Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro concernente il perfezionamento professionale e la protezione della salute per il mestiere del falegname Modifica del 13 dicembre 2010 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La disposizione modificata qui di seguito, menzionata nel contratto collettivo di lavoro (CCL) concernente il perfezionamento professionale e la protezione della salute per il mestiere del falegname, allegato al decreto del Consiglio federale del 28 aprile 20091, è dichiarata d'obbligatorietà generale2: Art. 11 cpv. 3
(Ammontare dei contributi)
II Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2011 e ha effetto sino al 31 dicembre 2013.
13 dicembre 2010
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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FF 2009 2663 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
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Contratto collettivo di lavoro concernente il perfezionamento professionale e la protezione della salute per il mestiere del falegname. DCF
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