Convenzione tra il Ministero pubblico della Confederazione e il Consiglio federale sulla collaborazione nell'ambito dell'infrastruttura del 17 novembre 2010

Il Ministero pubblico della Confederazione e il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 18 capoverso 3 della legge del 19 marzo 20101 sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP), concludono la seguente convenzione:

I. Basi legali e scopo della convenzione 1. Basi legali Secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera b LOAP, il procuratore generale della Confederazione è responsabile della realizzazione e della gestione di un'organizzazione funzionale del Ministero pubblico della Confederazione.

1

Secondo l'articolo 16 capoverso 1 LOAP, il Ministero pubblico della Confederazione gode di autonomia amministrativa.

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Secondo l'articolo 18 capoverso 1 LOAP, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è competente per l'approntamento, la gestione e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Ministero pubblico della Confederazione.

3

Del rimanente, secondo l'articolo 18 capoverso 2 LOAP il Ministero pubblico della Confederazione sopperisce autonomamente ai suoi bisogni di beni e servizi nell'ambito della logistica.

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2. Scopo La presente convenzione ha per scopo il proseguimento, senza interruzione, delle prestazioni fornite fino alla fine del 2010 dai servizi dell'Amministrazione federale al Ministero pubblico della Confederazione.

II. Gestione immobiliare L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) assicura la gestione immobiliare per il Ministero pubblico della Confederazione. È responsabile della direzione strategica e operativa della gestione immobiliare secondo l'articolo 9

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RS 173.71

2010-1869

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capoversi 2 e 4 dell'ordinanza del 5 dicembre 20082 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.

Il Ministero pubblico della Confederazione formula i suoi bisogni in gestione immobiliare e collabora attivamente all'adempimento dei compiti dell'UFCL.

2

L'UFCL tiene conto dei bisogni del Ministero pubblico della Confederazione nell'ambito delle direttive strategiche.

3

L'UFCL si accorda con il Ministero pubblico della Confederazione riguardo a tutte le fasi fondamentali dell'adempimento dei compiti.

4

III. Altre prestazioni Gli organi sotto elencati forniscono al Ministero pubblico della Confederazione, a prezzi che coprono i costi di produzione, segnatamente le seguenti prestazioni:

2

a.

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL): tutte le prestazioni che l'UFCL può fornire nell'ambito della logistica;

b.

Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT): tutte le prestazioni che l'UFIT può fornire;

c.

Amministrazione federale delle finanze (AFF): prestazioni negli ambiti della contabilità, dell'incasso e della gestione dei fondi sequestrati;

d.

Ufficio federale del personale (UFPER): prestazioni nel settore della formazione e della gestione delle risorse umane (BV PLUS ecc.);

e.

Segreteria generale del DFGP: prestazioni nel settore del personale, delle finanze, dei servizi linguistici e della tecnologia dell'informazione;

f.

Ufficio federale di polizia (FEDPOL): prestazioni negli ambiti della logistica e della sicurezza, segnatamente per le sedi distaccate del Ministero pubblico della Confederazione;

g.

Centro del Servizio informatico del DFGP (CSI DFGP): tutte le prestazioni che il CSI DFGP può fornire;

h.

Segreteria generale del DDPS: tutte le prestazioni che la Biblioteca Am Guisanplatz (BiG) può fornire;

i.

Base logistica dell'esercito (BLEs): prestazioni nel settore della manutenzione delle vetture e dei carburanti;

j.

Forze aeree (FA): prestazioni di trasporto aereo.

RS 172.010.21

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IV. Convenzioni di prestazioni La portata concreta delle prestazioni e i dettagli della collaborazione sono disciplinati da convenzioni di prestazioni tra il Ministero pubblico della Confederazione e i singoli servizi.

V. Divergenze inerenti all'adempimento della convenzione In caso di divergenze di opinione o di diritti controversi derivanti dalla la presente convenzione o riguardanti la medesima, il Ministero pubblico della Confederazione e il dipartimento competente nella materia (segreteria generale o direzione del dipartimento) cercano di comune accordo una soluzione.

1

Se non giungono a un accordo entro un congruo termine, le parti possono adire un collegio arbitrale. Il collegio arbitrale si compone di tre membri. La nomina dei membri del collegio arbitrale avviene in tutte le controversie di comune accordo tra le parti.

2

Per quanto la presente convenzione non preveda diversamente, si applicano per analogia gli articoli 353­399 del Codice di procedura civile3.

3

4

Il collegio arbitrale decide in via definitiva.

VI. Disposizioni finali 1. Entrata in vigore La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2011.

2. Scioglimento e modifica delle convenzioni La presente convenzione e le convenzioni di prestazioni possono essere sciolte o modificate di comune accordo in qualsiasi momento. La presente convenzione può essere denunciata alla fine di un anno, con un preavviso di sei mesi.

1

2

Lo scioglimento, la modifica e la denuncia richiedono la forma scritta.

3. Estinzione delle convenzioni La presente convenzione e le convenzioni di prestazioni decadono se l'Assemblea federale emana in via legislativa una norma che contraddice la convenzione o le sue basi legali.

1

Se solo una parte di una convenzione decade in seguito a una norma emanata dall'Assemblea federale, il resto rimane valido.

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RS 291

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4. Esemplari 1

La presente convenzione è firmata in due esemplari originali da entrambe le parti.

Con la propria firma, ciascuna delle parti dichiara di aver ricevuto un esemplare della convenzione.

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3 Ogni servizio interessato dalla presente convenzione riceve una copia della medesima.

17 novembre 2010

Per il Ministero pubblico della Confederazione: Il procuratore generale della Confederazione, Erwin Beyeler

27 ottobre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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