Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 2 novembre 2010

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: 1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati) Sostanza(e) attiva(e):

Clopiralid 100 g/l

Tipo di formulazione:

SL concentrato solubile in acqua

2. Prodotti commerciali Realchemie Clopyralid

Numero di omologazione svizzero: D-4335 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 033488-00/017 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Realchemie Clopyralid

Numero di omologazione svizzero: D-4336 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 033488-00/033 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Realchemie Clopyralid

Numero di omologazione svizzero: D-4337 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 033488-00/022 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Pirlid 100

Numero di omologazione svizzero: D-4607 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI-033488-00/078 Titolari stranieri di autorizzazioni: Genetti GmbH/S.r.l.

STAR Clopyralid 100

Numero di omologazione svizzero: D-4627 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI-033488-00/054 Titolari stranieri di autorizzazioni: Star Agro Analyse und Handels GmbH

1

RS 916.161

6584

2010-2477

CLIOTECH

Numero di omologazione svizzero: D-4711 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI-033488-00/066 Titolari stranieri di autorizzazioni: Agro Trade GMBH

CLIOTECH

Numero di omologazione svizzero: D-4712 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI-033488-00/084 Titolari stranieri di autorizzazioni: Agro Trade GMBH

Applicazioni autorizzate: Campo d'applicazione

Campicoltura: Barbabietola da foraggio, Barbabietola da zucchero Prati e pascoli

Agente patogeno/Azione

Dicotiledoni annuali (malerbe), Dosaggio: 1­1.2 l/ha Dicotiledoni pluriennali (maler- Applicazione: trattare i be), Ricacci di girasole girasoli nella fase fenologica: da cotiledoni a due foglie.

Cardi perenni Concentrazione: 0.3 % Applicazione: con vaporizzatore a zaino.

Superfici non coltive: Lungo le strade Ambrosia nazionali e cantonali Scarpate e strisce Cardi perenni verdi lungo le vie di comunicazione (conformemente ORRPChim) Ambrosia Scarpate e strisce verdi lungo le vie di comunicazione (conformemente ORRPChim) Superfici di comp. ecol. secondo OPD: Superficie coltiva Stoppione aperta Superficie inerbita

Applicazione

Stoppione

(*)

1, 2, 3

Concentrazione: 0.3 %

1, 6

Concentrazione: 0.3 %

1, 7

Concentrazione: 0.3 %

1, 7

Concentrazione: 0.3 % Applicazione: con vaporizzatore a zaino.

Concentrazione: 0.3 % Applicazione: con vaporizzatore a zaino.

1, 8 1, 4, 8

(*) Condizioni e osservazioni 1 = In aggiunta a un adiuvante stabilito dalla ditta (0.5 % sulla base di olio di colza).

2 = Al massimo 1 trattamento per anno.

3 = Le foglie delle barbabietole trattate non devono essere impiegate per il foraggiamento di lattifere.

4 = Pascolo o sfalcio (foraggio fresco o conservato) al più presto 3 settimane dopo il trattamento. Eccezione: per gli animali non in lattazione il termine di attesa è di 2 settimane.

5 = Trattamento pianta per pianta.

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6 = Conformemente all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, allegato 2.5): soltanto trattamenti pianta per pianta su piante problematiche, che non possono essere combattute efficacemente con altre misure, su scarpate e strisce verdi lungo strade e impianti ferroviari.

7 = Conformemente all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, allegato 2.5), soltanto trattamenti pianta per pianta su piante problematiche, che non possono essere combattute efficacemente con altre misure, su scarpate e strisce verdi lungo strade e impianti ferroviari.

8 = Autorizzato soltanto per trattamento pianta per pianta secondo l'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD), il trattamento di superfici è escluso.

Immagazzinamento e smaltimento Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

2 novembre 2010

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

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