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Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Tagikistan concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti Concluso l'11 giugno 2009 Entrato in vigore con scambio di note il ...

Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Tagikistan, denominati qui di seguito le «Parti contraenti», animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell'intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo: (1) Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare, ma non esclusivamente: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti; (b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società; (c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico; (d) i diritti di proprietà intellettuale (quali diritti d'autore, brevetti d'invenzione, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela; (e) ogni diritto conferito per legge, per contratto o in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate regolarmente per intraprendere un'attività economica, compresi quelli di prospezione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.

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Dal testo originale francese.

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Promozione e protezione reciproca degli investimenti. Acc. con il Tagikistan

(2) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: (a) le persone fisiche che hanno la cittadinanza della medesima; (b) le persone giuridiche costituite conformemente alla legislazione di detta Parte contraente; (c) le persone giuridiche non costituite secondo la legislazione di detta Parte contraente, ma controllate, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche, ovvero secondo le lettere (a) e (b) del presente paragrafo.

(3) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni, gli onorari di gestione e di assistenza tecnica o qualunque altra remunerazione, e i pagamenti in natura.

(4) Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente come è definito dalla legislazione della Parte contraente in questione, conformemente al diritto internazionale.

Art. 2

Campo di applicazione

Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, in conformità alle proprie leggi e regolamenti, da investitori dell'altra Parte contraente, prima o dopo l'entrata in vigore dello stesso. Tuttavia non si applica ai crediti risultanti da avvenimenti anteriori alla sua entrata in vigore.

Art. 3

Promozione, autorizzazione degli investimenti

(1) Ciascuna Parte contraente promuove, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, la cooperazione economica proteggendo gli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente sul proprio territorio. Conformemente alle competenze attribuitele dalla legislazione, ogni Parte contraente autorizza tali investimenti.

(2) Dopo aver autorizzato un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia, in conformità alle proprie leggi e regolamenti, tutte le autorizzazioni e i permessi necessari in relazione all'investimento, incluse quelle richieste per le attività dei quadri dirigenti e degli esperti scelti dall'investitore.

Art. 4

Protezione, trattamento

(1) Ciascuna Parte contraente protegge gli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente sul proprio territorio e non intralcia, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, lo sviluppo, la vendita né, eventualmente, la liquidazione di tali investimenti.

(2) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento giusto ed equo. Tale trattamento non è meno favorevole di quello che essa accorda agli investimenti effettuati sul suo territorio dai propri investitori oppure dagli investitori della nazione più favorita, qualora quest'ultimo trattamento sia più favorevole. Il trattamento nazionale o il trattamento della nazione più favorita è accordato anche agli investitori dell'altra 774

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Parte contraente per quanto riguarda le attività inerenti agli investimenti coperti dal presente Accordo.

(3) Se una Parte contraente accorda privilegi particolari agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un'unione doganale o di un mercato comune, oppure in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell'altra Parte contraente.

Art. 5

Libero trasferimento

(1) Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell'altra Parte contraente accorda a questi investitori il libero trasferimento degli importi relativi a detti investimenti, in particolare: (a) dei redditi; (b) dei rimborsi di prestiti; (c) degli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione dell'investimento; (d) dei canoni e degli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all'articolo 1 paragrafo (1) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo; (e) delle remunerazioni di persone fisiche; (f) dei conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento o allo sviluppo dell'investimento; (g) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale dell'investimento, comprese le eventuali plusvalenze; (h) dei pagamenti derivanti dall'articolo 7 del presente Accordo.

(2) Per evitare qualsiasi ambiguità, si conferma che il diritto dell'investitore di trasferire liberamente gli importi legati al proprio investimento lascia impregiudicato qualsiasi obbligo fiscale che gli incomba.

Art. 6

Espropriazione, indennizzo

(1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, misure di espropriazione o nazionalizzazione, né misure analoghe o con effetti equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell'altra Parte contraente, salvo per ragioni di interesse pubblico e a condizione che esse non siano discriminatorie, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato.

L'ammontare dell'indennizzo, interesse compreso, è pagato in una valuta liberamente convertibile e versato senza ritardo all'avente diritto, indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede.

(2) La Parte contraente che espropria gli averi di una società registrata o costituita conformemente alla legislazione in vigore su una parte qualsiasi del proprio territorio e di cui investitori dell'altra Parte contraente possiedono delle quote garantisce,

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nella misura necessaria e conformemente alla sua legislazione, che l'indennizzo previsto nel paragrafo (1) del presente articolo sia versato a questi investitori.

Art. 7

Compensazione per perdite

Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subito perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, stato di emergenza nazionale, disordini civili o altri eventi simili sopraggiunti sul territorio dell'altra Parte contraente fruiscono, da parte di quest'ultima, di un trattamento conforme all'articolo 4 paragrafo (2) del presente Accordo per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo o altro regolamento.

Art. 8

Altri obblighi

Ogni Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi specificatamente assunti nei confronti di investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell'altra Parte.

Art. 9

Condizioni più favorevoli

Le disposizioni della legislazione di una Parte contraente o le norme di diritto internazionale che accordano agli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo prevalgono su quest'ultimo in quanto siano più favorevoli.

Art. 10

Principio di surrogazione

Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria qualsiasi contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da un suo investitore sul territorio dell'altra Parte contraente, quest'ultima riconosce i diritti della prima Parte contraente secondo il principio di surrogazione nei diritti dell'investitore se, in virtù di questa garanzia, è stato fatto un pagamento dalla prima Parte contraente.

Art. 11

Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente

(1) Per giungere a una composizione amichevole delle controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente in merito agli investimenti, le parti interessate procedono a consultazioni.

(2) Se tali consultazioni non portano a una soluzione entro sei mesi dalla domanda di consultazioni, l'investitore può sottoporre la controversia alla giurisdizione nazionale della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento o all'arbitrato internazionale. In quest'ultimo caso l'investitore può scegliere tra: (a) un tribunale arbitrale ad hoc che, salvo diverso accordo tra le parti in controversia, è costituito secondo il regolamento d'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (CNUDCI); e (b) il Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle 776

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controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19652, a condizione che le due Parti contraenti siano firmatarie della Convenzione.

(3) Le due Parti contraenti forniscono il loro consenso affinché la controversia sia sottoposta all'arbitrato secondo il paragrafo (2) di cui sopra.

(4) Una società registrata o costituita conformemente alle leggi vigenti sul territorio di una Parte contraente e che, prima dell'insorgere della controversia, era controllata da investitori dell'altra Parte contraente, è considerata società di quest'ultima Parte contraente conformemente all'articolo 25 paragrafo (2) lettera (b) della Convenzione di Washington.

(5) La Parte contraente che è parte in controversia non può, in nessun momento della procedura, eccepire la propria immunità o il fatto che l'investitore abbia ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subito.

(6) Nessuna delle Parti contraenti ricorre alla via diplomatica per una controversia sottoposta all'arbitrato internazionale, salvo che l'altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza arbitrale.

(7) La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti in controversia ed è eseguita conformemente alla legislazione nazionale.

Art. 12

Controversie tra le Parti contraenti

(1) Le controversie tra Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte per via diplomatica.

(2) Se le due Parti contraenti non giungono a un'intesa entro sei mesi dall'insorgere della controversia, quest'ultima è sottoposta, su richiesta dell'una o dell'altra Parte contraente, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ogni Parte contraente designa un arbitro e i due arbitri così designati nominano come presidente del tribunale un cittadino di uno Stato terzo.

(3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all'invito rivoltole dall'altra Parte contraente di procedere entro due mesi a tale designazione, l'arbitro è nominato, su richiesta di quest'ultima Parte contraente, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

(4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest'ultimo è nominato, su richiesta dell'una o dell'altra Parte contraente, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

(5) Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito a esercitare tale funzione o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente e, se quest'ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.

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RS 0.975.2

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(6) Salvo diversa disposizione delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce le proprie norme procedurali.

(7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Art. 13

Modifiche

Le Parti contraenti possono, di comune accordo, modificare o completare il presente Accordo.

Art. 14

Disposizioni finali

(1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono notificati reciprocamente l'adempimento delle formalità legali richieste per la messa in vigore di accordi internazionali; esso rimane in vigore per un periodo di dieci anni.

Se non è denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi prima della scadenza di tale periodo, è considerato tacitamente rinnovato di volta in volta per una durata di cinque anni, alle stesse condizioni.

(2) In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli da 1 a 12 del presente Accordo continuano ad applicarsi per un periodo supplementare di dieci anni agli investimenti effettuati prima della denuncia scritta.

Fatto a Dushanbe, l'11 giugno 2009, in due originali, ciascuno in lingua tagika, francese, russa e inglese; ogni testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d'interpretazione, prevale il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica del Tagikistan:

Stephan Nellen

Hamrokhon Zarifi

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