Traduzione1

Protocollo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakistan che modifica la Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Repubblica del Kazakistan per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio nonché il suo Protocollo, firmati a Berna il 21 ottobre 1999 Concluso il 3 settembre 2010

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakistan, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakistan per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio firmata a Berna il 21 ottobre 1999 (in seguito «la Convenzione») nonché il relativo Protocollo, firmato a Berna il 21 ottobre 1999 (in seguito «il Protocollo della Convenzione»), hanno convenuto quanto segue: Art. I In tutta la Convenzione il termine «enti locali» ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione (Imposte considerate) è sostituito con il termine «enti centrali o locali».

Art. II L'articolo 3 paragrafo 1 lettera a numero (i) della Convenzione (Definizioni generali) è sostituito dalla seguente disposizione: «(i) «Kazakistan» designa la Repubblica del Kazakistan; usato in senso geografico «Kazakistan» designa il territorio della Repubblica del Kazakistan e le zone sulle quali il Kazakistan esercita i suoi diritti sovrani e il suo potere giurisdizionale conformemente alla sua legislazione e al diritto internazionale, compresi i trattati internazionali conclusi dal Kazakistan;» Art. III L'articolo 4 paragrafo 2 lettera d della Convenzione (Residenza) è sostituito dalla seguente disposizione:

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Dal testo originale tedesco.

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Modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Prot. con il Kazakistan

«d) se la residenza non può essere stabilita secondo le lettere a) fino a c), le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.» Art. IV 1. L'articolo 10 paragrafo 2 della Convenzione (Dividendi) è sostituito dalla disposizione seguente: «2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato contraente, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere: a)

il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

b)

il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili solo in detto altro Stato, se il beneficiario effettivo: a)

è un'istituzione di previdenza o un'altra istituzione simile che offre piani di previdenza cui partecipano persone fisiche per assicurare prestazioni di vecchiaia, invalidità o per i superstiti, a condizione che l'istituzione di previdenza o l'altra istituzione simile sia costituita secondo la legislazione dell'altro Stato, sia fiscalmente riconosciuta e sia sottoposta alla relativa vigilanza.

b)

è la Banca centrale (Banca nazionale) dell'altro Stato contraente.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di dette limitazioni.

Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.» 2. Il paragrafo 3 dell'articolo 10 della presente Convenzione (Dividendi) diventa il paragrafo 5.

3. L'articolo 10 paragrafo 4 della presente Convenzione (Dividendi) è sostituito dalla seguente disposizione: «6. Le disposizioni dei paragrafi 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione, secondo il caso, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.» 7848

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4. I paragrafi 5 e 6 dell'articolo 10 della presente Convenzione (Dividendi) diventano i paragrafi 7 e 8.

Art. V L'articolo 25 (Procedura di conciliazione) è completato con il seguente paragrafo 5: «5. Se: a)

una persona ha sottoposto, secondo il paragrafo 1, un caso all'autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, e

b)

le autorità competenti non sono in grado di risolvere il caso in via di amichevole composizione ai sensi del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sottoposte a una procedura d'arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l'accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità di applicazione di questa procedura.

Secondo il presente paragrafo gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito le informazioni necessarie per l'esecuzione della procedura d'arbitrato. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d'ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell'articolo 26 della Convenzione.» Art. VI L'articolo 26 della Convenzione (Scambio di informazioni) è sostituito dalla seguente disposizione: «Art. 26

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente pertinenti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Tali 7849

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persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini.

Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute ad altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.» Art. VII 1. Il Protocollo della Convenzione è completato con il seguente paragrafo 2 lettera d: «d) l'espressione «istituzione di previdenza o altra istituzione simile che offre piani di previdenza» di cui all'articolo 10 paragrafo 3 lettera a comprende le seguenti istituzioni nonché tutte le istituzioni simili, costituite sulla base delle leggi emanate dopo la firma del Protocollo: (i) nella Repubblica del Kazakistan; tutti i piani e modelli secondo la legge del 20 giugno 1997, n. 136, della Repubblica del Kazakistan concernente disposizioni di pensionamento; 7850

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(ii) in Svizzera, tutti i piani e modelli secondo: (aa) la legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, (bb) la legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità, (cc) la legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, (dd) legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, comprese le istituzioni di previdenza non registrate che offrono piani di previdenza professionali, (ee) le forme previdenziali riconosciute della previdenza individuale vincolata secondo l'articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Resta inoltre inteso che l'espressione «istituzione di previdenza o altra istituzione simile che offre piani di previdenza» comprende fondi d'investimento, trust e fondazioni d'investimento, a condizione che tutte le parti di questi fondi, trust e fondazioni siano tenute da istituzioni di previdenza o da piani di previdenza.» 2. Il paragrafo 3 del Protocollo della Convenzione è completato con i seguenti paragrafi 4­6: «4. Agli art. 18 e 19 Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 18 e 19 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni in capitale».

5. Ad articolo 26 a)

Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna ordinaria.

b)

resta inteso che l'espressione «verosimilmente pertinenti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile ed al contempo precisare agli Stati contraenti che non possono intraprendere «fishing expedition» o richiedere informazioni verosimilmente irrilevanti per gli affari fiscali di un determinato contribuente.

c)

Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione la competente autorità fiscale dello Stato contraente richiedente fornisce le seguenti informazioni alla competente autorità fiscale dello Stato contraente richiesto: (i) il nome e l'indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell'inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l'identificazione di tali persone (data di nascita, stato civile o codice fiscale); (ii) il periodo oggetto della domanda;

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(iii) una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare la forma in cui lo Stato contraente richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; (v) il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

d)

Resta inteso che, sulla base dell'articolo 26 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

e)

Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato contraente richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare senza motivo gli scambi effettivi di informazioni.

6. Per tutte le disposizioni Entrambi gli Stati contraenti si attendono che alle disposizioni della Convenzione, che rientrano nelle pertinenti disposizioni del modello di Convenzione dell'OCSE nel campo delle imposte sul reddito e sul patrimonio venga riconosciuta l'importanza descritta nel commentario dell'OCSE e che ogni Stato contraente applichi di conseguenza tali disposizioni. Il commentario, che occasionalmente può essere oggetto di rielaborazione, rappresenta un aiuto in fatto di interpretazione ai sensi della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati.» Art. VIII 1. Ciascuno Stato contraente notificherà all'altro Stato contraente per via diplomatica l'adempimento delle necessarie formalità costituzionali ai fini dell'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Il presente Protocollo entra in vigore il giorno della ricezione dell'ultima delle due note e le sue disposizioni si applicano: a)

con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, agli importi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;

b)

con riferimento alle altre imposte, ad ogni anno fiscale che inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo lo scambio di informazioni secondo l'articolo 26 della Convenzione è applicabile alle informazioni che si riferiscono all'anno civile e a ogni periodo che inizia il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data.

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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto ad Astana, il 3 settembre 2010, in due esemplari in lingua tedesca, kazaka, russa e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso d'interpretazione divergente del testo, prevarrà il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica del Kazakistan:

Hans-Rudolf Merz

Bolat Zhamishev

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