A Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Disegno

(LPFC) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 20101, decreta: I La legge federale del 3 ottobre 20032 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 9a (nuovo)

Sezione 3a: Correzione retroattiva dei versamenti di compensazione Art. 9a (nuovo) Il Consiglio federale corregge retroattivamente i versamenti di compensazione errati nell'ambito della perequazione delle risorse o della compensazione degli oneri qualora l'errore:

1

a.

sia dovuto a un'inesattezza di rilevamento, di trasmissione o di elaborazione dei dati; e

b.

abbia rilevanti ripercussioni finanziarie per almeno uno dei Cantoni.

Il Consiglio federale effettua la correzione al più tardi quando l'anno di calcolo interessato dall'errore è utilizzato per l'ultima volta per calcolare i versamenti di compensazione.

2

Il Consiglio federale stabilisce annualmente la soglia di rilevanza finanziaria secondo il capoverso 1 lettera b. A tal fine si basa sul potenziale di risorse pro capite medio degli abitanti della Svizzera.

3

Se le condizioni per la correzione sono adempiute, i versamenti di compensazione vengono adeguati alla prossima scadenza utile. All'occorrenza, l'adeguamento può estendersi su più anni.

4

1 2

FF 2010 7613 RS 613.2

2010-1657

7659

Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. LF

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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