedono un modo di comunicazione elettronica (art. 45 cpv. 1 lett. s dell'O del 17 ott. 200751 sul registro di commercio, ORC), l'obbligo di trasmissione può essere soddisfatto mediante invio per posta elettronica o con un altro metodo di trasmissione dei contenuti basato su Internet (p. es. un servizio «push mail»). L'aspetto determinante è che il richiedente abbia la possibilità di accedere gratuitamente al regolamento sulle retribuzioni nella sua forma integrale e attuale e di stamparlo.

Art. 731k (nuovo)

Approvazione delle retribuzioni del consiglio d'amministrazione e del consiglio consultivo

È incontestato che i membri del consiglio d'amministrazione abbiano diritto, in virtù del loro legame contrattuale con la società, a una retribuzione sebbene la legge non lo preveda esplicitamente52. Contrariamente alle partecipazioni agli utili (tantièmes), le retribuzioni possono essere contabilizzate come spese e incidono sugli utili: sono quindi più interessanti dal profilo fiscale e più diffuse nella prassi. L'attribuzione di tantièmes deve essere prevista dallo statuto (art. 627 n. 2 CO); è ammissibile soltanto a determinate condizioni (art. 677 CO) e deve essere decisa dall'assemblea generale (art. 698 cpv. 2 n. 4 CO). Nel diritto vigente le retribuzioni non necessitano invece per la loro ammissibilità di una base esplicita nello statuto e secondo la dottrina dominante sono stabilite dal consiglio d'amministrazione se lo statuto non prevede diversamente53. In seguito alla tendenza descritta sopra a compensare il lavoro dei membri del consiglio d'amministrazione non tanto con tantièmes quanto piuttosto mediante retribuzioni si è quindi anche assistito a un trasferimento delle competenze dall'assemblea generale verso il consiglio d'amministrazione. Sottoponendo le retribuzioni del consiglio d'amministrazione all'approvazione dell'assemblea generale, il presente progetto permette perlomeno nelle società quotate in borsa di ristabilire le competenze inizialmente previste dal diritto della società anonima54.

51 52 53

54

RS 221.411 Peter Forstmoser/Arthur Meier-Hayoz/Peter Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 28 N 121.

Eric Homburger, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Teilband V 5b, Der Verwaltungsrat, Zurigo 1997, art. 717 N 947; Wolfhart Bürgi, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Teilband V 5b/1, Rechte und Pflichten der Aktionäre, Zurigo 1957, art. 677 N 34.

Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4a ed., Zurigo 2009, § 13 N 339p.

7313

Secondo il capoverso 1 nelle società quotate in borsa l'assemblea generale decide se approvare o no l'importo complessivo proposto dal consiglio d'amministrazione per le retribuzioni di base del consiglio d'amministrazione medesimo (cpv. 1 n. 1) e del consiglio consultivo (cpv. 1 n. 3) per il periodo fino all'assemblea generale ordinaria successiva. La decisione di approvazione deve avvenire separatamente per il consiglio d'amministrazione e per il consiglio consultivo, ma concerne in ogni caso soltanto l'importo complessivo delle retribuzioni del rispettivo organo.

Mediante la relazione sulle retribuzioni (art. 731f), il consiglio d'amministrazione propone all'assemblea generale ordinaria (art. 699 cpv. 2 CO) di approvare l'importo complessivo delle retribuzioni di base dei suoi membri per il periodo fino all'assemblea generale ordinaria successiva. Se i membri del consiglio d'amministrazione sono eletti in occasione di un'assemblea generale straordinaria e l'importo complessivo autorizzato rimane uguale, non occorre chiedere una nuova approvazione.

L'approvazione o il rifiuto dell'importo complessivo delle retribuzioni di base è un'attribuzione intrasmissibile dell'assemblea generale (art. 698 cpv. 2 n. 4a). Anche se nomina individualmente i membri del consiglio d'amministrazione (art. 710 cpv. 3), l'assemblea generale approva soltanto l'importo complessivo delle retribuzioni di base. Il consiglio d'amministrazione mantiene così una libertà decisionale sufficiente per esercitare l'alta direzione e determinare la sua organizzazione interna.

Può in particolare scegliere i membri dei comitati formati durante il suo mandato senza che le sue decisioni entrino in conflitto con quelle dell'assemblea generale.

Se l'assemblea generale respinge l'importo complessivo proposto per le retribuzioni di base, i candidati possono rinunciare alla loro nomina. Se il voto ha già avuto luogo, le persone elette hanno la possibilità di rifiutare l'elezione.

Secondo il capoverso 1, l'assemblea generale delle società quotate in borsa delibera ogni anno anche in merito all'approvazione dell'importo complessivo stanziato, per l'esercizio concluso, dal consiglio d'amministrazione per le eventuali retribuzioni aggiuntive destinate al consiglio d'amministrazione (cpv. 1 n. 2) e al consiglio consultivo (cpv. 1 n. 4). La
retribuzione aggiuntiva comprende elementi legati ai risultati e alle prestazioni. Non si tratta tuttavia di una partecipazione agli utili conformemente all'articolo 677 CO ed è di conseguenza già indicata come onere nei conti annuali, i quali sono sottoposti al controllo ordinario dell'ufficio di revisione.

Le indennità di partenza (art. 731g cpv. 2 n. 5) sono considerate retribuzioni aggiuntive. Dal momento che queste possono essere accordate solo con riserva di approvazione dell'assemblea generale, nei contratti che la società conclude con i membri del consiglio d'amministrazione e del consiglio consultivo gli elementi della retribuzione qualificati come retribuzioni aggiuntive ai sensi dell'articolo 731k capoverso 1 numeri 2 e 4 figurano per legge soltanto in una forma condizionale subordinata all'approvazione successiva.

Mediante la relazione sulle retribuzioni (art. 731f), il consiglio d'amministrazione propone all'assemblea generale ordinaria (art. 699 cpv. 2 CO) di approvare l'importo complessivo delle retribuzioni aggiuntive versate ai membri del consiglio d'amministrazione e del consiglio consultivo per l'esercizio concluso.

Se rifiuta la proposta concernente le retribuzioni aggiuntive del consiglio d'amministrazione, l'assemblea generale ordinaria non può approvare il conto annuale né stabilire l'impiego dell'utile risultante dal bilancio (art. 698 cpv. 2 n. 4 CO); non può nemmeno decidere un importo inferiore. Il consiglio d'amministrazione deve rivede7314

re la relazione sulla gestione e presentarla quindi all'organo di revisione per il controllo ordinario55. Deve inoltre elaborare una nuova relazione sulle retribuzioni (art. 731f seg.) e proporre un nuovo importo complessivo per le retribuzioni aggiuntive sul quale gli azionisti decideranno nel corso di una seconda assemblea generale.

Quest'ultima non è considerata un seguito della prima ma una nuova assemblea generale per la cui convocazione occorrerà quindi seguire tutte le disposizioni legali applicabili56.

L'assemblea generale approva unicamente l'importo complessivo delle retribuzioni di base e di quelle aggiuntive corrisposte al consiglio d'amministrazione e al consiglio consultivo. Si evita in tal modo che siano prese misure punitive contro singoli membri di questi organi, non fondate su motivi oggettivi. È tuttavia possibile informarsi nella relazione sulle retribuzioni (art. 731g seg.) sull'importo totale versato nell'esercizio concluso ai singoli membri del consiglio d'amministrazione (art. 731h cpv. 2 n. 1) e del consiglio consultivo (art. 731h cpv. 2 n. 3).

Secondo il progetto le decisioni di approvazione dell'assemblea generale si riferiscono a due periodi diversi: le retribuzioni di base sono approvate in anticipo per il periodo fino all'assemblea generale ordinaria successiva (p. es. per il periodo dall'assemblea generale ordinaria di aprile 2012 fino alla prossima assemblea generale ordinaria di aprile 2013); le retribuzioni aggiuntive sono invece approvate a posteriori per l'esercizio concluso (p. es. nell'assemblea generale ordinaria di aprile 2012 per l'esercizio dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011). Il riferimento a due periodi diversi è giustificato innanzitutto poiché permette di assicurare la certezza del diritto per quanto concerne le retribuzioni di base (per cui il consiglio d'amministrazione conosce la retribuzione su cui può fare affidamento) e in secondo luogo perché la retribuzione aggiuntiva spesso sarà commisurata a criteri riferiti all'esercizio concluso (p. es. il reddito operativo, il fatturato, ecc.).

Il capoverso 2 prevede una regola speciale per il caso in cui l'assemblea generale rifiuta di approvare l'importo complessivo delle retribuzioni di base del consiglio d'amministrazione o del consiglio consultivo. Per questi casi il regolamento sulle retribuzioni
approvato dall'assemblea generale può prevedere che l'importo complessivo della retribuzione di base deciso dalla precedente assemblea generale continui a essere valido fino alla prossima assemblea generale ordinaria. In tal modo si assicura che la retribuzione di base dei membri del consiglio d'amministrazione e del consiglio consultivo sia garantita in ogni momento.

L'approvazione dell'assemblea generale non ha di per sé alcuna ripercussione sulla responsabilità del consiglio d'amministrazione (cpv. 3): se tra la decisione di quest'ultimo e il danno subito dalla società vi è un nesso causale adeguato e il consiglio d'amministrazione ha agito in modo colpevole, questi risponde del danno anche se la relativa decisione è stata approvata dall'assemblea generale

55

56

Brigitte Tanner, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Teilband V 5b, Die Generalversammlung, Zurigo 2003, Art. 698 N 122; Peter Forstmoser/Arthur MeierHayoz/Peter Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 22 N 40.

Wolfhart Bürgi, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Teilband V 5b/2, Die Generalversammlung, Zurigo 1969, Art. 698 OR N 54.

7315

Art. 731l (nuovo) Approvazione delle retribuzioni della direzione Come il diritto vigente anche il progetto attribuisce al consiglio d'amministrazione il compito di stabilire le retribuzioni dei membri della direzione. Il consiglio d'amministrazione è tuttavia di regola tenuto a sottoporre per approvazione all'assemblea generale l'importo complessivo delle retribuzioni da lui decise a favore dei membri della direzione. In questo contesto ci si rifà ai principi dell'articolo 731k. L'importo complessivo delle retribuzioni di base dei membri della direzione viene approvato in anticipo per il periodo fino alla prossima assemblea generale ordinaria (cpv. 1 n. 1) mentre l'importo complessivo delle retribuzioni aggiuntive è approvato a posteriori per l'esercizio concluso (cpv. 1 n. 2).

L'articolo 731l esprime una norma dispositiva. Gli azionisti hanno la possibilità di introdurre una regola diversa (cfr. art. 627 n. 15) mediante decisione conforme all'articolo 703 in combinato disposto con l'articolo 647 CO. In particolare si potrà prevedere la possibilità di un voto consultivo nell'assemblea generale57 oppure la rinuncia da parte dell'assemblea generale ad applicare l'obbligo di approvazione. Il progetto permette quindi alle società di adottare soluzioni specifiche secondo le proprie esigenze.

Per migliorare la certezza del diritto in relazione alle retribuzioni corrisposte ai membri della direzione è per esempio anche possibile che il regolamento sulle retribuzioni approvato dall'assemblea generale preveda una retribuzione di base fissa per le singole funzioni. Se l'assemblea generale rifiutasse di approvare l'importo complessivo delle retribuzioni di base dei membri della direzione, questi ultimi potrebbero allora ­ sempre che siano azionisti della società ­ contestare tale decisione (cfr. art. 706 cpv. 1).

Il capoverso 2 prevede una regola speciale per il caso in cui l'assemblea generale rifiuta di approvare l'importo complessivo delle retribuzioni di base della direzione.

Per questi casi il regolamento sulle retribuzioni approvato dall'assemblea generale può prevedere che l'importo complessivo della retribuzione di base deciso dalla precedente assemblea generale continui a essere valido fino alla prossima assemblea generale ordinaria. In tal modo si assicura che la retribuzione di base dei membri
della direzione sia garantita in ogni momento.

I membri della direzione possono essere nominati soltanto dal consiglio d'amministrazione (art. 716a cpv. 1 n. 4), per cui la loro nomina non è automaticamente collegata allo svolgimento di un'assemblea generale. L'approvazione delle retribuzioni della direzione da parte dell'assemblea generale crea un problema nei casi in cui il consiglio d'amministrazione nomina nuovi membri della direzione nel periodo tra due assemblea generale. Per le società con azioni quotate in borsa lo svolgimento di un'assemblea generale causa un onere lavorativo e finanziario notevole; la convocazione di un'assemblea generale straordinaria chiamata soltanto ad approvare le retribuzioni di un nuovo membro della direzione comporterebbe un onere palesemente sproporzionato. Tuttavia in un'ottica di buona gestione d'impresa non appare nemmeno possibile escludere tali retribuzioni dalle nuove regole. Per risolvere questa situazione il progetto prevede nel capoverso 3 un compromesso, secondo cui se il consiglio d'amministrazione nomina nuovi membri della direzione successivamente all'approvazione delle retribuzioni da parte dell'assemblea generale e se a 57

Cfr. in merito l'art. 731f nella versione del messaggio aggiuntivo del 5 dic. 2008, FF 2009 309.

7316

seguito di tali nomine viene superato l'importo complessivo delle retribuzioni di base già approvato, l'importo eccedente non necessita di un'approvazione a posteriori a condizione che le retribuzioni dei nuovi membri rispettino le norme del regolamento sulle retribuzioni. Questa regola si applica soltanto se in seguito alla nomina di un nuovo membro della direzione viene superato l'importo complessivo delle retribuzioni di base già approvato: in questo caso si potrà rinunciare alla convocazione di un'assemblea generale straordinaria nel periodo precedente la successiva assemblea generale ordinaria, tuttavia le retribuzioni del nuovo membro della direzione dovranno rispettare quanto stabilito nel regolamento sulle retribuzioni approvato dall'assemblea generale.

Conformemente al capoverso 4 l'approvazione dell'assemblea generale non ha in linea di principio alcuna ripercussione sulla responsabilità del consiglio d'amministrazione58.

3.1.5.6 Art. 704 cpv. 1 e 2

Retribuzioni inammissibili Deliberazioni importanti

La frase introduttiva dell'articolo 704 capoverso 1 viene uniformata al testo dell'articolo 703. Anche in questo caso secondo il progetto la maggioranza viene calcolata in base ai voti emessi. L'aggettivo «assoluta» viene stralciato, in quanto in queste votazioni non vi è differenza alcuna tra la maggioranza assoluta e quella semplice.

Il progetto prevede che nelle società quotate in borsa l'approvazione delle indennità di partenza e delle retribuzioni anticipate va considerata una deliberazione importante che richiede l'approvazione di almeno due terzi dei voti emessi e della maggioranza dei valori nominali rappresentati (cpv. 1 n. 9). Questa condizione serve a sottolineare il carattere eccezionale di questo genere di retribuzioni che per principio non sono ammesse (cfr. art. 731m cpv. 1).

Si specifica inoltre che le disposizioni statutarie adottate a maggioranza qualificata possono essere abrogate soltanto a maggioranza qualificata (art. 704 cpv. 2). In caso contrario sarebbe possibile abrogare a maggioranza semplice le clausole statutarie che, a tutela degli azionisti minoritari, subordinano determinate deliberazioni a una maggioranza qualificata, il che renderebbe inefficaci le maggioranze previste dallo statuto.

Se lo statuto di una società quotata in borsa prevede che le maggioranze siano calcolate in base all'intero capitale azionario anziché in base ai voti rappresentati nell'assemblea generale e la società ha un elevato numero di azioni il cui proprietario non è iscritto nel libro delle azioni (cosiddette «Dispoaktien»), può accadere che tali maggioranze non possano de facto mai essere raggiunte. In simili casi spetta al giudice dichiarare nulla la disposizione dello statuto in questione59.

58 59

Cfr. in merito le spiegazioni all'art. 731k cpv. 3.

Cfr. la DTF 117 II 290 seg., 314 seg. basata sul precedente diritto della società anonima.

7317

Art. 731m (nuovo) Retribuzioni inammissibili Il capoverso 1 vieta in linea di massima il versamento di indennità di partenza e retribuzioni anticipate ai membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo di società quotate in borsa.

Il progetto prevede tuttavia che queste retribuzioni possano essere ammesse se sono soddisfatte due condizioni cumulative.

Innanzitutto il versamento di siffatte retribuzioni deve corrispondere all'interesse della società (cpv. 2) Questa condizione va valutata nel singolo caso. Per le indennità di partenza occorre in particolare tenere conto del fatto che esse possono permettere di giungere a un accordo extragiudiziario con un membro del consiglio d'amministrazione, della direzione o del consiglio consultivo con cui è sorta una controversia.

In secondo luogo l'assemblea generale deve approvare l'eccezione chiesta dal consiglio d'amministrazione con decisione supportata da almeno due terzi dei voti emessi e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati (cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 704 cpv. 1 n. 9).

Per sottolineare il carattere eccezionale di queste retribuzioni di per sé vietate, il progetto prescrive che queste devono essere indicate separatamente nella relazione sulle retribuzioni (art. 731h cpv. 2 n. 4).

Il progetto proibisce in linea di massima le indennità di partenza perché in passato sono state in varie occasioni oggetto di abusi tali da farle apparire come veri e propri «premi» concessi a quadri dirigenti responsabili di errori nella conduzione60. In queste condizioni tali indennità non risultano giustificabili in quanto onorario per una prestazione fornita o riparazione di un torto morale subito61, ma sono un compenso oggettivamente ingiustificato. Occorre peraltro sottolineare che già oggi vi sono società quotate in borsa che vietano il versamento di indennità di partenza62.

Le retribuzioni anticipate vanno distinte dalle indennità di assunzione di cui all'articolo 731g capoverso 2 numero 5. Queste ultime sono una retribuzione speciale con cui si intende rendere più interessante per un candidato accettare l'incarico di membro del consiglio d'amministrazione, della direzione o del consiglio consultivo.

Per contro la nozione di retribuzione anticipata non fa riferimento al tipo di retribuzione bensì al
momento del suo versamento. A causa del divieto previsto dal progetto, le società potranno pertanto versare le retribuzioni soltanto dopo che il beneficiario delle stesse abbia fornito la prestazione convenuta. Questa soluzione corrisponde alla prassi in materia di legislazione del lavoro secondo cui il dipendente è tenuto a fornire la prestazione prima dell'ottenimento del salario (cfr. art. 323 capoverso 1 CO)63. Anche questo divieto è volto a prevenire gli abusi (p. es. in ambito di falli-

60

61

62 63

Cfr. raccomandazione della Commissione europea, del 30 apr. 2009, che integra le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE per quanto riguarda il regime concernente la remunerazione degli amministratori delle società quotate, considerando 7, GU L 120 del 15.5.2009, pag. 28.

In merito a possibili motivi giustificativi per le indennità di partenza: cfr. circolare n. 1 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni concernente l'imposta federale diretta, del 3 ott. 2002, pag. 1.

Cfr. Berner Kantonalbank AG, Relazione sulla gestione 2009, pag. 162.

Manfred Rehbinder, Berner Kommentar, VI 2/2/1, Berna 1985, art. 323 CO N 7; Rémy Wyler, Droit du travail, 2a edizione, Berna 2008, pag. 190.

7318

mento, il trattamento privilegiato delle pretese degli organi della società rispetto a quelle dei dipendenti).

3.1.6 Art. 1 e 2

Disposizioni transitorie Regola generale. Adeguamento dello statuto e dei regolamenti

Le disposizioni transitorie del Codice civile (Titolo finale) si applicano anche al Codice delle obbligazioni in quanto non sia disposto altrimenti (art. 1 cpv. 1).

In linea di principio, dal momento della loro entrata in vigore le nuove disposizioni si applicano a tutte le società esistenti (art. 1 cpv. 2). Le imprese devono adeguare il loro statuto e i loro regolamenti alle nuove disposizioni entro due anni (art. 2 cpv. 1).

La revisione del diritto della società anonima del 1991 aveva previsto un termine transitorio più lungo, pari a cinque anni. Tale termine si è però rivelato controproducente poiché molte imprese hanno dapprima differito l'adeguamento per poi rinunciarvi del tutto. La dottrina ha quindi giustamente criticato il termine transitorio del 1991, ritenuto troppo lungo64. Il progetto prevede un termine più breve, pari a due anni, ma pur sempre sufficiente ad adeguare gli statuti.

Se la società non procede agli adeguamenti necessari, le disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con le nuove disposizioni divengono caduche allo scadere del termine (art. 2 cpv. 2).

Art. 3

Retribuzioni nelle società quotate in borsa

Conformemente al capoverso 1 le disposizioni concernenti l'approvazione del regolamento sulle retribuzioni (art. 731j) e dell'importo complessivo delle retribuzioni di base dei membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo (art. 731k cpv. 1 n. 1 e 3 e art. 731l cpv. 1 n. 1) si applicano al più tardi alla prima assemblea generale ordinaria (art. 699 cpv. 2 CO) che si svolge almeno sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente modifica. Con questa soluzione si intende impedire che le società il cui esercizio non corrisponde all'anno civile (p. es.

società nel settore dell'energia) si trovino nella situazione di dover applicare le nuove regole in materia di retribuzioni già poche settimane dopo la loro entrata in vigore (sempre che questa sia fissata al 1° gennaio di un anno). Con la formulazione del capoverso 1 si esplicita peraltro che le società sono libere di sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale il regolamento sulle retribuzioni e le retribuzioni di base dei membri degli organi in questione anche prima della scadenza prevista dalla legge.

Secondo il capoverso 2, le disposizioni concernenti l'approvazione dell'importo complessivo delle retribuzioni aggiuntive dei membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo (art. 731k cpv. 1 n. 2 e 4 e art. 731l cpv. 1 n. 2) si applicano per la prima volta all'esercizio che inizia dopo l'entrata in vigore della presente legge. In tal modo si evita che la nuova normativa sia applicata a fatti che hanno avuto luogo prima della sua entrata in vigore.

64

Cfr. Peter Forstmoser/Arthur Meier-Hayoz/Peter Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 5 N 72.

7319

Le disposizioni concernenti l'adozione del regolamento sulle retribuzioni (art. 731d) e l'allestimento della relazione sulle retribuzioni (art. 731f seg.) trovano applicazione immediata. Il consiglio d'amministrazione è quindi tenuto a elaborare un regolamento sulle retribuzioni conforme all'articolo 731d subito dopo l'entrata in vigore della nuova normativa e sottoporlo all'approvazione dell'assemblea generale. Inoltre deve redigere una relazione sulle retribuzioni per la prima assemblea generale dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Anche questo obbligo si applica da subito poiché in caso contrario si creerebbe una lacuna rispetto all'obbligo di pubblicazione delle retribuzioni già in vigore (art. 663bbis CO).

Infine occorre sottolineare che i contratti conclusi secondo il diritto previgente (p. es. contratti di lunga durata o a tempo indeterminato conclusi prima dell'entrata in vigore della normativa qui proposta) non sono protetti. Conformemente ai principi enunciati nelle disposizioni transitorie, anche a essi si applica infatti il nuovo diritto (art. 1 cpv. 2 delle disposizioni transitorie): in caso contrario sarebbe semplice rimandare per anni l'applicazione delle nuove norme.

Art. 4

Elezione del rappresentante indipendente

Le società quotate in borsa devono indicare nella convocazione dell'assemblea generale il nome e l'indirizzo del rappresentante indipendente; l'assemblea generale deve essere convocata al più tardi 20 giorni prima della data prevista per il suo svolgimento.

Poiché il presente progetto prevede di abolire la rappresentanza da parte degli organi societari o del depositario, le società quotate in borsa sono tenute a dotarsi di un rappresentante indipendente. Dato però che il nominativo di quest'ultimo, come spiegato sopra, deve essere indicato già nella convocazione dell'assemblea generale, non è possibile prevedere che il rappresentante per la prima assemblea generale che si terrà dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni sia eletto da questa stessa assemblea. Per questo motivo l'articolo 4 delle disposizioni transitorie prevede che nel caso di società quotate in borsa il rappresentante indipendente per la prima assemblea generale successiva all'entrata in vigore della presente legge sia eccezionalmente designato dal consiglio d'amministrazione, salvo se una precedente assemblea generale abbia già eletto un rappresentante su base volontaria.

3.2

Modifica di altri atti normativi

3.2.1

Codice di procedura civile65

Art. 107 cpv. 1bis (nuovo)

Ripartizione secondo equità

In caso di controversia relativa al diritto della società anonima, la ripartizione delle spese tra le parti è retta esclusivamente dal Codice di procedura civile (art. 104 segg.

CPC). Secondo un principio classico del diritto di procedura civile, le spese sono suddivise secondo l'esito della procedura (art. 106 CPC). Questo principio può risultare troppo rigido in alcuni casi. L'articolo 107 CPC prevede quindi una regola di equità che consente al giudice di ripartire le spese secondo il suo libero apprez65

Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC; RU 2010 1739).

7320

zamento tra l'attore e il convenuto. Il CPC ha tuttavia rinunciato a prevedere che le spese possano essere poste a carico della società se quest'ultima non è parte in causa.

Il proposto capoverso 1bis dell'articolo 107 CPC costituisce un ritorno allo stato di diritto attuale (cfr. art. 756 cpv. 2 CO). In tal modo si tiene conto del fatto che l'azionista o il creditore che promuovono l'azione sopportano un rischio finanziario considerevole, sebbene un esito positivo del processo vada a vantaggio diretto della società, spesso senza fornire un utile sensibile all'attore.

La disposizione si applica soltanto alle azioni tendenti a far ottenere una prestazione alla società, segnatamente all'azione di responsabilità (art. 756 CO) e all'azione di restituzione (art. 678 CO). Nelle altre controversie relative al diritto delle società, la società stessa è parte in causa, per cui le potrà essere applicato l'articolo 107 capoverso 1 CPC.

Nella decisione sulla ripartizione delle spese il giudice deve tener conto di tutte le circostanze determinanti. Si rinuncia a menzionare esplicitamente i criteri (diversamente dal vigente art. 756 cpv. 2 CO).

3.2.2

Codice penale66

Art. 326quinquies (nuovo)

Violazione del regolamento sulle retribuzioni

Con questa nuova disposizione penale si intende sanzionare la violazione del regolamento sulle retribuzioni di una società con azioni quotate in borsa; la disposizione è intesa come misura complementare agli strumenti inerenti al diritto della società anonima.

La cerchia dei destinatari della norma è limitata ai membri del consiglio d'amministrazione. Questa limitazione è giustificata in quanto l'adozione e il rispetto del regolamento sulle retribuzioni è una competenza intrasmissibile e inalienabile del consiglio d'amministrazione.

Scopo della disposizione è rendere possibile l'adozione di sanzioni penali contro atti che non sono inclusi nelle fattispecie già previste dal diritto penale come ad esempio l'appropriazione indebita (art. 138 CP), l'amministrazione infedele (art. 158 CP), la truffa (art. 146 CP) o la falsità in documenti (art. 251 CP). La disposizione contempla peraltro soltanto le violazioni intenzionali del regolamento sulle retribuzioni (cfr.

art. 12 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 104 CP).

La violazione deve inoltre aver causato un danno patrimoniale alla società. Questa condizione è intesa a limitare le possibili fattispecie: non saranno pertanto punibili tutte le violazioni del regolamento sulle retribuzioni (p. es. proposte contrarie al regolamento, lavori preliminari ecc.) ma soltanto quelle che causano un danno.

La fattispecie sarà punibile soltanto a querela di parte. Si tiene in tal modo conto del fatto che il diritto della società anonima è costruito su principi di diritto privato e di economia privata e che la decisione di contrastare tali violazioni o meno dipende in larga misura dalla volontà della società interessata e dei suoi azionisti. La legittimazione attiva spetta alla società e ai singoli azionisti.

66

Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0).

7321

Dato che le violazioni del regolamento sulle retribuzioni, nella misura in cui non siano qualificate come appropriazione indebita, amministrazione infedele, falsità in documenti ecc., sono atti di gravità minore appare opportuno qualificare la fattispecie come contravvenzione; la pena è pertanto la multa fino a 10 000 franchi (art. 106 cpv. 1 CP).

3.2.3 Art. 71a (nuovo)

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità67 Esercizio del diritto di voto in società quotate in borsa

Gli istituti di previdenza svizzeri gestiscono un patrimonio complessivo pari a circa 630 miliardi di franchi e detengono circa il 10 per cento delle azioni quotate in borsa in Svizzera. Si tratta di grandi investitori istituzionali cui competerebbe un ruolo importante in relazione all'esercizio dei diritti di azionista; spesso tuttavia assumono un atteggiamento passivo e rinunciano a esercitare tali diritti.

Per rafforzare le decisioni dell'assemblea generale il progetto obbliga gli istituti di previdenza68 a esercitare i diritti di voto di cui dispongono nelle società svizzere le cui azioni sono quotate in borsa (cpv. 1)69. Questo significa che se detengono azioni quotate in borsa a titolo di investimento patrimoniale, gli istituti di previdenza non possono rinunciare a esercitare il diritto di voto che vi è correlato. Possono adempiere a questo obbligo direttamente o per il tramite di un rappresentante. L'esercizio dei diritti di voto secondo il capoverso 1 include anche la possibilità di astenersi dal voto.

L'organo superiore dell'istituto di previdenza deve definire le regole applicabili all'esercizio dei diritti d'azionista70. Il capoverso 2 precisa il contenuto di tali regole nel senso che i diritti di voto devono essere esercitati conformemente all'interesse dei beneficiari delle prestazioni dell'istituto di previdenza.

Gli istituti di previdenza devono inoltre rendere pubblico il loro voto. Tale informazione può essere combinata con l'informazione degli assicurati secondo l'articolo 86b LPP.

4

Ripercussioni per l'economia

Nel messaggio del 5 dicembre 2008 il Consiglio federale ha espresso il timore che l'accettazione dell'iniziativa popolare potrebbe pregiudicare l'attrattiva dell'economia svizzera per le società con azioni quotate in borsa71. Il presente progetto propone soluzioni nettamente più incisive di quelle proposte dal Consiglio federale e 67 68 69

70 71

LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40).

Per la nozione di «istituto di previdenza» cfr. gli art. 48 seg. LPP.

L'Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza (ASIP) sostiene l'obiettivo di un atteggiamento più attivo delle casse pensioni in materia di diritti di azionista; cfr.

http://www.asip.ch/themen/index.php?id=269.

Art. 49a cpv. 2 lett. b dell'O. del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS 831.441.1).

FF 2009 265 303

7322

riprende in parte gli obiettivi dell'iniziativa popolare; si scosta tuttavia in parte da quest'ultima in quattro punti centrali: ­

l'assemblea generale vota annualmente l'importo complessivo di tutte le retribuzioni della direzione, salvo se lo statuto prevede diversamente;

­

le indennità di partenza e altre indennità come pure le retribuzioni anticipate corrisposte ai membri degli organi non vengono vietate del tutto ma possono essere approvate dall'assemblea generale a maggioranza qualificata se sono nell'interesse della società;

­

i premi per la vendita o l'acquisto di aziende corrisposti ai membri degli organi non vengono vietati; sono tuttavia considerati retribuzioni sottoposte all'approvazione dell'assemblea generale;

­

le violazioni del regolamento sulle retribuzioni non sono considerate delitti ma contravvenzioni punibili a querela di parte con la multa.

Il presente progetto limita certamente l'autonomia delle società quotate in borsa nel determinare le retribuzioni dei quadri dirigenti, ma tali limitazioni sono indispensabili, rafforzano i diritti degli azionisti e contribuiscono in ultima analisi anche a proteggere gli investimenti effettuati nelle società svizzere quotate in borsa. Il progetto non comporta quindi un indebolimento dell'economia svizzera, ma al contrario assicura la certezza del diritto introducendo regole chiare in questo ambito e contribuisce pertanto a rafforzare la fiducia degli investitori svizzeri ed esteri nella piazza finanziaria svizzera.

5

Rapporto con il diritto europeo

In base agli accordi internazionali, la Svizzera non è tenuta a recepire il diritto derivato della Comunità europea (CE) in materia di diritto societario e presentazione dei conti. Il presente progetto non è in contrasto con gli impegni assunti nei confronti della CE.

Per quel che concerne la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 200772, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate ­ testo che disciplina in particolare vari aspetti relativi allo svolgimento elettronico delle assemblee generali e all'esercizio del diritto di voto per via elettronica ­ si rimanda in questa sede alle spiegazioni nel messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 200773.

Non esistono attualmente direttive o regolamenti della Comunità europea che disciplinano le retribuzioni versate dalle società quotate in borsa; in questo ambito non vi sono pertanto norme della CE che gli Stati membri sono tenuti a trasporre o applicare. Tuttavia la Commissione europea ha pubblicato quattro raccomandazioni: ­

72 73 74

raccomandazione 2004/913/CE, del 14 dicembre 200474, relativa alla promozione di un regime adeguato per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori delle società quotate; GU L 184 del 14.07.2007, pag. 17. I singoli numeri della Gazzetta ufficiale dell'UE pos­ sono essere consultati in Internet all'indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=it.

FF 2008 1321 1360 seg.

GU L 385 del 29.12.2004, pag. 55. Cfr. anche FF 2008 1321 1362 seg.

7323

­

raccomandazione 2005/162/CE, del 15 febbraio 200575, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza;

­

raccomandazione 2009/385/CE, del 30 aprile 200976, che integra le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE per quanto riguarda il regime concernente la remunerazione degli amministratori delle società quotate;

­

raccomandazione 2009/384/CE, del 30 aprile 200977, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari.

La raccomandazione 2004/913/CE enuncia i seguenti principi: ­

ogni società quotata dovrebbe rendere pubblica una dichiarazione relativa alla propria politica delle remunerazioni («dichiarazione relativa alle remunerazioni»). Tale dichiarazione dovrebbe far parte di una relazione sulla remunerazione a sé stante e/o essere inclusa nei conti annuali e nella relazione annuale o negli allegati ai conti annuali della società.

­

La dichiarazione relativa alle remunerazioni di una società dovrebbe contenere indicazioni sulla strategia concernente tutte le componenti variabili e invariabili della remunerazione corrisposta agli amministratori dell'impresa per l'esercizio finanziario successivo e, se del caso, per i seguenti. Dovrebbe inoltre contenere indicazioni concernenti le condizioni contrattuali degli amministratori con incarichi esecutivi (durata dei contratti, termini di preavviso applicabili, remunerazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro ecc.).

­

La dichiarazione relativa alle remunerazioni dovrebbe essere sottoposta a votazione nell'assemblea generale annuale degli azionisti; il voto potrà essere vincolante oppure consultivo.

­

La remunerazione totale corrisposta ai singoli amministratori nel corso dell'esercizio finanziario considerato dovrebbero figurare in modo dettagliato nei conti annuali o nella relazione sulle remunerazioni; segnatamente dovrebbero essere indicate tutte le remunerazioni versate dalle imprese appartenenti allo stesso gruppo come pure le remunerazioni basate su azioni.

­

I regimi secondo i quali gli amministratori sono remunerati sotto forma di azioni dovrebbero essere sottoposti, prima dell'adozione, all'approvazione preliminare degli azionisti mediante una risoluzione dell'assemblea generale annuale.

La raccomandazione 2009/385/CE integra la raccomandazione 2004/913/CE precisando segnatamente i principi applicabili alle componenti variabili delle remunerazioni e quelle basate su azioni. In particolare si raccomanda alle società di limitare tali componenti variabili e di prevedere che le intese contrattuali con gli amministratori aventi incarichi esecutivi o poteri di gestione includano clausole che consentano alla società di chiedere la restituzione di componenti variabili della remunerazione versate sulla base di dati che in seguito sono risultati manifestamente errati. Le remunerazioni basate su azioni non dovrebbero essere acquisite prima che siano 75 76 77

GU L 52 del 25.02.2005, pag. 51. Cfr. anche FF 2008 1321 1361.

GU L 120 del 15.5.2009, pag. 28.

GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22.

7324

trascorsi almeno tre anni dalla data di concessione. La dichiarazione relativa alle retribuzioni dovrebbe inoltre recare indicazioni su come la scelta di criteri relativi ai risultati contribuisca agli interessi a lungo termine della società. Il trattamento di fine rapporto di lavoro non dovrebbe superare un determinato importo o un determinato numero di retribuzioni annue (in genere non più di due anni della componente non variabile della retribuzione).

La raccomandazione 2009/384/CE integra la raccomandazione 2004/913/CE con riferimento al settore dei servizi finanziari; segue in linea di massima i medesimi principi fondamentali indicati nella raccomandazione 2009/385/CE, che non si rivolge a un settore specifico. La raccomandazione 2009/384/CE dovrebbe applicarsi ai principi retributivi validi per tutte le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto materiale sul profilo di rischio dell'impresa finanziaria. In particolare la raccomandazione stabilisce che le imprese finanziarie dovrebbero elaborare, applicare e mantenere una politica retributiva coerente e documentata, che sia in linea con gli obiettivi di lungo termine dell'impresa finanziaria e che non induca all'assunzione di rischi eccessivi. Gli importi erogati in caso di risoluzione anticipata di un contratto dovrebbero essere commisurati ai risultati conseguiti nel corso del tempo e non configurarsi come ricompensa di un fallimento. Dovrebbe inoltre essere consentito all'impresa finanziaria di non erogare le componenti variabili della remunerazione in caso di deterioramento marcato della sua situazione, in particolare quando esistano dubbi sulla sua capacità di proseguire normalmente le sue attività.

La raccomandazione 2005/162/CE invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per introdurre a livello nazionale, attraverso un approccio «rispetta o spiega» o con misure legislative, e utilizzando gli strumenti più consoni ai rispettivi sistemi giuridici, una serie di disposizioni relative al ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza e dei comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza da applicarsi alle società quotate.

La raccomandazione contiene inoltre indicazioni concernenti i comitati per le remunerazioni, i quali devono essere
composti da amministratori senza incarichi esecutivi che devono essere in maggioranza indipendenti.

Nel suo parere del 24 marzo 2009 concernente le retribuzioni dei quadri dirigenti il Forum europeo sul governo societario (European Corporate Governance Forum78) sottolinea che le indennità di partenza corrisposte ai membri della direzione e agli amministratori non dovrebbero superare l'importo pari a due salari annui, tranne se la partenza avviene a seguito di prestazioni insufficienti. Inoltre le componenti variabili delle retribuzioni dovrebbero essere vincolate a fattori che rispecchino la crescita reale dell'impresa e il valore aggiunto reale creato per l'impresa e i suoi partecipanti.

78

Questo Forum è stato istituito nel 2004 dalla Commissione europea (decisione 2004/706/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che istituisce un Forum europeo sul governo societario, GU L 321 del 22.10.2004, pag. 53). Compito del Forum, nella prospettiva di sviluppare pratiche di governo societario negli Stati membri, è favorire la convergenza dei codici nazionali di governo societario e, se richiesto o di sua iniziativa, prestare consulenza strategica alla Commissione su questioni di politica di governo societario. I pareri del Forum (in tedesco, francese e inglese) sono consultabili in Internet all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/internal_market/company/ecgforum/index_de.htm

7325

Il presente progetto corrisponde sotto molti aspetti alla raccomandazione 2004/913/CE e agli elementi delle raccomandazioni 2009/384/CE e 2009/385/CE79 materialmente correlati alla stessa, in particolare nei settori seguenti: regolamento sulle retribuzioni sottoposto all'approvazione dell'assemblea generale, incluse le indicazioni relativi ai contratti; una relazione sulle retribuzioni concernente le retribuzioni effettivamente previste o corrisposte; determinazione delle retribuzioni in base alla situazione economica e alla prosperità a lungo termine dell'impresa e rapporto adeguato tra compiti, prestazioni e responsabilità dei beneficiari delle retribuzioni; limitazione dell'ammissibilità delle indennità di partenza; possibilità di chiedere la restituzione di retribuzioni percepite ingiustificatamente. Nell'attribuire all'assemblea generale la competenza di approvare le retribuzioni, le indennità di partenza e le retribuzioni anticipate, come pure nel prevedere una specifica disposizione penale, il presente progetto si rivela più restrittivo delle raccomandazioni europee. Per contro esso rinuncia a imporre alle società la formazione di un comitato per le retribuzioni del consiglio d'amministrazione e a fissare limiti massimi per le indennità di partenza e per le componenti variabili delle remunerazioni; parimenti non sono prescritti termini di attesa nel caso di retribuzioni basate su azioni.

6

Basi legali

6.1

Costituzionalità

Il presente progetto si fonda sull'articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.80), che dà alla Confederazione la competenza di legiferare nel campo del diritto civile e del diritto processuale civile, nonché sull'articolo 123 capoverso 1 Cost., che dà alla Confederazione la competenza di legiferare nel campo del diritto penale, e sull'articolo 113 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale.

6.2

Forma dell'atto

Le basi costituzionali esistenti sono sufficienti per adottare le modifiche di legge qui proposte81. La Commissione non ritiene opportuno che disposizioni così dettagliate siano iscritte, per considerazioni di ordine politico, nella Costituzione federale, come previsto invece dall'iniziativa popolare e dal controprogetto diretto. La Commissione propone pertanto di adottare le pertinenti disposizioni sotto forma di legge federale.

79

80 81

In merito all'applicazione delle raccomandazioni negli Stati membri: cfr. la relazione della Commissione sull'applicazione da parte degli Stati membri della raccomandazione 2009/385/CE della Commissione (raccomandazione del 2009 sulla remunerazione degli amministratori) che integra le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE per quanto riguarda il regime concernente la remunerazione degli amministratori delle società quotate, COM (2010) 285, consultabile in Internet all'indirizzo seguente: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0285:IT:NOT RS 101 Cfr. n. 6.1

7326

L'assemblea generale vota annualmente l'importo globale di tutte le retribuzioni corrisposte al consiglio consultivo.

L'assemblea generale elegge annualmente i singoli membri del consiglio d'amministrazione.

3.

4.

Elezione individuale: sì

Elezione annuale: sì, salvo disposizione diversa dello statuto



Sì, salvo disposizione diversa dello statuto



Il controprogetto indiretto riprende questa richiesta?

7327

Le richieste dell'iniziativa si applicano soltanto alle società quotate in borsa.

L'assemblea generale vota annualmente l'importo globale di tutte le retribuzioni corrisposte alla direzione.

2.

82

L'assemblea generale vota annualmente l'importo globale di tutte le retribuzioni corrisposte al consiglio d'amministrazione.

1.

Richiesta dell'iniziativa popolare82

Articolo 710 capoversi 1 e 3 P-CO

Articolo 731k capoverso 1 P-CO

Articolo 731l capoverso 1 P-CO

Articolo 731k capoverso 1 progetto di modifica del CO (P-CO)

Corrispondenti disposizioni del controprogetto indiretto

Paragone tra l'iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive» e il controprogetto indiretto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 25 ottobre 2010

Sinossi

Allegato

L'assemblea generale elegge annualmente i membri del comitato di retribuzione.

L'assemblea generale elegge annualmente il rappresentante indipendente degli aventi diritto di voto.

La rappresentanza da parte di un membro di un organo della società è vietata.

La rappresentanza da parte di un depositario è vietata.

Gli azionisti possono votare elettronicamente a distanza.

Le casse pensioni votano nell'interesse dei loro assicurati.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

7328

L'assemblea generale elegge annualmente il presidente del consiglio d'amministrazione.

5.

Richiesta dell'iniziativa popolare

Sì («nell'interesse dei destinatari»)







Elezione annuale: sì, ogni assemblea generale elegge il rappresentante per l'assemblea generale successiva.

Elezione da parte dell'assemblea generale: sì

Nessuna disposizione

Elezione annuale: sì, salvo disposizione diversa dello statuto

Elezione da parte dell'assemblea generale: sì (salvo se lo statuto prevede l'elezione da parte del consiglio d'amministrazione)

Il controprogetto indiretto riprende questa richiesta?

Articolo 71a capoversi 1 e 2 del progetto di modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (P-LPP)

Articoli 701a ­ 701d P-CO

Articolo 689c capoverso 5 P-CO

Articolo 689c capoverso 5 P-CO

Articolo 689c capoverso 1 P-CO

­

Articolo 712 capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 710 capoverso 1 P-CO

Corrispondenti disposizioni del controprogetto indiretto

Lo statuto disciplina il piano economico e il piano di partecipazione dei membri degli organi.

Lo statuto disciplina il numero di mandati esterni dei membri degli organi.

Lo statuto disciplina l'ammontare delle rendite ai membri degli organi.

Lo statuto disciplina l'ammontare dei crediti ai membri degli organi.

Lo statuto disciplina l'ammontare dei prestiti ai membri degli organi.

Lo statuto disciplina la durata dei contratti di lavoro dei membri di direzione.

I membri dei vari organi non ricevono liquidazioni o altre indennità.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

7329

Le casse pensioni rendono pubblico il loro voto.

12.

Richiesta dell'iniziativa popolare

In linea di principio sì

In linea di principio sì (elemento disciplinato dal regolamento sulle retribuzioni, sottoposto all'approvazione dell'assemblea generale)

No, ma viene introdotto l'obbligo di rendere pubblici tali importi.

No, ma viene introdotto l'obbligo di rendere pubblici tali importi.

In linea di principio sì (elemento disciplinato dal regolamento sulle retribuzioni, sottoposto all'approvazione dell'assemblea generale)

No, ma viene introdotto l'obbligo di rendere pubblici tali mandati.

In linea di principio sì (elementi disciplinati dal regolamento sulle retribuzioni, sottoposto all'approvazione dell'assemblea generale)



Il controprogetto indiretto riprende questa richiesta?

Articolo 731m capoverso 1 P-CO

Articolo 731d capoverso 2 numero 4 in combinato disposto con l'articolo 731j capoverso 1 P-CO

Articolo 731h capoverso 1 P-CO

Articolo 731h capoversi 1 e 2 P-CO

Articolo 731d capoverso 2 numero 7 in combinato disposto con l'articolo 731j capoverso 1 P-CO

Articolo 731h capoverso 3 P-CO

Articolo 731d capoverso 2 numero 3 in combinato disposto con l'articolo 731j capoverso 1 P-CO

Articolo 71a capoverso 3 P-LPP

Corrispondenti disposizioni del controprogetto indiretto

La direzione della società non può essere delegata a una persona giuridica.

L'infrazione delle disposizioni dell'iniziativa popolare è punita con la pena detentiva fino a tre anni e con la pena pecuniaria fino a sei retribuzioni annuali.

23.

24.

7330

I membri dei vari organi non ricevono contratti supplementari di consulenza o di lavoro da parte di società del gruppo.

22.

­ Articolo 326quinquies del progetto di modifica del Codice penale

Nuova disposizione penale relativa alle violazioni del regolamento sulle retribuzioni

­

Articolo 731g capoverso 2 in combinato disposto con gli articoli 731k e 731l P-CO

Articolo 731m capoverso 1 P-CO

Corrispondenti disposizioni del controprogetto indiretto

Nessuna disposizione

Nessuna disposizione

I membri dei vari organi non ricevono premi No, ma tali premi costituiscono retribuzioni per acquisizioni e vendite di ditte.

e in quanto tali sono sottoposte all'approvazione dell'assemblea generale.

21.

In linea di principio sì

I membri dei vari organi non ricevono retribuzioni anticipate.

Il controprogetto indiretto riprende questa richiesta?

20.

Richiesta dell'iniziativa popolare

Sono definite norme per il versamento di bonus ed è sancito l'obbligo di stabilire i bonus tenendo conto della prosperità a lungo termine della società.

L'obbligo di diligenza dei membri del consiglio d'amministrazione nonché di terzi che si occupano della gestione è concretizzato in merito alla determinazione delle retribuzioni.

Gli avvisi obbligatori di spettanza dell'ufficio di revisione sono estesi a includere le violazioni del regolamento sulle retribuzioni.

2.

3.

4.

7331

L'azione di restituzione di prestazioni indebite è resa più incisiva.

1.

Articolo 728c capoversi 1 e 2bis P-CO

Articolo 731e P-CO

Articolo 731e P-CO

Articolo 731d capoverso 2 numeri 3 e 5 e capoverso 3 P-CO

Articolo 107 capoverso 1bis del progetto di modifica del Codice di procedura civile

Articolo 678 P-CO

Corrispondenti disposizioni del controprogetto indiretto

Disposizioni del controprogetto indiretto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 25 ottobre 2010 non previste dall'iniziativa popolare:

Elenco delle disposizioni Art. 627 n. 15 CO (nuovo) Art. 663bbis (cfr. art. 731g, 731h e 731i) Art. 678 Art. 689 cpv. 2 Art. 689a cpv. 1bis (nuovo) Art. 689c Art. 689d Art. 689e cpv. 1 primo periodo e cpv. 2 primo periodo Art. 693 cpv. 3 n. 5 (nuovo) Art. 698 cpv. 2 n. 2a (nuovo) Art. 698 cpv. 2 n. 4a (nuovo) Art. 700 Art. 701a (nuovo) Art. 701b (nuovo) Art. 701c (nuovo) Art. 701d (nuovo) Art. 702 cpv. 2 e 3 Art. 703 Art. 704 cpv. 1 e 2 Art. 706 cpv. 1 Art. 710 Art. 712 Art. 716a cpv. 1 n. 2a (nuovo) Art. 716a cpv. 1 n. 4 Art. 728a cpv. 1 n. 4 (nuovo) Art. 728c cpv. 1 e 2bis (nuovo) Art. 731c (nuovo) Art. 731d (nuovo) Art. 731e (nuovo) Art. 731f (nuovo) Art. 731g (nuovo) Art. 731h (nuovo) Art. 731i (nuovo) Art. 731j (nuovo) 7332

Art. 731k (nuovo) Art. 731l (nuovo) Art. 731m (nuovo) Art. 756 cpv. 2 Art. 1 Disposizioni transitorie Art. 2 Disposizioni transitorie Art. 3 Disposizioni transitorie Art. 4 Disposizioni transitorie Art. 107 cpv. 1bis (nuovo) Progetto modifica CPC Art. 326quinquies (nuovo) Progetto modifica CP Art. 71a (nuovo) Progetto modifica LPP

7333

7334