10.506 Iniziativa parlamentare Indennità versate ai parlamentari domiciliati all'estero Rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 12 novembre 2010

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

L'Ufficio del Consiglio nazionale vi propone di approvare il progetto allegato.

12 novembre 2010

In nome dell'Ufficio: La presidente, Pascale Bruderer Wyss

2010-3025

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Rapporto 1

Genesi del progetto

Le indennità sono versate ai parlamentari conformemente alla legge federale del 18 marzo 19881 sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi (legge sulle indennità parlamentari, LI) ed all'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 19882 concernente la legge sulle indennità parlamentari. Le disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sono state formulate per parlamentari con domicilio in Svizzera. L'ordinamento vigente non prevede espressamente indennità speciali per parlamentari con domicilio all'estero.

Riunitosi il 16 settembre 2010 e dando seguito ad una proposta della Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale, l'Ufficio del Consiglio nazionale ha adottato un'iniziativa commissionale nella quale si chiede di elaborare, ancor prima del rinnovo integrale del Parlamento nell'autunno 2011, le disposizioni legali per indennizzare in modo adeguato i costi supplementari dei parlamentari con domicilio all'estero. Si tratta di offrire alle persone eventualmente interessate ad un mandato parlamentare indicazioni ufficiali sulle indennità, prima che si svolgano le elezioni.

L'Ufficio del Consiglio degli Stati ha dato seguito all'iniziativa il 27 settembre 2010.

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Elementi fondamentali del progetto

La situazione dei parlamentari domiciliati all'estero pụ variare considerevolmente da un deputato all'altro.

Il progetto prevede che per i tre tipi di indennità previsti (indennità di viaggio, di percorso e di vitto e pernottamento) possono essere decisi importi specifici se i parlamentari sono domiciliati all'estero. Le indennità devono essere percepite nel complesso, in modo da stabilire un certo equilibrio nonostante le differenti circostanze.

Per tener conto delle diverse situazioni geografiche, il calcolo delle indennità tiene conto in modo adeguato della distanza da Berna. L'Ufficio prevede una suddivisione dei luoghi di domicilio in tre zone geografiche più o meno omogenee (di frontiera, europea, extraeuropea).

Le nuove disposizioni si applicano solo ai parlamentari domiciliati all'estero al momento della loro elezione.

Il presente progetto prevede di conferire alla Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale la competenza di emanare istruzioni sulle disposizioni speciali per l'indennizzo di parlamentari domiciliati all'estero.

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RS 171.21 RS 171.211

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Commento ai singoli articoli

Art. 3 cpv. 2bis, art. 4 cpv.1bis e art. 6 cpv. 3bis Gli articoli 3 (Indennità per vitto e pernottamento), 4 (Indennità per spese di viaggio) e 6 (Indennità di percorso) dell'ordinanza concernente la legge sulle indennità parlamentari saranno completati con un capoverso che autorizza la Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale a determinare indennità per parlamentari domiciliati all'estero in base alle disposizioni della LI e dell'ordinanza stessa.

Questo tipo di indennità verrà versato solo ai parlamentari domiciliati all'estero al momento della loro elezione. Non si applica ai parlamentari che trasferiscono il domicilio all'estero durante il periodo di legislatura.

Il calcolo delle indennità specifiche tiene conto della distanza dal luogo di domicilio.

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Ripercussioni finanziarie

Le ripercussioni finanziarie non possono essere stabilite con precisione poiché dipendono sia dal numero di parlamentari domiciliati all'estero sia dalla distanza tra i rispettivi luoghi di domicilio e Berna.

In base ad una stima approssimativa, per ogni zona e per ogni parlamentare domiciliato all'estero è possibile quantificare come segue i costi supplementari:

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zona di frontiera: da 5000 a 15 000 franchi

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zona europea: da 20 000 a 40 000 franchi

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zona extraeuropea: da 40 000 a 80 000 franchi.

Basi legali

Le modifiche proposte si fondano sull'articolo 14 capoverso 1 della LI ai sensi del quale l'Assemblea federale disciplina in un'ordinanza l'esecuzione della LI.

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