Termine di referendum: 7 aprile 2011

Legge federale sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore del 17 dicembre 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 128 e 129 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 20042, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull'imposta federale diretta Art. 5 cpv. 1 lett. b Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtł della loro appartenenza economica se:

1

b.

in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera, ricevono tantičmes, gettoni di presenza, indennitą fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe rimunerazioni;

Art. 17, rubrica e cpv. 1 Principio Sono imponibili tutti i proventi di un'attivitą dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennitą per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi per anzianitą di servizio, gratificazioni, mance, tantičmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro.

1

1 2 3

RS 101 FF 2005 495 RS 642.11

2004-2409

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Imposizione delle partecipazioni di collaboratore. LF

Art. 17a 1

Partecipazioni di collaboratore

Sono considerate partecipazioni vere e proprie di collaboratore: a.

le azioni, i buoni di godimento, i certificati di partecipazione, le quote di societą cooperative o partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua societą madre o un'altra societą del gruppo distribuisce ai collaboratori;

b.

le opzioni per l'acquisto di partecipazioni di cui alla lettera a.

Sono considerate partecipazioni improprie dei collaboratori le aspettative di meri indennizzi in contanti.

2

Art. 17b

Proventi di partecipazioni vere e proprie di collaboratore

I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie di collaboratore, ad eccezione di quelli risultanti da opzioni bloccate o non quotate in borsa, sono imponibili al momento dell'acquisto come reddito da attivitą lucrativa dipendente. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale della partecipazione diminuito di un eventuale prezzo d'acquisto.

1

Per il calcolo della prestazione imponibile relativa alle azioni di collaboratore si tiene conto dei termini di attesa accordando uno sconto del 6 per cento per anno di attesa sul valore venale delle azioni. Lo sconto si applica per dieci anni al massimo.

2

I vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa sono imponibili al momento dell'esercizio delle opzioni medesime.

La prestazione imponibile corrisponde al valore venale dell'azione al momento dell'esercizio, diminuito del prezzo di esercizio.

3

Art. 17c

Proventi di partecipazioni improprie di collaboratore

I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni improprie di collaboratore sono imponibili al momento in cui si realizzano.

Art. 17d

Imposizione proporzionale

Se il contribuente non aveva domicilio o dimora fiscale in Svizzera durante l'intero periodo tra l'acquisto e la nascita del diritto d'esercizio delle opzioni di collaboratore bloccate (art. 17b cpv. 3), i vantaggi valutabili in denaro risultanti da tali opzioni sono imponibili proporzionalmente al rapporto tra l'intero periodo e il periodo effettivamente trascorso in Svizzera.

Art. 20 cpv. 1 lett. c, primo periodo 1

Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente: c.

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i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc.).

...

Imposizione delle partecipazioni di collaboratore. LF

Art. 84 cpv. 2 Sono imponibili tutti i proventi di un'attivitą dipendente, compresi i proventi accessori, quali indennitą per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi per anzianitą di servizio, gratificazioni, mance, tantičmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro come anche i proventi compensativi quali le indennitą giornaliere versate da assicurazioni contro le malattie, da assicurazioni contro gli infortuni o dall'assicurazione contro la disoccupazione.

2

Art. 93 cpv. 1 e 2 Le persone, domiciliate all'estero, membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche aventi sede o amministrazione effettiva in Svizzera devono l'imposta sui tantičmes, gettoni di presenza, indennitą fisse, partecipazioni di collaboratore ed altre rimunerazioni loro versate.

1

Le persone, domiciliate all'estero, membri dell'amministrazione o della direzione di imprese estere aventi uno stabilimento d'impresa in Svizzera devono l'imposta sui tantičmes, gettoni di presenza, indennitą fisse, partecipazioni di collaboratore e altre rimunerazioni loro versate e addebitate allo stabilimento d'impresa.

2

Art. 97a

Beneficiari delle partecipazioni di collaboratore

Le persone domiciliate all'estero al momento in cui realizzano vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni bloccate di collaboratore (art. 17b cpv. 3) devono, conformemente all'articolo 17d, una quota proporzionale dell'imposta per il vantaggio valutabile in denaro.

1

L'aliquota dell'imposta č fissata all'11,5 per cento del vantaggio valutabile in denaro.

2

Art. 98

Definizione

Sono contribuenti domiciliati all'estero ai sensi degli articoli 92­97a le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e le persone giuridiche che non hanno né la sede né l'amministrazione effettiva in Svizzera.

Art. 100 cpv. 1 lett. d 1

Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di: d.

versare la quota proporzionale dell'imposta sulle opzioni di collaboratore esercitate all'estero; il datore di lavoro deve la quota proporzionale dell'imposta anche se il vantaggio valutabile in denaro č versato da una societą estera del gruppo.

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Imposizione delle partecipazioni di collaboratore. LF

Art. 129 cpv. 1 lett. d Devono presentare un'attestazione all'autoritą di tassazione, per ogni periodo fiscale:

1

d.

i datori di lavoro che accordano partecipazioni di collaboratore ai loro dipendenti, sui dati necessari per la relativa tassazione; i particolari sono disciplinati per ordinanza dal Consiglio federale.

2. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 4 cpv. 2 lett. b Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtł della loro appartenenza economica se:

2

b.

in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone, ricevono tantičmes, gettoni di presenza, indennitą fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe rimunerazioni;

Art. 7c 1

Partecipazioni di collaboratore

Sono considerate partecipazioni vere e proprie di collaboratore: a.

le azioni, i buoni di godimento, i certificati di partecipazione, le quote di societą cooperative o partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua societą madre o un'altra societą del gruppo distribuisce ai collaboratori;

b.

le opzioni per l'acquisto di partecipazioni di cui alla lettera a.

Sono considerate partecipazioni improprie di collaboratore le aspettative di meri indennizzi in contanti.

2

Art. 7d

Proventi di partecipazioni vere e proprie di collaboratore

I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie di collaboratore, ad eccezione di quelli risultanti da opzioni bloccate o non quotate in borsa, sono imponibili al momento dell'acquisto come reddito da attivitą lucrativa dipendente. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale della parte-cipazione diminuito di un eventuale prezzo d'acquisto.

1

Per il calcolo della prestazione imponibile relativa alle azioni di collaboratore si tiene conto dei termini di attesa, con uno sconto del 6 per cento per anno di attesa sul valore venale delle azioni. Lo sconto si applica per dieci anni al massimo.

2

4

RS 642.14

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Imposizione delle partecipazioni di collaboratore. LF

I vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa sono imponibili al momento dell'esercizio delle opzioni medesime.

La prestazione imponibile corrisponde al valore venale dell'azione al momento dell'esercizio, diminuito del prezzo di esercizio.

3

Art. 7e

Proventi di partecipazioni improprie di collaboratore

I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni improprie di collaboratore sono imponibili al momento in cui si realizzano.

Art. 7f

Imposizione proporzionale

Se il contribuente non aveva domicilio o dimora fiscale in Svizzera durante l'intero periodo tra l'acquisto e la nascita del diritto d'esercizio delle opzioni di collaboratore bloccate (art. 7d cpv. 3), i vantaggi valutabili in denaro risultanti da tali opzioni sono imponibili proporzionalmente al rapporto tra l'intero periodo e il periodo effettivamente trascorso in Svizzera.

Art. 14a

Stima delle partecipazioni di collaboratore

Le partecipazioni di collaboratore di cui all'articolo 7d capoverso 1 sono stimate al valore venale. Eventuali termini di attesa devono essere adeguatamente considerati.

1 2

Alla loro assegnazione, le partecipazioni di collaboratore di cui agli articoli 7d capoverso 3 e 7e devono essere dichiarate senza indicazione del valore imponibile.

Art. 32 cpv. 3 L'imposta alla fonte viene calcolata sui proventi lordi e si estende a tutti i proventi da attivitą lucrativa dipendente, compresi i redditi accessori, i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e le prestazioni in natura, come pure ai proventi compensativi.

3

Art. 35 cpv. 1 lett. c, d ed i Sono soggetti alla ritenuta d'imposta alla fonte, se non hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera:

1

c.

i membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva nel Cantone, per i tantičmes, gettoni di presenza, indennitą fisse, partecipazioni di collaboratore e analoghe rimunerazioni che vengono loro versati;

d.

i membri dell'amministrazione o della direzione di imprese straniere aventi stabilimento d'impresa nel Cantone, per i tantičmes, gettoni di presenza, indennitą fisse, partecipazioni di collaboratore e analoghe rimunerazioni che vengono loro versate e addebitate allo stabilimento d'impresa;

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Imposizione delle partecipazioni di collaboratore. LF

i.

le persone domiciliate all'estero al momento in cui realizzano vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore secondo l'art. 7d cpv. 3, per il vantaggio valutabile in denaro, proporzionalmente secondo quanto previsto dall'articolo 4 capoverso 2 lettera b.

Art. 37 cpv. 1 lett. d Il debitore delle prestazioni imponibili (art. 32 e 35) č responsabile per il pagamento dell'imposta alla fonte. Esso ha l'obbligo di:

1

d.

versare la quota proporzionale dell'imposta sulle opzioni di collaboratore esercitate all'estero; il datore di lavoro deve la quota proporzionale dell'imposta anche se il vantaggio valutabile in denaro č versato da una societą estera del gruppo.

Art. 45 lett. e Devono presentare un'attestazione all'autoritą di tassazione, per ogni periodo fiscale: e.

i datori di lavoro, sui vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie di collaboratore, nonché sull'assegnazione e sull'esercizio delle opzioni di collaboratore.

Art 72m

Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 17 dicembre 2010

I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche della presente legge entro il momento dell'entrata in vigore delle medesime.

II 1

La presente legge sottostą a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2010

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2010

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 dicembre 20105 Termine di referendum: 7 aprile 2011

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