Accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007­2013 la Comunità europea, in seguito denominata la «Comunità», e la Repubblica di Islanda, in seguito denominata «Islanda», il Regno di Norvegia, in seguito denominata «Norvegia», la Confederazione svizzera, in seguito denominata «Svizzera», e il Principato del Liechtenstein, in seguito denominato «Liechtenstein», in seguito denominati «gli Stati associati» in seguito denominati le «Parti» visto l'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e con il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen («Accordo di associazione con la Norvegia e l'Islanda»), visto l'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen («Accordo di associazione con la Svizzera»), visto il protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen («Protocollo di associazione con il Liechtenstein»), considerando quanto segue: (1) Con decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la Comunità europea ha istituito il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007­2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» («il Fondo»).

(2) Tale decisione costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo di associazione con la Norvegia e l'Islanda, dell'Accordo di associazione con la Svizzera e del Protocollo di associazione con il Liechtenstein.

2010-0119

1513

Disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007­2013. Accordo

(3) L'articolo 11 della richiamata decisione stabilisce che i Paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen partecipano al Fondo a norma della decisione stessa, e che devono essere conclusi accordi contenenti le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari della Comunità e il potere di controllo della Corte dei conti.

(4) Il Fondo costituisce uno specifico strumento nel contesto dell'acquis di Schengen, concepito ai fini di una ripartizione degli oneri e per sostenere finanziariamente l'attuazione dell'acquis di Schengen nel settore delle frontiere esterne e della politica dei visti negli Stati membri.

(5) Per facilitare il calcolo delle dotazioni annuali degli Stati che partecipano al Fondo e la programmazione pluriennale per gli Stati associati, il presente Accordo stabilisce i contributi finanziari annui degli Stati associati come importi fissi soggetti a un meccanismo correttivo da applicarsi l'ultimo anno del programma pluriennale, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Campo d'applicazione

Il presente Accordo stabilisce le disposizioni complementari necessarie per la partecipazione degli Stati associati al Fondo, conformemente alla decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007­2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» («la Decisione»).

Art. 2

Gestione finanziaria e controllo

(1) Gli Stati associati adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni relative alla gestione finanziaria e al controllo previste dal trattato che istituisce la Comunità europea («Trattato CE») e dal diritto comunitario derivato.

(2) Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:

1

­

articolo 248, paragrafi da 1 a 3, articoli 256 e 274, articolo 280, paragrafi da 1 a 3, del Trattato CE;

­

articoli 27, 28 bis e 52, articolo 53, lettera b), articolo 72, paragrafo 2, e articolo 95, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee1 («il Regolamento finanziario»);

­

disposizioni corrispondenti del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il

GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) del Consiglio n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

1514

Disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007­2013. Accordo

regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee2; ­

regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità3, e

­

regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)4.

Le Parti possono decidere di comune accordo di modificare tale elenco.

(3) Gli Stati associati applicano sul loro territorio le disposizioni di cui al paragrafo 2, conformemente al presente Accordo.

Art. 3

Rispetto del principio di sana gestione finanziaria

Gli stanziamenti del Fondo spesi sul territorio degli Stati associati sono utilizzati conformemente al principio di sana gestione finanziaria.

Art. 4

Rispetto del principio che vieta i conflitti d'interesse

È fatto divieto agli agenti finanziari e a ogni altra persona partecipante all'esecuzione del bilancio, alla gestione, alla revisione contabile o al controllo sul territorio degli Stati associati, di adottare un'azione da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli delle Comunità.

Art. 5

Obblighi derivanti dalla delega d'attuazione

Gli Stati associati prendono tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi o di altro tipo necessari per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità conformemente agli obblighi di cui all'articolo 53, lettera b), e all'articolo 95, paragrafo 2 del regolamento finanziario.

Art. 6

Esecuzione

Le decisioni della Commissione che importano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo nel territorio degli Stati associati.

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno Stato associato designerà a tal fine, informandone la Commissione.

2 3 4

GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).

GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

1515

Disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007­2013. Accordo

Assolte tali formalità a richiesta della Commissione, questa può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.

L'esecuzione può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

Art. 7

Tutela degli interessi finanziari delle Comunità contro la frode

(1) Conformemente all'articolo 280 del Trattato CE, gli Stati associati a)

combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari della Comunità stessa mediante misure che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace;

b)

adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari, e

c)

coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari della Comunità con gli Stati membri e con la Commissione.

(2) A tal fine, gli Stati associati adottano misure equivalenti a quelle adottate dalla Comunità conformemente all'articolo 280, paragrafo 4 del Trattato CE, in vigore alla data della firma del presente Accordo.

Le Parti possono decidere di comune accordo di adottare misure equivalenti a quelle successivamente adottate dalla Comunità conformemente al citato articolo.

Art. 8

Controlli e verifiche sul posto effettuati dalla Commissione

Fatti salvi i diritti conferitile dagli articoli 35 e 47 della Decisione, la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare, in relazione al Fondo, controlli e verifiche sul posto sul territorio degli Stati associati conformemente alle modalità e alle condizioni stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.

Le autorità degli Stati associati agevolano i controlli e le verifiche sul posto che possono, se tali autorità lo desiderano, essere effettuati congiuntamente dalla Commissione.

Art. 9

Corte dei conti

Come stabilito all'articolo 248, paragrafo 3 del Trattato CE e nella parte prima, titolo VIII, capo 1 del regolamento finanziario, la Corte dei conti istituita dal Trattato CE ha in particolare la possibilità di effettuare, per quanto riguarda il Fondo, controlli sul posto nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese

1516

Disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007­2013. Accordo

per conto della Comunità nel territorio degli Stati associati, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio.

Il controllo della Corte dei conti negli Stati associati si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati associati cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

La Corte dei conti ha come minimo diritti uguali a quelli conferiti alla Commissione ai sensi degli articoli 35 e 47 della decisione e dell'articolo 8 del presente Accordo.

Art. 10

Appalti pubblici

(1) L'Islanda, la Norvegia e il Liechtenstein applicano le disposizioni di diritto interno in materia di appalti pubblici conformemente all'allegato XVI dell'Accordo SEE.

(2) La Svizzera applica le disposizioni di diritto interno in materia di appalti pubblici conformemente all'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC.

La Svizzera fornisce alla Commissione una descrizione delle sue procedure in materia di appalti pubblici, insieme a una descrizione del suo sistema di gestione e di controllo.

La Svizzera fornisce infine, in ogni relazione finale sull'esecuzione del programma annuale, informazioni sulle procedure applicate in materia di appalti pubblici.

Art. 11

Contributi finanziari e dotazioni

(1) Gli Stati associati provvedono a un versamento annuale al bilancio del Fondo, conformemente alle tabelle seguenti: in migliaia di EUR

2009

Stanziamenti annuali (bilancio CE) Islanda Norvegia Svizzera

185 500 260 5 100 5 565

I pagamenti per il 2009 sono effettuati in base a importi fissi non soggetti a revisione5.

5

In funzione del PIL del 2007.

1517

Disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007­2013. Accordo

In migliaia di EUR

indice6

2010

2011

2012

2013

Stanziamenti annuali previsti (bilancio CE) Islanda Norvegia Svizzera Liechtenstein

%

207 500

253 500

349 100

481 200

79 5 408 6 943 62

96 6 607 8 483 76

132 9 099 11 682 105

183 12 542 16 102 144

0,04 2,61 3,35 0,03

Per il periodo 2010­2013 i pagamenti sono effettuati in base all'indice indicato nella tabella, fatto salvo il paragrafo 4.

(2) Per il periodo 2011­2013 i pagamenti sono effettuati entro il 15 febbraio dell'esercizio interessato, a seguito degli ordini di riscossione emessi dalla Commissione entro il 15 dicembre dell'anno precedente.

(3) I contributi previsti per il 2009 sono eccezionalmente esigibili nel 2010 e sono versati insieme con i contributi dovuti per il 2010 entro il 15 febbraio 2010. Il contribuito della Svizzera viene versato al massimo un mese dopo la data della firma del presente Accordo.

Le dotazioni previste per il 2009 per gli Stati associati interessati, fissate dalla Commissione conformemente agli articoli 14 e 15 della Decisione, sono dovute dalla Comunità, come dotazioni eccezionali per il 2010, secondo le modalità seguenti: Islanda: Norvegia: Svizzera

62 148 EUR 1 611 049 EUR 2 282 112 EUR

Un unico programma annuale (2010) coprirà sia le dotazioni per il 2010 sia queste dotazioni eccezionali.

A decorrere dal 2010 le dotazioni previste per gli Stati associati sono calcolate annualmente conformemente agli articoli 14 e 15 della Decisione.

(4) Le Parti correggono i contributi di ogni Stato associato per gli esercizi 2010, 2011, 2012 e 2013 in base alle ultime cifre del PIL annuo disponibili al 1° maggio 2012. Le correzioni sono apportate al contributo per il 2013.

Ai fini di tali correzioni, la percentuale del PIL dello Stato associato interessato è calcolata nel modo esposto in appresso.

­

6

Per l'Islanda e la Norvegia, la percentuale del PIL è calcolata rispetto al PIL di tutti i Paesi partecipanti, come previsto all'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo di associazione con la Norvegia e l'Islanda.

Cifre arrotondate.

1518

Disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007­2013. Accordo

­

Per la Svizzera, la percentuale del PIL è calcolata rispetto al PIL di tutti i Paesi partecipanti, come previsto all'articolo 11 dell'Accordo di associazione con la Svizzera.

­

Per il Liechtenstein, la percentuale del PIL è calcolata rispetto al PIL di tutti i Paesi partecipanti, come previsto all'articolo 3 del Protocollo di associazione con il Liechtenstein.

(5) Le Parti adeguano le cifre figuranti nella tabella di cui al paragrafo 1 nel caso in cui venga modificato l'importo totale di riferimento di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della Decisione o siano modificati gli stanziamenti annuali effettivi rispetto a quelli previsti nella tabella di cui al paragrafo 1, come deciso dall'autorità di bilancio conformemente al punto 37 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria7, nel contesto del quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2007­2013.

Ogni adeguamento è proporzionato alla modifica dell'importo totale di riferimento o degli stanziamenti annuali interessati e si applica agli esercizi interessati da tale modifica.

A tal fine, la Commissione comunica con lettera agli Stati associati gli adeguamenti dei loro contributi finanziari e le modalità da seguire per i relativi pagamenti o rimborsi.

(6) Il contributo del Liechtenstein riguarda solo gli anni successivi alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 6.

(7) La Commissione può utilizzare, ogni anno, fino a 300 000 EUR dei contributi versati dagli Stati associati per finanziare le spese amministrative relative al personale interno o esterno necessario per l'attuazione della Decisione e del presente Accordo da parte di tali Stati.

(8) Per il 2009 e il 2010 la Commissione assume gli impegni di bilancio comunitari per l'esercizio interessato sulla base degli importi da essa attribuiti agli Stati associati conformemente agli articoli 14 e 15 della Decisione.

Art. 12

Riservatezza

Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente Accordo, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte da segreto professionale e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalle disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie e dal diritto degli Stati associati. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, negli Stati membri o negli Stati associati, vi hanno accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle Parti.

7

GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

1519

Disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007­2013. Accordo

Art. 13

Entrata in vigore

(1) Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente Accordo.

(2) La Comunità, l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein approvano il presente Accordo conformemente alle loro rispettive procedure.

(3) L'entrata in vigore del presente Accordo è subordinata all'approvazione della Comunità e di almeno un'altra delle Parti.

(4) Il presente Accordo entra in vigore, per ciascuna delle Parti, il primo giorno del primo mese successivo al deposito dello strumento d'approvazione presso il depositario.

(5) La Comunità, l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera applicano il presente Accordo, ad eccezione dell'articolo 6, in via provvisoria a decorrere dal giorno successivo a quello della firma, senza pregiudizio di eventuali requisiti costituzionali.

(6) La Comunità e il Liechtenstein applicano il presente Accordo in via provvisoria a decorrere dal giorno in cui le disposizioni di cui all'articolo 2 del Protocollo di associazione con il Liechtenstein prendono effetto conformemente all'articolo 10 dello stesso Protocollo.

Art. 14

Programmazione e relazione

(1) Gli Stati associati comunicano alla Commissione le autorità designate per l'attuazione del programma pluriennale e dei programmi annuali entro un mese dalla firma del presente Accordo.

(2) Gli Stati associati presentano alla Commissione il progetto di programma pluriennale 2010­2013 entro tre mesi dalla firma del presente Accordo.

(3) Gli Stati associati presentano alla Commissione il progetto di programma annuale per il 2010 entro cinque mesi dalla firma del presente Accordo.

(4) Gli Stati associati trasmettono una descrizione dei sistemi di gestione e di controllo di cui all'articolo 34, paragrafo 2 della Decisione entro tre mesi dalla firma del presente Accordo.

(5) La Commissione approva il programma pluriennale entro tre mesi dalla sua presentazione ufficiale, e il programma annuale per il 2010 entro un mese dalla sua presentazione ufficiale, secondo le procedure stabilite dalla Decisione e a condizione che la Commissione abbia accertato, secondo la procedura di cui all'articolo 34 della Decisione, che gli Stati associati abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi agli articoli da 26 a 32 della decisione.

(6) Gli Stati associati non sono tenuti a presentare la relazione di valutazione di cui all'articolo 52, paragrafo 2, lettera a) della Decisione.

Art. 15

Validità e denuncia

(1) La Comunità o uno Stato associato possono denunciare il presente Accordo notificando la propria decisione alle altre Parti. L'Accordo cessa di applicarsi tre 1520

Disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007­2013. Accordo

mesi dopo la data della notificazione. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia continuano alle condizioni stabilite nel presente Accordo. Le Parti regolano di comune accordo le altre eventuali conseguenze della denuncia.

(2) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente Accordo cessa di essere applicabile quando cessa di applicarsi l'accordo di associazione con la Norvegia e l'Islanda, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 3, o all'articolo 16 di quest'ultimo.

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente Accordo cessa di essere applicabile quando cessa di applicarsi l'accordo di associazione con la Svizzera, conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 3, o all'articolo 17 di quest'ultimo.

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente Accordo cessa di essere applicabile quando cessa di applicarsi il Protocollo di associazione con il Liechtenstein, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 1, o all'articolo 11, paragrafo 3 di quest'ultimo.

Art. 16

Lingue

Il presente Accordo e le dichiarazioni allegate sono redatti in un unico esemplare originale nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, islandese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.

1521

Dichiarazione comune della Comunità europea e del Liechtenstein sulla partecipazione di questo Stato al Fondo per le frontiere esterne in applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio La Comunità europea e il Liechtenstein ­

vista la situazione geografica del Liechtenstein, che non ha frontiere esterne ed è sprovvisto di una rete consolare che possa fungere da base per l'elaborazione di un programma di attuazione del Fondo, e

­

riconoscendo l'impegno del Liechtenstein di portare avanti gli obiettivi dell'acquis di Schengen e la sua solidarietà verso gli Stati che applicano le disposizioni Schengen sulle frontiere esterne,

convengono che il Liechtenstein può scegliere di non partecipare all'attuazione del Fondo, purché vi contribuisca finanziariamente ai sensi dell'articolo 11 dell'Accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007­2013.

Di conseguenza, il Liechtenstein contribuirà al Fondo ma rinuncia al diritto di riceverne dotazioni ai sensi degli articoli 14 e 15 della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Se desidererà partecipare in un momento successivo, il Liechtenstein ne informa la Commissione con sufficiente anticipo e con uno scambio di lettere saranno definite le modalità pratiche necessarie per garantire l'applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, delle modalità d'esecuzione e del presente Accordo.

Dichiarazione del Governo di Norvegia relativa all'applicabilità diretta delle decisioni delle istituzioni della Comunità europea concernenti obbligazioni pecuniarie, destinate a imprese aventi sede in Norvegia Si attira l'attenzione delle Parti contraenti sul fatto che l'attuale costituzione della Norvegia non stabilisce l'applicabilità diretta delle decisioni delle istituzioni della Comunità europea concernenti obbligazioni pecuniarie, destinate a imprese aventi sede in Norvegia. La Norvegia riconosce che tali decisioni dovrebbero continuare a essere destinate direttamente a dette imprese e che queste dovrebbero adempiere le proprie obbligazioni conformemente alla prassi attuale. Le suddette limitazioni costituzionali all'applicabilità diretta delle decisioni delle istituzioni della Comunità europea concernenti obbligazioni pecuniarie non si applicano alle società controllate e agli averi nel territorio della Comunità e appartenenti a imprese aventi sede in Norvegia. Qualora dovessero sorgere delle difficoltà la Norvegia è pronta ad avviare consultazioni e a operarsi per raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente.

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Disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007­2013. Accordo

Dichiarazione della Comunità europea La Commissione terrà costantemente sotto esame la situazione alla quale si fa riferimento nella dichiarazione unilaterale della Norvegia. Essa può avviare in ogni momento consultazioni con la Norvegia per trovare soluzioni soddisfacenti ai problemi che dovessero presentarsi.

1523

Disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007­2013. Accordo

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