Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 9 novembre 2010

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: 1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati) Sostanza(e) attiva(e):

Florasulam 50 g/l

Tipo di formulazione:

SC sospensione concentrata

2. Prodotti commerciali Realchemie Florasulam

Numero di omologazione svizzero: D-4384 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 024622-00/003 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Applicazioni autorizzate: Campo d'applicazione

Agente patogeno/Azione

Applicazione

(*)

Campicoltura: Cereali

Dicotiledoni (malerbe)

Dosaggio: 0.075­0.15 l/ha Applicazione: primavera, stadi 13­39 (BBCH).

Dosaggio: 0.1 l/ha Applicazione: in postlevata dallo stadio BBCH 13.

In caso di trattamento molto tardivo: trattamento sotto foglia (a causa della schermatura del trattamento).

1

Concentrazione: 0.03 % Dosaggio: 0.15 l/ha

2, 3

Mais

Convolvulaceae Efficacia parziale: Dicotiledoni (malerbe)

Superfici non coltive: Lungo le strade Ambrosia nazionali e cantonali

1

RS 916.161

6696

2010-2488

Campo d'applicazione

Agente patogeno/Azione

Ambrosia Scarpate e strisce verdi lungo le vie di comunicazione (conformemente ORRPChim)

Applicazione

(*)

Concentrazione: 0.03 % Dosaggio: 0.15 l/ha

3, 4

(*) Condizioni e osservazioni 1 = Bassa dose soltanto in miscele raccomandate.

2 = Conformemente all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, allegato 2.5): Soltanto trattamenti pianta per pianta su piante problematiche, che non possono essere combattute efficacemente con altre misure.

3 = Solo in combinazione con pacciamatura o sfalcio.

4 = Conformemente all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, allegato 2.5): Soltanto trattamenti pianta per pianta su piante problematiche, che non possono essere combattute efficacemente con altre misure, su scarpate e strisce verdi lungo strade e impianti ferroviari.

Immagazzinamento e smaltimento Il prodotto dev'essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

9 novembre 2010

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

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