Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 55 capoverso 6 della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 20102, decreta: Art. 1

Stato di ebrietà

L'inattitudine alla guida dovuta all'influsso dell'alcol (stato di ebrietà) è in ogni caso dimostrata se il conducente presenta: a.

una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,5 per mille;

b.

una concentrazione di alcol nell'alito pari o superiore a 0,25 milligrammi per litro di aria espirata; oppure

c.

nell'organismo una quantità di alcol che determina la concentrazione nel sangue di cui alla lettera a.

Art. 2

Concentrazioni di alcol qualificate

Sono considerate qualificate: a.

una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,8 per mille; oppure

b.

una concentrazione di alcol nell'alito pari o superiore a 0,4 milligrammi per litro di aria espirata.

Art. 3

Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza dell'Assemblea federale del 21 marzo 20033 concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale è abrogata.

Art. 4

Entrata in vigore

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 741.01 FF 2010 7455 RU 2004 3523

2010-2294

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Valori limite di alcolemia nella circolazione stradale. O dell'AF

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