10.101 Messaggio concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'India per evitare le doppie imposizioni del 3 dicembre 2010

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva un Protocollo firmato il 30 agosto 2010 volto a modificare la Convenzione del 2 novembre 1994 tra la Svizzera e l'India per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

3 dicembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2010-2505

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Compendio Dal 2 novembre 2004 esiste tra Svizzera e India una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito che è stata riveduta per la prima volta il 16 febbraio 2000.

Dopo la decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 riguardo alla nuova politica concernente lo scambio di informazioni in materia fiscale, Svizzera e India hanno avviato negoziati per modificare la Convenzione. La revisione ha inoltre fornito l'occasione per effettuare ulteriori adeguamenti. In particolare il diritto di imposizione per gli utili di imprese di navigazione marittima attive a livello internazionale è stato concesso esclusivamente allo Stato di residenza. In ambito di dividendi, interessi canoni e compensi per prestazioni di servizi tecniche è stata inoltre introdotta una clausola automatica della nazione più favorita. Essa garantisce automaticamente alla Svizzera la stessa aliquota residua che l'India accorda a un altro membro dell'OCSE se questa è inferiore a quella convenuta con la Svizzera. È stato inoltre abrogato il computo dell'imposta fittizia per interessi accordato dalla Svizzera. Il Protocollo di modifica è stato parafato il 12 novembre 2010 ed è stato firmato a Nuova Delhi il 30 agosto 2010.

I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione del Protocollo.

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Messaggio 1

Considerazioni generali sullo sviluppo ulteriore della politica in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni

Le convenzioni contro le doppie imposizioni sono uno strumento importante della politica fiscale. Buone convenzioni agevolano l'attività della nostra economia d'esportazione, promuovono investimenti esteri in Svizzera contribuendo al benessere del nostro Paese e degli Stati partner.

La politica in materia di convenzioni si basa da sempre sugli standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi in materia di benessere. Elementi importanti sono la chiara ripartizione del diritto d'imposizione delle persone fisiche e giuridiche, un'imposta residua per quanto possibile uguale a zero o molto bassa su interessi, dividendi e canoni nonché l'eliminazione in generale di conflitti in campo fiscale che arrecano svantaggi ai contribuenti attivi a livello internazionale. Da sempre esistono tensioni tra le condizioni quadro favorevoli e la riconoscenza internazionale del nostro regime fiscale. Buone soluzioni svizzere possono perdere valore se non sono riconosciute a livello internazionale.

Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di adeguare l'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali alla nuova realtà della politica internazionale.

1.1

Situazione iniziale, svolgimento e risultato delle negoziazioni

Dal 2 novembre 2004 esiste tra Svizzera e India una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (di seguito «CDI-IND») che è stata rivista per la prima volta il 16 febbraio 2000.

Alcune punti della Convenzione si discostano dal modello di convenzione dell'OCSE e dalla normale prassi svizzera in materia di convenzioni per tener conto delle peculiarità della politica indiana in materia di convenzioni. È il particolare il caso dell'imposizione dei compensi per prestazioni di servizi tecniche che in India sono tassati alla fonte con un'aliquota pari al massimo al 10 per cento (o, a seconda del caso, che costituiscono una stabile organizzazione malgrado una breve presenza in India). La Convenzione non contiene inoltre una diposizione specifica concernente l'imposizione di imprese di trasporto marittimo.

Nel quadro delle decisioni prese dal G20 sullo sfondo della crisi finanziaria internazionale e in occasione delle recenti campagne elettorali in India la Svizzera è stata oggetto di una critica mirata, secondo la quale il nostro Paese avrebbe sostenuto contribuenti indiani nella sottrazione d'imposta. Nel mese di aprile del 2009 le autorità dell'India (Stato membro del G20) hanno preso conoscenza della decisione de 13 marzo 2009 del Consiglio federale di adottare gli standard OCSE nell'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali in conformità con l'articolo 26 del

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modello di Convenzione dell'OCSE e hanno richiesto di avviare i negoziati per la revisione.

Per soddisfare questa richiesta la Svizzera ha deciso di avviare i negoziati per la revisione della CDI-IND. Questi si sono tenuti a Berna dal 10 al 12 novembre 2009 e hanno offerto in particolare l'occasione di rivedere altre disposizioni della CDI-IND. Le soluzioni negoziate sono vantaggiose per la Svizzera. Il Protocollo di modifica è stato firmato il 30 agosto 2010.

1.2

Valutazione

Il Protocollo di modifica migliora globalmente le condizioni quadro per gli investitori svizzeri in India. Esso prevede per gli utili di imprese di navigazione marittima attive a livello internazionale un diritto di imposizione esclusivo dello Stato in cui l'impresa ha la sua sede impedendo così eventuali doppie imposizioni (sinora la Convenzione prevedeva una clausola specifica solo per l'imposizione degli utili di imprese di navigazione aerea attive a livello internazionale). Il Protocollo contiene inoltre una clausola automatica della nazione più favorita in ambito di dividendi, interessi, canoni e compensi per prestazioni di servizi tecniche. Tramite questa clausola la Svizzera gode automaticamente dell'aliquota d'imposta che l'India accorda a un altro Stato dell'OCSE se questa aliquota è più vantaggiosa di quella stabilita nella Convenzione con la Svizzera. Infine il Protocollo di modifica attua gli impegni presi dalla Svizzera nel mese di marzo 2009 riguardo all'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali con l'adozione dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE. La riveduta Convenzione contribuirà senza dubbio all'ulteriore positivo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali.

2

Commento ai singoli articoli del Protocollo

Il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'India per evitare le doppie imposizioni prevede le seguenti disposizioni.

Articoli 1, 2 e 3 (art. 3, 7 e 8 della Convenzione ­ Definizioni generali, Utili delle imprese, Navigazione aerea) La Convenzione esistente dispone all'articolo 7 che gli utili di imprese di navigazione marittima attive a livello internazionale sono escluse dal campo di applicazione di questa norma. Poiché nessuna altra disposizione della Convenzione disciplina questo caso, gli utili delle imprese di navigazione marittima sono tassati secondo il diritto interno dei singoli Stati contraenti. Con il Protocollo del 16 febbraio 2000 viene introdotto nella Convenzione un nuovo articolo 22 (Altri redditi) in cui i redditi che non sono stati trattati negli altri articoli della Convenzione sono imponibili soltanto nello Stato contraente.

La competente autorità svizzera era dell'opinione che questi redditi entravano nel campo di applicazione dell'articolo 22 (Altri redditi), conferendo allo Stato di residenza il diritto esclusivo d'imposizione. Il Tribunale amministrativo indiano ha però recentemente stabilito che gli Stati contraenti avevano escluso espressamente dal campo di applicazione della CDI-IND gli utili delle imprese di navigazione maritti7816

ma e che, di conseguenza, essendo questi utili imponibili secondo il diritto interno dei singoli Stati contraenti sarebbero potute scaturire doppie imposizioni. Le imprese di navigazione marittima svizzere avevano espresso in tal senso il loro malcontento.

Su richiesta della Svizzera l'India si è dichiarata disposta a inserire nella Convenzione una disposizione concernente il disciplinamento dell'imposizione degli utili delle imprese di navigazione marittima attive a livello internazionale. Il Protocollo include nella definizione di «traffico internazionale» l'attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave (cfr. art. 1 del Protocollo) e stralcia il riferimento all'esclusione dell'imposizione degli utili da imprese di navigazione marittima dell'articolo 7 (cfr. art. 2 del Protocollo). Secondo il modello di convenzione dell'OCSE deve essere inoltre introdotto un nuovo paragrafo 1.

Il nuovo articolo 8 precisa che il diritto esclusivo d'imposizione degli utili di imprese di navigazione marittima o di navigazione aerea in traffico internazionale incombe allo Stato in cui l'impresa ha la sua sede.

Articoli 4 e 5 (art. 11 e 13 della Convenzione ­ Interessi e Utili di capitale) Queste disposizioni vengono adeguate in seguito all'introduzione degli utili di imprese di navigazione marittima attive a livello internazionale secondo l'articolo 8.

Esse disciplinano l'imposizione del reddito sotto forma di interessi o utili di capitale provenienti dall'alienazione di navi utilizzate a livello internazionale.

Articolo 6 (art. 23 della Convenzione ­ Eliminazione della doppia imposizione) La lettera c del paragrafo 2 dell'articolo 23 della Convenzione prevede il computo unilaterale di un'imposta fittizia del 10 per cento a carico della Svizzera su interessi di «prestiti approvati» esentati in India come interessi di aiuto allo sviluppo oppure tassati con un'aliquota minore di quella convenuta nella Convenzione. Lo stimolo creato con il computo d'imposta fittizia è in linea di principio discutibile poiché un credito d'imposta non è uno strumento particolarmente adeguato per l'aiuto estero ed esiste un certo rischio di abuso1. Il computo d'imposta fittizia risulta inoltre problematico a livello di applicazione nella prassi delle autorità fiscali svizzere (testi in lingua straniera ecc.). La Svizzera
elimina laddove possibile tale disposizione stipulata e consentita solo per poter concludere la CDI-IND. Per questi motivi la Svizzera ha voluto ritornare su questo punto in occasione dei negoziati ed ha proposto l'abrogazione di questa disposizione.

L'India ha aderito alla richiesta. Il Protocollo di modifica non prevede più un computo d'imposta fittizio sugli interessi di «prestiti approvati» esentati in India come interessi di aiuto allo sviluppo oppure tassati con un'aliquota minore di quella convenuta nella Convenzione.

Articolo 7 e 12 (art. 24 della Convenzione e n. 7 del Protocollo ­ Non discriminazione) Con questa disposizione, secondo il modello di convenzione dell'OCSE, deve essere eliminata la discriminazione nei confronti di residenti di uno Stato contraente che ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente. L'India continua a tassare 1

Cfr. il rapporto del comitato degli affari fiscali «Les crédits d'impôt fictif: Un nouvel examen de la question» del 23 ottobre 1997.

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stabili organizzazioni di imprese straniere con un'aliquota d'imposta maggiore di quella applicata a stabili organizzazioni di imprese indiane. La nuova disposizione nel Protocollo (art. 12) sostituisce l'attuale numero 7 del Protocollo e stabilisce che questa disposizione non può essere interpretata per impedire a uno Stato contraente di tassare gli utili di una stabile organizzazione, che mantiene un'impresa di un altro Stato contraente, con un'aliquota maggiore di quella applicata agli utili di una società locale paragonabile. Parimenti questa disposizione non può essere interpretata per contraddire il paragrafo 3 dell'articolo 7 della Convenzione. Il Protocollo di modifica limita però la differenza a 10 punti percentuali al massimo tra l'aliquota d'imposizione per stabili organizzazioni di imprese estere e quella per stabili organizzazioni di imprese residenti.

Articolo 8 e 13 (art. 26 della Convenzione e nuovo n. 10 del Protocollo ­ Scambio di informazioni) Revocando la sua riserva all'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE, la Svizzera si è impegnata politicamente a riprendere questo standard, conformemente al presente articolo e alle relative spiegazioni. L'approvazione dell'India dipendeva inoltre da una revisione il più possibile conforme a questo standard OCSE. La riuscita della presente revisione dipendeva perciò dalle regolamentazioni convenute al riguardo.

La disposizione parafata riprende in ampia misura il tenore dell'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. Esistono scostamenti riguardo alla limitazione dello scambio di informazioni alle imposte considerate dalla Convenzione, alla possibilità di impiegare ­ con l'accordo di entrambi gli Stati ­ le informazioni per altri fini e all'autorizzazione degli Stati contraenti per l'applicazione della richiesta di informazioni nei confronti di banche, altri istituti finanziari, mandatari e fiduciari nonché per determinare i rapporti di partecipazione. Le deroghe sono contenute nel commentario relativo al modello di Convenzione dell'OCSE e sono compatibili con lo standard dell'OCSE.

Il paragrafo 1 stabilisce il principio dello scambio di informazioni. Esso prevede lo scambio delle informazioni verosimilmente pertinenti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno
relativo alle imposte considerate dalla Convenzione. La restrizione alle informazioni verosimilmente pertinenti esclude espressamente la cosiddetta «fishing expedition».

Secondo il principio di sussidiarietà gli Stati contraenti devono sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla loro procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni all'altro Stato. Ai fini dello scambio di informazioni non è necessario che il contribuente sia residente in Svizzera o in India, purché esista un legame economico in uno degli Stati contraenti.

Il paragrafo 2 stabilisce il principio della segretezza. Questa disposizione concerne lo Stato richiedente e prevede che le informazioni scambiate debbano essere accessibili solo a persone o autorità che si occupano dell'accertamento, della riscossione delle imposte che rientrano nel campo d'applicazione della Convenzione, nonché dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte oppure della vigilanza sulle persone o autorità summenzionate. Le informazioni possono quindi essere comunicate anche al contribuente stesso o al suo rappresentante. L'ultima frase di questo paragrafo prevede la possibilità di impiegare le informazioni ricevute per altri scopi non fisca7818

li, se questa possibilità è permessa dal diritto di entrambi gli Stati contraenti e lo Stato richiesto lo acconsente. Questa disposizione permette ad esempio di utilizzare le informazioni ottenute in un'altra procedura penale senza tuttavia privare la persona interessata dei diritti procedurali in Svizzera. Essa permette inoltre di evitare che vengano più volte trasmesse le stesse informazioni per scopi diversi. In tutti i casi è necessario il consenso dello Stato richiesto. Ad esempio questa disposizione permetterà l'impiego delle informazioni ottenute, alle stesse condizioni, da parte delle autorità delle assicurazioni sociali nel quadro dell'accesso alle informazioni fiscali interne (ad es. art. 9 cpv. 3 LAVS; RS 831.10 e art. 27 OAVS; RS 831.101).

Il paragrafo 3 prevede alcune restrizioni allo scambio di informazioni in favore dello Stato richiesto. Questo non è tenuto a eseguire misure amministrative che vanno oltre i limiti posti dalle proprie norme legali o dalla sua prassi amministrativa e nemmeno a eseguire misure amministrative che si scostano dalle norme legali o dalla prassi amministrativa dello Stato richiedente. Nel caso della Svizzera significa in particolare garantire il diritto di essere sentiti delle persone interessate e la possibilità di far esaminare da un tribunale il previsto scambio di informazioni. Lo Stato richiesto può inoltre rifiutarsi di comunicare informazioni che non potrebbero essere ottenute secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa o secondo quelle dello Stato richiesto. Infine, lo Stato richiesto può rifiutarsi di comunicare informazioni contrarie all'ordine pubblico o che rivelano un segreto commerciale. In particolare per quest'ultimo caso, potrebbe trattarsi di informazioni che non sono tenute sufficientemente segrete dall'altro Stato.

Il paragrafo 4 prevede che lo Stato richiesto abbia l'obbligo di trasmettere e scambiare informazioni anche nel caso in cui esso stesso non necessiti di queste informazioni ai fini dell'imposizione. Di conseguenza lo scambio di informazioni non si limita alle informazioni che presentano un interesse per le autorità fiscali dello Stato richiesto.

Il paragrafo 5 contiene disposizioni speciali concernenti le informazioni detenute da banche o da altri intermediari nonché concernenti i diritti di proprietà di una
persona giuridica. Tali informazioni devono essere scambiate nonostante le restrizioni del paragrafo 3. Lo Stato richiesto deve poter ottenere e trasmettere le informazioni richieste anche se queste informazioni non sarebbero disponibili secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa. Di conseguenza la Svizzera non può rifiutarsi di scambiare informazioni invocando il segreto bancario svizzero. La disposizione presuppone tuttavia che le informazioni richieste siano disponibili. A domande concernenti i rapporti di proprietà nelle società con azioni al portatore, le autorità dello Stato richiesto possono e devono rispondere solo se è possibile ottenere effettivamente tali informazioni indipendentemente da eventuali restrizioni del diritto interno.

In caso di frode fiscale la Svizzera dispone, in virtù della procedura penale di diritto interno, dei mezzi necessari per ottenere le informazioni secondo il paragrafo 5.

Tuttavia lo scambio di informazioni convenuto non pone più la condizione dell'esistenza di un reato fiscale. Affinché l'attuazione degli obblighi della Convenzione potesse essere garantita dagli Stati contraenti è stata creata l'ultima frase del paragrafo 5 che fornisce la base legale necessaria per disporre dei poteri di procedura necessari per ottenere le informazioni richieste.

La procedura applicabile sarà in un primo momento disciplinata dall'ordinanza del 1° settembre 2010 sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare 7819

le doppie imposizioni (OACDI), che è entrata in vigore il 1° ottobre 2010. L'ordinanza sarà sostituita da una legge la cui elaborazione è già iniziata. Questo modo di procedere è stato confermato nei decreti federali del 18 giugno 2010 che approvano dieci convenzioni di doppia imposizione, nuove o rivedute, e non deve pertanto essere ripetuto, salvo in casi specifici.

Conformemente all'articolo 5 capoverso 2 lettera c OACDI, la Svizzera non concederà assistenza amministrativa se la domanda di assistenza si basa su dati ottenuti illegalmente.

Le domande d'informazione devono essere fatte per scritto (sono così escluse semplici telefonate) conformemente alle prescrizioni dell'OCSE, in particolare il modulo 1 sullo scambio di informazioni su domanda del manuale OCSE sull'attuazione dello scambio di informazioni in ambito fiscale.

Le disposizioni dell'articolo 26 (art. 13, n. 10 del Protocollo) sono ulteriormente precisate nel Protocollo. Esso stabilisce il principio di sussidiarietà ed esclude espressamente la cosiddetta «fishing expedition» (n. 10 lett. a e d). Secondo il principio di sussidiarietà gli Stati contraenti devono sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla loro procedura interna prima di richiedere informazioni all'altro Stato. È poi espressamente esclusa la cosiddetta «fishing expedition», ovvero la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (n. 10 lett. d). Sono inoltre dettagliati i requisiti per una richiesta di informazioni (n. 10 lett. b). Sono in particolare necessari una chiara identificazione del contribuente interessato e, nella misura in cui è conosciuta, della persona (ad es. una banca) che verosimilmente detiene le informazioni desiderate dallo Stato richiesto. Lo Stato richiedente deve indicare di quali informazioni ha bisogno, per quale periodo fiscale nonché per quale scopo fiscale. Ne consegue che lo scambio di informazioni si limita a domande concrete concernenti casi specifici. Analogamente al Protocollo di modifica concluso con gli Stati Uniti d'America, lo Stato richiesto deve trasmettere le informazioni sotto forma di copie autenticate di giustificativi e documenti originali non modificati (n. 10 lett. c).

È precisato che gli Stati contraenti non sono obbligati a effettuare scambi di informazioni spontanei o automatici, senza
pertanto escludere la possibilità per uno degli Stati contraenti di effettuare uno scambio di informazioni spontaneo o automatico, se il suo diritto interno lo prevede (n. 10 lett. e). Sono inoltre garantiti i diritti procedurali dei contribuenti (n. 10 lett. f). In Svizzera il contribuente interessato può impugnare la decisione finale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni relativa alla trasmissione delle informazioni con un ricorso al Tribunale amministrativo federale, che decide in ultima istanza. Il ricorso ha effetto sospensivo. Se è interposto ricorso, lo scambio di informazioni può avvenire solo quando il ricorso respinto è passato in giudicato. Queste procedure non devono tuttavia impedire o ritardare illecitamente lo scambio di informazioni.

Le disposizioni modificate concernenti lo scambio di informazioni sono considerate per gli anni fiscali a partire dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data della firma del Protocollo di modifica. Per gli anni precedenti, lo scambio di informazioni si limita alle informazioni necessarie per la corretta applicazione della Convenzione secondo l'attuale articolo 26.

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Articolo 9 (n. 1 del Protocollo ad art. 4 della Convenzione ­ Domicilio fiscale) Nell'adeguare la Convenzione agli standard internazionali vigenti in ambito di assistenza amministrativa la delegazione svizzera ha colto l'occasione per negoziare e ottenere che le casse pensioni o le istituzioni di previdenza riconosciute vengano considerate residenti ai sensi della CDI-IND e che possano pertanto beneficiare dei vantaggi della Convenzione, anche se sono esenti da imposta. Ciò corrisponde all'attuale prassi svizzera in materia di convenzioni e all'interpretazione dell'articolo 4 del modello di convenzione dell'OCSE.

L'aliquota d'imposta alla fonte ridotta al 15 per cento per i dividendi e al 10 per cento per interessi e canoni è ora applicabile anche alle casse pensioni e agli istituti di previdenza. Resta inteso che sono considerate casse pensioni o istituzioni di previdenza riconosciute di uno Stato contraente le casse pensioni o istituzioni di previdenza che sono riconosciute e controllate secondo le disposizioni di questo Stato i cui redditi non sono di regola tassati e che principalmente mirano ad amministrare o gestire pensioni, o rendite oppure ritraggono redditi per tali istituzioni.

Articolo 11 (n. 4 del Protocollo ad art. 10, 11, 12 e 22 della Convenzione) La Convenzione vigente prevede per l'imposta alla fonte su dividendi, interessi, canoni e compensi per prestazioni di servizi tecniche una clausola della nazione più favorita. Essa non è però applicabile automaticamente e prevede che India e Svizzera avviano nuove trattative se uno Stato terzo, membro dell'OCSE, accorda un'aliquota residua più favorevole o un più limitato campo d'applicazione dell'imposizione alla fonte per dividendi, interessi, canoni o compensi per prestazioni di servizi tecniche di quello accordato alla Svizzera.

La nuova disposizione prevede una clausola della nazione più favorita in cui la Svizzera beneficia automaticamente della stessa aliquota che l'India accorda a un altro Stato dell'OCSE, se essa è più vantaggiosa di quella accordata nella Convenzione con la Svizzera.

La clausola (non automatica) della nazione più favorita viene mantenuta nell'ambito di una definizione più ristretta delle espressioni «canoni» e «compensi per prestazioni di servizi tecniche».

In occasione dei dibattiti concernenti la clausola
della nazione più favorita per dividendi, interessi, canoni e compensi per prestazioni di servizi tecniche la delegazione indiana aveva richiesto di includere una disposizione per evitare gli abusi di queste disposizioni.

Dal punto di vista della Svizzera la proposta dell'India era troppo estesa e imprecisa.

È stato trovato un compromesso includendo la stessa clausola della nazione più favorita introdotta nella Convenzione con la Gran Bretagna. Essa prevede che le disposizioni relative a dividendi, interessi, canoni, compensi per prestazioni di servizi tecniche nonché altri redditi non si applicano a redditi pagati sulla base o nel quadro di un sistema di fruizione abusiva dei benefici. Questa disposizione mira a impedire che residenti in uno Stato terzo beneficino dei vantaggi della convenzione a cui non hanno diritto, utilizzando un residente (il più delle volte una società) di uno Stato contraente quale vettore per fruire abusivamente dei benefici. La disposizione si applica solo ai casi in cui lo scopo principale dell'impiego di sistema di fruizione abusiva di benefici tramite una persona o una società consiste nel fruire dei vantaggi della convenzione.

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Articolo 14

Entrata in vigore

Il Protocollo di modifica entrerà in vigore alla data in cui perviene l'ultima notificazione concernente la conclusione delle procedure interne richieste per la sua entrata in vigore. Le disposizioni del Protocollo di modifica sono applicabili per la prima volta ai redditi conseguiti nel corso dell'anno fiscale che inizia, per l'India, il 1° aprile e, per la Svizzera, il 1° gennaio, dell'anno seguente all'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tali date.

3

Ripercussioni finanziarie

Con la conclusione della Convenzione contro le doppie imposizioni entrambi gli Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. La revisione ha inoltre abrogato la disposizione concernente il computo dell'imposta fittizia per interessi accordato dalla Svizzera. Il Protocollo prevede inoltre l'assistenza amministrativa su richiesta per l'esecuzione del diritto interno dello Stato richiedente e l'accesso a informazioni bancarie su richiesta per scopi fiscali, che potrebbe essere considerato in certo qual modo dannoso per la piazza economica svizzera e indirettamente per il gettito fiscale svizzero. In considerazione degli sforzi internazionali per condizioni quadro uniformi in tutti gli Stati in fatto di assistenza amministrativa («global level playing field») e la garanzia di uno scambio di informazioni efficace grazie a un meccanismo di controllo adeguato, la nuova situazione non dovrebbe comportare ripercussioni particolari per la Svizzera. Le entrate e le perdite risultanti per il fisco svizzero non possono essere quantificate a causa della mancanza di strumenti adeguati, ma dovrebbero tuttavia risultare equilibrate sulla base delle relazioni economiche tra i due Stati.

I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione del Protocollo. Nel suo insieme quest'ultimo contribuisce in maniera positiva al mantenimento e allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali e sostiene quindi gli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l'estero.

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Costituzionalità

Il Protocollo si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.) che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost. spetta all'Assemblea federale approvare la presente Convenzione. La Convenzione è stata conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Dal 1° agosto 2003 sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale, i trattati che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. In riferimento all'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (RS 171.10) una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. Allo scopo di sviluppare una prassi prati7822

cabile in relazione al nuovo numero 3 dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale ed evitare che Convenzioni analoghe siano di volta in volta sottoposte a referendum, nel suo messaggio del 19 settembre 2003 concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d'Israele, il Consiglio federale ha stabilito che avrebbe proposto in futuro al Parlamento di non sottoporre a referendum facoltativo le Convenzioni che, rispetto a quelle già concluse, non contengono ulteriori obblighi importanti per la Svizzera.

La disposizione riveduta concernente lo scambio di informazioni prevede invece un'assistenza amministrativa ampliata conformemente al modello di convenzione dell'OCSE e questo rappresenta un'importante modifica della politica svizzera in materia di convenzioni.

Il Protocollo prevede quindi nuove disposizioni importanti per la Svizzera ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale. Il decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'India per evitare le doppie imposizioni sarà quindi sottoposto a referendum facoltativo.

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