Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Posa di ponteggi del 27 aprile 2010

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale della Società degli Imprenditori Svizzeri dei Ponteggi (SISP) conformemente al regolamento del 18 marzo 20092.

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2010.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

3

27 aprile 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato Regolamento del Fondo per la formazione professionale Posa di ponteggi con COG

1 2

RS 412.10 Il testo del regolamento è anche pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 95 del 19 maggio 2010.

2009-2260

2789

Allegato

Regolamento del Fondo per la formazione professionale Posa di ponteggi3 con COG

1

Nome e scopo

Art. 1

Nome

Con il nome «Fondo per la formazione professionale Posa di ponteggi», la Società degli Imprenditori Svizzeri dei Ponteggi (SISP) istituisce un fondo per la formazione professionale giuridicamente non autonomo ai sensi dell'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale (LFPr) ed emana il presente regolamento.

Art. 2

Scopo

Il Fondo ha lo scopo di promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua nel settore della posa di ponteggi.

2

Campo d'applicazione

Art. 3

Campo d'applicazione territoriale

Il Fondo vale per tutto il territorio svizzero.

Art. 4

Campo d'applicazione aziendale

Il Fondo vale per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che forniscono prestazioni nel settore della posa di ponteggi quali, in particolare,

3 4

a.

il montaggio di ponteggi;

b.

lo smontaggio di ponteggi.

SISP, Società degli Imprenditori Svizzeri dei Ponteggi, www.sguv.ch RS 412.10

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale Posa di ponteggi con COG

Art. 5

Campo d'applicazione personale

Il Fondo vale per tutte le aziende o parti di aziende che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, intrattengono rapporti di lavoro con le seguenti persone: a.

policostruttori AFC, con indirizzo professionale costruzione di ponteggi;

b.

addetti alle policostruzioni CFP, con specializzazione in costruzione di ponteggi;

c.

capigruppo posa di ponteggi con attestato professionale;

d.

capi montatori di ponteggi con attestato professionale federale;

e.

persone senza un titolo di cui alle lettere a­d, nonché persone con formazione empirica che forniscono prestazioni di cui all'articolo 4.

Art. 6

Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il Fondo vale per le aziende o parti di aziende che rientrano nel campo di applicazione territoriale, aziendale e personale del Fondo.

3

Prestazioni

Art. 7 I contributi devono essere destinati alla promozione della formazione e del perfezionamento professionali, segnatamente per il finanziamento delle seguenti misure: a.

sviluppo e mantenimento di un sistema globale di formazione professionale di base nel settore della posa di ponteggi e, in modo particolare, erogazione di contributi a favore del centro di formazione;

b.

elaborazione e sviluppo di atti normativi;

c.

elaborazione, sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico a supporto della formazione e del perfezionamento professionali nel settore della posa di ponteggi, in particolare di corsi di formazione specifica, di corsi modulari e di corsi a sostegno dei montatori di ponteggi;

d.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione e di qualificazione per la formazione e il perfezionamento professionali nella posa di ponteggi, in particolare per ciò che concerne i regolamenti per la formazione di base e il perfezionamento;

e.

promozione delle nuove leve, marketing dei posti di tirocinio e del campo professionale;

f.

partecipazione a concorsi professionali nazionali e internazionali;

g.

copertura delle spese di amministrazione del Fondo per la formazione professionale Posa di ponteggi.

2791

Regolamento del Fondo per la formazione Posa di ponteggi con COG

4

Finanziamento

Art. 8

Obbligo di contribuzione

Le aziende e le parti di aziende assoggettate al Fondo versano contributi per permettere al Fondo di raggiungere il suo scopo.

1

2

Anche le aziende individuali sono soggette all'obbligo di contribuzione.

Art. 9

Base di calcolo

La base per il calcolo dei contributi è costituita dall'azienda o parte di azienda di cui all'articolo 4.

1

2

Il contributo è calcolato in base all'autodichiarazione dell'azienda.

Se un'azienda rifiuta di presentare tale dichiarazione, la Commissione del Fondo (art. 14) procede a una stima secondo il proprio apprezzamento.

3

Art. 10 1

Contributi

Il contributo ammonta per ogni azienda o parte di azienda a 800.00 franchi.

Per i membri della SISP tali contributi sono già compresi nella loro quota associativa.

2

3

Il contributo deve essere versato annualmente.

Il contributo secondo il capoverso 1 è da considerare indicizzato secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gennaio 2010. Esso viene sottoposto a verifica ogni due anni e, se del caso, adeguato all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

4

Art. 11

Esonero dall'obbligo contributivo

L'esonero dall'obbligo di contribuzione è disciplinato dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr in combinato disposto con l'articolo 68 capoverso 4 dell'ordinanza del 19 novembre 20035 sulla formazione professionale di base (OFPr).

1

Un'azienda che intende essere esonerata totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione deve inoltrare una richiesta motivata alla Segreteria della Società degli Imprenditori Svizzeri dei Ponteggi (SISP).

2

Art. 12

Limite degli introiti

Gli introiti da contributi non devono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

5

RS 412.101

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale Posa di ponteggi con COG

5

Organizzazione, revisione e vigilanza

Art. 13 Comitato centrale 1 Il Comitato centrale della SISP è l'organo di vigilanza del Fondo e ne assume la gestione strategica.

2

Esso assolve in particolare i seguenti compiti: a.

nomina dei membri della Commissione del Fondo;

b.

designazione della Segreteria del Fondo;

c.

attribuzione dei mezzi secondo il catalogo delle prestazioni e determinazione della parte destinata alla costituzione delle riserve;

d.

decisione su ricorsi contro le decisioni della Commissione del Fondo;

e.

approvazione di preventivo e consuntivo del Fondo.

Art. 14

Commissione del Fondo

La Commissione del Fondo è composta di tre o al massimo cinque membri, è l'organo direttivo del Fondo e si autocostituisce.

1

2

3

La Commissione del Fondo decide in merito: a.

all'assoggettamento di un'azienda al Fondo;

b.

alla determinazione dei contributi di un'azienda in caso di ritardo nel pagamento;

c.

alla ripartizione dei contributi in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale, d'intesa con la direzione di detto fondo.

La Commissione approva il preventivo e vigila sulla Segreteria.

Art. 15 1

Segreteria

La Segreteria applica il presente regolamento nel quadro delle sue competenze.

La Segreteria è responsabile dell'incasso dei contributi e del loro versamento per prestazioni di cui all'articolo 7 nonché dell'amministrazione e della contabilità. Stila il preventivo e il consuntivo.

2

Art. 16 1

Consuntivo, contabilità e revisione

La Segreteria gestisce il Fondo come conto con una contabilità propria.

Il capitale del Fondo e il cambiamento dello stato patrimoniale sono riportati separatamente nel consuntivo della SISP.

2

Il consuntivo del Fondo è verificato nel quadro della revisione annuale dei conti della SISP da parte dell'organo di revisione da essa incaricato.

3

4

Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

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Regolamento del Fondo per la formazione Posa di ponteggi con COG

Art. 17

Vigilanza

Il Fondo dichiarato di obbligatorietà generale è soggetto alla vigilanza dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) conformemente all'articolo 60 capoverso 7 LFPr6.

1

Il consuntivo del Fondo e il rapporto di revisione vengono trasmessi all'UFFT per conoscenza.

2

6

Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento

Art. 18

Approvazione

Il presente regolamento del Fondo è stato approvato il 18 marzo 2009 dall'Assemblea generale della SISP.

Art. 19

Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

Art. 20

Scioglimento

Se lo scopo del Fondo non può più essere raggiunto o se viene meno la base giuridica, il Comitato centrale della SISP scioglie il Fondo.

1

Se il Fondo è stato dichiarato di obbligatorietà generale, per il suo scioglimento è necessario il consenso dell'UFFT.

2

3

Un eventuale capitale residuo viene destinato a uno scopo affine.

18 marzo 2009

6

RS 412.10

2794

Josef Wiederkehr

Stéphane Fasel

Presidente SISP

Vicepresidente SISP