Termine di referendum: 7 aprile 2011

Legge sulle poste (LPO) del 17 dicembre 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 92 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 20092, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 1

Oggetto e scopo

La presente legge disciplina: a.

la fornitura a titolo professionale di servizi postali;

b.

il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti da parte della Posta Svizzera (Posta).

Essa si prefigge di offrire alla popolazione e all'economia un'ampia gamma di servizi postali convenienti e di alta qualità nonché il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti.

2

3

Intende in particolare: a.

garantire a tutti i gruppi della popolazione e in tutte le regioni del Paese un servizio universale sufficiente e a prezzi convenienti, fornendo: 1. servizi postali, 2. prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti;

b.

istituire le condizioni quadro per una concorrenza efficace in materia di servizi postali.

Art. 2

Definizioni

Nella presente legge si intende per: a.

1 2

servizi postali: l'accettazione, la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di invii postali;

RS 101 FF 2009 4493

2007-0597

7983

Legge sulle poste

b.

invii postali: invii indirizzati, nella forma definitiva al momento in cui vengono presi in consegna da un fornitore di servizi postali, segnatamente lettere, pacchi, giornali e periodici;

c.

lettere: invii postali di 2 cm di spessore al massimo e di peso non superiore a 2 kg;

d.

pacchi: invii postali di oltre 2 cm di spessore e fino a 30 kg di peso;

e.

giornali e periodici: pubblicazioni, edite a scadenza regolare in forma cartacea e destinate a un largo pubblico di lettori;

f.

traffico dei pagamenti: versamenti, pagamenti e trasferimenti.

Art. 3

Rapporto di valutazione

Il Consiglio federale verifica periodicamente l'efficacia della presente legge.

Esamina in particolare l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità:

1

a.

del servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti;

b.

dei compiti della Commissione delle poste (PostCom).

Presenta un rapporto all'Assemblea federale ogni quattro anni. Se necessario, nel rapporto propone adeguamenti.

2

Capitolo 2: Servizi postali Sezione 1: Disposizioni comuni Art. 4

Obbligo di notifica

Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali.

1

2 Il Consiglio federale può esonerare dai diritti e dagli obblighi derivanti dall'obbligo di notifica in particolare le imprese che realizzano con i servizi postali una cifra d'affari economicamente modesta.

3

Chiunque sottostà all'obbligo di notifica deve: a.

adempiere l'obbligo d'informazione secondo l'articolo 9 e l'obbligo di fornire informazioni secondo l'articolo 23 capoverso 2;

b.

garantire il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore;

c.

negoziare un contratto collettivo di lavoro con le associazioni del personale;

d.

avere una sede, un domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera.

Art. 5

Accesso alle prestazioni parziali

I fornitori di servizi postali disciplinano mediante accordo un accesso non discriminatorio, trasparente e tempestivo alle loro prestazioni parziali.

7984

Legge sulle poste

Art. 6

Accesso alle caselle postali

I fornitori di caselle postali devono offrire, contro rimunerazione, ad altri fornitori di servizi postali un servizio di distribuzione per le loro caselle postali oppure accordare loro l'accesso in altro modo.

1

Le parti interessate disciplinano in un accordo le condizioni per l'accesso. Trasmettono alla PostCom una copia di tale accordo.

2

Se le parti interessate non concludono un accordo sull'accesso entro sei mesi dal ricevimento del primo invito a presentare un'offerta, la PostCom decide in merito alla conclusione del contratto su richiesta di una delle parti. Al riguardo tiene conto delle esigenze legate al finanziamento del servizio universale e al funzionamento del mercato postale.

3

La PostCom decide entro sette mesi dal ricevimento della richiesta. Su richiesta di una delle parti può adottare provvedimenti cautelari, sempreché il richiedente fornisca garanzie per gli investimenti che devono essere effettuati per soddisfare la sua richiesta. Il ricorso contro la decisione e i provvedimenti non ha effetto sospensivo.

4

Il Consiglio federale precisa le condizioni per l'accesso alle caselle postali, in particolare per quanto concerne la fissazione dei prezzi.

5

Art. 7

Scambio di indirizzi

Gli indirizzi possono essere trattati per garantire una corretta distribuzione degli invii postali.

1

I fornitori di servizi postali che trattano indirizzi per la rispedizione, la deviazione e il trattenimento di invii postali devono scambiare senza indugio questi dati con altri fornitori di servizi postali, contro rimunerazione.

2

Gli indirizzi possono essere trasmessi a terzi unicamente con il consenso della persona interessata.

3

Agli accordi e alle decisioni sullo scambio di indirizzi si applicano le disposizioni dell'articolo 6 capoversi 2­4.

4

Il Consiglio federale precisa le condizioni per lo scambio, in particolare per quanto concerne la fissazione dei prezzi.

5

Rimane salva l'autorizzazione di trasmettere indirizzi conformemente alla legge del 23 giugno 20063 sull'armonizzazione dei registri.

6

Art. 8

Controversie

Le controversie relative ad accordi sull'accesso alle caselle postali o alla cessione di indirizzi sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili.

3

RS 431.02

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Legge sulle poste

Art. 9 1

Obbligo d'informazione

I fornitori di servizi postali devono: a.

garantire ai clienti la trasparenza dei prezzi;

b.

permettere ai clienti di identificarli quali fornitori di servizi postali;

c.

informare i clienti in modo adeguato sui loro diritti e obblighi, in particolare riguardo all'impiego dei dati che li concernono e ai loro diritti in materia di consenso.

I fornitori di servizi postali sono tenuti a pubblicare informazioni sulla qualità dei loro servizi, nonché sull'impatto ambientale e sulla fornitura socialmente sostenibile di prestazioni. Il Consiglio federale disciplina il contenuto e la forma della pubblicazione.

2

Art. 10

Cassette delle lettere e infrastrutture di distribuzione

Il Consiglio federale disciplina le condizioni applicabili alle cassette delle lettere e alle infrastrutture di distribuzione al domicilio del destinatario.

Art. 11

Responsabilità

Nelle loro condizioni generali, i fornitori di servizi postali possono sottrarsi, completamente o parzialmente, alla responsabilità derivante dal trasporto di invii postali non raccomandati.

Art. 12

Servizio postale in situazioni straordinarie

Il Consiglio federale stabilisce le situazioni in cui la fornitura di servizi postali può essere limitata o vietata e in cui i fornitori di servizi postali soggetti all'obbligo di notifica possono essere chiamati a fornire prestazioni. Disciplina l'indennizzo dei fornitori tenendo adeguatamente conto dei loro interessi.

1

Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può obbligare il personale occorrente a prestare servizio.

2

Rimangono salve le disposizioni concernenti la facoltà del generale di disporre giusta l'articolo 91 della legge militare del 3 febbraio 19954.

3

Sezione 2: Servizio universale Art. 13

Mandato della Posta

La Posta assicura il servizio universale fornendo i servizi postali di cui agli articoli 14­17.

1

4

RS 510.10

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Legge sulle poste

Nell'ambito del mandato del Consiglio federale, essa definisce nelle sue condizioni generali le prestazioni che, per prevenire minacce, per motivi di igiene o per tutelare interessi legittimi, non fornisce o fornisce unicamente a determinate condizioni.

2

Art. 14

Portata

1

La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici.

2

Essa prende in consegna nei suoi punti d'accesso i seguenti invii: a.

lettere per la Svizzera e per l'estero;

b.

pacchi per la Svizzera e per l'estero.

La Posta distribuisce tutti gli invii postali di cui al capoverso 1 almeno cinque giorni alla settimana. I quotidiani in abbonamento vengono distribuiti sei giorni alla settimana. La distribuzione a domicilio è garantita in tutti gli insediamenti abitati tutto l'anno. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le economie domestiche raggiungibili soltanto con estrema difficoltà.

3

Il Consiglio federale può inoltre prevedere anche forme alternative di distribuzione. Se la distribuzione avviene mediante forme alternative, la Posta garantisce anche in questo caso la confidenzialità e la sicurezza delle sue prestazioni.

4

La Posta garantisce una rete capillare di punti di accesso in tutto il Paese.

Quest'ultima comprende:

5

a.

una rete capillare di uffici postali e di agenzie in tutto il Paese che garantisce l'accessibilità delle prestazioni del servizio universale a tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni del Paese, a una distanza ragionevole;

b.

cassette postali pubbliche in quantità sufficiente, ma almeno una cassetta postale per località.

Prima di chiudere o di trasferire un punto d'accesso con servizio, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si sforza di trovare una soluzione di comune accordo. Il Comune interessato può adire la PostCom. Il Consiglio federale prevede a tal fine una procedura di conciliazione.

6

I servizi postali devono essere offerti in modo da consentire alle persone disabili di usufruirne a condizioni qualitativamente, quantitativamente ed economicamente paragonabili a quelle offerte alle persone non disabili. In particolare:

7

a.

i punti di accesso devono rispondere alle esigenze dei clienti con disabilità sensoriali o motorie;

b.

gli invii spediti da persone ipovedenti o destinati a queste ultime devono essere esentati da spese di porto.

Il Consiglio federale definisce i servizi postali in dettaglio e stabilisce le prescrizioni d'accesso dopo aver consultato i Cantoni e i Comuni.

8

7987

Legge sulle poste

Art. 15

Qualità

I servizi postali del servizio universale devono essere disponibili in tutto il Paese a un buon livello di qualità. Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi e la procedura di controllo della qualità.

Art. 16

Prezzi

I prezzi sono stabiliti secondo principi economici. Il rispetto di questo principio è verificato conformemente alla legge del 20 dicembre 19855 sulla sorveglianza dei prezzi.

1

I prezzi delle lettere e dei pacchi del servizio universale in Svizzera sono stabiliti indipendentemente dalla distanza e secondo principi uniformi. La PostCom verifica periodicamente il rispetto della fissazione dei prezzi indipendentemente dalla distanza.

2

I prezzi per la distribuzione dei giornali e dei periodici in abbonamento sono indipendenti dalla distanza. Corrispondono ai prezzi usuali praticati nei maggiori agglomerati.

3

4

Sono concesse riduzioni per la distribuzione di: a.

quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale;

b.

giornali e periodici editi da organizzazioni senza scopo di lucro, distribuiti ai loro abbonati, membri o donatori (stampa associativa e delle fondazioni) e di cui viene assicurata la distribuzione regolare.

Non sono concesse riduzioni per la distribuzione di titoli appartenenti a una rete di testate la cui tiratura autenticata complessiva è superiore ai 100 000 esemplari. Il Consiglio federale può prevedere altri criteri; questi possono essere in particolare la zona di diffusione, la frequenza di pubblicazione, la parte redazionale, nonché il divieto di promuovere in modo preponderante prodotti e servizi.

5

6

Il Consiglio federale approva i prezzi ridotti.

7

La Confederazione accorda annualmente, per tale riduzione, i seguenti contributi: a.

30 milioni di franchi per la stampa regionale e locale;

b.

20 milioni di franchi per la stampa associativa e delle fondazioni.

Il Consiglio federale può definire limiti massimi di prezzo applicabili al servizio universale o a parti di esso. Questi limiti massimi si applicano in modo uniforme e sono fissati secondo l'evoluzione del mercato. Il Consiglio federale può delegare alla PostCom l'emanazione e l'esecuzione di prescrizioni tecniche e amministrative.

8

Art. 17

Altri diritti e obblighi della Posta

La Posta emette segni di valore postali; ha il diritto esclusivo di apporvi la scritta «Helvetia». Il Consiglio federale può stabilire che siano emessi segni di valore con sovrapprezzo.

1

5

RS 942.20

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Legge sulle poste

La Posta può disporre gratuitamente del suolo pubblico al fine di installarvi cassette postali pubbliche e altri equipaggiamenti necessari per il servizio universale.

2

Può, nelle sue condizioni generali, sottrarsi, completamente o parzialmente, alla responsabilità in cui incorre in caso di colpa lieve.

3

4

Nell'organizzare la sua impresa, la Posta tiene conto delle esigenze dei Cantoni.

Sezione 3: Finanziamento del servizio universale Art. 18

Servizio riservato

1

La Posta ha il diritto esclusivo di trasportare lettere fino a 50 g (servizio riservato).

2

Sono escluse dal servizio riservato: a.

le lettere trasportate per un prezzo due volte e mezzo superiore a quello applicato dalla Posta per il trasporto più rapido di una lettera della prima categoria di peso e di formato; e

b.

le lettere a destinazione dell'estero.

La Posta stabilisce i prezzi delle lettere del servizio riservato imbucate in Svizzera indipendentemente dalla distanza, in modo da coprire i costi e secondo principi adeguati e uniformi; per i mittenti di invii di massa, può convenire prezzi determinati prevalentemente in funzione dei relativi costi. Il Consiglio federale fissa limiti massimi di prezzo. A tale proposito tiene conto dell'evoluzione del mercato.

3

Art. 19

Finanziamento, sovvenzionamento trasversale e presentazione dei conti

La Posta può utilizzare il ricavato del servizio riservato unicamente per coprire i costi del servizio universale secondo gli articoli 13­17 e gli articoli 32 e 33, ma non può utilizzarlo per accordare ribassi su prestazioni che non riguardano i due mandati di servizio universale (divieto di sovvenzionamento trasversale).

1

Essa presenta la propria contabilità in modo da poter documentare i costi e i ricavi delle singole prestazioni.

2

Comprova ogni anno il rispetto delle disposizioni del capoverso 1. La PostCom può, su denuncia o d'ufficio, obbligare la Posta a fornire la prova nel singolo caso.

3

4 Il Consiglio federale disciplina i particolari e delega alla PostCom l'emanazione delle necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

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Legge sulle poste

Sezione 4: Commissione delle poste (PostCom) Art. 20

Organizzazione

Il Consiglio federale nomina la PostCom, composta da cinque a sette membri, e ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti; non possono far parte degli organi di persone giuridiche che esercitano attività nel settore del mercato postale né essere legati da un rapporto di servizio a tali persone giuridiche.

1

La PostCom è indipendente e per le sue decisioni non sottostà alle istruzioni del Consiglio federale o delle autorità amministrative.

2

Essa emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale.

3

4

Emana obiettivi strategici e li sottopone per conoscenza al Consiglio federale.

Art. 21

Segretariato specializzato

La PostCom dispone di un segretariato specializzato. Esso prepara gli affari della PostCom, svolge le inchieste ed emana le necessarie decisioni di procedura d'intesa con la presidenza. Presenta proposte alla PostCom e ne esegue le decisioni. Tratta direttamente con gli interessati, i terzi e le autorità.

1

Il Consiglio federale può delegare altri compiti al segretariato specializzato nel settore della vigilanza sul mercato, dell'accesso secondo gli articoli 6 e 7, del servizio universale e della presentazione dei conti.

2

Art. 22

Compiti

La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione.

1

2

Essa ha i seguenti compiti: a.

registra i fornitori di servizi (art. 4 cpv. 2);

b.

verifica se le condizioni di lavoro abituali del settore sono rispettate e se vengono svolti negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro (art. 4 cpv. 3 lett. b e c);

c.

decide in caso di controversie relative all'accesso alle caselle postali e al trattamento degli indirizzi (art. 6 e 7);

d.

verifica il rispetto dell'obbligo d'informazione e dell'obbligo di fornire informazioni (art. 9 e 23);

e.

sorveglia il rispetto del mandato legale di servizio universale (art. 13­17);

f.

emana raccomandazioni in caso di previste chiusure e trasferimenti di punti d'accesso con servizio (art. 14 cpv. 6);

g.

garantisce il controllo della qualità dei servizi postali del servizio universale (art. 15);

7990

Legge sulle poste

h.

verifica il rispetto delle prescrizioni legali concernenti i prezzi del servizio universale (art. 92 cpv. 2, secondo periodo Cost., art. 16 cpv. 2 e art. 18 cpv. 3);

i.

verifica il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 19);

j.

provvede a istituire l'organo di conciliazione (art. 29);

k.

persegue e giudica le contravvenzioni (art. 31);

l.

osserva l'evoluzione del mercato postale al fine di garantire un'ampia gamma di prestazioni convenienti e di alta qualità in tutte le regioni del Paese;

m. propone, se del caso, al Consiglio federale provvedimenti adeguati per garantire il servizio universale.

La PostCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale.

3

Art. 23

Obbligo di fornire informazioni

Chiunque sottostà alla presente legge deve fornire alla PostCom e al segretariato specializzato le informazioni di cui necessitano per adempiere i loro compiti.

1

I fornitori di servizi postali sono tenuti a presentare annualmente alla PostCom e al segretariato specializzato la documentazione necessaria per verificare l'adempimento dei requisiti legali e allestire una statistica dei servizi postali.

2

La Posta deve fornire alla PostCom e al segretariato specializzato in particolare le informazioni necessarie per verificare il rispetto del mandato legale di servizio universale e delle prescrizioni relative alla qualità, nonché per sorvegliare il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale secondo l'articolo 19.

3

Art. 24

Vigilanza e provvedimenti

La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati.

1

2

Se accerta una violazione del diritto, essa può: a.

esigere che il fornitore di servizi postali responsabile della violazione vi ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare che tale violazione abbia a ripetersi;

b.

pubblicare in forma adeguata l'accertamento della violazione;

c.

ordinare i provvedimenti necessari per l'adempimento del mandato legale di servizio universale;

d.

completare con oneri, limitare, sospendere o vietare completamente l'attività del fornitore responsabile della violazione;

e.

confiscare gli utili conseguiti illecitamente.

Nei casi di cui al capoverso 2 lettera a, il fornitore responsabile della violazione deve comunicare alla PostCom le disposizioni prese.

3

7991

Legge sulle poste

Art. 25

Sanzioni amministrative

Il fornitore di servizi postali che viola la presente legge, le disposizioni d'esecuzione o una decisione passata in giudicato fondata sulla presente legge può essere tenuto a pagare un importo fino al 10 per cento della cifra d'affari media realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi con la fornitura di servizi postali.

1

Le infrazioni sono accertate e giudicate dalla PostCom. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa.

2

Per calcolare l'importo della sanzione, la PostCom tiene conto in particolare della gravità della violazione e delle condizioni finanziarie del fornitore.

3

Art. 26

Assistenza amministrativa

La PostCom e le altre autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge trasmettono alle altre autorità federali e cantonali i dati di cui queste necessitano per adempiere i loro compiti legali. Sono inclusi anche i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità ottenuti nell'ambito di procedimenti amministrativi o di procedimenti penali amministrativi.

1

Salvo diversa disposizione di accordi internazionali, la PostCom può trasmettere dati alle autorità di vigilanza estere incaricate di compiti nel settore postale, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità ottenuti nell'ambito di procedimenti amministrativi o di procedimenti penali amministrativi, a condizione che queste autorità:

2

a.

utilizzino i dati esclusivamente per esercitare la vigilanza sui fornitori di servizi postali e osservare il mercato;

b.

siano vincolate al segreto d'ufficio o al segreto professionale;

c.

trasmettano i dati ad autorità e organi incaricati di compiti di vigilanza nell'interesse pubblico, solo previa approvazione della PostCom, salvo che vi sia un'autorizzazione generale prevista da un trattato internazionale.

3 I servizi della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a collaborare agli accertamenti della PostCom e a mettere a disposizione la necessaria documentazione. Sono inclusi anche i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità ottenuti nell'ambito di procedimenti amministrativi o di procedimenti penali amministrativi.

Art. 27

Segreto d'affari e segreto professionale

La PostCom non può rivelare segreti d'affari e segreti professionali.

Art. 28

Trattamento di dati personali

Per adempiere i loro compiti legali, la PostCom e l'organo di conciliazione possono trattare profili della personalità e dati personali, inclusi i dati degni di particolare protezione, concernenti procedimenti e sanzioni penali.

6

RS 172.021

7992

Legge sulle poste

Sezione 5: Organo di conciliazione Art. 29 1

La PostCom istituisce un organo di conciliazione o affida tale incarico a terzi.

In caso di controversie tra clienti e fornitori di servizi postali, ogni parte può adire l'organo di conciliazione.

2

Chi adisce l'organo di conciliazione paga un emolumento per l'esame del caso. Il fornitore di servizi postali si assume le spese procedurali dedotto questo emolumento. Se la decisione dell'organo di conciliazione è favorevole al cliente, il fornitore di servizi postali gli restituisce l'emolumento.

3

4

Le parti non sono vincolate alla decisione dell'organo di conciliazione.

Sezione 6: Emolumenti e tasse di vigilanza Art. 30 La PostCom riscuote tasse amministrative a copertura dei costi per le proprie decisioni e prestazioni. Inoltre, riscuote dagli assoggettati alla sua vigilanza una tassa annua per finanziare i costi di vigilanza non coperti dagli emolumenti.

1

La tassa di vigilanza è riscossa in base ai costi di vigilanza dell'anno precedente.

L'importo è calcolato secondo l'entità dei servizi postali forniti, in particolare secondo il numero di invii postali.

2

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può delegare all'autorità competente la fissazione degli emolumenti di importanza secondaria.

Sezione 7: Contravvenzioni Art. 31 1

È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente: a.

viola l'obbligo di notifica di cui all'articolo 4 capoverso 1;

b.

trasporta, senza esserne autorizzato, invii postali nel settore del servizio riservato.

Se l'atto è commesso per negligenza, la multa ammonta al massimo a 20 000 franchi.

2

Il Consiglio federale può comminare multe sino a 10 000 franchi per le infrazioni alle disposizioni d'esecuzione.

3

Le contravvenzioni sono perseguite e giudicate dalla PostCom secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 19747 sul diritto penale amministrativo.

4

7

RS 313.0

7993

Legge sulle poste

Capitolo 3: Servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti Art. 32

Servizio universale

La Posta assicura in tutto il Paese un servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti.

1

Nell'ambito del mandato del Consiglio federale, essa definisce nelle sue condizioni generali le prestazioni che, per prevenire minacce, per motivi di igiene o per tutelare interessi legittimi, non fornisce o fornisce unicamente a determinate condizioni.

2

Le prestazioni devono essere accessibili in modo adeguato a tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni del Paese. La Posta organizza l'accesso in base alle esigenze della popolazione. Per le persone disabili, garantisce un accesso senza ostacoli al traffico elettronico dei pagamenti.

3

Il Consiglio federale definisce le prestazioni in dettaglio e determina le condizioni d'accesso dopo avere consultato i Cantoni e i Comuni.

4

Art. 33

Rapporto

La Posta presenta periodicamente al Consiglio federale un rapporto sul rispetto degli obblighi legali.

Capitolo 4: Disposizioni finali Art. 34 1

Esecuzione

Il Consiglio federale esegue la presente legge.

Può delegare all'autorità competente l'emanazione delle necessarie prescrizioni amministrative e tecniche.

2

Art. 35

Valutazione e rapporto

Il Consiglio federale valuta le conseguenze della liberalizzazione del mercato fino a 50 g in Svizzera e della liberalizzazione completa in Europa.

1

Sottopone al Parlamento entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge un rapporto in cui presenta proposte per il seguito.

2

Art. 36

Accordi internazionali

Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

1

7994

Legge sulle poste

Esso può delegare la facoltà di concludere accordi dal contenuto tecnico e amministrativo:

2

a.

all'autorità competente; o

b.

a un fornitore di servizi del servizio universale da esso designato per quanto si tratti del settore del servizio universale in materia di servizi postali e di traffico dei pagamenti.

Può incaricare un fornitore di servizi del servizio universale di rappresentare gli interessi della Svizzera in seno alle organizzazioni internazionali e ai loro organi nel settore postale o del traffico dei pagamenti.

3

Art. 37

Concessioni secondo il diritto anteriore

Le concessioni rilasciate dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 5 della legge del 30 aprile 19978 sulle poste rimangono valide fino alla loro scadenza.

1

Le prescrizioni della presente legge si applicano alle concessioni secondo il diritto anteriore, per quanto non siano in contraddizione con queste ultime.

2

Art. 38

Procedimenti pendenti

I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono retti dal nuovo diritto.

Art. 39

Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 40

Disposizione di coordinamento

Il coordinamento è disciplinato nell'allegato cifra II numero 5.

Art. 41

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2010

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2010

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 dicembre 20109 Termine di referendum: 7 aprile 2011 8 9

RU 1997 2452, 2003 4297 FF 2010 7983

7995

Legge sulle poste

Allegato (art. 39)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I La legge del 30 aprile 199710 sulle poste è abrogata.

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 17 giugno 200511 sul Tribunale federale Art. 83 lett. p, frase introduttiva e n. 3 Il ricorso è inammissibile contro: p.

le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti: 3. controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201012 sulle poste;

2. Codice delle obbligazioni13 Art. 455 cpv. 3 Sono riservate le disposizioni speciali sui contratti di trasporto con i fornitori di servizi postali, con le ferrovie e con i battelli a vapore.

3

3. Codice penale14 Art. 359 cpv. 5, primo periodo Decreti e sentenze come anche ordini e mandati penali possono essere notificati alle persone residenti in un altro Cantone conformemente alle disposizioni della legislazione postale, anche se una esplicita dichiarazione d'accettazione da parte del-

5

10 11 12 13 14

RU 1997 2452, 2000 2355, 2003 784 4297, 2006 2197, 2007 5645 RS 173.110 RS ...; FF 2010 7983 RS 220 RS 311.0

7996

Legge sulle poste

l'imputato è richiesta per chiudere il procedimento penale senza interrogatorio dell'imputato ovvero senza il giudizio di un tribunale. ...

4. Legge del 21 dicembre 194815 sulla navigazione aerea Art. 100bis cpv. 2, secondo periodo ... I fornitori di servizi postali e i loro agenti devono consegnare alla polizia cantonale gli invii postali sospetti.

2

5. Legge del 3 ottobre 195116 sugli stupefacenti Art. 29 cpv. 1, quarto periodo ... Per adempiere questi compiti, si tiene in rapporto con gli uffici interessati dell'Amministrazione federale (Ufficio federale della sanità pubblica, Direzione generale delle dogane), con la Posta svizzera, con l'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione, con le autorità cantonali di polizia, con gli uffici centrali di altri Paesi e con l'Organizzazione internazionale di polizia criminale INTERPOL.

1

Coordinamento dell'articolo 29 capoverso 1 della presente versione con la modifica del 20 marzo 200817 della legge sugli stupefacenti (LStup) Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 20 marzo 2008 della legge sugli stupefacenti o la presente modifica, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi gli articoli qui appresso avranno il seguente tenore: Art. 29 cpv. 1 1

La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge.

Art. 29b cpv. 2 lett. c n. 2 2

L'Ufficio federale di polizia adempie i compiti seguenti: c.

15 16 17

cura i contatti con: 2. la Posta svizzera,

RS 748.0 RS 812.121 FF 2008 1955

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Legge sulle poste

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