A Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri
Disegno
(LPFC) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 20101, decreta: I La legge federale del 3 ottobre 20032 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 9a (nuovo)
Sezione 3a: Correzione retroattiva dei versamenti di compensazione Art. 9a (nuovo) Il Consiglio federale corregge retroattivamente i versamenti di compensazione errati nell'ambito della perequazione delle risorse o della compensazione degli oneri qualora l'errore:
1
a.
sia dovuto a un'inesattezza di rilevamento, di trasmissione o di elaborazione dei dati; e
b.
abbia rilevanti ripercussioni finanziarie per almeno uno dei Cantoni.
Il Consiglio federale effettua la correzione al più tardi quando l'anno di calcolo interessato dall'errore è utilizzato per l'ultima volta per calcolare i versamenti di compensazione.
2
Il Consiglio federale stabilisce annualmente la soglia di rilevanza finanziaria secondo il capoverso 1 lettera b. A tal fine si basa sul potenziale di risorse pro capite medio degli abitanti della Svizzera.
3
Se le condizioni per la correzione sono adempiute, i versamenti di compensazione vengono adeguati alla prossima scadenza utile. All'occorrenza, l'adeguamento può estendersi su più anni.
4
1 2
FF 2010 7613 RS 613.2
2010-1657
7659
Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. LF
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
7660