Legge federale Disegno sul riconoscimento di convenzioni private per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 20102, decreta: Art. 1

Oggetto del riconoscimento

Il Consiglio federale è autorizzato a riconoscere convenzioni tra istituzioni private per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio se, per lo stesso oggetto, è esclusa la conclusione di un trattato internazionale.

Art. 2

Premesse

Il riconoscimento di una convenzione secondo l'articolo 1 presuppone che: a.

sia garantita la reciprocità;

b.

la convenzione sia compatibile con la politica svizzera in materia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni; e

c.

siano state consultate le commissioni competenti dell'Assemblea federale.

Art. 3

Revoca del riconoscimento

Il Consiglio federale può revocare in ogni momento il riconoscimento di una convenzione se: a.

la reciprocità non è più garantita;

b.

le disposizioni della convenzione vengono gravemente violate; o

c.

la tutela degli interessi del Paese lo esige.

Art. 4

Applicazione

Se riconosciuta dal Consiglio federale, una convenzione è applicabile in tutto il territorio svizzero.

1 2

RS 101 FF 2010 4853

2010-0642

4859

Riconoscimento di convenzioni private intese a evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. LF

Art. 5

Pubblicazione

Ogni decreto del Consiglio federale concernente il riconoscimento o la revoca del riconoscimento è pubblicato nel Foglio federale.

1

2

La convenzione è pubblicata con il decreto di riconoscimento.

Art. 6

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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