Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 7 dicembre 2010

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: 1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati) Sostanza(e) attiva(e):

Tiacloprid 240 g/l

Tipo di formulazione:

OD olio dispersibile

2. Prodotti commerciali Realchemie Thiacloprid 1

Numero di omologazione svizzero: D-4542 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 005918-00/001 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Applicazioni autorizzate: Campo d'applicazione

Orticoltura: Pieno campo: aglio, cipolle, scalogni Pieno campo: cavolo rapa Pieno campo: insalate (asteracee) Pieno campo: specie di cavoli Campicoltura: cereali colza

1

Agente patogeno/Azione

Applicazione

(*)

Tripidi

Dosaggio: 0.4 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane Dosaggio: 0.4 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane Dosaggio: 0.3 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane Dosaggio: 0.4 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane

1

Afidi, aleurodi Afidi Afidi, aleurodi

Criocere dei cereali Efficacia parziale: cecidomia delle silique delle crocifere

Dosaggio: 0.2­0.3 l/ha Termine d'attesa: 6 settimane Dosaggio: 0.3­0.4 l/ha Applicazione: prima della fioritura.

1 1 1

2 3

RS 916.161

2010-2895

7425

Campo d'applicazione

Agente patogeno/Azione

Applicazione

(*)

colza

Meligete della colza, punteruolo delle silique delle crocifere

3, 4

patate

Dorifora della patata

Dosaggio: 0.3­0.4 l/ha Applicazione: allo stadio di germogliamento, fino a inizio fioritura.

Dosaggio: 0.2 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane

5

(*) Condizioni e osservazioni 1 = Al massimo 2 trattamenti per coltura.

2 = Al massimo 1 trattamento per coltura.

3 = Con questo prodotto al massimo 2 trattamenti in totale per coltura.

4 = A inizio infestazione.

5 = Al massimo 3 trattamenti per coltura.

Immagazzinamento ed eliminazione Il prodotto dev'essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici Entro 30 giorni dalla notifica, la presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

7 dicembre 2010

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

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