Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale per l'artigianato del metallo Modifica del 22 aprile 2010 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale per l'artigianato del metallo, allegato ai decreti del Consiglio federale del 18 agosto 2006, del 24 maggio 2007, del 28 febbraio 2008, del 10 marzo 2009 e del 9 febbraio 20101, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 10 Adeguamento salariale (art. 39 CCNL) Salari minimi (art. 37 CCNL) II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2010, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2010 e ha effetto sino al 30 giugno 2012.

22 aprile 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vice-presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 2006 6201, 2007 3899, 2008 1647, 2009 1367, 2010 987 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo nazionale per l'artigianato del metallo. DCF

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