Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sanità pubblica sull'autorizzazione di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere secondo l'articolo 16c LOTC1 n. 1017 del 21 ottobre 2010

L'Ufficio federale della sanità pubblica, visto l'articolo 16c LOTC, decide: 1. Autorizzazione e descrizione della derrata alimentare (art. 8 lett. a OIPPE2) Aquavite di vino, Brandy o Weinbrand, aquavite di vinaccia o marc e aquavite di uve secche o raisin brandy fabbricate secondo il diritto europeo e tedesco e legalmente immesse in commercio in Germania possono essere importate o fabbricate e immesse in commercio in Svizzera, anche se non sono conformi alle prescrizioni tecniche vigenti in Svizzera.

2. Atti normativi esteri alle cui prescrizioni la derrata alimentare deve essere conforme (art. 8 lett. b OIPPE) La derrata alimentare deve essere conforme alle relative prescrizioni tecniche dell'Unione europea (UE) e della Germania. In particolare, sono determinanti i seguenti atti normativi: Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio3; Verordnung vom 29.01.1998 über bestimmte alkoholhaltige Getränke (Alkoholhaltige Getränke-Verordnung ­ AGeV; Alkoholhaltige Getränke-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 2003 [BGBl. I S. 1255], die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 15. Juni 2010 [BGBl. I S. 800] geändert worden ist) 3. Fabbricazione in Svizzera Se la derrata alimentare è fabbricata in Svizzera, le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali devono essere osservate.

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Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51) Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (RS 946.513.8) GU L 39 del 13.2.2008, pagg. 16­54

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4. Revoca dell'effetto sospensivo Secondo l'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa (PA), è tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso contro la presente decisione di portata generale.

5. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso, secondo l'articolo 50 PA, al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 PA).

26 ottobre 2010

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RS 172.021

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Ufficio federale della sanità pubblica