Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella seduta plenaria del 24 settembre 2010 e nella procedura per circolazione degli atti del 7 ottobre 2010, visti l'articolo 321bis del Codice penale (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 3, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: SUVA, Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna, concernente la domanda del 5 agosto 2010 per una proroga dell'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolare dell'autorizzazione Il responsabile della ricerca in ambito medico interna all'istituto oggetto dell'autorizzazione rimane il medico capo SUVA, dott. med. Christian A. Ludwig.

Non vi sono cambiamenti rispetto all'autorizzazione e al dispositivo della decisione precedente.

2. Durata dell'autorizzazione La durata di validità della presente autorizzazione è di cinque anni a partire dal momento in cui è passata in giudicato.

I cambiamenti elencati qui di seguito che si presentano prima dello scadere dell'autorizzazione devono essere notificati immediatamente alla Commissione peritale: ­

avvicendamento del medico capo SUVA;

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modifiche del programma per l'adempimento degli oneri cui è vincolata l'autorizzazione;

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cambiamento della gestione dei dati;

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cambiamento del regolamento d'accesso;

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cambiamento della struttura amministrativa o organizzativa dell'istituto;

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avvicendamento dei responsabili della protezione dei dati nelle divisioni mediche e nelle cliniche di riabilitazione.

La Commissione peritale deciderà in seguito se dovrà essere rilasciata un'autorizzazione completiva.

3. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (Casella postale, 3000 Berna 14) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione, in virtù degli articoli 44 e seguenti della legge federale 2010-2648

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del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

4. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto alla SUVA e all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato nel Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può esaminare, entro il termine di ricorso, l'intera decisione presso la Segreteria della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna, dopo essersi annunciato telefonicamente (031 322 94 94).

26 ottobre 2010

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il vice-presidente, Rudolf Bruppacher

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