Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i mestieri del falegname Proroga e modifica del 16 novembre 2010 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 13 marzo 2006, del 7 aprile 2008, del 3 aprile 2009 e del 7 dicembre 20091 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per i mestieri del falegname, è prorogata.

II La disposizione modificata qui di seguito, menzionata nel contratto collettivo di lavoro per i mestieri del falegname, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, è dichiarata d'obbligatorietà generale2: Art. 48 cpv. 3

(Ammontare del contributo ai costi d'esecuzione)

III Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2011 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

16 novembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 2

FF 2006 2805, 2008 2333, 2009 2347 7725 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2010-2921

7569

Contratto collettivo di lavoro per i mestieri del falegname. DCF

7570